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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2982/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a Pesaro (PU) il 22/09/2018
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Pesaro (PU) il 22/09/2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
1 Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] nell'Emilia (RE) il 04/10/2022, entrambi minorenni e affetti Per_2
da sordità bilaterale congenita e perciò beneficiari di una pensione di invalidità.
Il rapporto e la solidarietà coniugale si è deteriorato negli anni fino all'avvenuto trasferimento della Sig.ra e della figlia minore appena nata a [...], città Pt_2
natale della stessa.
Stando così le cose, ed in considerazione dell'instaurarsi di nuovi rapporti affettivi e sentimentali stabili da parte di entrambi i coniugi con altri compagni, le parti hanno proposto ricorso congiunto ai fini della pronuncia di separazione personale consensuale, pronuncia peraltro funzionale alla necessità di regolarizzare lo stato ISEE ai fini fiscali e pensionistici degli stessi, nonché al mantenimento dell'abitazione pubblica delle Marche a canoni non maggiorati a favore del Pt_1
In sede di ricorso introduttivo, le parti hanno dato atto della pendenza innanzi al
Tribunale per i minorenni delle Marche di un procedimento instaurato dai nonni paterni concernente l'affidamento del figlio minore a fronte della situazione di alta Per_1
conflittualità venutasi a creare tra i genitori, nell'ambito del quale veniva richiesto di
“dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale degli stessi, anche previa
CTU … al fine di valutare i comportamenti omissivi degli stessi”.
Ad oggi, come disposto dal Tribunale per i minorenni delle Marche, i minori e Per_1
sono rispettivamente affidati ai servizi sociali del Comune di Pesaro con Per_2
domicilio presso i nonni paterni il primo e ai servizi sociali del Comune di Reggio
Emilia con collocazione presso la madre la seconda.
Il procedimento instaurato innanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche è tuttora pendente in attesa dello svolgimento della CTU disposta per gli opportuni approfondimenti a riguardo.
L'udienza presidenziale per la comparizione delle parti fissata per il giorno 12/11/24, veniva sostituita con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2 Intervenivano nell'odierno procedimento la curatrice speciale nominata dal Tribunale per i Minorenni, nell'interesse dei minori e i nonni paterni, presso i quali è collocato il minore Per_1
Vista la complessità della situazione e la necessità di precisare le questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, le parti tutte sono state convocate in presenza all'udienza del 28/01/2025.
All'udienza del 28/01/2025, rappresentata alle parti la necessità di precisare le condizioni di cui al ricorso introduttivo in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori, tenuto conto della pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e lo svolgimento della CTU sulla capacità genitoriale dei coniugi, il
Presidente rinviava la causa per l'eventuale precisazione e modifica delle conclusioni del ricorso, all'udienza del 25/03/2025.
Le parti, con note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza, concludevano chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione personale esclusivamente sullo status dei coniugi. In ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori, le parti rappresentavano di essere d'accordo nel definire tutte le condizioni concernenti la prole minorenne nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c.
Rileva il Collegio che è diritto dei coniugi potersi separare e, nel caso di specie, sulla separazione non ci sono contestazioni, anche in relazione all'indipendenza economica di ciascun coniuge.
La peculiarità della causa è costituita dalla pendenza di un procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni avente ad oggetto tutte le questioni concernenti l'affido e il mantenimento dei minori.
3 Per tale ragione, ai fini di economia processuale, pur trattandosi di procedimento instaurato su domanda congiunta, ritiene il Collegio che sia possibile limitare la decisione, alla sola pronuncia sullo status.
Tutte le questioni riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei minori saranno definite, così come concordato tra le parti, nel procedimento pendente avanti al
Tribunale per i Minorenni.
La domanda congiunta di separazione personale relativa allo status può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato a [...] in data [...] Parte_1
E
nata a [...] in data [...] Parte_2
Alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate e precisate nelle conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 25.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
Tutte le questioni riguardanti i minori saranno definite, come concordato tra le parti, nel procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
4 che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 11/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a Pesaro (PU) il 22/09/2018
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Pesaro (PU) il 22/09/2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
1 Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] nell'Emilia (RE) il 04/10/2022, entrambi minorenni e affetti Per_2
da sordità bilaterale congenita e perciò beneficiari di una pensione di invalidità.
Il rapporto e la solidarietà coniugale si è deteriorato negli anni fino all'avvenuto trasferimento della Sig.ra e della figlia minore appena nata a [...], città Pt_2
natale della stessa.
Stando così le cose, ed in considerazione dell'instaurarsi di nuovi rapporti affettivi e sentimentali stabili da parte di entrambi i coniugi con altri compagni, le parti hanno proposto ricorso congiunto ai fini della pronuncia di separazione personale consensuale, pronuncia peraltro funzionale alla necessità di regolarizzare lo stato ISEE ai fini fiscali e pensionistici degli stessi, nonché al mantenimento dell'abitazione pubblica delle Marche a canoni non maggiorati a favore del Pt_1
In sede di ricorso introduttivo, le parti hanno dato atto della pendenza innanzi al
Tribunale per i minorenni delle Marche di un procedimento instaurato dai nonni paterni concernente l'affidamento del figlio minore a fronte della situazione di alta Per_1
conflittualità venutasi a creare tra i genitori, nell'ambito del quale veniva richiesto di
“dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale degli stessi, anche previa
CTU … al fine di valutare i comportamenti omissivi degli stessi”.
Ad oggi, come disposto dal Tribunale per i minorenni delle Marche, i minori e Per_1
sono rispettivamente affidati ai servizi sociali del Comune di Pesaro con Per_2
domicilio presso i nonni paterni il primo e ai servizi sociali del Comune di Reggio
Emilia con collocazione presso la madre la seconda.
Il procedimento instaurato innanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche è tuttora pendente in attesa dello svolgimento della CTU disposta per gli opportuni approfondimenti a riguardo.
L'udienza presidenziale per la comparizione delle parti fissata per il giorno 12/11/24, veniva sostituita con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2 Intervenivano nell'odierno procedimento la curatrice speciale nominata dal Tribunale per i Minorenni, nell'interesse dei minori e i nonni paterni, presso i quali è collocato il minore Per_1
Vista la complessità della situazione e la necessità di precisare le questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, le parti tutte sono state convocate in presenza all'udienza del 28/01/2025.
All'udienza del 28/01/2025, rappresentata alle parti la necessità di precisare le condizioni di cui al ricorso introduttivo in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori, tenuto conto della pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e lo svolgimento della CTU sulla capacità genitoriale dei coniugi, il
Presidente rinviava la causa per l'eventuale precisazione e modifica delle conclusioni del ricorso, all'udienza del 25/03/2025.
Le parti, con note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza, concludevano chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione personale esclusivamente sullo status dei coniugi. In ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori, le parti rappresentavano di essere d'accordo nel definire tutte le condizioni concernenti la prole minorenne nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c.
Rileva il Collegio che è diritto dei coniugi potersi separare e, nel caso di specie, sulla separazione non ci sono contestazioni, anche in relazione all'indipendenza economica di ciascun coniuge.
La peculiarità della causa è costituita dalla pendenza di un procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni avente ad oggetto tutte le questioni concernenti l'affido e il mantenimento dei minori.
3 Per tale ragione, ai fini di economia processuale, pur trattandosi di procedimento instaurato su domanda congiunta, ritiene il Collegio che sia possibile limitare la decisione, alla sola pronuncia sullo status.
Tutte le questioni riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei minori saranno definite, così come concordato tra le parti, nel procedimento pendente avanti al
Tribunale per i Minorenni.
La domanda congiunta di separazione personale relativa allo status può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato a [...] in data [...] Parte_1
E
nata a [...] in data [...] Parte_2
Alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate e precisate nelle conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 25.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
Tutte le questioni riguardanti i minori saranno definite, come concordato tra le parti, nel procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
4 che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 11/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
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