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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3013/2022
TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3013/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C. F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. C.F._1
Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice
contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta parte convenuta Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo dovuto per la denunciata CP_1 malattia nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa e quello complessivo con quello accertato per le altre patologie.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo la domanda o quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.10.2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 pagina 1 di 4 dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno biologico da asbestosi di CP_1 origine professionale, già infruttuosamente richiesto in via amministrativa. L'attore, a fondamento della domanda, ha esposto di aver contratto la malattia a causa dell'esposizione all'amianto nell'esercizio della propria attività lavorativa quasi ultraquarantennale, svolta prima come operaio edile, poi come operaio fornellista e, infine, in qualità di cantoniere presso l' CP_2
L'attore ha inoltre precisato che la domanda amministrativa, presentata in data 6.8.2021, era stata rigettata dall' , così come la conseguente opposizione. CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito alle avverse domande, contestandone CP_1 la fondatezza. In particolare, l' ha rilevato la mancata prova circa l'adibizione del ricorrente alle CP_1 mansioni che lo avrebbero esposto ad un rischio tecnopatico continuato e intenso, considerata la discontinua attività lavorativa dal medesimo svolta e la mancata produzione di documentazione sanitaria, di questionari e DVR utili alla valutazione dell'esposizione effettiva e concreta all'asbesto.
*** La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi. All'udienza del 28.6.2023 sono stati esaminati in qualità di testimoni gli ex colleghi del ricorrente, e , e, all'udienza del 29.9.2023, l'ex collega Giorgio Brai. Tes_1 Testimone_2
e Giorgio Brai hanno confermato l'adibizione del ricorrente alle mansioni di Testimone_2 operaio fornellista presso l'Alsar di Portovesme. In particolare, i due testimoni hanno ricordato che dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, era adibito alla costruzione dei forni: Parte_1 trattasi di strutture rivestite da pannelli di amianto, composte alla base da mattoni isolanti, alternati da strati di alluminia. Sopra di questi, venivano collocati due o tre stratti di mattoni refrattari, sui quali si posavano i catodi, sistemati su un letto di alluminia a cui altri operai collegavano la parte elettrica del forno. Quest'ultimo veniva infine chiuso con una pasta catodica calda a 120° gradi. Il ricorrente era solito manipolare l'asbesto nell'attività di lavorazione manuale della pasta di amianto e silicato, nell'impastatura dell'amianto con la betoniera aperta e nel taglio con seghetto della carta di amianto. effettuava queste operazioni con l'utilizzo di mascherine antipolvere e guanti di gomma Parte_1
o di pelle, indossando i propri indumenti e spesso consumando i pasti nello stesso luogo di costruzione dei forni. Il testimone collega di lavoro dell'attore presso l' ha rammentato che Tes_1 CP_2 quest'ultimo nell'esercizio delle mansioni di cantoniere era addetto alla sostituzione delle tubature in eternit con quelle di plastica, attraverso il taglio con smeriglio delle tubature in amianto: attività che comportava la dispersione delle polveri nell'aria. Tenendo conto delle mansioni svolte dall'attore, così come ricostruite dai testi esaminati nel corso dell'istruttoria, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo Persona_1 accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha accertato che è affetto Parte_1 da “asbestosi polmonare con interstiziopatia, multipli micronoduli e multipli ispessimenti della pleura paracostale, a placca e pseudonodulari, con alcuni depositi microcalcifici;
2. insufficienza respiratoria e deficit del FEV1 del 44% (spirometria del 18.03.22) e del 55% (spirometria del 21.03.23);
3. fibrillazione atriale parossistica in trattamento farmacologico”. pagina 2 di 4 In ragione delle patologie accertate, il perito ha valutato il danno biologico nei seguenti termini. In particolare, a seguito delle osservazioni formulate da parte attrice con riguardo all'erroneo utilizzo dell'indice spirometrico per valutare il deficit ventilatorio (pag.23 della consulenza tecnica d'ufficio), il consulente ha così evidenziato:
“In riferimento alle osservazioni dell'Avv. Valeria Atzeri si specifica che in ragione delle stesse lo scrivente ha rimodulato la sua valutazione del danno biologico utilizzando come parametro del deficit ventilatorio (misto) la FEV1 al posto del FVC in quanto, nel caso specifico, la componente ostruttiva risulta di grado moderato mentre quella restrittiva di entità lieve. In merito al danno funzionale polmonare è opportuno evidenziare la presenza di un quadro di insufficienza respiratoria con un deficit del FEV1 del 44% (spirometria del 18.3.22) e del 55% (spirometria del 21.03.23); pertanto il danno biologico corrisponde rispettivamente:
- al 18% (diciotto per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]
- al 33% (trentatrè per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media,secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]. Si segnala che per un mero errore materiale la parola bronchiectasie, in precedenza, non compariva in diagnosi nella descrizione del danno anatomico polmonare. In merito alla presunta mancata valutazione del danno biologico relativo alle bronchiectasie si specifica che lo stesso è stato stimato nell'ambito del complessivo 10% (dieci per cento) relativo al danno anatomico polmonare utilizzando come codici di riferimento:
˗ il 331 [Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento);
˗ il 332 [Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento). Pertanto, come ha accertato il CTU, sia “il quadro radiologo che quello funzionale polmonare possono considerarsi per lo meno in rapporto di concausalità materiale con l'esposizione professionale alle fibre di amianto. Al danno anatomico polmonare, sulla base delle tabelle di CP_1 cui al D.M.12 luglio 2000, un danno biologico complessivo del 10% (dieci per cento) utilizzando come codici di riferimento:
˗ il 331 [Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento);
˗ il 332 [Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento). In merito al danno funzionale polmonare e opportuno evidenziare la presenza di un quadro di insufficienza respiratoria con un deficit del FEV1 del 44% (spirometria del 18.03.22) e del 55% (spirometria del 21.03.23); pertanto il danno biologico corrisponde rispettivamente:
- al 18% (diciotto per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]
- al 33% (trentatre per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media, pagina 3 di 4 secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]. Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio emerge la presenza di un quadro di fibrillazione atriale parossistica in trattamento farmacologico …. Sulla base delle tabelle , di cui al D.M.12 CP_1 luglio 2000, il danno biologico a carico dell'apparato cardiocircolatorio corrisponde al 5% (cinque per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravita, per analogia il codice tabellare 6 [Disturbi del ritmo e/o della conduzione di significato clinico-patologico ma non richiedenti trattamento farmacologico]. Adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 33% (trentatre per cento) dal momento della domanda amministrativa (06.08.21) e al 48% (quarantotto per cento) dal mese di marzo 2023” (pagg.24-25 della consulenza tecnica d'ufficio). Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce della rettifica operata a seguito delle osservazioni avanzata da parte ricorrente. L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita pari al 33% con CP_1 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 6.8.2021 e al 48% con decorrenza dal 21.3.2023 (data dell'ultima spirometria, in tal senso dovendosi intendere il riferimento operato dal CTU al mese di marzo 2023), con conseguente pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del CP_1
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra il 52.000,00 e i 260.000,00, con la distrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari. Devono essere definitivamente poste a carico dell'istituto resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire la rendita oggetto di domanda Parte_1 commisurata ad un danno biologico pari al 33%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.8.2021 al 21.3.2023, e al 48% con decorrenza dal 21.3.2023, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla costituzione delle corrispondenti rendite e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda e dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.593,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto. Cagliari, 23.9.2025 Il giudice Riccardo Ariu pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3013/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C. F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. C.F._1
Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice
contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta parte convenuta Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo dovuto per la denunciata CP_1 malattia nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa e quello complessivo con quello accertato per le altre patologie.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo la domanda o quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.10.2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 pagina 1 di 4 dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno biologico da asbestosi di CP_1 origine professionale, già infruttuosamente richiesto in via amministrativa. L'attore, a fondamento della domanda, ha esposto di aver contratto la malattia a causa dell'esposizione all'amianto nell'esercizio della propria attività lavorativa quasi ultraquarantennale, svolta prima come operaio edile, poi come operaio fornellista e, infine, in qualità di cantoniere presso l' CP_2
L'attore ha inoltre precisato che la domanda amministrativa, presentata in data 6.8.2021, era stata rigettata dall' , così come la conseguente opposizione. CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito alle avverse domande, contestandone CP_1 la fondatezza. In particolare, l' ha rilevato la mancata prova circa l'adibizione del ricorrente alle CP_1 mansioni che lo avrebbero esposto ad un rischio tecnopatico continuato e intenso, considerata la discontinua attività lavorativa dal medesimo svolta e la mancata produzione di documentazione sanitaria, di questionari e DVR utili alla valutazione dell'esposizione effettiva e concreta all'asbesto.
*** La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi. All'udienza del 28.6.2023 sono stati esaminati in qualità di testimoni gli ex colleghi del ricorrente, e , e, all'udienza del 29.9.2023, l'ex collega Giorgio Brai. Tes_1 Testimone_2
e Giorgio Brai hanno confermato l'adibizione del ricorrente alle mansioni di Testimone_2 operaio fornellista presso l'Alsar di Portovesme. In particolare, i due testimoni hanno ricordato che dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, era adibito alla costruzione dei forni: Parte_1 trattasi di strutture rivestite da pannelli di amianto, composte alla base da mattoni isolanti, alternati da strati di alluminia. Sopra di questi, venivano collocati due o tre stratti di mattoni refrattari, sui quali si posavano i catodi, sistemati su un letto di alluminia a cui altri operai collegavano la parte elettrica del forno. Quest'ultimo veniva infine chiuso con una pasta catodica calda a 120° gradi. Il ricorrente era solito manipolare l'asbesto nell'attività di lavorazione manuale della pasta di amianto e silicato, nell'impastatura dell'amianto con la betoniera aperta e nel taglio con seghetto della carta di amianto. effettuava queste operazioni con l'utilizzo di mascherine antipolvere e guanti di gomma Parte_1
o di pelle, indossando i propri indumenti e spesso consumando i pasti nello stesso luogo di costruzione dei forni. Il testimone collega di lavoro dell'attore presso l' ha rammentato che Tes_1 CP_2 quest'ultimo nell'esercizio delle mansioni di cantoniere era addetto alla sostituzione delle tubature in eternit con quelle di plastica, attraverso il taglio con smeriglio delle tubature in amianto: attività che comportava la dispersione delle polveri nell'aria. Tenendo conto delle mansioni svolte dall'attore, così come ricostruite dai testi esaminati nel corso dell'istruttoria, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo Persona_1 accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha accertato che è affetto Parte_1 da “asbestosi polmonare con interstiziopatia, multipli micronoduli e multipli ispessimenti della pleura paracostale, a placca e pseudonodulari, con alcuni depositi microcalcifici;
2. insufficienza respiratoria e deficit del FEV1 del 44% (spirometria del 18.03.22) e del 55% (spirometria del 21.03.23);
3. fibrillazione atriale parossistica in trattamento farmacologico”. pagina 2 di 4 In ragione delle patologie accertate, il perito ha valutato il danno biologico nei seguenti termini. In particolare, a seguito delle osservazioni formulate da parte attrice con riguardo all'erroneo utilizzo dell'indice spirometrico per valutare il deficit ventilatorio (pag.23 della consulenza tecnica d'ufficio), il consulente ha così evidenziato:
“In riferimento alle osservazioni dell'Avv. Valeria Atzeri si specifica che in ragione delle stesse lo scrivente ha rimodulato la sua valutazione del danno biologico utilizzando come parametro del deficit ventilatorio (misto) la FEV1 al posto del FVC in quanto, nel caso specifico, la componente ostruttiva risulta di grado moderato mentre quella restrittiva di entità lieve. In merito al danno funzionale polmonare è opportuno evidenziare la presenza di un quadro di insufficienza respiratoria con un deficit del FEV1 del 44% (spirometria del 18.3.22) e del 55% (spirometria del 21.03.23); pertanto il danno biologico corrisponde rispettivamente:
- al 18% (diciotto per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]
- al 33% (trentatrè per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media,secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]. Si segnala che per un mero errore materiale la parola bronchiectasie, in precedenza, non compariva in diagnosi nella descrizione del danno anatomico polmonare. In merito alla presunta mancata valutazione del danno biologico relativo alle bronchiectasie si specifica che lo stesso è stato stimato nell'ambito del complessivo 10% (dieci per cento) relativo al danno anatomico polmonare utilizzando come codici di riferimento:
˗ il 331 [Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento);
˗ il 332 [Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento). Pertanto, come ha accertato il CTU, sia “il quadro radiologo che quello funzionale polmonare possono considerarsi per lo meno in rapporto di concausalità materiale con l'esposizione professionale alle fibre di amianto. Al danno anatomico polmonare, sulla base delle tabelle di CP_1 cui al D.M.12 luglio 2000, un danno biologico complessivo del 10% (dieci per cento) utilizzando come codici di riferimento:
˗ il 331 [Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento);
˗ il 332 [Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione] e attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento). In merito al danno funzionale polmonare e opportuno evidenziare la presenza di un quadro di insufficienza respiratoria con un deficit del FEV1 del 44% (spirometria del 18.03.22) e del 55% (spirometria del 21.03.23); pertanto il danno biologico corrisponde rispettivamente:
- al 18% (diciotto per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]
- al 33% (trentatre per cento) utilizzando il codice 334 [Insufficienza respiratoria media, pagina 3 di 4 secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A]. Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio emerge la presenza di un quadro di fibrillazione atriale parossistica in trattamento farmacologico …. Sulla base delle tabelle , di cui al D.M.12 CP_1 luglio 2000, il danno biologico a carico dell'apparato cardiocircolatorio corrisponde al 5% (cinque per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravita, per analogia il codice tabellare 6 [Disturbi del ritmo e/o della conduzione di significato clinico-patologico ma non richiedenti trattamento farmacologico]. Adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 33% (trentatre per cento) dal momento della domanda amministrativa (06.08.21) e al 48% (quarantotto per cento) dal mese di marzo 2023” (pagg.24-25 della consulenza tecnica d'ufficio). Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce della rettifica operata a seguito delle osservazioni avanzata da parte ricorrente. L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita pari al 33% con CP_1 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 6.8.2021 e al 48% con decorrenza dal 21.3.2023 (data dell'ultima spirometria, in tal senso dovendosi intendere il riferimento operato dal CTU al mese di marzo 2023), con conseguente pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del CP_1
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra il 52.000,00 e i 260.000,00, con la distrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari. Devono essere definitivamente poste a carico dell'istituto resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire la rendita oggetto di domanda Parte_1 commisurata ad un danno biologico pari al 33%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.8.2021 al 21.3.2023, e al 48% con decorrenza dal 21.3.2023, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla costituzione delle corrispondenti rendite e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda e dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.593,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto. Cagliari, 23.9.2025 Il giudice Riccardo Ariu pagina 4 di 4