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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 23/01/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.34771 /2023
Tra
( avv.D'INNOCENZO FEDERICA ,AMERICO FRANCESCO) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( Controparte_1 avv.AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS , )
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, dipendente del con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato, destinato con decreto del 24-26.8.2015 a prestare servizio presso la Pt_2 scuola statale italiana di Barcellona (Spagna) per 9 anni scolastici, ha impugnato il provvedimento con cui è stato disposto il suo rientro in Italia alla data del 31.08.2024, ritenendolo illegittimo per violazione della normativa vigente e della contrattazione collettiva.In particolare ha dedotto che il D.Lgs. 64/2017, che ha modificato la disciplina del servizio all'estero prevedendo un limite massimo di due periodi di sei anni ciascuno, separati da almeno sei anni di servizio in Italia, debba essere inteso come un periodo massimo di 12 anni complessivi nell'arco dell'intera carriera . Sostiene pertanto di avere diritto alla prosecuzione dell'incarico fino al compimento del dodicesimo anno.Ha inoltre dedotto la violazione della contrattazione collettiva, evidenziando che il CCNL/2007, confermato dal CCNL/2018, prevede la possibilità di svolgere tre periodi di servizio all'estero della durata di cinque anni ciascuno, diritto che gli sarebbe stato illegittimamente precluso.Il ricorrente ha altresì contestato l'esclusione dalla selezione per il personale da inviare all'estero indetta con DD n. 2021 dell'8.1.19, evidenziando come il bando non prevedesse espressamente una preclusione per il personale già in servizio all'estero, mentre il modulo di domanda imponeva una dichiarazione di "non essere attualmente in servizio all'estero", determinando, a suo dire, una violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento.Ha chiesto, pertanto, di : dichiarare il suo diritto a svolgere un ulteriore periodo di servizio all'estero e condannare l'Amministrazione:(a) a disporre il mantenimento in servizio all'estero, presso l'attuale sede e/o comunque altra sede disponibile per ulteriori tre anni;
(b) in subordine, a disporre la prosecuzione del mandato per 1 anno, salvo poi ottenere un ulteriore mandato quinquennale e raggiungere i quindici anni complessivi previsti dal CCNL/2007;(c) in ulteriore subordine, a disporre la sua nomina all'estero per ulteriori 5 anni, e, in ogni caso (d) ordinare all'Amministrazione di procedere alla valutazione della sua domanda di partecipazione alla procedura ai fini della sua ammissione al colloquio e al successivo inserimento in graduatoria
Il si è costituito contestando la fondatezza del ricorso sulla base di articolate CP_1 argomentazioni.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Giova riepilogare preliminarmente la normativa in materia di durata del servizio all'estero.
L'art. 643 del d.lgs. n. 297/1994 fissava la durata massima della permanenza all'estero del docente per singolo mandato in sette anni scolastici con possibilità di reiterazione del mandato stesso. Tale disciplina era stata successivamente modificata dall'art. 9, comma 3, della l. 147/2000 la quale aveva previsto la possibilità di svolgimento di tale servizio per due mandati quinquennali con un intervallo di almeno tre anni nel territorio metropolitano. La successiva contrattazione collettiva del 2001 (art. 8), del 2003 (art. 112) e del 2007 (art. 116) aveva poi ampliato tale possibilità stabilendo che : “il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici” (art. 116 cit.). Successivamente, l'art.
2. comma 4-novies, della l. 10/2011 aveva di nuovo modificato la durata del servizio all'estero portandola ad una durata massima di 9 anni scolastici, prevedendo esplicitamente che : “il servizio all'estero del personale docente amministrativo della scuola è prorogato nella stessa sede fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici”. Il successivo C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 del
19/4/2018 non ha modificato espressamente le precedenti disposizioni contrattuali limitandosi a prevedere, in via generale, all'art. 1, comma 10 che” Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.
Il legislatore con il d.lgs. n. 64/2017 ha nuovamente modificato la durata del servizio all'estero prevedendo, all'art. 21, quanto segue: “la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale”. Il suddetto d.lgs prevedeva, all'art. 37 una espressa disciplina transitoria, disponendo in particolare, al comma 7 che “ L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente” e al successivo comma 8 che “ Il personale gia' destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo”. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Corte d'appello di Roma ( per tutte : sent. n 4441/21) : “ il chiaro ed inequivoco tenore letterale dell'art. 37 d.lgs. 64/2017 (insuscettibile di una diversa interpretazione) ove, ai commi 7 e 8, non solo limita l'applicazione della nuova disciplina della durata massima del servizio all'estero al solo personale ivi destinato successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 31/5/2017) ma esclude espressamente da tale ambito il personale già destinato all'estero a tale data (prevedendo espressamente che lo stesso possa rimanere solo fino a 9 anni scolastici nell'arco dell'intera carriera, confermando relativamente a tale personale la durata massima di cui alla previgente normativa)… Nè… tale norma nel suo chiaro significato letterale potrebbe dare adito a problemi di legittimità costituzionale in violazione, in particolare, del principio di parità di trattamento. Si osserva infatti che, così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la riforma di cui al d.lgs.
64/2017 non si era limitata a modificare la durata massima della permanenza all'estero del personale scolastico e la sua articolazione temporale ma si inseriva in un contesto più ampio di modifica delle stesse modalità di reclutamento. L'art. 19 del suddetto d.lgs. subordina infatti chiaramente…la possibilità di ottenere un periodo di permanenza all'estero, anche con riferimento al successivo periodo di 6 anni, al superamento (peraltro non immediatamente ma dopo un periodo intermedio di permanenza in Italia di almeno 6 anni) di un'apposita procedura selettiva. Trattasi quindi di sistema di reclutamento diverso e maggiormente selettivo rispetto a quello precedentemente vigente … che consentiva al lavoratore, sia pure entro limiti temporali nel loro complesso più ridotti, la possibilità di ottenere, nuovi periodi di permanenza all'estero senza sostenere ulteriori procedure selettive rispetto a quelle iniziali (consentendo peraltro anche lo svolgimento di un periodo continuativo superiore ai sei anni previsti dal d.lgs 64/2017).
Tale complessiva diversa regolamentazione della disciplina del servizio all'estero (tale da cumulare, allo stesso tempo, aspetti favorevoli e meno favorevoli rispetto al regime previgente) porta pertanto ad escludere quella identità di situazioni … che avrebbe giustificato i dubbi di legittimità costituzionale”.
Quanto all'applicabilità della disciplina prevista nei precedenti CCNL, come condivisibilmente affermato da questo Tribunale in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (sentenza n.
6173/2019), l'articolo 40 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001 (contratti collettivi nazionali ed integrativi) così recita: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni;
ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli cinque, commi 2, 16 e17, la materia del conferimento della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C), della legge numero 421 del 92”. Ritiene il giudicante che la disciplina del servizio prestato all'estero sia materia per l'appunto attinente “all'organizzazione degli uffici” con riferimento alla quale la norma negoziale può solo istituire procedure di partecipazione sindacale diverse dalla consultazione. Del resto lo stesso articolo 5 comma 2 del decreto legislativo numero 165 del 2001 prevede che “… Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazioni, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9”. Peraltro, il citato comma 10 prevede che le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore continuano a trovare applicazione per quanto non espressamente previsto, solo in quanto compatibili con le norme legislative, sicché le pregresse clausole contrattualcollettive in materia di destinazione del personale all'estero, nella parte non compatibile col D. lgs. 64/2017, sarebbero assolutamente inapplicabili ( Trib Pescara sent del 15.6.22 richiamata in memoria ).In conclusione, deve escludersi che la norma pattizia invocata dal ricorrente possa legittimamente derogare a norme di rango primario.
Appaiono quindi infondate le doglianze del ricorrente in merito al suo depennamento dalle graduatorie e alla mancata valutazione della sua domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l'invio all'estero del personale docente e ATA.Il bando pubblicato dal on il Pt_2
D.D. n. 2021 dell'8.1.19,che recepisce il Decreto Legislativo n. 64/2017, prevedeva all'art 4 che :
“Sia per il personale docente sia per il personale ATA, non sono ammessi alla selezione coloro che: a. Nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto due periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a normativa vigente la permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni”.Il ricorrente, avendo iniziato il proprio servizio all'estero nel 2015, avrebbe raggiunto il limite massimo di permanenza previsto dalla legge nell'anno scolastico 2023/2024, con conseguente cessazione automatica dal servizio all'estero.
Pertanto, alla data di pubblicazione del bando, non era in grado di garantire la permanenza all'estero per sei anni scolastici successivi al 2019/2020, requisito espressamente richiesto dalla norma citata. La sua esclusione , pertanto, è conforme alle previsioni normative e non risulta viziata da illegittimità.
La domanda va pertanto rigettata.
Il contrasto giurisprudenziale giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
Pqm
rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite
Il Giudice