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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, presa in decisione all'udienza del 2.4.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
; ; e;
rapp.ti Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 CP_1 Parte_4
e difesi dall'Avv. Emiliana Grillo ricorrenti
CONTRO
e ; P_ Controparte_3
resistenti contumaci
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza di discussione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , , Parte_1 Controparte_4 CP_5
e , essendo comproprietari, hanno chiesto il rilascio
[...] Controparte_6 dell'appartamento sito in PI ES (CE), alla via Alfonso Costantini, nn. 21-23-25, piano T-1-2, identificato al Catasto NCEU, al foglio 500, p.lla 1159, Sub., e p.lla 1462 sub.1,
A4, classe 6, consistenza vani 9,5, per una superficie totale di 223 mq, previa declaratoria di occupazione sine titulo da parte di e . P_ Controparte_3 Rappresentavano che in data 2.2.2022 era stato stipulato un contratto di comodato in favore di e , avente ad oggetto la fruizione dell'immobile ad uso abitativo P_ Controparte_7
a tempo indeterminato, con l'obbligo, all'art. 3 del predetto contratto, per i comodatari al rilascio allo scadere del sesto mese successivo alla richiesta di liberazione per esigenze personali ad opera dei comodanti.
Specificava che era stato intimato ai comodatari il rilascio dell'immobile, prima con raccomandata in data 20.7.2022, successivamente con diffida stragiudiziale inviata a in data 11.5.2023, non ricevendo alcun riscontro. In quest'ultima era P_ rappresentato che aveva lasciato l'appartamento oggetto di causa per Controparte_7
trasferirsi altrove, mentre continuava ad occuparlo con il nuovo compagno, P_
. Controparte_3
I resistenti pur ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia
Il giudice, in data 4.6.2024 ha disposto il mutamento del rito.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'udienza di cui sopra ex. art. 281 quinques c.p.c.
≈ ≈ ≈
La domanda va accolta nei limiti delle motivazioni che di seguito si vanno ad esporre.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il rilascio dell'immobile di loro proprietà dichiarando la illegittima occupazione da parte dei convenuti, in assenza di riscontro alla richiesta di rilascio inviata mediante lettera raccomandata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del contratto di comodato (cfr. contratto di comodato).
Giova ricordare che se nel contratto non è previsto alcun termine (c.d. comodato precario) il comodante può chiedere, in ogni momento, la restituzione del bene (recesso ad nutum).
Invece, qualora il contratto preveda un termine (esplicito o implicito), il comodante può ottenere la restituzione del bene prima della scadenza solo in caso di bisogno urgente ed imprevedibile. Ed ancora, il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia. Ed invero, l'indicazione nel contratto dello scopo del comodato nel "vivere con la propria famiglia" , esprimendo un evidente interesse ad assicurare gratuitamente il godimento in funzione della convivenza della famiglia del comodatario, se confrontato con la clausola che prevede l'obbligo di restituzione entro un determinato termine, giustifica - proprio per la particolarità dello scopo contemplato - che quest'ultima clausola non debba interpretarsi nel senso di assicurare la sua mortificazione ad arbitrio del comodante (come nella logica della precarietà), ma, all'evidenza alla cessazione della vivenza della famiglia del comodatario nell'immobile, cioè all'impiego di esso per un uso diverso ( in termini Cassazione civile sez. III, 9.1.2025, n.573).
Nel caso in esame, lo scopo del comodato è previsto dall'art 1 "scopo esclusivamente abitativo" nel senso di assicurare il godimento del bene in funzione della convivenza della famiglia dei comodatari e pertanto alla previsione di "i comodanti a partire dal 2.2.2022 potranno utilizzare l'immobile e si impegnano a restituirlo entro il termine di 6 mesi dalla sua richiesta scritta, da inviare tramite raccomandata A.R", si deve porre decorrenza, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, alla cessazione della convinvenza della famiglia del comodatario nell'immobile.
Nel caso di specie la convivenza dei due comodatari è venuta meno, avendo CP_7
lasciato l'immobile e i ricorrenti provveduto a chiedere il rilascio, da ultimo in data
[...]
11.5.2023, oltre sei mesi prima dell'introduzione della domanda
Ne consegue che la detenzione di e vada qualificata come P_ Controparte_3
“senza titolo” e pertanto la loro condanna all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monoc\ratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e P_ Controparte_3
2. in accoglimento della domanda, accertata l'occupazione senza titolo, ordina a e il rilascio immediate a favore dei ricorrenti P_ Controparte_3 dell'appartamento sito in PI ES (CE), alla via Alfonso Costantini, nn. 21-
23-25, piano T-1-2, identificato al Catasto NCEU, al foglio 500, p.lla 1159, Sub., e p.lla 1462 sub.1, A4, classe 6, consistenza vani 9,5, per una superficie totale di 223 mq
3. condanna in solido e a rifondere a , P_ Controparte_3 Parte_1
, , le spese di lite CP_4 Controparte_5 Controparte_6 quantificate in € 786,00 per esborsi ed € 662,00 per onorari (I°scaglione, D.M. n.147 del 13/08/2022 – valore indicato nel ricorso), oltre iva e cpa come per legge.
Il giudice dr Salvatore Scalera