Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 743
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 ottobre 1950
Art. 2.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' del bilancio allegato alla presente legge (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 6 ottobre 1950