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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI IA, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 3295/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Venafro, alla via Antonio Parte_1
Mancino n. 13, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Forgione che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE-OPPONENTE
E
elettivamente domiciliato in Cervaro, Piazza Controparte_1
Casaburi n. 6, presso lo studio dell'avv.to Andrea Coletta, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
RESISTENTE-OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 27.11.2024 ha Parte_1 agito in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 274/2024, notificato il 18.10.2024 alla società con cui il Tribunale di Cassino Controparte_2 aveva ingiunto a tale società il pagamento della somma complessiva di €
15.751,36, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché le spese del procedimento in favore di CP_1
[...]
1 A fondamento della propria opposizione, la parte opponente ha dedotto l'inefficacia o comunque la nullità del decreto ingiuntivo opposto, a fronte della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, Controparte_2 intervenuta in data 22/10/2024, con conseguente estinzione della stessa.
Dunque, sostenendo che l'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali determina un fenomeno di tipo successorio e che il socio può rispondere dei debiti sociali solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ha sostenuto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, non avendo egli ricevuto alcun utile in sede di liquidazione per assenza di attivo.
Nel merito e in via gradata, ha poi eccepito insussistenza della pretesa creditoria, avendo la società effettuato il pagamento delle spettanze. CP_2
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la non debenza in capo al socio della società opponente per tutte le ragioni spiegate CP_2 in premessa;
-respingere, in ogni caso, ogni avvera domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile e comunque, del tutto infondata in fatto e in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti. Vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente-opposta, che ha sostenuto la mancanza totale di allegazione idonea a provare l'inesistenza del credito ingiunto, e che la presunta insussistenza di responsabilità personale dei soci, in conseguenza di assenza di utili nel bilancio finale di liquidazione, non consente di ritenere insussistente il credito vantato dal sig. nei confronti dell'azienda ex datrice. CP_1
Ha sostenuto inoltre che il ricorso è stato depositato prima della data di cancellazione della società, e che la presunta responsabilità personale dell'ex socio si pone su un piano diverso rispetto a quanto oggetto di domanda in via monitoria, considerando che il titolo è stato emesso solo nei confronti della società e non del socio.
2 Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, - rigettare integralmente l'avversa opposizione perché improcedibile
e/o inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui in narrativa, confermando integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo n.
274/2024, emanato dal Tribunale di Cassino -Area Lavoro e Previdenza- in persona del Giudice dott. Raffaele Iannucci in data 29/09/2024 -depositato in cancelleria in data 30/09/2024- nell'ambito del giudizio RG N.
2552/2024-, e, per l'effetto, dichiarare tenuta la a versare in CP_2 favore della sig. tutte le somme contenute nel decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 274/20224 del Tribunale di Cassino. In via subordinata, - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 274/2024, emanato dal
Tribunale di Cassino -Area Lavoro e Previdenza- accertare e dichiarare tenuta la in persona del Legale Rappresentante p.t., a versare in favore CP_2 del sig. per causali esposte in narrative e contenute nel Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 274/2024 del Tribunale di Cassino – Sez. Lavoro –la somma di € 15.751,36 ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio. - in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.”
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive.
All'udienza odierna, a cui è comparsa la sola parte opposta, è stata discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
****
L'opposizione non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Per ciò che attiene all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, va preliminarmente rilevato che emerge dalle stesse allegazioni della parte che la società ingiunta alla data di emissione del decreto Controparte_2 ingiuntivo (30.9.2024) e alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto
3 (18.10.2024) non era ancora cancellata dal registro delle imprese
(cancellazione del 22.10.2024).
Pertanto, il titolo si è correttamente formato nei confronti della stessa società, legittimata a resistere e a proporre autonoma opposizione al momento della notifica del decreto ingiuntivo, e la sopravvenuta cessazione della capacità di stare in giudizio non può incidere sulla validità e sull'efficacia dello stesso, anche se avvenuta nei termini per proporre opposizione.
Non può dunque ritenersi inefficace il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società, a fronte della cancellazione della stessa intervenuta successivamente alla data di notifica dello stesso, dovendosi intendere il credito accertato nel decreto comunque esistente ed eventualmente oggetto di un fenomeno successorio, pur con le limitazioni previste dalla legge in caso di società di capitali (cfr. Cass. Sez. Un. 19750/2025).
Il primo motivo di opposizione non è dunque fondato.
Nè rileva, con riferimento all'oggetto del presente giudizio monitorio,
l'eventuale limitazione della responsabilità personale del socio, considerando appunto che l'ingiunzione ha ad oggetto un credito della società ed è stato emesso nei suoi esclusivi confronti, e che dunque l'odierno giudizio deve ritenersi limitato all'accertamento di quanto dovuto dalla all'opposto, a prescindere da eventuali limitazioni nei Controparte_2 confronti dei soci, che potranno essere oggetto di autonome eccezioni qualora il lavoratore dovesse agire direttamente nei confronti di questi ultimi.
Altresì infondato appare il motivo articolato nel merito, non avendo la parte opponente in alcun modo dato prova del pagamento delle somme richieste e riconosciute nei cedolini paga pure prodotti e allegati all'opposizione, che costituiscono evidenza del credito, idonea a fondare la domanda e a provare l'esistenza dello stesso, ma non prova del pagamento e dell'adempimento.
L'opposizione va dunque integralmente respinta, e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
4 Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, della limitata complessità della stessa per cui vanno applicate le massime riduzioni e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente, da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 274/2024;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 10/12/2025
IL GIUDICE
UI IA
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