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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AP NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 127/2025
Il Tribunale di AP NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudic e
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 127 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
nata a [...], il 24 /12/1990 Parte_1
(C.F.: ), res.te in Caivano (NA), alla via C.F._1
Terenzio 11 elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla via Sacchini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Daniela Di Bonito che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
nato ad [...], il [...] (C.F.: Parte_2
), res.te in Caivano (NA), alla via C.F._2
Terenzio 11, elettivamente domiciliato in AP, alla via M.
Morgantini n.3, presso lo studio dell'Avv. Valentina Ferrigno e dell'Avv. Clorinda Draetta che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14 gennaio
2025, i ricorrenti, preme sso di aver contratto matrimonio il
18/6/2019 in Cardito (NA) dal quale non sono nati figli,
Pag. 2 di 6 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM in data 3/3/2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la Giudice relatrice con provvedimento del
25/2/2025 riservava la causa al Collegio per la decisione .
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
1) prevedere che i coniugi vivranno separatamente, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio. Le parti convengono che il sig. rilascerà la ex casa coniugale entro e non oltre il 1^ Pt_2
marzo 2025, mentre la sig.ra rimarrà presso la casa Pt_1
Pag. 3 di 6 coniugale sita in Caivano alla via Terenzio 11, condotta in locazione. Il sig. è in procinto di individuare un Pt_2
immobile in cui trasferirsi, obbligandosi a comunicare alla moglie il suo nuovo domicilio;
2) il sig. è un imprenditore, mentre la sig.ra Parte_2
è un'impiegata a tempo determinato e le parti non Parte_1
riconoscono alcuna forma di contributo al mantenimento reciproca;
3) le parti convengono che entro il 30.3.25 la moglie subentrerà nel contratto di locazione nella parte del conduttore, avendo già ottenuto il consenso del proprietario. Il marito verserà alla moglie per n. 24 mensilità (da febbraio 2025 a gennaio 2027) la somma mensile di euro 450.00, per le spese relative alla locazione della casa familiare;
4) ove invece la moglie non dovesse subentrare nel contratto di locazione, il sig. verserà direttamente al proprietario Pt_2
l'importo mensile di euro 450,00 fino a gennaio 2027;
5) ove la moglie dovesse rilasciare l'immobile prima di gennaio
2027, il sig. rimane obbligato a corrispondere alla Pt_2
moglie l'importo di euro 450,00 fino a gennaio 2027 così come indicato al punto 3;
6) le utenze relative alla ex casa coniugale sono a carico della moglie al 100% anche nell'ipotesi in cui la moglie non dovesse riuscire a volturare le utenze a suo nome;
Pag. 4 di 6 7) il marito, all'atto del rilascio della casa coniugale, porterà con sé i beni mobili, già individuati dalle parti;
8) le spese e competenze del presente procedimento sono interamente a carico del sig. Pt_2
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ritiene il collegio che i patti suindicati possano essere posti a base della pronuncia da assumersi, precisando che, non essendovi prole, né richieste economiche accessorie, le clausole pattuite assumono valenza negoziale ed in ordine ad esse il
Tribunale si limita ad una presa d'atto.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a NC (Marocco), il 24/12/1990) e Pt_2
(nato ad [...], il [...]) con omologa
[...]
delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (Atto N. 7, parte 1, Serie /, anno
2019) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) Spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AP NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 127/2025
Il Tribunale di AP NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudic e
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 127 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
nata a [...], il 24 /12/1990 Parte_1
(C.F.: ), res.te in Caivano (NA), alla via C.F._1
Terenzio 11 elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla via Sacchini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Daniela Di Bonito che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
nato ad [...], il [...] (C.F.: Parte_2
), res.te in Caivano (NA), alla via C.F._2
Terenzio 11, elettivamente domiciliato in AP, alla via M.
Morgantini n.3, presso lo studio dell'Avv. Valentina Ferrigno e dell'Avv. Clorinda Draetta che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14 gennaio
2025, i ricorrenti, preme sso di aver contratto matrimonio il
18/6/2019 in Cardito (NA) dal quale non sono nati figli,
Pag. 2 di 6 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM in data 3/3/2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la Giudice relatrice con provvedimento del
25/2/2025 riservava la causa al Collegio per la decisione .
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
1) prevedere che i coniugi vivranno separatamente, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio. Le parti convengono che il sig. rilascerà la ex casa coniugale entro e non oltre il 1^ Pt_2
marzo 2025, mentre la sig.ra rimarrà presso la casa Pt_1
Pag. 3 di 6 coniugale sita in Caivano alla via Terenzio 11, condotta in locazione. Il sig. è in procinto di individuare un Pt_2
immobile in cui trasferirsi, obbligandosi a comunicare alla moglie il suo nuovo domicilio;
2) il sig. è un imprenditore, mentre la sig.ra Parte_2
è un'impiegata a tempo determinato e le parti non Parte_1
riconoscono alcuna forma di contributo al mantenimento reciproca;
3) le parti convengono che entro il 30.3.25 la moglie subentrerà nel contratto di locazione nella parte del conduttore, avendo già ottenuto il consenso del proprietario. Il marito verserà alla moglie per n. 24 mensilità (da febbraio 2025 a gennaio 2027) la somma mensile di euro 450.00, per le spese relative alla locazione della casa familiare;
4) ove invece la moglie non dovesse subentrare nel contratto di locazione, il sig. verserà direttamente al proprietario Pt_2
l'importo mensile di euro 450,00 fino a gennaio 2027;
5) ove la moglie dovesse rilasciare l'immobile prima di gennaio
2027, il sig. rimane obbligato a corrispondere alla Pt_2
moglie l'importo di euro 450,00 fino a gennaio 2027 così come indicato al punto 3;
6) le utenze relative alla ex casa coniugale sono a carico della moglie al 100% anche nell'ipotesi in cui la moglie non dovesse riuscire a volturare le utenze a suo nome;
Pag. 4 di 6 7) il marito, all'atto del rilascio della casa coniugale, porterà con sé i beni mobili, già individuati dalle parti;
8) le spese e competenze del presente procedimento sono interamente a carico del sig. Pt_2
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ritiene il collegio che i patti suindicati possano essere posti a base della pronuncia da assumersi, precisando che, non essendovi prole, né richieste economiche accessorie, le clausole pattuite assumono valenza negoziale ed in ordine ad esse il
Tribunale si limita ad una presa d'atto.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a NC (Marocco), il 24/12/1990) e Pt_2
(nato ad [...], il [...]) con omologa
[...]
delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (Atto N. 7, parte 1, Serie /, anno
2019) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) Spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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