Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Pierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in merito all’istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente, a mezzo pec, in data 6 marzo 2025;
nonché
per l'accertamento del diritto del ricorrente a poter visionare, ed eventualmente estrarre copia, della documentazione richiesta con la suindicata istanza di accesso agli atti;
nonché
per la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL GI RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e pervenuto in Segreteria in data 19 maggio 2025, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando il silenzio-rigetto opposto alla sua istanza di accesso agli atti amministrativi inoltrata in data 6 marzo 2025.
Richiedeva, inoltre, l’accertamento del suo diritto a visionare ed estrarre copia della documentazione oggetto della suddetta istanza, nonché la condanna dell’Amministrazione all’ostensione degli atti richiesti.
La controversia traeva origine da un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, avviato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a seguito della sua partecipazione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il sostegno nella provincia di Bari.
Il professor -OMISSIS-, docente abilitato, aveva presentato quale titolo per l’accesso in graduatoria un diploma di specializzazione per il sostegno conseguito presso un corso organizzato dall’Istituto Paritario “-OMISSIS-” di --OMISSIS-, che dichiarava di operare in convenzione con l’Università Link Campus University.
Successivamente, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari gli contestava, con addebito disciplinare, di aver dichiarato il falso e prodotto documenti falsi, integrando ipotesi di illecito disciplinare e penale.
Di conseguenza, l’Amministrazione lo espelleva dalle GPS e revocava il suo contratto di supplenza presso l’I.I.S.S. -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, emergeva che la Link Campus University sconfessava qualsiasi rapporto convenzionale con l’I.P. “-OMISSIS-” e negava l’iscrizione e la frequenza del ricorrente al corso di specializzazione.
Contestualmente, il legale rappresentante dell’I.P. “-OMISSIS-” dichiarava invece l’esistenza della convenzione e la regolare frequenza e conseguimento del titolo da parte del professor -OMISSIS-, impegnandosi a produrre documentazione probatoria.
All’esito del procedimento, il professor -OMISSIS- veniva licenziato per giusta causa con provvedimento del 9 aprile 2024.
Avverso tale licenziamento, il ricorrente proponeva impugnativa innanzi al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, iscritta al R.G. n.-OMISSIS-.
Tra i motivi di illegittimità del provvedimento, il ricorrente deduceva una disparità di trattamento, rilevando come, a fronte della medesima contestazione per numerosi docenti che avevano esibito titoli conseguiti tramite l’I.P. “-OMISSIS-”, solo alcuni, tra cui lui, risultavano essere stati colpiti da sanzione espulsiva, mentre altri, come il controinteressato professor -OMISSIS-, avevano ricevuto sanzioni conservative.
A sostegno di tale motivo, il ricorrente chiedeva in via istruttoria al Giudice del Lavoro di ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’esibizione dell’elenco dei docenti sanzionati.
Con ordinanza, il Giudice del Lavoro accoglieva la richiesta, ma l’Amministrazione, con due note del 16 dicembre 2024, forniva solo un elenco parziale e, per il caso del professor -OMISSIS-, si limitava a produrre stralci del provvedimento disciplinare, illustrando le motivazioni della sanzione conservativa (sospensione di 6 mesi) senza depositare gli atti integrali.
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari motivava la sanzione diversificata per il professor -OMISSIS- facendo riferimento a circostanze attenuanti, quali il possesso di un altro titolo valido in corso di conseguimento al momento della domanda e la natura colposa della condotta.
Il professor -OMISSIS-, al fine di replicare adeguatamente in sede processuale alle argomentazioni difensive dell’Amministrazione e contestare la ricostruzione dei fatti, richiedeva formalmente l’accesso a tutta la documentazione del procedimento disciplinare del professor -OMISSIS-, al relativo provvedimento sanzionatorio e alla sua domanda di inserimento in GPS.
Tale istanza di accesso, qualificata come "accesso difensivo" ex art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, rimaneva senza risposta, configurando un silenzio-rigetto.
Nel frattempo, il Giudice del Lavoro di Trani, con sentenza n. -OMISSIS-, rigettava l’impugnativa del licenziamento, ritenendo, tra l’altro, infondato il motivo della disparità di trattamento, accogliendo la ricostruzione dell’Amministrazione e considerando il caso del professor -OMISSIS- non comparabile, in quanto questi, a differenza del ricorrente, possedeva un ulteriore titolo valido che gli avrebbe comunque consentito l’inserimento in graduatoria.
Intenzionato a impugnare anche tale pronuncia, il professor -OMISSIS- sottolineava l’indispensabile necessità di accedere agli atti del procedimento -OMISSIS- per poter effettivamente contestare in giudizio la disparità di trattamento e le conclusioni del Giudice.
In diritto, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della L. n. 241/1990 in materia di accesso, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dei principi di difesa, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Sosteneva la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, necessario per tutelare la sua posizione giuridica nel giudizio pendente, evidenziando come il comportamento dell’Amministrazione, avendo prodotto solo stralci selettivi degli atti, avesse violato il principio del contraddittorio e reso impossibile una difesa efficace.
Concludeva chiedendo al T.A.R. in epigrafe l’annullamento del silenzio-rigetto, l’accertamento del suo diritto ad accedere alla documentazione, l’ordine all’Amministrazione di esibirla entro trenta giorni e la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
In data 21 maggio 2025 si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, depositando atto di stile.
All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile e ad abundantiam infondato nel merito.
La questione sottoposta all'esame concerne il mancato accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del controinteressato professor -OMISSIS-; il ricorrente prospetta un ricorso fondato sulla violazione dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, in materia di accesso difensivo, nonché sulla sostanziale disparità di trattamento nella irrogazione delle sanzioni disciplinari per come avvenuta nella fattispecie in esame.
Preliminarmente occorre osservare che affinché si possa qualificare una istanza di accesso come accesso "difensivo" è necessario che sussista un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica controversa del ricorrente nel giudizio pendente.
La giurisprudenza amministrativa, consolidata nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 18 marzo 2021, n. 4, ha stabilito con chiarezza che non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, bensì occorre dimostrare un collegamento diretto e concreto tra il documento richiesto e la possibilità di articolare difese effettive nel processo.
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta del ricorrente presenta profili di evidente inammissibilità.
In primo luogo, il ricorrente non è parte del procedimento disciplinare nei confronti di -OMISSIS-, bensì terzo estraneo a tale procedimento autonomo e distinto; in secondo luogo, sebbene il ricorrente intenda contestare la disparità di trattamento affermando la necessità di accedere agli atti -OMISSIS-, tale esigenza rimane generica e non concretamente provata.
Il ricorrente sostiene che l'accesso agli atti relativi alla posizione del -OMISSIS- sarebbe indispensabile per effettivamente contestare in giudizio la disparità di trattamento.
Tuttavia, questa affermazione rimane generica e non dimostra il nesso di strumentalità richiesto dalla giurisprudenza.
In particolare, il ricorrente ha già in suo possesso gli elementi essenziali per contestare la disparità: il provvedimento disciplinare nei suoi confronti, gli stralci del provvedimento nei confronti di -OMISSIS- forniti dall'Amministrazione, e la motivazione riguardante le circostanze attenuanti del -OMISSIS-, quali il possesso di un altro titolo valido e la natura colposa della condotta.
Tali elementi, in particolare, non sono stati superati con controargomentazioni che ne evidenziassero l'irrilevanza o l'inconferenza ai fini della asserita pretesa volta a dimostrare la ritenuta disparità di trattamento.
Non è stato dimostrato, peraltro, come la visione integrale del fascicolo di -OMISSIS- risulti effettivamente indispensabile per la contestazione di detta disparità.
Si consideri, ad ogni modo, che la disparità di trattamento è sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in ipotesi di situazioni "assolutamente identiche", gravando sul ricorrente l'onere di provare tale identità (cfr. inter plures Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 28/2013, secondo cui “ (…) “l'esistenza di una disparità di trattamento da parte dell'amministrazione può costituire motivo di ricorso soltanto in ipotesi di situazioni assolutamente identiche, gravando comunque sul ricorrente il relativo onere probatorio.”(Consiglio Stato , sez. V, 12 febbraio 2007, n. 579)”.
In realtà, dall’analisi del caso di specie emergono dalla documentazione già disponibile elementi distintivi che escludono l'identità assoluta: come già evidenziato, il possesso di un titolo alternativo valido da parte di -OMISSIS- al momento della domanda e la qualificazione della condotta come colposa.
Quando i documenti richiesti concernono terzi e contengono dati personali sensibili, quale è il caso dei procedimenti disciplinari, la giurisprudenza sottopone l'accesso a una valutazione più rigorosa. Sebbene non si applichi il criterio della "stretta indispensabilità" tipico dei dati sensibili in senso stretto, è comunque necessario un bilanciamento tra l'interesse del ricorrente e il diritto alla riservatezza del controinteressato.
Il diritto di quest'ultimo a proteggere gli atti di un procedimento disciplinare a suo carico non è marginale, essendo anzi tema di rilievo costituzionale.
Di conseguenza, la domanda di accesso difensivo agli atti del procedimento -OMISSIS- risulta inammissibile perché manca il nesso di strumentalità concretamente provato, perché il ricorrente non può qualificarsi come soggetto legittimato all'accesso a procedimenti amministrativi riguardanti terzi senza esigenze difensive concrete e specifiche e perché gli elementi già in suo possesso sono sufficienti a consentirgli di controbattere la sentenza sulla ritenuta comparabilità di posizioni.
Nel merito, l'Amministrazione, oltre ad aver già sostanzialmente soddisfatto l’interesse all’accesso invocato dal ricorrente, ha motivato la diversità della sanzione per -OMISSIS- sulla base di circostanze attenuanti specifiche. Anche ammettendo che il ricorrente abbia avuto intenzione di avanzare contestazioni circa l'inadeguatezza di tale motivazione, rimane il fatto che le circostanze attenuanti costituiscono, per loro natura, elemento di differenziazione tra situazioni certamente non secondarie.
Peraltro, se il Tribunale di Trani ha rigettato le contestazioni sulla disparità di trattamento assumendo che il caso -OMISSIS- non fosse comparabile potrebbe al più configurarsi un tema di impugnazione di quella pronuncia ad es. per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Tuttavia, l'onere della prova di tale violazione incombe al ricorrente, il quale dovrebbe dimostrare, dinanzi alla Corte d’appello - Sezione lavoro, che le argomentazioni opposte erano dirimenti e decisive - con passaggio argomentativo che è mancato in questa sede - destituendo di pregio la qualità intrinseca dell'interesse all'accesso per come azionato nel presente giudizio.
In conclusione, la domanda di accesso agli atti del procedimento -OMISSIS- è inammissibile sotto il profilo sia dell'assenza di nesso strumentalità che della mancanza di legittimazione del ricorrente quale terzo estraneo senza esigenze difensive indispensabili. La domanda è altresì infondata nel merito, sia perché l'attività pregressa dell'Amministrazione ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse della parte all'accesso, sia perché, al netto delle sovrapposizioni con la vicenda lavoristica in corso, la parte non ha fornito la prova della effettiva decisività della documentazione richiesta e, in definitiva, del portato intrinseco del suo interesse ad agire nella presente sede.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità in fatto della vicenda in esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AG, Presidente
AL GI RE, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL GI RE | LE AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.