TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 5119/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5119/2023 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UG MA, con domicilio in
RESISTENTE contro
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Disattesa ogni contraria ed avversa istanza, domanda, eccezione, conclusione
NEL MERITO: pronunziarsi la separazione giudiziale tra e con Parte_1 Controparte_1 addebito di responsabilità in capo al marito ex art. 151 II comma c.c. per violazione dei doveri ed obblighi coniugali, come in atti indicato e quindi per comportamenti contrari ai doveri coniugali;
- affidarsi la minore in via di affidamento super esclusivo alla madre Persona_1
o quantomeno esclusivo con pieni poteri decisionali autonomi per le Parte_1 questioni più importanti in tema di salute, indirizzo scolastico, partecipazione a gite e viaggi, ottenimento di certificazioni amministrative e documenti;
Per_
- disporsi che il padre possa tenere con sé secondo prudente apprezzamento del tribunale, eventualmente in spazio neutro con coinvolgimento per gli incontri padre/figlia della struttura pubblica;
- assegnare la casa coniugale (oggi di proprietà della sig.ra , madre della Parte_2 ricorrente) alla sig.ra secondo legge, con arredi e complementi di Parte_1 arredo affinchè ne usi per ivi vivere con la figlia e fino a quando quest'ultima non avrà
a vivere altrove;
- disporre ed ordinare che la sig.ra benefici in via esclusiva dell'assegno Parte_1 unico universale erogato dall'INPS per la minore;
- disporre che il sig. a titolo di contribuzione al mantenimento della Controparte_1 figlia e del tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio, versi mensilmente alla moglie la somma di € 800,00 da rivalutarsi automaticamente su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5° giorno del mese;
- a mente del disposto di cui all'art. 473bis.39 c.c. condannarsi al Controparte_1 risarcimento danni in favore della figlia in relazione alla totale omissione Persona_1 del pagamento della contribuzione disposta dal Presidente, per euro 10.000, salva diversa quantificazione del tribunale;
condannarsi inoltre al pagamento di una somma determinanda dal Controparte_1 tribunale in favore della Parte_3
- disporre che i coniugi si facciano carico in misura paritaria del 50% ciascuno di tutte le spese extra assegno che si rendessero necessarie per la figlia secondo individuazione, disciplina, modalità individuate dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
- non autorizzarsi all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio, Controparte_1
e, considerato revocato ogni consenso della sig.ra all'ottenimento da Parte_1 parte del di documenti validi per l'espatrio, stante il persistente e permanente CP_1 mancato versamento di ogni e qualunque contribuzione al mantenimento della figlia, non autorizzarsi ed invero revocarsi la validità di ogni documento all'uopo se del caso
2 disponendo trasmissione degli atti alla competente autorità per il ritiro del passaporto e
l'apposizione della dicitura “NON VALIDA PER L'ESPATRIO” sulla carta di identità;
Vinte le spese di lite.
In via istruttoria: al fine di evitare ogni e qualunque decadenza, anche in denegata ipotesi di impugnazione, si richiamano e ribadiscono tutte le richieste di prova per testimoni ritualmente formulate nelle memorie depositate in atti di causa dalla scrivente difesa, nessuna esclusa, prove di cui si chiede ammissione previa revoca dell'ordinanza reiettiva e remissione della causa in istruttoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 05.12.2023 parte ricorrente, depositava ricorso per chiedere la Parte_1 pronuncia della separazione dal marito, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio Rivanazzano Terme il 16.02.2018, nonché l'affido condiviso della figlia Per_ minore (nata l'[...]) e di porre un assegno pari a 1000 € mensili a carico del coniuge quale contributo al mantenimento di quest'ultima.
Il sig. non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza del 3 aprile 2024 il CP_1
Giudice delegato, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e sentiva la parte ricorrente, la quale riferiva che il coniuge viveva ancora presso la casa coniugale e di non sapere quale lavoro svolgesse, per poi riservare la decisione sui provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice disponeva l'affido Per_ condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre, nonché l'obbligo per il padre di versare la somma mensile di 400,00€ a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Per_ Il giudice regolava, altresì, il diritto di visita paterno nel seguente modo: starà con il padre a week end alternati, dal sabato mattina all'uscita da scuola alla domenica sera per cena;
una settimana durante le festività natalizie alternando ogni anno Natale e
Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, progressivamente fino a 15 giorni durante le vacanze estive;
ordinava, infine, alla sede Inps e all'Agenzia delle Entrate di
3 depositare estratto contributivo del sig. e copia delle dichiarazioni dei redditi CP_1 presentate negli anni 2021, 2022, 2023, 2024.
All'udienza del 11 luglio 2024 compariva personalmente il convenuto, pertanto il giudice delegato rinviava la causa affinché lo stesso potesse costituirsi in giudizio, ma, ciò nonostante, quest'ultimo non si costituiva nel termine indicato.
Il giudice delegato, ritenuta la causa matura, rimetteva la decisione al collegio.
Sulla separazione
Preliminarmente si dà atto che la ricorrente ha dichiarato che la richiesta di addebito della separazione al marito era frutto di un refuso, e che pertanto formalizzava la rinuncia alla predetta domanda.
Sulla domanda di separazione, il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti, preso atto che la convivenza tra i coniugi sia ormai cessata da tempo, accoglie la domanda in punto status.
Per_ Sull'affidamento e collocamento della minore
Deve anzitutto darsi atto che la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato la propria domanda in punto di affido, chiedendo disporsi, in luogo Per_ dell'affido condiviso, l'affido super esclusivo della minore a sé, stante l'atteggiamento di totale disinteresse mostrato dal coniuge nel corso del giudizio.
In particolare, quest'ultima riferiva che erano emerse condotte del convenuto chiaramente aggressive, caratterizzate da insulti ricorrenti e minacce, talvolta tali da rendere necessario l'intervento dissuasivo delle forze dell'ordine.
Per quanto concerne, invece, il rapporto padre-figlia, la stessa sosteneva di essersi sempre fatta carico in via pressoché esclusiva di ogni esigenza materiale, affettiva, educativa e ricreativa della minore, mentre il padre, al contrario, era spesso assente.
Aggiungeva, inoltre, che, dopo l'allontanamento di quest'ultimo dalla casa familiare,
l'assenza si era ulteriormente accentuata, accompagnata da una sistematica violazione delle statuizioni provvisorie disposte in sede presidenziale: ometteva di versare la contribuzione stabilita, le spese extra assegno e non rispettava le tempistiche e gli orari previsti per le visite.
4 Ebbene, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerata anche la condotta processuale del convenuto, il Collegio reputa corretto disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre (c.d. “rafforzato”), con collocamento presso la stessa, e conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre, sita in Codevilla Via
ER I, ove vive stabilmente insieme alla figlia.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo può essere ravvisata nel disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento del contributo di mantenimento e nel mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi anche con il genitore non collocatario.
In altre parole, il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce un'ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare che il minore subisca un pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso, pregiudizio che viene ravvisato laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr. Cass. Civ. n. 27/2017).
Ebbene, nel caso di specie, preso atto dell' assoluta assenza del coniuge riferita dalla ricorrente, visto che lo stesso ha confermato il proprio disinteresse per la figlia decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento, il Collegio ritiene di dover prevedere che la madre affidataria possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la figlia in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il
5 rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del minore.
In merito ad eventuali incontri padre-figlia, alla luce del fatto lo stesso non sembra essersi mai occupato dell'accudimento della minore neppure in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene che, previa verifica dell'effettiva volontà del padre di instaurare una relazione stabile con la figlia e soprattutto dell'interesse di quest'ultima ad incontrare il padre, debba delegarsi ai servizi sociali del luogo di residenza della minore il compito di regolamentare le modalità e i tempi di ripresa del diritto di visita paterno, da svolgersi nell'interesse esclusivo della prole, in modo graduale e, se ritenuto necessario, nei primi tempi, in sede protetta.
Si ritiene, inoltre, di attribuire alla sig.ra in quanto collocataria della minore e Pt_1 soggetto che si occupa di tutte le esigenze e necessità quotidiana della stessa, il diritto di beneficiare in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale erogato dallo Stato, confermando quanto già stabilito in sede di provvedimenti provvisori.
Sull'assegno di mantenimento in favore della minore
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il convenuto è tenuto a versare a titolo di mantenimento della figlia, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente svolge due attività lavorative ed ha conseguito un reddito lordo pari a
€16.379,00 sino all'anno 2022 (cfr. CU 2023) mentre, in sede di udienza del 3 aprile
2024, ha dichiarato di percepire attualmente una retribuzione mensile di circa €2.000.
La stessa, oltre a farsi esclusivamente carico del mantenimento e dell'accudimento della minore, sostiene le spese di locazione dell'immobile presso il quale vive con la figlia, pari a 400,00€ mensili.
6 Per quanto attiene, invece, alla posizione reddituale del resistente, non risulta essere stato depositato alcun estratto contributivo da parte dell'Inps, mentre l'Agenzia delle
Entrate ha comunicato che non risulta alcuna dichiarazione dei redditi per il periodo compreso tra il 2020 ed il 2024, pertanto non è dato sapere se lo stesso abbia svolto e tutt'ora svolga regolarmente attività lavorativa.
Ciò, comunque, non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Orbene, stante il dovere di mantenimento dei figli legislativamente previsto, appare congruo confermare l'obbligo in capo al convenuto contumace di versare un assegno in favore della figlia minore pari a € 400,00 mensili, oltre a farsi carico del 50% delle spese extra assegno.
Sulla richiesta ex art. 493 bis 39.
La ricorrente, alla luce della reiterata e assoluta violazione delle statuizioni presidenziali, chiede disporsi ai sensi dell'art. 473brs.39 c.c. la condanna del sig. Per_ al risarcimento danni in favore della figlia per euro 10.000, oltre Controparte_1 alla condanna al pagamento di una somma da determinare, in favore della
[...]
Parte_3
Preliminarmente occorre richiamare l'art. 473 bis, comma 39, cod. civ., ai sensi del quale, in presenza di gravi inadempienze — anche di natura economica — ovvero di comportamenti idonei ad arrecare pregiudizio al minore o ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità
7 genitoriale, il giudice ha facoltà di modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore e di adottare una o più misure sanzionatorie, tra cui la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da versare a favore della
[...]
la norma riconosce inoltre la possibilità, sempre in capo al giudice, di CP_2 disporre la condanna al risarcimento del danno in favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Nel caso di specie, il sig. ha posto in essere una condotta gravemente Controparte_1 inadempiente e reiterata, idonea ad ostacolare l'effettiva esecuzione delle statuizioni presidenziali in materia di affidamento, contribuzione economica e modalità di visita.
In particolare, la mancata costituzione nel procedimento, l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, il mancato rimborso delle spese straordinarie e la totale assenza nella frequentazione con la minore, denotano un rilevante disinteresse per quest'ultima e per l'esercizio dei propri doveri genitoriali.
Tuttavia, pur essendo pacifica la condotta inadempiente e reiterata del sig. il CP_1
Collegio ritiene che non risultino elementi istruttori idonei a comprovare l'esistenza di un danno ingiusto effettivamente subito dalla minore e riconducibile ad un illecito endo- familiare, di fatto sfornito di prova e rimasto come mera deduzione di parte.
Diversamente, si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 473-bis.39 c.p.c., destinata a garantire l'effettività dei provvedimenti giudiziali ed il rispetto degli obblighi genitoriali.
Detta sanzione, in particolare, si configura quale strumento volto a richiamare il genitore inadempiente all'osservanza dei doveri di cooperazione e di corretto esercizio della responsabilità genitoriale, nel superiore interesse della prole.
Pertanto, accertata la persistente e ingiustificata violazione dei provvedimenti relativi all'affidamento, al mantenimento ed alla frequentazione della minore, deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c., con conseguente condanna del sig. al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a Controparte_1
1000,00 €, da versarsi in favore della Controparte_2
8 Sull' autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Per quanto concerne la richiesta della ricorrente di non autorizzazione il coniuge al rilascio di documenti validi per l'espatrio, si evidenzia che trattasi di domanda non appartenente alla competenza funzionale di questo Giudice.
Spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi in Parte_1 Controparte_1
Rivanazzano Terme il 16.02.2018 , atto iscritto nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 2 Parte I Anno 2018 -Atti di Matrimonio.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- Affida in via super esclusiva il minore alla madre, Persona_2 che ne assumerà le principali decisioni inerenti al suo stato di salute, l'educazione e l'istruzione, con collocamento esclusivo presso la stessa;
- Dispone che il padre possa vedere la figlia, previa richiesta ai Servizi territorialmente competenti per la minore che valuteranno l'opportunità dell'incontro – avuto riguardo al best interest of the child – e ne disciplineranno i tempi e modi;
- In ragione del collocamento della minore presso la madre, assegna alla stessa la casa familiare casa sita in Codevilla Via ER I.
- disporre che la sig.ra benefici in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1 universale erogato dall'INPS per la minore:
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore un assegno mensile di 400,00€ annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, e di rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
9 - rigetta l'istanza della ricorrente di condannare, ai sensi dell'art. 473 bis, comma 39, cod. civ., il signor al pagamento in favore della figlia minore della Controparte_1 somma di €10.000 (diecimila euro) a titolo di risarcimento del danno;
- condanna, il medesimo al pagamento della somma di € 1.000,0 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, da versarsi a favore della Controparte_2
- condanna a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente procedimento, che si liquidano in 5.400,00 €, oltre alle spese generali al 15% e accessori come per legge;
Pavia, così deciso della camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 5119/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5119/2023 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UG MA, con domicilio in
RESISTENTE contro
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Disattesa ogni contraria ed avversa istanza, domanda, eccezione, conclusione
NEL MERITO: pronunziarsi la separazione giudiziale tra e con Parte_1 Controparte_1 addebito di responsabilità in capo al marito ex art. 151 II comma c.c. per violazione dei doveri ed obblighi coniugali, come in atti indicato e quindi per comportamenti contrari ai doveri coniugali;
- affidarsi la minore in via di affidamento super esclusivo alla madre Persona_1
o quantomeno esclusivo con pieni poteri decisionali autonomi per le Parte_1 questioni più importanti in tema di salute, indirizzo scolastico, partecipazione a gite e viaggi, ottenimento di certificazioni amministrative e documenti;
Per_
- disporsi che il padre possa tenere con sé secondo prudente apprezzamento del tribunale, eventualmente in spazio neutro con coinvolgimento per gli incontri padre/figlia della struttura pubblica;
- assegnare la casa coniugale (oggi di proprietà della sig.ra , madre della Parte_2 ricorrente) alla sig.ra secondo legge, con arredi e complementi di Parte_1 arredo affinchè ne usi per ivi vivere con la figlia e fino a quando quest'ultima non avrà
a vivere altrove;
- disporre ed ordinare che la sig.ra benefici in via esclusiva dell'assegno Parte_1 unico universale erogato dall'INPS per la minore;
- disporre che il sig. a titolo di contribuzione al mantenimento della Controparte_1 figlia e del tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio, versi mensilmente alla moglie la somma di € 800,00 da rivalutarsi automaticamente su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5° giorno del mese;
- a mente del disposto di cui all'art. 473bis.39 c.c. condannarsi al Controparte_1 risarcimento danni in favore della figlia in relazione alla totale omissione Persona_1 del pagamento della contribuzione disposta dal Presidente, per euro 10.000, salva diversa quantificazione del tribunale;
condannarsi inoltre al pagamento di una somma determinanda dal Controparte_1 tribunale in favore della Parte_3
- disporre che i coniugi si facciano carico in misura paritaria del 50% ciascuno di tutte le spese extra assegno che si rendessero necessarie per la figlia secondo individuazione, disciplina, modalità individuate dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
- non autorizzarsi all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio, Controparte_1
e, considerato revocato ogni consenso della sig.ra all'ottenimento da Parte_1 parte del di documenti validi per l'espatrio, stante il persistente e permanente CP_1 mancato versamento di ogni e qualunque contribuzione al mantenimento della figlia, non autorizzarsi ed invero revocarsi la validità di ogni documento all'uopo se del caso
2 disponendo trasmissione degli atti alla competente autorità per il ritiro del passaporto e
l'apposizione della dicitura “NON VALIDA PER L'ESPATRIO” sulla carta di identità;
Vinte le spese di lite.
In via istruttoria: al fine di evitare ogni e qualunque decadenza, anche in denegata ipotesi di impugnazione, si richiamano e ribadiscono tutte le richieste di prova per testimoni ritualmente formulate nelle memorie depositate in atti di causa dalla scrivente difesa, nessuna esclusa, prove di cui si chiede ammissione previa revoca dell'ordinanza reiettiva e remissione della causa in istruttoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 05.12.2023 parte ricorrente, depositava ricorso per chiedere la Parte_1 pronuncia della separazione dal marito, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio Rivanazzano Terme il 16.02.2018, nonché l'affido condiviso della figlia Per_ minore (nata l'[...]) e di porre un assegno pari a 1000 € mensili a carico del coniuge quale contributo al mantenimento di quest'ultima.
Il sig. non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza del 3 aprile 2024 il CP_1
Giudice delegato, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e sentiva la parte ricorrente, la quale riferiva che il coniuge viveva ancora presso la casa coniugale e di non sapere quale lavoro svolgesse, per poi riservare la decisione sui provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice disponeva l'affido Per_ condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre, nonché l'obbligo per il padre di versare la somma mensile di 400,00€ a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Per_ Il giudice regolava, altresì, il diritto di visita paterno nel seguente modo: starà con il padre a week end alternati, dal sabato mattina all'uscita da scuola alla domenica sera per cena;
una settimana durante le festività natalizie alternando ogni anno Natale e
Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, progressivamente fino a 15 giorni durante le vacanze estive;
ordinava, infine, alla sede Inps e all'Agenzia delle Entrate di
3 depositare estratto contributivo del sig. e copia delle dichiarazioni dei redditi CP_1 presentate negli anni 2021, 2022, 2023, 2024.
All'udienza del 11 luglio 2024 compariva personalmente il convenuto, pertanto il giudice delegato rinviava la causa affinché lo stesso potesse costituirsi in giudizio, ma, ciò nonostante, quest'ultimo non si costituiva nel termine indicato.
Il giudice delegato, ritenuta la causa matura, rimetteva la decisione al collegio.
Sulla separazione
Preliminarmente si dà atto che la ricorrente ha dichiarato che la richiesta di addebito della separazione al marito era frutto di un refuso, e che pertanto formalizzava la rinuncia alla predetta domanda.
Sulla domanda di separazione, il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti, preso atto che la convivenza tra i coniugi sia ormai cessata da tempo, accoglie la domanda in punto status.
Per_ Sull'affidamento e collocamento della minore
Deve anzitutto darsi atto che la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato la propria domanda in punto di affido, chiedendo disporsi, in luogo Per_ dell'affido condiviso, l'affido super esclusivo della minore a sé, stante l'atteggiamento di totale disinteresse mostrato dal coniuge nel corso del giudizio.
In particolare, quest'ultima riferiva che erano emerse condotte del convenuto chiaramente aggressive, caratterizzate da insulti ricorrenti e minacce, talvolta tali da rendere necessario l'intervento dissuasivo delle forze dell'ordine.
Per quanto concerne, invece, il rapporto padre-figlia, la stessa sosteneva di essersi sempre fatta carico in via pressoché esclusiva di ogni esigenza materiale, affettiva, educativa e ricreativa della minore, mentre il padre, al contrario, era spesso assente.
Aggiungeva, inoltre, che, dopo l'allontanamento di quest'ultimo dalla casa familiare,
l'assenza si era ulteriormente accentuata, accompagnata da una sistematica violazione delle statuizioni provvisorie disposte in sede presidenziale: ometteva di versare la contribuzione stabilita, le spese extra assegno e non rispettava le tempistiche e gli orari previsti per le visite.
4 Ebbene, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerata anche la condotta processuale del convenuto, il Collegio reputa corretto disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre (c.d. “rafforzato”), con collocamento presso la stessa, e conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre, sita in Codevilla Via
ER I, ove vive stabilmente insieme alla figlia.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo può essere ravvisata nel disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento del contributo di mantenimento e nel mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi anche con il genitore non collocatario.
In altre parole, il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce un'ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare che il minore subisca un pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso, pregiudizio che viene ravvisato laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr. Cass. Civ. n. 27/2017).
Ebbene, nel caso di specie, preso atto dell' assoluta assenza del coniuge riferita dalla ricorrente, visto che lo stesso ha confermato il proprio disinteresse per la figlia decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento, il Collegio ritiene di dover prevedere che la madre affidataria possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la figlia in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il
5 rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del minore.
In merito ad eventuali incontri padre-figlia, alla luce del fatto lo stesso non sembra essersi mai occupato dell'accudimento della minore neppure in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene che, previa verifica dell'effettiva volontà del padre di instaurare una relazione stabile con la figlia e soprattutto dell'interesse di quest'ultima ad incontrare il padre, debba delegarsi ai servizi sociali del luogo di residenza della minore il compito di regolamentare le modalità e i tempi di ripresa del diritto di visita paterno, da svolgersi nell'interesse esclusivo della prole, in modo graduale e, se ritenuto necessario, nei primi tempi, in sede protetta.
Si ritiene, inoltre, di attribuire alla sig.ra in quanto collocataria della minore e Pt_1 soggetto che si occupa di tutte le esigenze e necessità quotidiana della stessa, il diritto di beneficiare in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale erogato dallo Stato, confermando quanto già stabilito in sede di provvedimenti provvisori.
Sull'assegno di mantenimento in favore della minore
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il convenuto è tenuto a versare a titolo di mantenimento della figlia, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente svolge due attività lavorative ed ha conseguito un reddito lordo pari a
€16.379,00 sino all'anno 2022 (cfr. CU 2023) mentre, in sede di udienza del 3 aprile
2024, ha dichiarato di percepire attualmente una retribuzione mensile di circa €2.000.
La stessa, oltre a farsi esclusivamente carico del mantenimento e dell'accudimento della minore, sostiene le spese di locazione dell'immobile presso il quale vive con la figlia, pari a 400,00€ mensili.
6 Per quanto attiene, invece, alla posizione reddituale del resistente, non risulta essere stato depositato alcun estratto contributivo da parte dell'Inps, mentre l'Agenzia delle
Entrate ha comunicato che non risulta alcuna dichiarazione dei redditi per il periodo compreso tra il 2020 ed il 2024, pertanto non è dato sapere se lo stesso abbia svolto e tutt'ora svolga regolarmente attività lavorativa.
Ciò, comunque, non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Orbene, stante il dovere di mantenimento dei figli legislativamente previsto, appare congruo confermare l'obbligo in capo al convenuto contumace di versare un assegno in favore della figlia minore pari a € 400,00 mensili, oltre a farsi carico del 50% delle spese extra assegno.
Sulla richiesta ex art. 493 bis 39.
La ricorrente, alla luce della reiterata e assoluta violazione delle statuizioni presidenziali, chiede disporsi ai sensi dell'art. 473brs.39 c.c. la condanna del sig. Per_ al risarcimento danni in favore della figlia per euro 10.000, oltre Controparte_1 alla condanna al pagamento di una somma da determinare, in favore della
[...]
Parte_3
Preliminarmente occorre richiamare l'art. 473 bis, comma 39, cod. civ., ai sensi del quale, in presenza di gravi inadempienze — anche di natura economica — ovvero di comportamenti idonei ad arrecare pregiudizio al minore o ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità
7 genitoriale, il giudice ha facoltà di modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore e di adottare una o più misure sanzionatorie, tra cui la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da versare a favore della
[...]
la norma riconosce inoltre la possibilità, sempre in capo al giudice, di CP_2 disporre la condanna al risarcimento del danno in favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Nel caso di specie, il sig. ha posto in essere una condotta gravemente Controparte_1 inadempiente e reiterata, idonea ad ostacolare l'effettiva esecuzione delle statuizioni presidenziali in materia di affidamento, contribuzione economica e modalità di visita.
In particolare, la mancata costituzione nel procedimento, l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, il mancato rimborso delle spese straordinarie e la totale assenza nella frequentazione con la minore, denotano un rilevante disinteresse per quest'ultima e per l'esercizio dei propri doveri genitoriali.
Tuttavia, pur essendo pacifica la condotta inadempiente e reiterata del sig. il CP_1
Collegio ritiene che non risultino elementi istruttori idonei a comprovare l'esistenza di un danno ingiusto effettivamente subito dalla minore e riconducibile ad un illecito endo- familiare, di fatto sfornito di prova e rimasto come mera deduzione di parte.
Diversamente, si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 473-bis.39 c.p.c., destinata a garantire l'effettività dei provvedimenti giudiziali ed il rispetto degli obblighi genitoriali.
Detta sanzione, in particolare, si configura quale strumento volto a richiamare il genitore inadempiente all'osservanza dei doveri di cooperazione e di corretto esercizio della responsabilità genitoriale, nel superiore interesse della prole.
Pertanto, accertata la persistente e ingiustificata violazione dei provvedimenti relativi all'affidamento, al mantenimento ed alla frequentazione della minore, deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c., con conseguente condanna del sig. al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a Controparte_1
1000,00 €, da versarsi in favore della Controparte_2
8 Sull' autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Per quanto concerne la richiesta della ricorrente di non autorizzazione il coniuge al rilascio di documenti validi per l'espatrio, si evidenzia che trattasi di domanda non appartenente alla competenza funzionale di questo Giudice.
Spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi in Parte_1 Controparte_1
Rivanazzano Terme il 16.02.2018 , atto iscritto nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 2 Parte I Anno 2018 -Atti di Matrimonio.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- Affida in via super esclusiva il minore alla madre, Persona_2 che ne assumerà le principali decisioni inerenti al suo stato di salute, l'educazione e l'istruzione, con collocamento esclusivo presso la stessa;
- Dispone che il padre possa vedere la figlia, previa richiesta ai Servizi territorialmente competenti per la minore che valuteranno l'opportunità dell'incontro – avuto riguardo al best interest of the child – e ne disciplineranno i tempi e modi;
- In ragione del collocamento della minore presso la madre, assegna alla stessa la casa familiare casa sita in Codevilla Via ER I.
- disporre che la sig.ra benefici in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1 universale erogato dall'INPS per la minore:
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore un assegno mensile di 400,00€ annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, e di rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
9 - rigetta l'istanza della ricorrente di condannare, ai sensi dell'art. 473 bis, comma 39, cod. civ., il signor al pagamento in favore della figlia minore della Controparte_1 somma di €10.000 (diecimila euro) a titolo di risarcimento del danno;
- condanna, il medesimo al pagamento della somma di € 1.000,0 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, da versarsi a favore della Controparte_2
- condanna a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente procedimento, che si liquidano in 5.400,00 €, oltre alle spese generali al 15% e accessori come per legge;
Pavia, così deciso della camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
10