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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17886 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5890/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Laura Grandoni, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Ilaria Trionfetti, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. depositato l'11.2.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia della separazione e del divorzio dalla coniuge, CP_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
[...]
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda Controparte_1
di separazione alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e di risposta e non si opponeva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c del 26.11.2025, il Giudice delegato, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pronuncia di separazione e contestuale successivo divorzio
alle seguenti condizioni: AFFIDAMENTO CONDIVISO della minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del
padre: dal lunedì pomeriggio con pernotto e riaccompagno a scuola (il martedì
mattina); a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze estive: per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare per
iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, durante le vacanze natalizie ad anni alterni,
il periodo dal 22 dicembre al 31 dicembre mattina o il periodo dal 31 dicembre al 7
gennaio con riaccompagno a scuola;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, le
festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, tutto salvo diverso accordo tra le parti e
tenuto conto delle esigenze della minore;
OBBLIGO a carico del padre di versare alla
madre la somma mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese per il
mantenimento della minore, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del
17.12.2014, a decorrere dalla data odierna;
OBBLIGO di entrambe le parti di
intraprendere entro il 31 gennaio 2026 un percorso di sostegno alla genitorialità
presso un centro privato al fine di costruire un dialogo costruttivo nell'interesse della
minore, con relativa spesa divisa a metà”.
pagina 2 di 4 I coniugi aderivano alla proposta conciliativa ed il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, a cui i coniugi hanno aderito.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio in Roma il 5.5.2012, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa, accettata dalle parti, qui da intendersi riportate e trascritte;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto
00066, parte II, serie A04);
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera del 4.12.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
AN MO AR EN
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5890/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Laura Grandoni, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Ilaria Trionfetti, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. depositato l'11.2.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia della separazione e del divorzio dalla coniuge, CP_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
[...]
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda Controparte_1
di separazione alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e di risposta e non si opponeva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c del 26.11.2025, il Giudice delegato, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pronuncia di separazione e contestuale successivo divorzio
alle seguenti condizioni: AFFIDAMENTO CONDIVISO della minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del
padre: dal lunedì pomeriggio con pernotto e riaccompagno a scuola (il martedì
mattina); a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze estive: per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare per
iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, durante le vacanze natalizie ad anni alterni,
il periodo dal 22 dicembre al 31 dicembre mattina o il periodo dal 31 dicembre al 7
gennaio con riaccompagno a scuola;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, le
festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, tutto salvo diverso accordo tra le parti e
tenuto conto delle esigenze della minore;
OBBLIGO a carico del padre di versare alla
madre la somma mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese per il
mantenimento della minore, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del
17.12.2014, a decorrere dalla data odierna;
OBBLIGO di entrambe le parti di
intraprendere entro il 31 gennaio 2026 un percorso di sostegno alla genitorialità
presso un centro privato al fine di costruire un dialogo costruttivo nell'interesse della
minore, con relativa spesa divisa a metà”.
pagina 2 di 4 I coniugi aderivano alla proposta conciliativa ed il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, a cui i coniugi hanno aderito.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio in Roma il 5.5.2012, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa, accettata dalle parti, qui da intendersi riportate e trascritte;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto
00066, parte II, serie A04);
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera del 4.12.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
AN MO AR EN
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4