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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 21752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 21752/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...] residente VIA DONIZETTI 2 20072 PIEVE EMANUELE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. LANZAFAME STELLA, come da procura in atti;
parte attrice
contro
CP_1
nato a [...] il [...] residente STRADA PROVINCIALE 35 DEI GIOVI 11 20082 BINASCO ITALIA codice fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 09/07/2024
Oggetto: Divorzio giudiziale Conclusioni precisate di parte ricorrente all'udienza del 22/05/2025
“Voglia il Tribunale di Milano, Sezione Famiglia
1) In via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e a Pieve EL in data 8 luglio 2011, trascritto Parte_1 CP_1
nei Registri degli atti di Matrimonio del comune medesimo alla Parte II serie C n. 15 anno 2011 in regime di separazione dei beni;
2) Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge dell'emananda sentenza;
3) Confermare il regime di affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, come disposto Per_1
con sentenza di separazione n. 10860/2018 pubblicata il 26/10/2018 emessa dal Tribunale di
Milano Sezione Famiglia nell'ambito del procedimento n. 9213/2015, con conferma del collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna sita in Pieve Persona_2
EL Via Donizzetti 2, ove coabiterà con la stessa e medesima regolamentazione del diritto di visita e frequentazione col padre IG;
CP_1
1) Assegnare la casa familiare, già di proprietà esclusiva della ricorrente sita in Pieve EL
Via Donizzetti 2, alla ricorrente medesima o comunque dare atto in mancanza di assegnazione della ex casa familiare, che il ricorrente ha pacificamene lasciato l'abitazione familiare prima del procedimento di separazione giudiziale, come risultante dalla sentenza di separazione inter partes
n. 10860/2018 pubblicata il 26/10/2018.
2) Valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, anche in ragione dell'incrementato patrimonio da attività lavorativa del resistente, disporre che il signor CP_1
corrisponda con cadenza mensile per 12 mensilità ed entro il giorno cinque di ogni mese,
[...]
un assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore quantificato in euro 400,00, o nella diversa maggiore somma Persona_2
accertata in corso di causa;
3) Disporre che tutte le spese straordinarie afferenti la sfera scolastica, mediche, ludico ricreative relative al figlio , vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno,
4) Assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno a sensi dell'art. 473 bis 39 cpc a carico del padre per quanto rilevato in punto nel presente ricorso;
CP_1
5) Disporre, altresì, che l'Assegno Unico già percepito dalla IGa resti ad Parte_1
esclusivo beneficio della stessa, nella misura del 100% per le ragioni esposte nel presente atto;
6) Dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Pieve EL (MI) in data Parte_1 CP_1
08/07/2011, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2011, N. 15,
Parte II, Serie C).
Dal matrimonio è nato il figlio minore , il 18/10/2011. Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10860/2018 del 03/10/2018 e pubblicata il 26/10/2018.
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di confermare l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri padre-figlio Per_1
così come stabilito in sede di separazione personale;
di assegnare a sé la casa familiare, di sua esclusiva proprietà o di dare atto del pacifico rilascio dell'immobile da parte del resistente così come risultante dalla sentenza di separazione;
di porre a carico di , a titolo di contributo CP_1
ordinario in favore del figlio, un importo pari ad Euro 400,00, da versarsi alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, per dodici mensilità, oltre al 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico ricreative e con attribuzione dell'AU integralmente a favore della madre;
di provvedere nei confronti del resistente ai sensi dell'art 473 bis. 39 c.p.c. ed infine, di dichiarare l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 22/05/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ma comparso personalmente, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte attrice che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Il convenuto, comparso personalmente, ha reso dichiarazioni spontanee.
L'avv. Lanzafame Stella ha insistito nelle domande di cui al ricorso e ha rinunciato alle istanze istruttorie.
Ha discusso oralmente riportandosi al ricorso ed agli atti e ha chiesto che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione.
All'esito, il Giudice delegato ha confermato le condizioni della separazione e ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio, con riserva di riferire in Camera di Consiglio. La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10860/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla Legge (il ricorso è stato depositato il 13/06/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
In assenza di elementi di pregiudizio per il figlio minore, accogliendo la domanda della parte attrice, ne va confermato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente, anche i fini della residenza anagrafica, presso la madre come sentenza di separazione.
La madre è il genitore affettivo di riferimento e si occupa, nella quotidianità, della cura e della gestione del figlio.
La frequentazione paterna va regolamentata come in dispositivo tenuto conto delle consuetudini di vita del minore così come riferite dalla madre sentita dal Giudice delegato che ha dichiarato che, secondo gli accordi raggiunti con il convenuto, il minore vede il padre tutti i fini settimana, il sabato o la domenica senza pernottamento, salvo impegni del minore medesimo.
Dette modalità di frequentazione consentono a di mantenere un rapporto continuativo con la Per_1
figura genitoriale paterna che non ha mostrato ulteriori disponibilità in termini di cura del figlio, peraltro, affetto da patologia e che, pertanto, necessita di specifiche attenzioni.
Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla si dispone in punto assegnazione della ex casa familiare, avendo il convenuto pacificamene lasciato l'abitazione che è di esclusiva proprietà della parte attrice e non avendo, il medesimo, svolto alcuna domanda in proposito. Sul contributo al mantenimento del figlio
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla ricorrente della somma di Euro 400,00 al mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico ricreative e con attribuzione alla madre dell'Assegno Unico nella misura del 100 %.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 22/05/2025, il Giudice delegato, ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione e più nello specifico, l'obbligo posto a carico del resistente di corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro
300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/2017.
ha riferito di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire le somme mensili di Parte_1
Euro 508,00 a titolo di indennità di accompagnamento per il minore , di Euro 300,00 a titolo Per_1
di AU e di Euro 900,00 a titolo di assegno di inclusione.
Vive insieme a , al di lei compagno ed alla loro figlia di anni 6, nell'immobile di sua esclusiva Per_1
proprietà.
Parte attrice ha provveduto al deposito delle sole attestazioni ISEE 2021 e 2023.
Il convenuto, comparso personalmente all'udienza del 22/05/2025, ha riferito di svolgere la professione di Agente Immobiliare per l'agenzia “Professione Casa” e di percepire un importo mensile fisso di Euro 600,00, oltre alle provvigioni sugli immobili venduti.
Lo stesso ha riferito, inoltre, di non corrispondere la somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio così come quantificata in sede di separazione personale, ma di versare la minor somma di Euro 100,00 quando ne ha la disponibilità economica;
di vivere in un immobile in locazione con canone di Euro 450,00 al mese.
Il convenuto ha un altro figlio di anni 8 avuto da una diversa relazione.
Pur in assenza di dati precisi e documentati sulle attuali condizioni patrimoniali e reddituali del convenuto, evidenzia il Tribunale che lo stesso ha piena capacità lavorativa e competenze professionali con esperienza pregressa;
deve, pertanto, contribuire al mantenimento del figlio, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In merito alla determinazione dell'importo, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, considerata la capacità reddituale del convenuto, considerate le esigenze di vita di Per_1
ed i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, con i conseguenti ridotti oneri di mantenimento diretto del figlio a carico del padre, si reputa equo e congruo rideterminare il contributo a carico del signor per il mantenimento del figlio minore nella misura di Euro CP_1 Per_1 350,00 al mese che lo stesso dovrà corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano che si intendono integralmente richiamate e riportate in dispositivo.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Assegno Unico integralmente a favore della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la contumacia della parte resistente che non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Pieve Parte_1 CP_1
EL (MI) in data 08/07/2011 (atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, Anno 2011, N. 15, Parte II, Serie C);
2) Conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre in Pieve EL (MI), via Donizetti n. 2;
3) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga durante i fine settimana, il sabato o la domenica, dalle ore 10 alle ore 19.00, senza pernotto;
salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse prioritario del figlio minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il CP_1 Per_1
versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di Parte_1
Euro 350,00, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione Giugno 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano di seguito riportate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Assegno Unico integralmente a favore della signora;
Parte_1
6) Dichiara irripetibili le spese di lite;
7) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve EL (MI) per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ad eccezione del capo sub 1.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 21752/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...] residente VIA DONIZETTI 2 20072 PIEVE EMANUELE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. LANZAFAME STELLA, come da procura in atti;
parte attrice
contro
CP_1
nato a [...] il [...] residente STRADA PROVINCIALE 35 DEI GIOVI 11 20082 BINASCO ITALIA codice fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 09/07/2024
Oggetto: Divorzio giudiziale Conclusioni precisate di parte ricorrente all'udienza del 22/05/2025
“Voglia il Tribunale di Milano, Sezione Famiglia
1) In via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e a Pieve EL in data 8 luglio 2011, trascritto Parte_1 CP_1
nei Registri degli atti di Matrimonio del comune medesimo alla Parte II serie C n. 15 anno 2011 in regime di separazione dei beni;
2) Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge dell'emananda sentenza;
3) Confermare il regime di affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, come disposto Per_1
con sentenza di separazione n. 10860/2018 pubblicata il 26/10/2018 emessa dal Tribunale di
Milano Sezione Famiglia nell'ambito del procedimento n. 9213/2015, con conferma del collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna sita in Pieve Persona_2
EL Via Donizzetti 2, ove coabiterà con la stessa e medesima regolamentazione del diritto di visita e frequentazione col padre IG;
CP_1
1) Assegnare la casa familiare, già di proprietà esclusiva della ricorrente sita in Pieve EL
Via Donizzetti 2, alla ricorrente medesima o comunque dare atto in mancanza di assegnazione della ex casa familiare, che il ricorrente ha pacificamene lasciato l'abitazione familiare prima del procedimento di separazione giudiziale, come risultante dalla sentenza di separazione inter partes
n. 10860/2018 pubblicata il 26/10/2018.
2) Valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, anche in ragione dell'incrementato patrimonio da attività lavorativa del resistente, disporre che il signor CP_1
corrisponda con cadenza mensile per 12 mensilità ed entro il giorno cinque di ogni mese,
[...]
un assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore quantificato in euro 400,00, o nella diversa maggiore somma Persona_2
accertata in corso di causa;
3) Disporre che tutte le spese straordinarie afferenti la sfera scolastica, mediche, ludico ricreative relative al figlio , vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno,
4) Assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno a sensi dell'art. 473 bis 39 cpc a carico del padre per quanto rilevato in punto nel presente ricorso;
CP_1
5) Disporre, altresì, che l'Assegno Unico già percepito dalla IGa resti ad Parte_1
esclusivo beneficio della stessa, nella misura del 100% per le ragioni esposte nel presente atto;
6) Dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Pieve EL (MI) in data Parte_1 CP_1
08/07/2011, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2011, N. 15,
Parte II, Serie C).
Dal matrimonio è nato il figlio minore , il 18/10/2011. Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10860/2018 del 03/10/2018 e pubblicata il 26/10/2018.
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di confermare l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri padre-figlio Per_1
così come stabilito in sede di separazione personale;
di assegnare a sé la casa familiare, di sua esclusiva proprietà o di dare atto del pacifico rilascio dell'immobile da parte del resistente così come risultante dalla sentenza di separazione;
di porre a carico di , a titolo di contributo CP_1
ordinario in favore del figlio, un importo pari ad Euro 400,00, da versarsi alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, per dodici mensilità, oltre al 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico ricreative e con attribuzione dell'AU integralmente a favore della madre;
di provvedere nei confronti del resistente ai sensi dell'art 473 bis. 39 c.p.c. ed infine, di dichiarare l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 22/05/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ma comparso personalmente, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte attrice che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Il convenuto, comparso personalmente, ha reso dichiarazioni spontanee.
L'avv. Lanzafame Stella ha insistito nelle domande di cui al ricorso e ha rinunciato alle istanze istruttorie.
Ha discusso oralmente riportandosi al ricorso ed agli atti e ha chiesto che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione.
All'esito, il Giudice delegato ha confermato le condizioni della separazione e ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio, con riserva di riferire in Camera di Consiglio. La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10860/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla Legge (il ricorso è stato depositato il 13/06/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
In assenza di elementi di pregiudizio per il figlio minore, accogliendo la domanda della parte attrice, ne va confermato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente, anche i fini della residenza anagrafica, presso la madre come sentenza di separazione.
La madre è il genitore affettivo di riferimento e si occupa, nella quotidianità, della cura e della gestione del figlio.
La frequentazione paterna va regolamentata come in dispositivo tenuto conto delle consuetudini di vita del minore così come riferite dalla madre sentita dal Giudice delegato che ha dichiarato che, secondo gli accordi raggiunti con il convenuto, il minore vede il padre tutti i fini settimana, il sabato o la domenica senza pernottamento, salvo impegni del minore medesimo.
Dette modalità di frequentazione consentono a di mantenere un rapporto continuativo con la Per_1
figura genitoriale paterna che non ha mostrato ulteriori disponibilità in termini di cura del figlio, peraltro, affetto da patologia e che, pertanto, necessita di specifiche attenzioni.
Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla si dispone in punto assegnazione della ex casa familiare, avendo il convenuto pacificamene lasciato l'abitazione che è di esclusiva proprietà della parte attrice e non avendo, il medesimo, svolto alcuna domanda in proposito. Sul contributo al mantenimento del figlio
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla ricorrente della somma di Euro 400,00 al mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico ricreative e con attribuzione alla madre dell'Assegno Unico nella misura del 100 %.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 22/05/2025, il Giudice delegato, ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione e più nello specifico, l'obbligo posto a carico del resistente di corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro
300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/2017.
ha riferito di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire le somme mensili di Parte_1
Euro 508,00 a titolo di indennità di accompagnamento per il minore , di Euro 300,00 a titolo Per_1
di AU e di Euro 900,00 a titolo di assegno di inclusione.
Vive insieme a , al di lei compagno ed alla loro figlia di anni 6, nell'immobile di sua esclusiva Per_1
proprietà.
Parte attrice ha provveduto al deposito delle sole attestazioni ISEE 2021 e 2023.
Il convenuto, comparso personalmente all'udienza del 22/05/2025, ha riferito di svolgere la professione di Agente Immobiliare per l'agenzia “Professione Casa” e di percepire un importo mensile fisso di Euro 600,00, oltre alle provvigioni sugli immobili venduti.
Lo stesso ha riferito, inoltre, di non corrispondere la somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio così come quantificata in sede di separazione personale, ma di versare la minor somma di Euro 100,00 quando ne ha la disponibilità economica;
di vivere in un immobile in locazione con canone di Euro 450,00 al mese.
Il convenuto ha un altro figlio di anni 8 avuto da una diversa relazione.
Pur in assenza di dati precisi e documentati sulle attuali condizioni patrimoniali e reddituali del convenuto, evidenzia il Tribunale che lo stesso ha piena capacità lavorativa e competenze professionali con esperienza pregressa;
deve, pertanto, contribuire al mantenimento del figlio, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In merito alla determinazione dell'importo, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, considerata la capacità reddituale del convenuto, considerate le esigenze di vita di Per_1
ed i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, con i conseguenti ridotti oneri di mantenimento diretto del figlio a carico del padre, si reputa equo e congruo rideterminare il contributo a carico del signor per il mantenimento del figlio minore nella misura di Euro CP_1 Per_1 350,00 al mese che lo stesso dovrà corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano che si intendono integralmente richiamate e riportate in dispositivo.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Assegno Unico integralmente a favore della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la contumacia della parte resistente che non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Pieve Parte_1 CP_1
EL (MI) in data 08/07/2011 (atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, Anno 2011, N. 15, Parte II, Serie C);
2) Conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre in Pieve EL (MI), via Donizetti n. 2;
3) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga durante i fine settimana, il sabato o la domenica, dalle ore 10 alle ore 19.00, senza pernotto;
salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse prioritario del figlio minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il CP_1 Per_1
versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di Parte_1
Euro 350,00, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione Giugno 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano di seguito riportate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Assegno Unico integralmente a favore della signora;
Parte_1
6) Dichiara irripetibili le spese di lite;
7) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve EL (MI) per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ad eccezione del capo sub 1.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato