Art. 5.
Con decreto Reale sara' dichiarato il giorno in cui dovra' considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra, e saranno determinate le modalita' per il passaggio allo stato di pace.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1920.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Sforza - Rossi - Fera -
Facta - Meda - Bonomi - Sechi -
Croce - Peano - Micheli - Alessio -
Labriola - Pasqualino-Vassallo - Raineri.
Visto, Il guardasigilli: Fera.
Con decreto Reale sara' dichiarato il giorno in cui dovra' considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra, e saranno determinate le modalita' per il passaggio allo stato di pace.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1920.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Sforza - Rossi - Fera -
Facta - Meda - Bonomi - Sechi -
Croce - Peano - Micheli - Alessio -
Labriola - Pasqualino-Vassallo - Raineri.
Visto, Il guardasigilli: Fera.