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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1759/2025, promossa da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'01.07.1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Assuntina Bruno come da mandato in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 11.11.1977, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Francione del foro di Matera come da mandato in atti
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
La causa è stata riservata in decisione alla udienza odierna dopo che le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, erano state invitate alla definitiva precisazione delle conclusioni, da intendersi riportate quelle rassegnate negli atti di costituzione, ed alla discussione orale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 adiva il Tribunale di Taranto per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la nullità e/o inammissibilità formale ex art 617 c.p.c. dell'atto di precetto per i motivi di cui in premessa;
2) Con vittoria di spese come per legge”.
A fondamento della propria opposizione al precetto notificato in data
19.3.2025, proposta a termini dell'art. 617 I comma c.p.c. e dunque al quomodo dell'esecuzione minacciata col precetto, l'attore deduceva il vizio formale di cui all'art. 480 c.p.c. per avere il precettante omesso di indicare nell'atto di precetto il giudice competente per l'esecuzione, siccome previsto dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c. , nel testo modificato dal D. lgs
164/2024 (c.d. correttivo Cartabia), che avrebbe comportato la nullità dell'atto di precetto.
Si costituiva in giudizio la precettante impugnando e Controparte_1 contestando l'avverso dedotto, di cui chiedeva il rigetto, assumendo:
1. che l'opposizione proposta fosse infondata e lesiva degli artt. 156 – 480 III comma c.p.c., e del principio di tassatività delle nullità, in quanto che gli ulteriori requisiti introdotti al III comma dell'art. 480 c.p.c. col D. Lgs n.
164/2024 (cd. correttivo Cartabia), tra i quali quello per cui è causa, rappresentassero mere formalità dell'atto di precetto, non previste “a pena di nullità”, diversamente dagli altri “requisiti essenziali” dell'atto di precetto di cui al II comma dello stesso art. 480 c.p.c.; 2. che anche ad accedere alla prospettazione attorea, la nullità sarebbe stata “sanata” poiché l'opponente era comunque stato reso edotto della natura del credito della sig.ra e di ogni ulteriore circostanza Controparte_1 specifica;
pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'on.
Tribunale adito, così provvedere: 1-) rigettare l'azione ex art. 617 c.p.c. poiché l'omessa indicazione del foro competente per l'esecuzione (previsto dall'art. 480 III comma c.p.c.) non comporta la nullità dell'atto di precetto
2 oggetto della presente opposizione (limitata ai casi previsti dall'art. 480 II comma c.p.c.) 2-) rigettare l'opposizione perché, in ogni caso, perché c'è stata sanatoria della (presunta) nullità dell'atto di precetto ex art. 156 c.p.c.; 3-) rigettare l'azione proposta per ogni argomentazione esposta nel presente atto;
4-) con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Vertendo in tema di questio juris e non abbisognando di attività istruttoria,
a parere di questo Magistrato la causa poteva essere decisa sulla scorta della sola documentazione prodotta dalle parti.
La opposizione proposta non può essere accolta.
L'art. 480 c.p.c. nel testo riformato, recita espressamente: “Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere
l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per
l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale
3 speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
La interpretazione letterale dell'articolo consente di ritenere che le
“formalità” dell'atto di precetto che possono riconoscersi “essenziali”, in ragione della circostanza per cui la loro omissione è espressamente sanzionata con la nullità dell'atto, sono solo quelle di cui al II comma dell'art. 480 c.p.c. e, probabilmente, solo quelle di cui al primo periodo di quel comma, come induce a ritenere il fatto che il Legislatore abbia, nel secondo periodo, modificato l'incipit eliminando l'espressione “a pena di nullità”.
Senonchè mentre nel caso del secondo periodo del II comma dell'art. 480
c.p.c., l'emergenza letterale ha necessitato d'essere corroborata da una giurisprudenza di legittimità allo scopo di escludere che il Legislatore
“minus dixit quam voluit”, tale esigenza non è necessaria per le formalità previste dal successivo III comma di quell'articolo.
Oltre ad un elemento sistematico, per cui quelle formalità non sono strutturalmente nel medesimo comma di quelle espressamente previste a
“pena di nullità”; oltre ad un elemento letterale costituito, appunto, dalla mancata ripetizione della espressione “a pena di nullità”; la circostanza che convince che il Legislatore “tam voluit quam dixit”, ossia che abbia escluso che il difetto di quelle formalità dovesse sanzionarsi con la nullità del precetto, è rappresentata dalla puntuale previsione di specifici “criteri suppletivi” per la individuazione di quel giudice della esecuzione, che sono all'ultima parte del III comma dove appunto è detto: “In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è
4 stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis”.
Detta formulazione riproduce, addirittura “precisandolo”, il contenuto del
III comma dell'art. 480 c.p.c., nel testo anteriore la riforma, laddove era detto “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante “nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria” . La precisazione evidentemente intende rimediare l'incertezza che poteva indursi nel debitore soprattutto laddove questi avesse avuto la proprietà di beni immobili in circondari diversi. Mette conto rilevare che anche precedentemente alla riforma, fosse pacifico nella giurisprudenza di legittimità, id est quella stessa indicata dalla parte opposta, che l'assenza di quel requisito giammai potesse comportare la nullità dell'atto di precetto.
Nullità che, in ogni caso può escludersi non avendo l'odierna opponente neppure dato dimostrazione del pregiudizio che gliene è realmente derivato.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del valore del procedimento e, comunque, della ridotta attività processuale svolta, possono liquidarsi in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di ogni diversa eccezione, istanza e conclusione Controparte_1 disattesa, così provvede:
5 rigetta la opposizione a precetto notificato il 19.3.2025 proposta da Pt_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_2
a rimborsare a le competenza pel Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
Così deciso in Taranto oggi 30 settembre 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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