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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 7378/2025 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione scritta in data 02/12/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. PIEMONTESE MARIA IMMACOLATA
ricorrente
E
, CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. VILLASMUNTA DANILA resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro e periodi di inabilità temporanea assoluta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della ditta Hotel Parco delle Rose di Giovanni Fini s.a.s. in data
01.04.1996, con la mansione di capo cuoco, ha dedotto di: aver subito un infortunio alla caviglia destra in data 20.09.2022, mentre svolgeva la sua attività lavorativa;
aver ricevuto dall' il CP_1 riconoscimento dell'inabilità temporanea dal 25.10.2022 al 27.02.2023 ed una valutazione di danno biologico permanente pari al 4%; aver proposto inutilmente opposizione avverso gli atti dell' . CP_1
Pertanto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro subito dal Sig. il 20.9.2022 si è verificato mentre stava Parte_1 lavorando alle dipendenze della ditta Hotel Parco delle Rose di Giovanni Fini s.a.s., per causa violenta ed in occasione di lavoro e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che il suddescritto infortunio sul lavoro del 20.9.2022 ha provocato al Sig. una inabilità temporanea Parte_1 assoluta dal 20.9.2022 al 31.3.2023 pari a gg 160 e, per l'effetto 3) condannare l' , in persona CP_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al medesimo ricorrente tutte le somme ancora dovute per i giorni di inabilità temporanea assoluta dal 24.9.2022 al 31.3.2023, e quindi per gli ulteriori 35 giorni di inabilità temporanea assoluta pari ad ulteriori € 2.214,50 o a quelle diverse somme ritenute di Giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa, in uno agli interessi legali e rivalutazione monetartia, nei modi e con le decorrenze di legge;
4) accertare e dichiarare che il suddescritto infortunio del 20.9.2022 ha provocato al Sig. una menomazione Parte_1 della propria integrità psico-fisica, con conseguente riduzione della sua generica e specifica capacità lavorativa, nella misura del 7% o in quell'altra percentuale ritenuta di giustizia e, per l'effetto 5) condannare l' , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al medesimo ricorrente tutte le somme dovute per la menomazione della propria integrità psico-fisica a titolo di danno biologico in capitale pari ad € 6.064,98 o a quelle diverse somme ritenute di Giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa, in uno agli interessi legali e rivalutazione monetaria, nei modi e con le decorernze di legge”, con vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Tramite note di trattazione scritta datate 27.10.2025 ed 01.12.2025, le parti hanno rappresentato che in sede di visita medica collegiale, tenutasi il 01.09.2025, è stata concordata la valutazione della sussistenza di un danno biologico pari al 6% in capo al ricorrente e sono state liquidate le relative somme spettanti.
Parte ricorrente, pertanto, ha chiesto con riferimento alla quantificazione della menomazione psicofisica la dichiarazione della cessata materia del contendere con vittoria di spese, essendo intervenuta la visita collegiale ed il riconoscimento del danno biologico soltanto successivamente rispetto alla data di iscrizione del ricorso.
Il Giudice, preso atto della richiesta, dispone in conformità.
Quanto al mancato riconoscimento dell'ulteriore ed antecedente periodo di inabilità temporanea assoluta (dal 24.09.2022 al 24.10.2022), la domanda attorea non può trovare accoglimento poiché la comunicazione al datore di lavoro dell'infortunio subito il 20.09.2022 è stata effettuata in data
25.10.2022 (v. allegato “docc. ” pag. 9 e seguenti). CP_1 Parte_1 L'art. 52 del del D.P.R. 1124/65, infatti, così dispone: “L'assicurato è obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di, giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia”.
In relazione, invece, al periodo successivo non riconosciuto, non è stata fornita prova della permanenza della inabilità temporanea assoluta sino al 31.03.2023, né tramite note di trattazione scritta dell'01.12.2025 è stata formulata richiesta di approfondimenti istruttori.
Di conseguenza, anche tale richiesta non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza con riferimento al riconoscimento dei postumi invalidanti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7378/2025, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto riconoscimento, in corso di giudizio, dei postumi per danno biologico nella misura del 6%;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 1.312,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso con riferimento alla richiesta di riconoscimento degli ulteriori periodi di inabilità temporanea assoluta.
Foggia, 14.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 7378/2025 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione scritta in data 02/12/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. PIEMONTESE MARIA IMMACOLATA
ricorrente
E
, CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. VILLASMUNTA DANILA resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro e periodi di inabilità temporanea assoluta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della ditta Hotel Parco delle Rose di Giovanni Fini s.a.s. in data
01.04.1996, con la mansione di capo cuoco, ha dedotto di: aver subito un infortunio alla caviglia destra in data 20.09.2022, mentre svolgeva la sua attività lavorativa;
aver ricevuto dall' il CP_1 riconoscimento dell'inabilità temporanea dal 25.10.2022 al 27.02.2023 ed una valutazione di danno biologico permanente pari al 4%; aver proposto inutilmente opposizione avverso gli atti dell' . CP_1
Pertanto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro subito dal Sig. il 20.9.2022 si è verificato mentre stava Parte_1 lavorando alle dipendenze della ditta Hotel Parco delle Rose di Giovanni Fini s.a.s., per causa violenta ed in occasione di lavoro e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che il suddescritto infortunio sul lavoro del 20.9.2022 ha provocato al Sig. una inabilità temporanea Parte_1 assoluta dal 20.9.2022 al 31.3.2023 pari a gg 160 e, per l'effetto 3) condannare l' , in persona CP_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al medesimo ricorrente tutte le somme ancora dovute per i giorni di inabilità temporanea assoluta dal 24.9.2022 al 31.3.2023, e quindi per gli ulteriori 35 giorni di inabilità temporanea assoluta pari ad ulteriori € 2.214,50 o a quelle diverse somme ritenute di Giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa, in uno agli interessi legali e rivalutazione monetartia, nei modi e con le decorrenze di legge;
4) accertare e dichiarare che il suddescritto infortunio del 20.9.2022 ha provocato al Sig. una menomazione Parte_1 della propria integrità psico-fisica, con conseguente riduzione della sua generica e specifica capacità lavorativa, nella misura del 7% o in quell'altra percentuale ritenuta di giustizia e, per l'effetto 5) condannare l' , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al medesimo ricorrente tutte le somme dovute per la menomazione della propria integrità psico-fisica a titolo di danno biologico in capitale pari ad € 6.064,98 o a quelle diverse somme ritenute di Giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa, in uno agli interessi legali e rivalutazione monetaria, nei modi e con le decorernze di legge”, con vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Tramite note di trattazione scritta datate 27.10.2025 ed 01.12.2025, le parti hanno rappresentato che in sede di visita medica collegiale, tenutasi il 01.09.2025, è stata concordata la valutazione della sussistenza di un danno biologico pari al 6% in capo al ricorrente e sono state liquidate le relative somme spettanti.
Parte ricorrente, pertanto, ha chiesto con riferimento alla quantificazione della menomazione psicofisica la dichiarazione della cessata materia del contendere con vittoria di spese, essendo intervenuta la visita collegiale ed il riconoscimento del danno biologico soltanto successivamente rispetto alla data di iscrizione del ricorso.
Il Giudice, preso atto della richiesta, dispone in conformità.
Quanto al mancato riconoscimento dell'ulteriore ed antecedente periodo di inabilità temporanea assoluta (dal 24.09.2022 al 24.10.2022), la domanda attorea non può trovare accoglimento poiché la comunicazione al datore di lavoro dell'infortunio subito il 20.09.2022 è stata effettuata in data
25.10.2022 (v. allegato “docc. ” pag. 9 e seguenti). CP_1 Parte_1 L'art. 52 del del D.P.R. 1124/65, infatti, così dispone: “L'assicurato è obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di, giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia”.
In relazione, invece, al periodo successivo non riconosciuto, non è stata fornita prova della permanenza della inabilità temporanea assoluta sino al 31.03.2023, né tramite note di trattazione scritta dell'01.12.2025 è stata formulata richiesta di approfondimenti istruttori.
Di conseguenza, anche tale richiesta non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza con riferimento al riconoscimento dei postumi invalidanti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7378/2025, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto riconoscimento, in corso di giudizio, dei postumi per danno biologico nella misura del 6%;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 1.312,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso con riferimento alla richiesta di riconoscimento degli ulteriori periodi di inabilità temporanea assoluta.
Foggia, 14.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Beatrice Notarnicola