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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3412/23 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, CF: rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bello e Diego Parte_1 C.F._1
Ruggiero, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bello sito in Airola alla via Dei Fiori,6, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
P.Iva , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difesa dall'avv. Marianna Cerrato, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Fisciano (Sa) alla via Del Progresso, 68
Resistente
E
P.Iva in persona del legale rapp.tep, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Ilaria Salzano giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Salerno (Sa) alla Via Vicolo Barriera n. 1
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento differenze retributive Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.6.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa sia presso la con sede in Fisciano (dal 15.06.2016 al 25.09.2017) Controparte_3 che presso la con sede in Eboli (dal 26.09.2017 al 13.07.2020), con Controparte_4 medesimo inquadramento, ovvero Autista 3° livello;
asseriva che entrambe le società appartenevano al medesimo gruppo specificando , in particolare, che la stipulava con lui un primo Controparte_1 contratto a termine dal 26.09.2017 al 30.06.2018 per 40 ore settimanali, contratto trasformato a tempo indeterminato in data 30.6.2018 e conclusosi in data 13.7.2020 a seguito di dimissioni rassegnate dal lavoratore;
lamentava di aver svolto una prestazione lavorativa di gran lunga superiore a quella prevista come normale dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, senza peraltro vedersi riconosciuti tutti gli istituti retributivi dovuti e di aver pertanto percepito una retribuzione inferiore e non corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate;
lamentava inoltre di aver svolto mansioni superiori a quelle di 3° livello, avendo guidato un autoarticolato di portata superiore a 80 quintali;
il ricorrente precisava poi che, contrariamente a quanto riportato nelle buste paga, restava in trasferta estera per almeno 26 giorni consecutivi al mese, benché il sabato e la domenica non gli erano conteggiati come trasferte né remunerati, né gli erano state erogate le indennità contrattualmente stabilite dal CCNL per tutti i giorni effettivi di viaggio e di permanenza in trasferta estera;
il affermava poi di aver svolto in media un totale di 45 ore settimanali di guida, Parte_1 invece delle 40 previste contrattualmente, senza che gli fosse mai stato riconosciuto lo straordinario per la guida;
a tali orari si aggiungevano ulteriori attività da lui svolte su disposizione datoriale, quali ad esempio la vigilanza sul corretto funzionamento dei dispositivi frigoriferi del camion assegnato o quella relativa la fase di carico e scarico merci;
lamentava inoltre di aver fruito delle ferie e delle festività in misura inferiore a quanto dovuto, come da conteggi analitici che allegava al ricorso, e di aver lavorato anche di domenica senza vedersi riconosciuta la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 12 del CCNL, come emergeva dall'agenda orari e dalle buste paga che allegava.
Il ricorrente, pertanto, lamentava che per tutto il periodo lavorativo aveva espletato su disposizione datoriale un orario di lavoro giornaliero superiore all'orario di lavoro contrattualmente stabilito di 40 ore settimanali, per una media di 15 ore settimanali di straordinario, permanendo fuori sede per 14 giorni continuativi, anche di sabato, domenica e festivi, di giorno e di notte;
che per tutto il periodo lavorativo aveva ricevuto una retribuzione non corrispondente alla qualità e quantità delle prestazioni rese, senza vedersi riconosciuti né straordinari (mediamente quattro ore giornaliere), né indennità di trasferta nella misura dovuta e corrispondente ai giorni in trasferta, permessi non goduti, ferie/ permessi non goduti ed altro così come previsti dal CCNL Spedizioni e Trasporto merci;
infine di non aver mai ricevuto il TFR e la gratifica natalizia in proporzione alla retribuzione corrispondente alla effettiva quantità e qualità delle prestazioni rese;
di aver inutilmente richiesto in via stragiudiziale il pagamento delle proprie spettanze;
; tanto premesso il ricorrente chiedeva al giudice adito di
“condannare, e ciascuno per il relativo periodo di competenza, al CP_3 CP_1 pagamento delle differenze retributive dovute e quindi alla somma complessiva di € 68.072,47 di cui
€ 26.268,10 per il periodo lavorativo presso ed € 41.804,37 per il periodo lavorativo CP_3 presso come meglio precisata negli allegati conteggi e per i titoli di cui al ricorso, CP_1 oltre ancora interessi dalla maturazione del credito e rivalutazione monetaria, tutto ciò a titolo di corresponsione di tutte le differenze retributive ed indennità già evidenziate in ricorso come dall'allegato prospetto che forma parte integrante del presente ricorso oppure alla diversa somma che il giudice riterrà congrua e/o alla diversa somma che l'adita Autorità riterrà in sua Giustizia, come determinate in corso di causa, in caso di contestazione, anche a mezzo CTU che sin d'ora si chiede. Con vittoria di spese diritti ed onorario ed attribuzione per anticipo fattone, dichiarando, ai fini della valutazione relativa al compenso, che il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la che eccepiva la Controparte_1 nullità del ricorso introduttivo ex art 414 e ss. cpc., poiché dall'esame completo del ricorso non era possibile individuare esattamente le circostanze di tempo e di luogo ivi narrate e legate alla pretesa del ricorrente nei confronti della l'incertezza del petitum e dell'an, si rifletteva Controparte_1 inevitabilmente anche sul quantum, stante l'irritualità dell'atto introduttivo, e inficiava quindi di nullità insanabile e di inammissibilità lo stesso;
nel merito contestava comunque la fondatezza delle avverse pretese in quanto conteggiate e calcolate con riferimento ad un CCNL che non corrispondeva a quello disciplinante il rapporto lavorativo ed a cui aveva aderito lo stesso lavoratore, avendo preso parte la attraverso l'organizzazione sindacale CISAL, all'associazione LAIF. Deduceva CP_1 che la retribuzione era stata sempre regolarmente erogata come da buste paga in atti e che gli importi in esse contenute erano proporzionati al lavoro svolto e superiori ai minimi contrattuali previsti dal citato CCNL di categoria. Deduceva altresì la regolare corresponsione dei ratei di tredicesima mensilità e del TFR e riferiva che la quattordicesima non era prevista dal LAIF e negava l'espletamento di lavoro straordinario. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche la che eccepiva in via preliminare l'incompetenza Controparte_3 territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale Civile di Nocera Inferiore sez. Lavoro, nel cui circondario ricadeva la propria sede legale e dove era iniziata l'esecuzione del rapporto lavorativo;
precisava infatti che la era da considerarsi persona giuridica distinta dalla Controparte_3 CP_1
[...
chiedeva poi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice all'udienza del 24 gennaio 2024 dichiarava la incompetenza per territorio del Tribunale di
Salerno con riferimento alla domanda proposta nei confronti della ditta Parte_2 la separazione della stessa e il proseguimento del giudizio nei confronti della sola . Controparte_1
La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'esito , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
****************
Preliminarmente va ribadito che il presente giudizio è rimasto circoscritto alla sola domanda proposta nei confronti della atteso che per il giudizio intentato nei confronti della Controparte_1 [...]
è stata dichiarata la incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno . CP_3
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione , il ricorrente rivendica nei confronti della il pagamento di differenze retributive per € 41.804,37 scaturenti da un diverso Controparte_1
e superiore livello di inquadramento , oltre che dal pagamento di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle remunerate in busta paga.
E proprio tale semplificazione della domanda proposta dal impone di superare l'eccezione Parte_1 di nullità del ricorso sollevata dalla società resistente .
Infatti, se l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni, occorre rilevare che ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare. Inoltre, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina il diritto. Da ciò discende che in mancanza di tale allegazione la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156 c.2
c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis. Come la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. SU 2 giugno 1993 n. 6140), la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall' impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; è necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonchè le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza è apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( Cass. sez. lav. n.9810/98, n.817/99, n.2519/99 ).
In applicazione di tali principi al caso di specie, può ritenersi che non risulta omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c, a prescindere poi dalla veridicità degli stessi e della loro idoneità a fondare la domanda di pagamento di differenze retributive . Invero nel ricorso introduttivo risulta indicato il periodo di attività lavorativa e le ragioni per le quali viene chiesta la somma complessiva indicata nelle conclusioni, sicchè deve concludersi che sono presenti i requisiti contenutistici minimi prescritti dalla legge e che nessuna nullità può essere comminata attesa la indicazione tanto del petitum quanto della causa petendi.
Ciò non significa , tuttavia , che il ricorso non presenti dei difetti di allegazione , tali da impedire l'accoglimento pieno della domanda ,
Si è visto che l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. Ora, mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.I e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito. Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e 112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione). Infatti, l'art. 2907 c.c. pone una norma ispirata al fondamentale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale (salve le ipotesi eccezionali di cui si è detto), a sua volta corollario processuale della disponibilità del diritto sostanziale (ciò trova conferma nel rilievo secondo cui i casi in cui la tutela può essere chiesta dal p.m. riguardano diritti sostanziali indisponibili); tale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, in ambito processuale, trova espressione nel principio della domanda ex art. 99 c.p.c., secondo cui l'esercizio del diritto di azione è rimesso all'iniziativa del titolare del diritto sostanziale e, pertanto, il dovere decisorio del giudice sorge in dipendenza dell'iniziativa di chi propone la domanda. In stretta correlazione con il principio della domanda, l'art. 112 c.p.c. delimita l'ambito di estensione del dovere decisorio del giudice, facendolo coincidere con l'ambito della domanda;
ciò comporta la disponibilità dell'oggetto del processo in capo a chi propone la domanda, in quanto è l'attore con la sua domanda a vincolare e limitare il giudice nell'oggetto del suo giudizio (salve, ovviamente, le domande proposte dalle altre parti, idonee ad ampliare l'oggetto del processo). Ma tale “esclusiva” dell'attore nel determinare l'oggetto del processo riguarda soltanto i fatti allegati, atteso che il giudice non è tenuto ad applicare le regole di diritto richiamate dall'attore (iura novit curia cfr. ex art. 113 c.p.c.), essendo libero di scegliere la norma giuridica entro cui sussumere la fattispecie concreta. Mentre quindi nel giudizio di diritto il giudice non incontra alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti, nel giudizio di fatto è invece vincolato alle allegazioni dei fatti contenute nella domanda, in base al noto brocardo iudex secundum alligata iudicare debet;
pertanto, il potere di determinare l'oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda con la quale afferma o allega i fatti costitutivi e lesivi, restando poi libero il giudice di applicare a quei fatti le norme di diritto che ritiene disciplinanti la fattispecie concreta. Sul piano probatorio, fermo il principio cardine della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., tra i caratteri specializzanti del rito del lavoro vi è quello per cui il giudice può esercitare i poteri officiosi attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.; tali poteri rispondono concettualmente al principio della ricerca della verità materiale che ispira le controversie lavoristiche e consente un parziale superamento della rigida applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova;
ma tale potere officioso riguarda soltanto i fatti allegati tempestivamente dalle parti. Detto altrimenti, tale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto al loro onere di allegazione o deduzione in fatto, non potendo né il giudice né le parti supplire in via istruttoria a carenti allegazioni fattuali.Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dal requisito della disponibilità in capo al titolare, il processo è sorretto dal principio dispositivo che affida esclusivamente alla parte il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima. Tale potere di allegazione è il corollario sul piano processuale dell'autonomia sostanziale delle parti;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede processuale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (cfr. Cass., S.U., n. 761/2002).
Ciò posto in via generale, vendo al caso di specie, parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nell'ambito del rapporto di lavoro svolto dal
26.9.2017 al 13.7.2020 alle dipendenze della società Controparte_1
Così definito il thema decidendum, si osserva che in tema di inadempimento di obbligazioni e di relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore-lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Tanto chiarito, si osserva che la domanda proposta nell'odierno giudizio si rivela carente già sul piano assertivo, prima ancora che probatorio.
Abbiamo anticipato ,nella parte narrativa della presente decisione , che la parte più consistente della domanda avanzata dal ricorrente attiene alla richiesta di remunerazione delle ore di straordinario svolte . A tale riguardo, è bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per il maggior lavoro svolto , fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario contrattuale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo l'effettiva consistenza del lavoro svolto , senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro a tempo pieno, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la richiesta retribuzione del lavoro straordinario asseritamente svolto presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente concordato e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario .Ma la prova a tal uopo fornita dal lavoratore non appare idonea allo scopo .
Il ricorrente , infatti , sostiene che , in aggiunta all'attività di guida, che egli avrebbe comunque svolto oltre le 40 ore settimanali , avrebbe espletato una serie di compiti , comunque connessi all'attività di trasporto , come il carico e scarico della merce ,la vigilanza sull'attività di carico e scarico , il rifornimento e la pulizia del mezzo , attività che lo avrebbero impegnato per ulteriori dieci ore a settimana per un totale settimanale di 55 ore di lavoro , senza che l' corrispondesse Pt_3 alcunchè a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario . Sennonché , a parere del giudicante , le sole risultanze della prova testimoniale espletata non sono idonee a confermare i fatti narrati in ricorso.
Occorre innanzitutto evidenziare che lo stesso ricorrente dichiara nel libero interrogatorio che i tempi di guida imposti dalla normativa vigente sarebbero sempre stati rispettati ed infatti egli precisa : “ come ho detto la mia lamentela attiene all'attività comunque da me svolta nei momenti in cui non ero addetto alla guida ”.
Come noto , il D.Lgs. n. 234/2007 (attuazione Direttiva 2002/15/Ce), operante in Italia dal 1° gennaio 2008, disciplina non soltanto i tempi che l'autista trascorre alla guida dell'automezzo, ma anche tutti i periodi nei quali egli è a disposizione dell'azienda, compresi pure i tempi di attesa (prima che il viaggio inizi - durante lo scarico e carico). Fanno parte dell'orario di lavoro svolto tutti i periodi in cui l'autista non può disporre liberamente del proprio tempo e rimanere sul posto di lavoro. Riassumendo: 1) per tutte le operazioni di autotrasporto (guida - carico e scarico merci - pulizia del veicolo - rifornimento - formalità doganali e di polizia - operazioni volte a garantire la sicurezza del veicolo e del carico); 2) per i periodi di attesa funzionale (durante i quali l'autista non può disporre liberamente del proprio tempo ma rimanere sul posto di lavoro in attesa del carico o scarico della merce per poi riprendere la propria attività di autotrasportatore). Sono esclusi dall'orario di lavoro le pause dopo 4,30 ore di guida continua - i riposi intermedi - i riposi giornalieri e settimanali ed i periodi di disponibilità . Il D.Lgs. n. 234/2007 stabilisce, inoltre, una media settimanale: alla quale gli addetti ai trasporti di merce e persone su strada devono attenersi. Questa media, infatti, non può superare le
48 ore. Comunque, in una settimana l'orario di lavoro può essere esteso fino a 60 ore, ma solo se in un periodo di 4 mesi la media delle ore lavorate viene rispettata non superando il suddetto limite delle
48 ore settimanali. Solo in presenza di ragioni tecniche oggettive, connesse con l'organizzazione del lavoro, può essere seguito, in deroga, un diverso regime di orario di lavoro secondo precise disposizioni stabilite dal Ccnl.
Ora , per quanto riguarda il caso che ci occupa , occorre innanzitutto evidenziare che il ricorrente , pur dichiarando di aver sempre rispetto gli orari di guida previsti dalla normativa vigente e nonostante la precisazione resa in sede di libero interrogatorio circa la pretesa limitata alle attività ulteriori da lui svolta , afferma comunque in ricorso che l'orario di guida sarebbe stato esorbitante rispetto al normale orario di lavoro perché pari a 45 ore settimanali .
Tale affermazione , tuttavia , è rimasta priva di un idoneo supporto probatorio .
E' vero , infatti , che il teste sembra confermare quanto riferito dal ricorrente , ed anzi addirittura Tes_1 esorbita dalle dichiarazioni attoree affermando che le ore di guida ammontavano , nell'arco di due settimane , a 99 , in luogo delle 90 riferite dal ricorrente , ma quello che importa rilevare è che tali dichiarazioni rimangono del tutto vaghe e non ancorate ad alcun dato tangibile . Del resto , è lo stesso teste ad affermare , a conclusione della propria deposizione : “ non ho mai fatto richiesta di Tes_1 copia della carta del conducente altrimenti avrei promosso anche io una causa contro la società “ .
La deposizione torna particolarmente utile perché conferma quanto già rilevato dal giudicante , vale a dire che , in assenza della carta del conducente , il ricorrente non può provare o comunque , nella specie , non lo ha fatto , la concreta attività da lui espletata . E ciò , non soltanto per quanto riguarda l'attività di guida , ma anche le attività ulteriori da lui asseritamente svolte .
Per quanto riguarda l'attività di guida , infatti, il ricorrente afferma che avrebbe espletato 45 ore settimanali e che tale circostanza sarebbe emersa dal cronotachigrafo digitale , di cui chiedeva l'esibizione . Non è stato possibile , tuttavia , dare seguito alla predetta istanza istruttoria atteso che il regolamento
CE n. 561 del 2006 e il Regolamento UE n. 165/2014 stabiliscono che i dischi cronotachigrafici vanno conservati soltanto per 12 mesi dalla loro utilizzazione , sicché , nella specie , essendo ampiamente decorso il periodo sopra detto , non era possibile fare ordine all' di produrre i suddetti Pt_3 documenti .
Né , d'altra parte , il ricorrente , che pure ne aveva facoltà , ha mai fatto richiesta alla datrice di lavoro di copia del suddetti documenti , sicché , allo stato , l'affermazione secondo la quale egli svolgeva attività di guida ogni settimana per 45 ore rimane del tutto indimostrata .
Ed è indimostrata anche perché la narrazione sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risulta assolutamente vaga . L'affermazione secondo la quale il ricorrente partiva da
Sommacampagna ( Verona ) per recarsi verso il Nord o Centro Europa , infatti , non ci dice alcunchè sulla tratta coperta in ciascun giorno di lavoro e sulle destinazioni raggiunte in ogni singolo viaggio
. Ed infatti lo stesso ricorrente riferisce che svolgeva quotidianamente attività di guida per un numero di ore variabili , 7, 8, 9 ore , il che non significa affatto che in una settimana egli necessariamente esorbitasse rispetto al normale orario di lavoro .
Né , d'altra parte , è possibile affermare che il ricorrente superasse il normale orario di lavoro perché le trasferte all'estero duravano continuativamente almeno un paio di settimane o perché rientrava a casa soltanto una volta al mese . Nel definire l'orario lavorativo degli autisti , abbiamo infatti sopra indicato quali attività rientrano nella definizione di orario lavorativo e in tale definizione non rientra il tempo trascorso lontano dal luogo di residenza senza essere impegnati in alcun attività lavorativa , neppure connessa con l'attività di trasporto .
Né , d'altra parte , in assenza della carta del conducente recante le indicazioni delle attività svolte dal ricorrente in aggiunta all'attività di guida , si può affermare che questi non sia stato correttamente remunerato anche per detta attività .
Le dichiarazioni rese dai due testi escussi non possono infatti ritenersi idonee a confermare le affermazioni attoree circa lo svolgimento di lavoro straordinario per almeno due ore al giorno . Mentre
, infatti , il ricorrente riferisce che le attività di carico e scarico del camion , così come quelle di rifornimento , erano effettuate a motore spento e quindi senza alcuna registrazione di attività lavorativa , il teste dichiara invece : “Arrivati sul posto , non sempre era possibile procedere Tes_2 immediatamente allo scarico della merce . Chiedevamo informazioni sui tempi di attesa e quindi avvisavamo la nostra datrice di lavoro, e questo vale per tutte le aziende di trasporto , dei tempi stimati per lo scarico . L'azienda ci diceva quindi di collocare il camion in “ pausa “ nel senso che dovevamo indicare sulla carta del conducente la “ branda “ . Quando i tempi di attesa non si prolungavano molto , vale a dire fino ad un'ora , il ricorrente , come fanno tutti , provvedeva poi a mutare lo stato della carta del conducente , nel senso che inseriva il comando “ martelletto “ per indicare l'attività di scarico . Quando il tempo di attesa si preannunciava più lungo , avevamo invece indicazioni di rimuovere la scheda , anzi , intendo dire che dovevamo comunque inserire il comando di pausa , vale a dire la “ branda “ . Dovevamo infatti rimanere reperibili nei dintorni perché poteva capitare che i tempi di attesa fossero invece inferiori e che quindi dovessimo procedere allo scarico prima del tempo indicatoci … Preciso che quando la pausa si prolungava molto , vale a dire oltre un'ora , l'azienda ci diceva di lasciare il comando in pausa …..”.
Il teste , per quanto dipendente di altra azienda , ci riferisce infatti che il comando di pausa veniva inserito soltanto quando si preannunciavano tempi lunghi di attesa , vale a dire tempi che consentivano all'autista di allontanarsi dal mezzo e dal luogo di deposito , altrimenti veniva utilizzato il comando “ martelletto “.
Sennonché , ancora una volta l'assenza della carta del conducente ci impedisce di verificare se , per quanto riguarda il ricorrente , fosse o meno registrata l'attività di carico e scarico del camion al termine dell'attività di guida . In definitiva , ignorando quali fossero le tratte eseguite dal ricorrente alla guida del camion , non è possibile affermare che gli orari di lavoro registrati in busta paga non fossero veritieri . E dunque la domanda di pagamento di maggiorazioni per lavoro straordinario non può trovare accoglimento .
Come ricordato, infatti, il lavoratore adibito a mansioni di autotrasportatore, il quale pretenda il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, è gravato dall'onere di allegare e provare, in modo specifico e puntuale, la tempistica della propria attività lavorativa (conduzione del mezzo, tempi di pausa, di carico e scarico ecc.), poiché l'effettuazione di lavoro straordinario va rigidamente provata nei suoi presupposti fattuali.
Non può non evidenziarsi, infatti , che l'attività dell'autista , proprio perché svolta all'esterno dell'azienda , non è soggetta al controllo datoriale , sicchè è necessario fornire elementi dettagliati per una ricostruzione quanto più veritiera possibile , dell'attività lavorativa svolta .
Ma , nel caso che ci occupa , il ricorrente non ha fornito elementi , se non molto generici , circa l'attività in concreto svolta .
Ed infatti è noto che, in generale, il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale principio, diretto precipitato dell'art. 2697 c.c., assume una connotazione particolare nel caso, come quello di specie, in cui la prestazione lavorativa consista in un'attività di trasporto ,caratterizzata, evidentemente, da elementi di discontinuità. Più specificamente l'espletamento di lavoro straordinario per tali attività lavorative risulta configurabile solo allorquando, malgrado la discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato ovvero quando l'attività dei lavoratori prestata oltre il limite massimo legale sia -alla stregua del concreto svolgimento del rapporto- irrazionale e pregiudizievole dell'integrità fisica dei lavoratori stessi ovvero, infine, quando venga superato l'orario normale o legale, calcolato però non sulla base dell'orario iniziale e di quello finale dell'attività lavorativa, ma depauperandolo delle pause di inattività (ove il lavoratore provi la precisa scansione temporale delle attività e delle pause). La
Suprema Corte ha a tal riguardo affermato che in tema di rapporto di lavoro discontinuo ex art. 3
r.d.l. n. 692 del 1923 poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile
l'espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività. (Cass. 5049/2008).
Ne deriva la necessità, per il lavoratore-autista che reclami la maggiorazione retributiva a titolo di straordinario, di provare il complessivo orario di lavoro, dalla partenza all'arrivo, depurato dalle soste non lavorative , prova che non è stata fornita dall'attuale ricorrente .
Sulla scorta di tali insufficienti allegazioni, la domanda avente ad oggetto il compenso per lavoro straordinario va dunque rigettata e , per le stesse ragioni , va rigettata anche la domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo .
Parimenti, va rigettata la richiesta di pagamento della 14^ mensilità , della indennità di trasferta e delle differenze retributive scaturenti da un diverso e superiore inquadramento contrattuale .
In particolare , per quanto riguarda tale ultima domanda , va infatti evidenziato che , contrariamente a quanto dedotto in ricorso , il ricorrente è stato inquadramento nel livello 3 del CCNL LAIF –
CISAL (cfr lettera di assunzione) e non nel livello C3 del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni su cui poi sono stati elaborati i relativi conteggi e la cui applicabilità è stata specificamente contestata dalla società convenuta.
In punto di diritto, rileva evidenziare che nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo (cfr Cass. n. 11372/2008).
Per costante insegnamento della Suprema Corte, i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti.
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre (cfr. Cass. 11875/ 2003;
Cass.10632/2009).
Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito invece al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (circostanza qui mai dedotta).
Ed invero, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità, la cui eventuale considerazione nel caso concreto da parte del giudice di merito richiede una specifica e adeguata motivazione (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 15148 del 09/06/2008;Sez. L, Sentenza n. 27138 del 04/12/2013). Costituisce inoltre ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (cfr Cass. 27757/2020; Cass. n. 15889/2008,
n. 132/2002).
Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 42001 del 30/12/2021).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, non risulta che il ricorrente abbia dedotto e provato le condizioni che consentirebbero l'applicazione diretta del CCNL indicato in ricorso con il riconoscimento degli istituti retributivi di natura contrattuale (adesione a taluna delle associazioni stipulanti ovvero applicazione di fatto del regolamento contrattale). Né dal tenore del ricorso risulta che parte attrice abbia dedotto la inadeguatezza della retribuzione erogata in applicazione del CCNL
Laif- Cisal in rapporto ai minimi contrattuali previsti da altri CCNL.
Di contro, la società datrice di lavoro ha provato di essere associata e di aderire, Controparte_1 attraverso l'organizzazione sindacale CISAL, fin dall'anno 2014 alla LAIF (libera associazione imprese façon), che ha sottoscritto in data 27/05/2013 il contratto collettivo nazionale unico per i dipendenti delle aziende esercenti il lavoro conto terzi a façon, esteso successivamente al settore autotrasporti conto terzi con verbale di accordo sindacale del 24/04/2014.
Il D.M. del Ministero del Lavoro del 15.07/2014 n. 14280 ha inserito la CISAL nel CNEL che, come noto, rappresenta a sua volta l'Organo di rilevanza Costituzionale indicatore dei contratti “più rappresentativi”; il CCNL LAIF, rientra pertanto, a tutti gli effetti, tra i sindacati comparativamente più rappresentativi, ai sen dell'art. 1 D.L. n. 338/1989, a far data da luglio 2014 (data di emissione del citato decreto ministeriale).
La contrattazione collettiva LAIF è stata espressamente richiamata nella lettera di assunzione del ricorrente, le mansioni svolte dal come autista sono appositamente disciplinate da tale Parte_1 fonte negoziale, la quale opera espressamente anche nel settore “trasporto conto terzi”, settore in cui rientra l'attività svolta La società ha applicato i minimi contrattuali previsti da tale Controparte_1 contrattazione collettiva, non erogando poi la 14^ mensilità in quanto da quest'ultima non disciplinata. Ed anche per quanto riguarda la indennità di trasferta , non è stato assolutamente dedotto in ricorso che tale voce retributiva non sia stata corrisposta in maniera conforme al contratto applicato in azienda .
Pertanto, tutte le domande fondate su un contratto collettivo diverso da quello applicato dalla società resistente vanno rigettate .
Tale conclusione , tuttavia , non implica che la domanda proposta dal ricorrente sia totalmente infondata .
Il , infatti , reclama anche il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi Parte_1 non goduti e tale domanda è sicuramente fondata .
Quanto alle ferie, sul piano contrattuale, ai sensi dell'art. 87 del CCNL LAIF al lavoratore spettano quattro settimane di ferie l'anno (160 ore in caso di contratto con 40 ore settimanali).
Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni.
Con la sentenza della Suprema Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), superando un originario orientamento, in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016
in causa C- 684/2016 ), si è sottolineato che le ferie annuali Parte_4 Parte_5 retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
È stato pertanto superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
Nella fattispecie che ci occupa, non vi è prova che il datore di lavoro abbia adempiuto al suo obbligo di concedere tutte le ferie annuali retribuite né di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.
Ed invero, dalle buste paga in atti risulta il pagamento della indennità sostitutiva di due giorni di ferie non goduti nel mese di ottobre 2017 , nonché l'avvenuto godimento di ferie per 4 giorni nel mese di gennaio 2018 e di due giorni nel mese di luglio 2018 e ancora di 6 giorni nel mese di agosto 2019 .
Il ricorrente , pertanto , avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute per 57,5 giorni , che
, tenuto conto dei minimi contrattuali del CCNL applicato , danno diritto all'importo di € 350,37 per l'anno 2017 , € 1.580,32 per l'anno 2018 , € 1.615,45 per l'anno 2019 ed € 1.084,92 per l'anno 2020
, per un totale di € 4.631,06 .
Parimenti, ha diritto al pagamento dei permessi per festività abolite per un importo di euro 795,01 .
Sul punto, infatti , l'art. 79 del CCNL prevede, in sostituzione delle n. 4 festività abolite (19 marzo, il giorno dell'Assunzione, il giorno del Corpus Domini, il 29 giugno) il riconoscimento di 32 ore di permessi retribuiti annuali, anche cumulabili con l'istituto delle ferie annuali.
Per quanto riguarda infine il trattamento di fine rapporto , rileva sul punto evidenziare che ai sensi dell'art. 94 CCNL LAIF “in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato Art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell'anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili, ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per
Banca ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d'esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno, adeguamento ad personam della retribuzione e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello, salvo diversa previsione.
Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell'art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della Retribuzione Mensile
Normale e Tredicesima dovuta per l'anno stesso, diviso 13.5”; ai sensi dell'art. 27 del CCNL “Le retribuzioni condizionate, quali premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto, premi di produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (quali indennità di trasferta, trasfertisti, di turno, di maneggio denaro, ecc.) non rientrano nella retribuzione mensile normale e non sono utili ai fini della determinazione della stessa e, quindi, delle aliquote orarie/giornaliere per la determinazione delle integrazioni d'infortunio o malattia, sia professionali sia extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già comprensive dei ratei afferenti”.
Orbene , per quanto riguarda il t.f.r. maturato dal ricorrente , è prodotto in atti il modello CUD 2021 redatto dalla società resistente che quantifica il trattamento complessivamente maturato dal lavoratore in € 4.212,91 . Poiché tuttavia i prospetti paga in atti attestano che sono state corrisposte al lavoratore mensilmente delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto , allo stesso competerà il solo residuo per € 1.160,14 .
La società resistente , pertanto , va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6.586,21 , cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo .
Attesa la mancata adesione della società resistente alla proposta conciliativa avanzata dal giudicante per un importo inferiore a quello oggetto della presente pronuncia , la stessa va condannata al pagamento delle intere spese di lite .
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.586,21, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2.condanna inoltre la società resistente , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 3.503,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%. , Iva e Cap come per legge , con attribuzione ai procuratori che dichiarano averne fatto anticipo .
Salerno 9 luglio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio