Art. 12. (( (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). )) 1. ((Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalita' giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.)) 2. ((I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca.)) 3. ((Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.)) 4. ((La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari)) .
Articolo 11Articolo 13
Articolo 12 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
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22 agosto 2012
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22 maggio 2026
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