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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Lorenzo Massarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2144 /2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESAMOSCA CP_1 C.F._2
SARAH
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MELCHIOR Controparte_2 C.F._3
MAURO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“In via principale (come da accordi):
1) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte dei sigg.ri CP_3
e e procedere, per l'effetto, alla divisione tra le parti dei beni che la
[...] Parte_2
compongono come da accordo tra le medesime parti e dunque secondo le previsioni del progetto divisionale alla Tabella “C” della terza relazione tecnica datata 12.06.2023 del CTU, con gli importi dei conguagli di seguito indicati, e dunque:
2) assegnare a i seguenti beni in proprietà per l'intero (1/1) Parte_1
1 2.1) fabbricato in Enemonzo, via Vodis n. 4, identificato al NCEU al f. 17, mapp. 119 sub 1 e sub 2, con i beni mobili e le suppellettili presenti negli immobili alla data del contratto di comodato tra le parti di data 01.03.2012 e comunque presenti al tempo dell'accesso sui luoghi del CTU;
2.2) terreni in Enemonzo, identificati al NCT al f. 17 mapp. 118, 121, 122 e 123;
3) assegnare a i seguenti beni, per la proprietà della quota di 1/3 Controparte_2
3.1) fabbricati in Enemonzo, via Borta, identificati al NCEU al f. 16, mapp. 301;
3.2) terreni in Enemonzo, identificati al NCT al f. 8, mapp. 211 e 428, al f. 13 mapp. 135, al f.
15 mapp. 301, 317 e 385, al f. 16 mapp. 173 e 302, al f. 17, mapp. 81 e al f. 22 mapp. 103;
3.3) terreno in Raveo, identificato al NCT al f. 17, mapp. 70;
4) assegnare a i seguenti beni in piena proprietà (1/1) Controparte_2
4.1) terreni in Enemonzo, identificati al NCT al f. 15, mapp. 289 e 723 (già mapp. 475).
5) porre a carico di l'obbligo di pagare a titolo di conguaglio l'importo di € Parte_1
50.000,00 a favore di e l'importo di € 77.688,58 a favore di;
Controparte_2 CP_1
6) compensare le spese di lite tra le parti;
7) porre a carico delle parti per quote uguali le spese di CTU.
In subordine (secondo le previsioni della Tabella “C”):
8) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte dei sigg.ri CP_3
e e procedere, per l'effetto, alla divisione tra le parti dei beni che la
[...] Parte_2
compongono secondo le previsioni del progetto divisionale alla Tabella “C” della terza relazione tecnica datata 12.06.2023 del CTU con gli importi dei conguagli indicati nella medesima tabella, e dunque, procedere alle assegnazioni come già descritte ai precedenti punti da 2) a 4) e porre a carico di l'obbligo di pagare a titolo di conguaglio l'importo di € 43.541,96 a favore di Parte_1
e l'importo di € 80.917,60 a favore di;
Controparte_2 CP_1
9) condannare il sig. al pagamento delle spese e delle competenze del Controparte_2
giudizio, anche in relazione alla CTU.
2 In ulteriore subordine:
10) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte dei sigg.ri CP_3
e e procedere, per l'effetto, alla divisione tra le parti dei beni che la
[...] Parte_2
compongono, previa collazione nei termini indicati in atti, anche mediante la vendita, ove necessaria, dei beni ereditari, con attribuzione all'attore di beni, valori e/o conguagli corrispondenti alle quote lui spettanti in base ai testamenti citati o, in via subordinata, anche in base alla legge;
11) condannare le parti convenute, ove resistenti o opponenti, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, anche in relazione alla CTU.
In via istruttoria:
come da memorie nn. 2 e 3 ex art. 183, VI co. c.p.c.”
Per : CP_1
“In via principale:
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte dei sigg.ri CP_3
e e procedere, per l'effetto, alla divisione tra le parti dei beni che la
[...] Parte_2
compongono come da accordi tra le medesime parti e dunque secondo le previsioni del progetto divisionale alla Tabella "C" della terza relazione tecnica datata 12.06.2023 del CTU, con gli importi dei conguagli così indicati: porre a carico di l'obbligo di pagare a titolo di conguaglio Parte_1
l'importo di € 77.688,58 a favore di ed € 50.000,00 a favore di;
CP_1 Controparte_2
- compensare le spese di lite tra le parti;
- porre a carico delle parti per quote uguali le spese di c.t.u.
In subordine (secondo le previsioni della Tabella "C"):
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte dei sigg.ri CP_3
e e procedere, per l'effetto, alla divisione tra le parti dei beni che la
[...] Parte_2
compongono secondo le previsioni del progetto divisionale alla Tabella "C" della terza relazione tecnica datata 12.06.2023 del CTU con gli importi dei conguagli indicati nella medesima tabella;
- porre a carico di l'obbligo di pagare a titolo di conguaglio l'importo di € Parte_1
43.541,96 a favore di e l'importo di € 80.917,60 a favore di;
Controparte_2 CP_1
3 - condannare il sig. al pagamento delle spese e delle competenze del Controparte_2
giudizio, anche in relazione alla CTU.
In ulteriore subordine:
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte dei sigg.ri CP_3
e e procedere, per l'effetto, alla divisione tra le parti dei beni che la
[...] Parte_2
compongono, previa collazione nei termini indicati in atti, anche mediante la vendita, ove necessario, dei beni ereditari, con attribuzione all'attore di beni, valori e/o conguagli corrispondenti alle quote lui spettanti in base ai testamenti citati o, in via subordinata, anche in base alla legge;
- condannare le parti convenute, ove resistenti o opponenti, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, anche in relazione alla CTU.
In via istruttoria:
come da memorie nn. 2 e 3 ex art. 183, VI co. c.p.c.”
Per : Controparte_2
A verbale dell'udienza del 10.12.2024:
“In via istruttoria, come da memoria datata 2.1.2019. Nel merito, come da memoria datata
25.11.2019”
Nelle memorie conclusionali:
“Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte dei Sigg.ri CP_3
e , ponendo a carico di l'obbligo di pagare l'importo di €.
[...] Parte_2 Parte_1
77.688,58 a favore del fratello , e l'importo di €. 83.421,00 al fratello CP_1 CP_2
, assegnando inoltre a tutti i beni immobili derivanti dall'eredità dalla madre
[...] Parte_1
. Parte_2
Con rifusione integrale delle spese di lite, maggiorate degli accessori di legge.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
conviene in giudizio i coeredi e comproprietari fratelli e , al fine Parte_1 CP_1 CP_2
di ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie costituitesi in morte dei comuni genitori,
(deceduto il 1° gennaio 1994) e (deceduta il 6 luglio 2011), entrambe Controparte_3 Parte_2
4 regolate da testamento, previa collazione della donazione paterna di vecchie L. 10.000.000 ricevuta da . Controparte_2
aderisce alla richiesta di divisione, chiedendo tenersi conto delle donazioni CP_1
stipulate inter partes e delle vendite a terzi dei beni comuni, intervenute nel corso degli anni.
eccepisce la nullità del testamento olografo paterno, e chiede la divisione di Controparte_2
tale eredità in base alle regole della successione legittima;
non contesta la donazione allegata, ma chiede che anche i fratelli conferiscano analoghe donazioni ricevute dal comune padre;
chiede comunque che venga rispettata la quota di legittima spettantegli in morte di . Parte_2
Disposta CTU per la ricostruzione delle masse e la predisposizione di un progetto divisionale, mutata la persona del giudice a seguito di astensione della precedente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa riguarda due comunioni ereditarie;
i loro unici contitolari oggi sono le odierne parti.
La prima comunione è insorta in morte del comune padre , che per testamento Controparte_3
del 16 marzo 1986 ha istituito eredi per quote diverse i figli , e la moglie Pt_1 CP_1 CP_2
. Parte_2
La seconda, insorta in morte di quest'ultima, che per testamento del 9 gennaio 2003 ha istituito eredi i citati figli per quote diverse.
***
La domanda di nullità del testamento di è stata abbandonata. Controparte_3
La domanda di collazione di donazioni ricevute da e è stata abbandonata. Pt_1 CP_1
***
Nel corso degli anni le parti hanno venduto a terzi buona parte dei beni comuni. Hanno anche stipulato delle donazioni di altri beni comuni fra loro, così evidentemente anticipando gli esiti della divisione.
I residui beni ancora oggi comuni, i soli di cui si discute, sono i seguenti:
5 Provenienza Raffaele Cosano:
Comune di Enemonzo
1) edificio di via Vodis, 4; CF F. 17 part. 119 sub. 1 e 2; piena proprietà per quota indivisa di ½;
3) terreni agricoli CT F. 17 part. 118, 121, 122; piena ed intera proprietà.
Essi si sono trasmessi, in forza di testamento, per 3/6 alla moglie e per 1/6 ciascuno Parte_2
ai figli ed . Pt_1 CP_1 CP_2
Provenienza (oltre alla quota ereditata dei beni del marito, sopra descritti): Parte_2
Comune di Enemonzo
1) edificio di via Vodis, 4; CF F. 17 part. 119 sub. 1 e 2; piena proprietà per quota indivisa di ½;
2) alloggio/rustico di via Borta, 4 CF F. 16 part. 301; piena proprietà per quota indivisa di 1/3;
3) terreni agricoli CT F. 8 partt. 211 e 428; piena proprietà per quota indivisa di 1/3;
4) terreni agricoli CT F. 15 partt. 135, 301, 317, 385; piena proprietà per quota indivisa di 1/3;
5) terreni agricoli CT F. 16 partt. 173 e 302; piena proprietà per quota indivisa di 1/3;
6) terreno agricolo CT F. 17 part. 81; piena proprietà per quota indivisa di 1/3;
7) terreno agricolo CT F. 22 part. 103; piena proprietà per quota indivisa di 1/3;
8) terreni agricoli CT F. 15 partt. 289 e 723 (frazionata dall'originaria part. 475, indicata erroneamente nella CTU come part. 275); piena ed intera proprietà;
9) terreno agricolo CT F. 17 partt. 123; piena ed intera proprietà.
Comune di Raveo
10) terreno agricolo CT F. 17 part. 70; piena proprietà per quota indivisa di 1/3.
***
Va premesso che le parti, presenti personalmente all'udienza del 10.7.2023, si sono in tale sede accordate su una divisione complessiva realizzata come segue:
- assegnazione dei beni come da progetto divisionale sub C) allegato alla terza relazione del
CTU, datata 12.6.2023;
6 - determinazione dei conguagli, tutti a carico di , in misura di € 50.000 ad Parte_1
e di € 77.688,58 a . Controparte_2 CP_1
L'accordo è stato confermato da tutte le parti, sempre presenti personalmente, all'udienza del
30.11.2023, con decisione di rimettere ad un notaio la sua trasfusione concreta e dettagliata in apposito atto stragiudiziale.
L'attività non ha avuto esito ed , insoddisfatto delle lungaggini, all'udienza Controparte_2 del 2.7.2024 ha ritenuto di voler sottoporre alle controparti un'altra proposta di divisione, che però non è stata accolta.
Si deve dunque provvedere alla divisione in via giudiziale.
L'attività sarà basata esclusivamente sugli accordi chiaramente raggiunti e ribaditi fra le parti e, come tali, irretrattabili. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 789 terzo comma c.p.c., infatti, il progetto divisionale diviene vincolante non appena la volontà delle parti si incontri su di esso, mentre il conseguente provvedimento del giudice ha solo funzione di renderlo esecutivo. Come avviene per tutti gli accordi, non è possibile sottrarsi alla sua esecuzione dopo il perfezionamento per semplice mutamento di opinione.
Si procede con sentenza, anziché con ordinanza, solamente perché persiste contrasto sulle spese.
***
Si deve dunque dare esecuzione alla divisione voluta dalle parti come segue:
Assegno n°1 a Parte_1
a) L'intera e piena proprietà del fabbricato (e dei relativi mobili e suppellettili presenti al momento dell'accesso del CTU) sito in Comune di Enemonzo (UD) via Vodis n° 4, CF F. 17, part. 119 sub. 1 e sub. 2.
Costruito giusta concessione edilizia n. 27/76 e successiva variante n. 3/81; permesso di abitabilità rilasciato in data 18.3.1981, pratica n. 3/81 prot. n. 116/81.
I dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, come attestato dal CTU nella seconda relazione datata 16.12.2021.
Valore: € 225.000,00
b) L'intera e piena proprietà dei terreni agricoli siti in Comune di Enemonzo (UD)
7 CT F. 17, partt. 118, 121, 122, 123.
Valore: € 2.235,00
c) Obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio la somma di € 50.000 in favore di e di € 77.688,58 in favore di . Controparte_2 CP_1
Assegno n° 2 a : CP_1
a) Credito di € 77.688,58 a titolo di conguaglio verso . Parte_1
Assegno n° 3 ad : Controparte_2
a) La piena proprietà per quota indivisa di 1/3 del fabbricato con annesso rustico sito in
Comune di Enemonzo (UD), via Borta n° 4 CF F. 16, part. 301.
Edifici costruiti prima del 1° settembre 1967; fabbricato principale ristrutturato giusta concessione edilizia n. 42/78 rilasciata dal Sindaco del Comune di Enemonzo in data 19.9.1978.
I dati catastali e le planimetrie dei due fabbricati sono conformi allo stato di fatto, come attestato dal CTU nella relazione del 8.3.2021.
Valore € 24.000,00
b) La piena proprietà per quota indivisa di 1/3 dei terreni agricoli siti in
Comune di Enemonzo (UD) CT
F. 8, mapp. 211 e 428;
F. 13 mapp. 135;
F. 15 partt. 301, 317, 385;
F. 16 mapp. 173 e 302;
F. 17 part. 81;
F. 22 part. 103;
Valore: € 5.680,00
c) La piena ed intera proprietà dei terreni agricoli siti in
Comune di Enemonzo (UD) CT
8 F. 15 partt. 289 e 723 (ex 475);
Valore: € 1.940,00
d) La piena proprietà per quota indivisa di 1/3 del terreno agricolo sito in
Comune di Raveo (UD) CT
F. 17, part. 70;
Valore: € 1.800,00
e) Credito di € 50.000 a titolo di conguaglio verso . Parte_1
***
In relazione alle spese di lite si deve tener conto dell'insegnamento della Suprema Corte in forza del quale “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento delle parti” (Cass. n° 12949/1999).
Nel caso specifico non vi sono ragioni per individuare comportamenti ingiustificati, in quanto i progetti divisionali corretti ed emendati si sono resi disponibili solo nel giugno del 2023, in tale epoca le parti hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e nessuna parte ha contribuito alle successive lungaggini stragiudiziali.
Ne consegue che le spese vive sostenute dall'attore per notifica della citazione ed iscrizione a ruolo (€ 759 + € 27 + € 17,9), nonché le spese di C.T.U vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura spettante a ciascuna rispetto alla massa complessiva ( 39,08%; CP_1
35,56%; 25,36%). Nella stessa proporzione si dovranno dividere Parte_1 Controparte_2
fra le parti le spese di registrazione, trascrizione e voltura.
Le altre spese, ed i compensi per i rispettivi difensori, rimangono a carico di ciascuna parte che le ha sostenute, senza diritto di rifusione.
Trattandosi di divisione ereditaria, non vi è obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica dei terreni (art. 30, comma 10, DPR n° 380/2001).
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara che lo scoglimento delle comunioni ereditarie esistenti inter partes in morte di e di avviene sulla base del progetto divisionale da esse accettato;
Controparte_3 Parte_2
b) dichiara esecutivo il progetto divisionale in questione, per come riportato in motivazione, con le assegnazioni ed i conguagli ivi previsti;
c) pone le spese vive sostenute nell'interesse comune, quelle di CTU e quelle di registrazione, trascrizione e voltura, di cui in motivazione, a carico delle parti per la quota ivi indicata, con obbligo di rifonderle alla controparte che le ha o le avrà anticipate in misura superiore;
d) pone le residue spese ed i compensi per i propri difensori a carico di ciascuna parte, senza diritto alla ripetizione;
e) ordina la trascrizione del presente provvedimento (già definitivo), la registrazione e la voltura.
Udine, 8/3/2025
Il giudice dott. Lorenzo Massarelli
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