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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to PULA FEDERICO domiciliato Parte_1 in Via Maurice Ravel n. 13 47841 Cattolica Italia
attore
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA e
[...] domiciliata elettivamente in VIA D. ANGELINI, 35/37 C/O AVVOCATURA ENTE
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
Controparte_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a
[...]
vedersi indennizzata secondo legge in conseguenza di lesione alla integrità psicofisica derivante da infortunio lavorativo occorso in data 9.8.23 valutato inadeguatamente dall'Ente.
Di qui la presente causa.
pagina 1 di 3 Si costituiva il resistente Controparte_1
a sua volta contestando le averse
[...]
pretese e chiedendone il rigetto.
Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento dell'invocato diritto e conseguente erogazione del beneficio da parte del resistente.
Chiedevano altresì concordemente la compensazione delle spese di giudizio
2)Deve qui osservarsi la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei benefici di legge conseguenti all'accertamento dei postumi di lesione alla integrità psicofisica, del lavoratore, per infortunio lavorativo.
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso al riconoscimento del diritto e dei benefici ad esso collegati dando così soddisfazione alla domanda introitata dal ricorrente.
Di detta circostanza le parti effettuavano concorde e comune dichiarazione col verbale del 17.3.25.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è tuttavia qui, mancando specifiche allegazioni documentali, ovvia conseguenza della dichiarazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto invocato e della conforme dichiarazione di entrambe le Parti.
Deve infatti osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa, che presuppone l'accordo tra le parti, che, nel caso, è stato espresso all'udienza, impedendosi così la decisione sul merito.
Sussiste accordo tra le parti anche in ordine alla ripartizione delle spese che chiedono essere compensate.
Alla luce di quanto sopra dovrà quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Compensa le spese di giudizio integralmente tra le parti.
Pesaro, li 17.3.25
pagina 2 di 3 IL GOP
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to PULA FEDERICO domiciliato Parte_1 in Via Maurice Ravel n. 13 47841 Cattolica Italia
attore
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA e
[...] domiciliata elettivamente in VIA D. ANGELINI, 35/37 C/O AVVOCATURA ENTE
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
Controparte_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a
[...]
vedersi indennizzata secondo legge in conseguenza di lesione alla integrità psicofisica derivante da infortunio lavorativo occorso in data 9.8.23 valutato inadeguatamente dall'Ente.
Di qui la presente causa.
pagina 1 di 3 Si costituiva il resistente Controparte_1
a sua volta contestando le averse
[...]
pretese e chiedendone il rigetto.
Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento dell'invocato diritto e conseguente erogazione del beneficio da parte del resistente.
Chiedevano altresì concordemente la compensazione delle spese di giudizio
2)Deve qui osservarsi la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei benefici di legge conseguenti all'accertamento dei postumi di lesione alla integrità psicofisica, del lavoratore, per infortunio lavorativo.
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso al riconoscimento del diritto e dei benefici ad esso collegati dando così soddisfazione alla domanda introitata dal ricorrente.
Di detta circostanza le parti effettuavano concorde e comune dichiarazione col verbale del 17.3.25.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è tuttavia qui, mancando specifiche allegazioni documentali, ovvia conseguenza della dichiarazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto invocato e della conforme dichiarazione di entrambe le Parti.
Deve infatti osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa, che presuppone l'accordo tra le parti, che, nel caso, è stato espresso all'udienza, impedendosi così la decisione sul merito.
Sussiste accordo tra le parti anche in ordine alla ripartizione delle spese che chiedono essere compensate.
Alla luce di quanto sopra dovrà quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Compensa le spese di giudizio integralmente tra le parti.
Pesaro, li 17.3.25
pagina 2 di 3 IL GOP
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3