Art. 4. 1. Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicita' e funzionalita' adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 50.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere, fermo restando che il numero complessivo delle concessioni su scala nazionale non potra' essere superiore a 300.
2. In tale primo periodo, di durata non superiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza.
2. In tale primo periodo, di durata non superiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza.