Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da NO AR Presidente ALBERGHINI LA Consigliere, relatore OR IS RI Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32486 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 79362 reso da TO AU, consegnatario di beni mobili della dislocazione n. 1602/009 (parco veicoli) del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento (Ce.Ri.Mant.) di Padova dell’Esercito Italiano relativo all’esercizio 2020, depositato in data 17 novembre 2022;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 18 settembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 90 del 5 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 79362, reso dall’agente contabile TO AU, quale consegnatario con debito di custodia di beni mobili della dislocazione n. 1602/009 (parco veicoli) del 15°
Centro Rifornimenti e Mantenimento (Ce.Ri.Mant.) di Padova relativo all’esercizio 2020, depositato in data 17 novembre 2022, avendo rilevato che il conto era costituito dal solo Mod. 16/M (“Riepilogo valutativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali in assegnazione al magazzino”) e non risultava, altresì, trasmessa la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c..
Il Magistrato designato riteneva che il conto non fosse idoneo a rappresentare la gestione contabile, consistendo esclusivamente nel modello 16/M (riepilogo valutativo delle variazioni), in assenza di ulteriori documenti riepilogativi e/o analitici (art. 519, d.P.R. n. 90/2010).
Osservava che il conto giudiziale deve, infatti, contenere i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010, per dare completa evidenza della gestione e quindi delle operazioni di carico e scarico, oltre che delle consistenze iniziali e finali (Corte dei conti, Sez. giur.
Veneto, sent. n. 208/2024).
Richiamava, in proposito, le Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (DM 20 dicembre 2006), le quali specificano (Capo IX, par. 12, punto 2) che il modello 16/M costituisce solo uno dei documenti del conto giudiziale e amministrativo, il quale deve comprendere: a) ordini di carico e scarico con documentazione giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e scarico emessi, annullati o non quietanzati (modello 6/M); c) prospetto analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello 11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (modello 9/M); e)
prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze (modello 10/M); f)
riepilogo valutativo delle variazioni (modello 16/M).
Precisava, inoltre, che le medesime Istruzioni (Cap. IX, par. 11, c. 3) nel fare riferimento agli agenti contabili di cui all’art. 6, c. 3, lett. e) del Regolamento
(consegnatari del materiale) di cui al d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato), prevedono altresì che gli stessi “dimostrano la propria gestione attraverso: gli ordini di carico e scarico e il registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello M/8)”.
Inoltre, secondo le indicazioni del “Quaderno” operativo n. 6 adottato dalla Direzione di Amministrazione dell’Esercito (edizione febbraio 2022),
l’agente consegnatario è tenuto a compilare, oltre al modello 16/M, gli ulteriori modelli predisposti dall’Amministrazione ivi indicati: Registro dei conti analitici dei movimenti Aumenti/Diminuzioni (modello CM/4);
Registro valutativo dei movimenti – Aumenti (modello CM/5A); Registro valutativo dei movimenti – Diminuzioni (modello CM/5D); Registro consistenze iniziali al 1° gennaio (modello CM/6B); Registro consistenze finali al 31 dicembre (modello CM/6A) (Sez. Veneto, sent. n. 124/2024).
Veniva, inoltre, rappresentato che non era stato depositato il verbale di passaggio delle consegne, necessario poiché all’agente TO era subentrato, dal 1 gennaio 2021 l’agente Mario Cavallaro (che ha reso il conto della gestione dell’ esercizio 2021 n. 79093, oggetto del giudizio 32481). In ordine al mancato deposito, l’Amministrazione aveva dichiarato che “il 15° Centro Rifornimento e Mantenimento (…) ha segnalato di aver provveduto a consegnare le contabilità nei tempi e modalità stabilite dalle disposizioni vigenti e che a seguito di accurata ricerca non ha rinvenuto agli atti le copie del verbale di passaggio di consegne richiesto”.
Il Magistrato concludeva, quindi, per la dichiarazione di irregolarità del conto, senza discarico per l’agente.
In data 25 giugno 2025 l’agente depositava breve memoria con la quale rimarcava di aver utilizzato, per redigere il conto, la modulistica prevista dalle Istruzioni tecnico applicative previste dal D.M. 20 dicembre 2006, così come modificate dal D.P.R. 24 febbraio 2012 n. 40 e che le attività relative al deposito del conto sono curate dalla Direzione di Amministrazione di Firenze.
In data 1-7 luglio 2025 la Direzione di Amministrazione dell’Esercito –
Ufficio Revisione Contabilità depositava una memoria con la quale, richiamando la consolidata prassi di rendere il conto depositando presso la Segreteria delle diverse Sezioni territoriali della Corte il solo mod. 16/M, produceva una memoria con la quale, richiamando la consolidata prassi di presentare il conto depositando presso la Segreteria delle diverse Sezioni territoriali della Corte il solo mod. 16/M, riepilogativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali, rendendo disponibile la restante documentazione giustificativa, prendeva atto del mutato orientamento della Sezione e, pertanto, ad integrazione del mod. 16M trasmetteva:
- Modello CM/4 “Registro dei conti analitici del materiale”, idoneo a rappresentare, in quantità e valore, la natura delle operazioni contabili che hanno interessato i singoli beni in carico alla dislocazione n. 1602/009 nell’anno 2020, dimostrandone il valore iniziale, le operazioni in aumento e diminuzione ed il valore finale;
- Modelli CM/5 A e D, “Registro valutativo dei movimenti” in Aumento e Diminuzione, idonei a rappresentare, in valore, la natura delle operazioni contabili afferenti agli ordini di carico e scarico contabilizzati dalla dislocazione n. 1602/009 nell’anno 2020, dimostrandone il valore delle variazioni in aumento e diminuzione, analiticamente per singolo “Titolo” da 1 a 6;
- Modelli CM/6 A e B, “Elenco delle rimanenze” Finali ed Iniziali, idonei a rappresentare, in quantità e valore, lo stock dei singoli beni in carico alla dislocazione n. 1602/009 nell’anno 2020, dimostrandone il valore unitario, il valore complessivo e le quantità iniziali e finali per Esercizio Finanziario.
In merito agli adempimenti previsti dall’art. 139, comma 2, c.g.c., precisava che il funzionario addetto pro tempore al controllo aveva fornito formale notizia dell’avvenuta effettuazione dei necessari riscontri e che, in tal modo, le prescrizioni della citata norma potevano ritenersi ottemperate.
All’udienza del giorno 18 settembre 2025, presente l’agente, il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale, avente ad oggetto la gestione del consegnatario di beni mobili della dislocazione 1602/09 del 15° Ce.Ri.Mant. di Padova, AU TO, per l’esercizio 2020.
2. Il documento di rendicontazione depositato espone, nella prima parte, partendo dal valore di carico al 1° gennaio 2020, gli aumenti di carico suddivisi per soli titoli (cioè per causale e provenienza) e non per tipologia di beni, espressi solo in valore.
Analogamente, nella seconda parte, espone le diminuzioni, espresse anche queste solo in valore, suddivise per titoli (cioè, causale e destinazione) e non per tipologia di beni.
Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e la quantità dei beni oggetto di maneggio.
Appare evidente che il conto giudiziale così come depositato non è rappresentativo della gestione del consegnatario di beni, che deve essere resa a quantità e valore, conformemente al quadro normativo di riferimento.
Vanno sul punto richiamati gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, secondo i quali il consegnatario con debito di custodia rende il conto della gestione dando “debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell’oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo”.
L’art. 626 del r.d. n. 827/1924, poi, specifica che il conto giudiziale dei contabili a materia deve dimostrare: “a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio e della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi”.
Del tutto sovrapponibile è, in particolare, la speciale disciplina in materia di resa del conto dell’agente contabile consegnatario di beni prevista, per l’Amministrazione militare, dall’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che, nel disciplinare le scritture contabili degli agenti “che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza”, prescrive la tenuta di
“scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantità e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione” (primo comma) e, al terzo comma, dispone che “Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra: a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione.” .
Tali disposizioni, peraltro, appaiono essere espressione di un principio di carattere generale rinvenibile anche nell’ art. 23, comma 2, del D.P.R. n.
254/2002 -“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”- il quale, in relazione alla resa del conto giudiziale del consegnatario per debito di custodia, prevede che lo stesso indichi “il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione”. In tal senso, l’ art. 629 del r.d. n. 827/1924 espressamente dispone che la Corte dei conti nel giudizio dei conti a materia non giudichi in relazione al solo valore degli oggetti.
Lo stesso modello 24 approvato con il DPR 194/96 ed applicabile agli enti locali è strutturato perché l’agente che rende il conto del consegnatario fornisca gli elementi previsti dall’art. 616 del r.d.827/24.
Le Sezioni territoriali della Corte dei conti si sono ripetutamente pronunciate affermando l’irregolarità (o l’improcedibilità) del conto del consegnatario non redatto a quantità e valore, ma solo a valore, in quanto non rappresentativo della gestione (recentemente, tra le altre, Sez.
Campania n. 186/2025, Sez. Calabria n. 171/2024, Sez. Veneto, n. 168/2024 ex multis). Con riferimento ad un analogo caso, hanno al riguardo specificato che se è vero che “la mancata adozione di una determinata forma o modello non può incidere sulla validità del conto, è tuttavia necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n.
90/2010, elementi essenziali ai fini della fedele rappresentazione della gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l’introito, dell’esito e della rimanenza (in questo senso, cfr., questa Sezione, sentt. nn. 125, 126, 128, 129, 130 e 131/2024)” (Sez. Veneto, n. 168/2024).
Le scritture contabili prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio, dunque, ciascuna delle quali rappresentativa di singoli, diversi e separati profili gestionali, si appalesano meramente integrative e complementari rispetto a quella depositata agli atti della Sezione: nel complesso considerate, infatti, tali scritture contengono tutti gli elementi necessari a fornire la corretta rappresentazione delle risultanze della gestione, ma nessuna di queste, singolarmente considerata, è idonea ad ottemperare le prescrizioni di legge circa la resa del conto giudiziale della (intera) gestione.
Dette scritture, peraltro, avrebbero dovuto essere, in ogni caso, necessariamente trasmesse alla Corte dei conti illo tempore e non meramente tenute a disposizione al pari della documentazione contabile giustificativa dei singoli fatti di gestione, da quest’ultima differenziandosi sul piano ontologico e finalistico.
In sostanza, il conto non è dato dall’insieme di singole e separate scritture contabili, ma è costituito da una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione contenuta in un unico prospetto o quadro generale riassuntivo il quale deve rappresentare (come peraltro risulta chiaramente dal combinato disposto del primo e terzo comma dell’art. 519 del D.p.r. 90/2010), l’intero operato dell’agente contabile e, quindi dev’essere idoneo a ricondurre ad unità i dati, parziali, esposti in ciascuna delle singole scritture contabili. Ciò che, appunto, non è dato riscontrare nel caso di specie.
In assenza di tale prospetto alcun esame del conto può essere condotto, non potendo il Collegio sopperire alle carenze formali e sostanziali dello stesso, sostituendosi all’agente nella completa rappresentazione dei fatti di gestione, inammissibilmente estrapolandoli sulla base di separate, parziali, scritture contabili.
Diversamente, il conto sarà inevitabilmente carente dal punto di vista sostanziale e, come nel caso di specie, irregolare.
3. Il Collegio prende, inoltre, atto del fatto l’Amministrazione non è stata in grado di evadere la richiesta istruttoria relativa al verbale di passaggio delle consegne tra agente cessante (TO) e agente subentrante (Cavallaro),
né l’agente ha provveduto al deposito in giudizio.
Osserva, tuttavia, che l’accertamento delle consistenze finali/iniziali della gestione cessante è adempimento obbligatorio, previsto dall’art. 517, cc. 3 e 4, del d.P.R. n. 90/2010 secondo cui il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali, che può avvenire anche a campione, ferma restando la responsabilità del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione. In tal senso, anche l’art. 182 del R.D. n. 827/1924, a termini del quale “all’atto dell’assunzione in funzioni di agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante. Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contradditorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante.
Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile qualsiasi devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti”.
Tale adempimento è finalizzato, tra l’altro, ad evitare che si determini, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione della gestione “da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni” (Sez.
Giur. Veneto, sent. n. 86/2015).
4. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.
Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa -
come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale -
“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può pertanto, ritenersi che la sottoscrizione del conto da parte del Capo Gestione Patrimoniale e del Capo Servizio Amministrativo abbia potuto assolvere anche la funzione propria della relazione dell’organo di controllo interno, trattandosi di adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c..
4. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
5. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32486 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile AU TO in relazione al conto giudiziale n. 79362 depositato in data 17 novembre 2022, lo dichiara irregolare e, per l’effetto, non discarica l’agente.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA BE AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)