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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa IA Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 258/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Pola n. 4, C.F. , rappresentato e difeso ai fini del CodiceFiscale_1 presente atto dall'avv. Giuseppe Aprile Carbone del Foro di Ragusa, codice fiscale , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
- Appellante -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Geom. , con sede a in Via Francesco Mormino CP_2 CP_1
Penna n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Di Grande (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellata –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo “accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità esclusiva del in ordine al sinistro indicato in Controparte_1 oggetto, per le motivazioni esposte in parte narrativa;
- ritenere e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subìti dall'attore ed il sinistro Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
occorso; - in accoglimento della spiegata domanda, condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patiti CP_1 dall'attore da quantificarsi in € 95.811,97, oltre l'importo dovuto per lucro cessante, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque entro lo scaglione di valore sino ad € 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione del danno dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 1224/2024 pubbl. il 15/07/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 11/02/2025, proponeva appello , deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma – Parte_1 per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie, l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) ritenuto inconducenti ai fini del decidere le dichiarazioni rese dal teste
; Testimone_1
b) ritenuto insussistente il nesso eziologico con riferimento alla circostanza del posizionamento della transenna.
2.1) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione documentale (foto del luogo del sinistro) effettuata per la prima volta in sede di appello, atteso che la detta documentazione era in possesso dell'appellante già al momento della concessione, in primo grado, dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione CP_ dell' stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere, soltanto, di dimostrare l'evento dannoso, nonchè il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ. 7 aprile
2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre
2008, n. 28811).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Nel caso di specie, pertanto, era onere del provare l'evento dannoso e Pt_1 il nesso di causalità.
Dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, nessuna prova è stata fornita sulla dinamica del sinistro.
Infatti, nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, il testualmente deduce:” Giunto in prossimità della curva che Pt_1 costeggia la chiesa di San Bartolomeo, impattava contro una transenna posta dal a copertura di una buca sul manto stradale, non segnalata CP_1 né affatto visibile in ragione della scarsa illuminazione e della presenza, nei dintorni, di autoveicoli ivi parcheggiati, rovinando così al suolo”.
Contraddittoria, appare, la ricostruzione in fatto fornita dall'appellante, in quanto lo stesso nella citazione di primo grado, ha dedotto di essere caduto a seguito dell'impatto con una transenna, mentre in sede di formulazione degli articolati di prova fa riferimento all'impatto con una buca.
In merito, comunque, alla dinamica del sinistro, l'unico teste ha Tes_1 dichiarato: “io ero appena rientrato in casa, avevo aperto il portone e ho sentito un rumore e delle grida;
subito sono uscito fuori di casa e ho visto la moto a terra e il anche lui a terra, abbiamo chiamato subito i Pt_1 soccorsi…Io personalmente non ho assistito alla dinamica dell'incidente, ma sono accorso quando il fatto era già avvenuto. La mia abitazione si trova a circa cento metri dal punto dell'impatto... ricordo che il signore e la moto si trovavano a terra dopo la buca a circa un paio di metri di distanza, ricordo che c'era una transenna posta dopo la buca, a meno di un metro di distanza…Preciso che la transenna si trovava a terra al momento dell'incidente; la transenna cadeva sempre a terra, in quanto priva di contrappesi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Dalle dichiarazioni rese appare evidente che il teste non ha assistito al sinistro, essendo accorso successivamente, a nulla rilevando, ai fini che ci occupano, le sue dichiarazioni relative alla presenza della transenna e della buca, in mancanza di prova circa la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra la transenna o la buca e il sinistro stesso.
Per quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto sfornita di prova la sussistenza del nesso causale tra il pericolo insito nella sede stradale e il danno subìto dal Pt_1
3) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da €. 52.001,00 a 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 258/25 r.g., rigetta l'appello proposto , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ragusa n. 1224/2024 pubbl. il 15/07/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore del delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 7.160,00, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €. 2.136,00 fase di trattazione e €.2.552,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e
C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 7 ottobre 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa IA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa IA Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 258/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Pola n. 4, C.F. , rappresentato e difeso ai fini del CodiceFiscale_1 presente atto dall'avv. Giuseppe Aprile Carbone del Foro di Ragusa, codice fiscale , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
- Appellante -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Geom. , con sede a in Via Francesco Mormino CP_2 CP_1
Penna n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Di Grande (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellata –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo “accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità esclusiva del in ordine al sinistro indicato in Controparte_1 oggetto, per le motivazioni esposte in parte narrativa;
- ritenere e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subìti dall'attore ed il sinistro Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
occorso; - in accoglimento della spiegata domanda, condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patiti CP_1 dall'attore da quantificarsi in € 95.811,97, oltre l'importo dovuto per lucro cessante, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque entro lo scaglione di valore sino ad € 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione del danno dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 1224/2024 pubbl. il 15/07/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 11/02/2025, proponeva appello , deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma – Parte_1 per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie, l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) ritenuto inconducenti ai fini del decidere le dichiarazioni rese dal teste
; Testimone_1
b) ritenuto insussistente il nesso eziologico con riferimento alla circostanza del posizionamento della transenna.
2.1) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione documentale (foto del luogo del sinistro) effettuata per la prima volta in sede di appello, atteso che la detta documentazione era in possesso dell'appellante già al momento della concessione, in primo grado, dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione CP_ dell' stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere, soltanto, di dimostrare l'evento dannoso, nonchè il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ. 7 aprile
2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre
2008, n. 28811).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Nel caso di specie, pertanto, era onere del provare l'evento dannoso e Pt_1 il nesso di causalità.
Dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, nessuna prova è stata fornita sulla dinamica del sinistro.
Infatti, nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, il testualmente deduce:” Giunto in prossimità della curva che Pt_1 costeggia la chiesa di San Bartolomeo, impattava contro una transenna posta dal a copertura di una buca sul manto stradale, non segnalata CP_1 né affatto visibile in ragione della scarsa illuminazione e della presenza, nei dintorni, di autoveicoli ivi parcheggiati, rovinando così al suolo”.
Contraddittoria, appare, la ricostruzione in fatto fornita dall'appellante, in quanto lo stesso nella citazione di primo grado, ha dedotto di essere caduto a seguito dell'impatto con una transenna, mentre in sede di formulazione degli articolati di prova fa riferimento all'impatto con una buca.
In merito, comunque, alla dinamica del sinistro, l'unico teste ha Tes_1 dichiarato: “io ero appena rientrato in casa, avevo aperto il portone e ho sentito un rumore e delle grida;
subito sono uscito fuori di casa e ho visto la moto a terra e il anche lui a terra, abbiamo chiamato subito i Pt_1 soccorsi…Io personalmente non ho assistito alla dinamica dell'incidente, ma sono accorso quando il fatto era già avvenuto. La mia abitazione si trova a circa cento metri dal punto dell'impatto... ricordo che il signore e la moto si trovavano a terra dopo la buca a circa un paio di metri di distanza, ricordo che c'era una transenna posta dopo la buca, a meno di un metro di distanza…Preciso che la transenna si trovava a terra al momento dell'incidente; la transenna cadeva sempre a terra, in quanto priva di contrappesi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Dalle dichiarazioni rese appare evidente che il teste non ha assistito al sinistro, essendo accorso successivamente, a nulla rilevando, ai fini che ci occupano, le sue dichiarazioni relative alla presenza della transenna e della buca, in mancanza di prova circa la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra la transenna o la buca e il sinistro stesso.
Per quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto sfornita di prova la sussistenza del nesso causale tra il pericolo insito nella sede stradale e il danno subìto dal Pt_1
3) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da €. 52.001,00 a 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 258/25 r.g., rigetta l'appello proposto , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ragusa n. 1224/2024 pubbl. il 15/07/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore del delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 7.160,00, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €. 2.136,00 fase di trattazione e €.2.552,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e
C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 7 ottobre 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa IA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8