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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 20022/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20022/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Rosario Venuto
nell'interesse di sulla scorta del decreto di Controparte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in data 7/11/20243 (fissata per discussione, come da provvedimento dell'1/02/2024 - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1
in c.da Piano snc. Isola di CAo, c. f. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Lipari - 98055 (ME), Via Guglielmo
Marconi 6, presso lo studio dell'avv. Rosario Venuto, che lo rappresenta e difende giusta procura Attore
contro
, nato a [...] il [...] ed residente in CP_2
Lipari, via Pontinia s.n.c. , cod. fisc. ; CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3
LO ES , viale Papa Giovanni n. 27 , cod. fisc .
[...]
; , nato a [...] il C.F._3 Parte_1
29.08.1933 e residente ivi in c.da Lami , cod. fisc. C.F._4
Pag. 1 a 13 RG n. 20022/2018
33M29E606W;
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_4
a Reggio Calabria Via Trabocchetto I° n. 14, quale procuratore generale, giusta procura rep. n. 90563 – racc.ta n. 17911 in notar da Reggio Calabria di: , nata Persona_1 Persona_2
a Lipari il 10.05.1922 ed ivi residente in [...]vico Guidonia n.
1, cod. fisc. ; , nata a CodiceFiscale_5 Parte_2
Messina il 20.04.1976 e residente in [...] – Cod. Fisc. ; CodiceFiscale_6 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Pt_3
Svizzera (CHE), Binzalle 6 – 8055 – cod. fisc. C.F._7
, tutti domiciliati in Lipari via prof. E. Carnevale n. 63
[...]
recapito professionale dell'avv. Antonella Longo che li rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuti
Avente ad oggetto: Usucapione.-
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 26.03.2018 l'attore esponeva che proseguendo il possesso pacifico ed indisturbato esercitato dal padre sin dagli anni 60, possedeva per intero un Persona_3
fondo in Lipari, OL di CAo, contrada Piano snc, confinante con proprietà dello stesso e con via pubblica Provinciale;
precisava inoltre che il terreno, all'impianto catastale dell'anno
1976, era identificato al fg. 14 del Comune di Lipari sez. CAo
particella n.579 e che, nell'anno 2012, a seguito di lavori di
Pag. 2 a 13 RG n. 20022/2018
manutenzione di un vecchio manufatto edilizio esistente in quella particella e non catastato a suo dire realizzato nell'inverno del
1960 dal senza concessione edilizia, era Persona_3
regolarizzato assumendo al catasto la numerazione particellare
580.
Sostenendo che “...in tutti questi anni mai nessuno ha rivendicato
il possesso in capo al sig. prima e poi al figlio Persona_3
che hanno utilizzato il terreno ed il fabbricato per CP_1
destinarlo ad abitazione propria ed anche dei suoceri di
...”, precisando che detto “possesso pacifico ed CP_1
indisturbato ha riguardo alla particella n. 579 ( terreno) e 580 (
fabbricato )”.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Riconoscere e dichiarare che il sig. , nato a [...]_1
il 04.08.1975 ed ivi residente in c.da Piano OL di CA , cod.
fisc. , per quanto detto in narrativa ed in CodiceFiscale_8
prosecuzione del possesso del padre e quant'altro il corso del
giudizio proverà, è proprietario per intervenuta usucapione del
terreno identificato in catasto Comune di Lipari fg. 14 particella n.
579 sulla quale insiste un fabbricato identificato in catasto al fg.
14 particella n. 578; 2) Conseguentemente disporre le dovute
trascrizioni e volturazioni”; articolava quindi conducente attività
istruttoria e “... 4) Con la più ampia riserva nel merito e
nell'istruttoria tenuto conto della posizione che i convenuti
Pag. 3 a 13 RG n. 20022/2018
assumeranno ;5) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre
il 15% , iva e cassa”.
Con comparsa datata 7/10/2018 si costituivano i convenuti dichiarando di rinunciare “...a qualunque rivendicazione sul bene
e non si oppongono all'invocata usucapione, necessaria al fine di
garantire la corrispondenza tra la situazione di diritto e la
situazione di fatto”.
Con ordinanza dell'11.04.2019 era disposta attività istruttoria finalizzata alla audizione dei testimoni all'esito della quale era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del
25.01.2024 cui seguivano altri rinvii anche per assenza delle parti fino alla fissazione della discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 7.11.2024 adempimento poi rinviato alla udienza del
9/01/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che l'azione di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene che si intende usucapire (cfr. Cass.
Civ., sez. II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II,
sent. 18 febbraio 2003, n. 2385; Cass. Civ., sez. II, sent. 18
ottobre 2004, n. 20397; Cass. Civ., sez. III, sent. 11 febbraio
Pag. 4 a 13 RG n. 20022/2018
2010, n. 3086; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, n.
17270; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260).
La prova della legittimazione sostanziale, attenendo al merito della decisione, e quindi alla fondatezza della domanda, grava ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n.
2951).
Nella fattispecie l'attore ha provato che i beni rivendicati a titolo di usucapione fossero nella titolarità dei convenuti.
A tal fine appare rilevante la produzione della perizia tecnica giurata datata 28.03.2018 ove nell'allegata certificazione i convenuti , , , CP_2 Persona_2 Parte_3 Pt_2
, e risultano intestari della
[...] Controparte_3 Parte_1
particella 579 sul quale si trova il fabbricato censito oggi “... al N.
C. E. U. al foglio 14 – part. 580 ricadente nel vigente P.R. G. in
zona E1...”, che sarebbe “... stato edificato nel mese di luglio del
1962 rispettivamene dai propri nonno e padre ...” del
[...]
. CP_1
Ciò premesso e rilevato che comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo, va altresì precisato che il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto (rectius: che l'azione abbia un contraddittore
Pag. 5 a 13 RG n. 20022/2018
legittimato avuto riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio), non essendo ammissibili domande giudiziali contro ignoti: ne consegue che l'attore che agisca per la dichiarazione di acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione deve convenire in giudizio una persona specifica e, quindi, deve provare di avere fatto tutto il possibile secondo ordinari criteri di diligenza (anche in base al principio della vicinanza della prova)
per individuare compiutamente il convenuto, e quindi il soggetto nei confronti del quale deve essere svolta la domanda.
In considerazione di quanto sopra, si può ritenere assolto tale onere e nel merito, rilevare che l'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su di un bene i cui elementi costitutivi sono il possesso, e non la mera detenzione, e la sua durata. Ai sensi del
1141 c.c. il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa e quindi l'onere della prova grava sulla controparte che deve dimostrare che tale potere è iniziato come detenzione. Inoltre, ai fini dell'usucapione, costante giurisprudenza ritiene che il relativo acquisto avvenga in presenza dei seguenti presupposti: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso,
cioè non acquisito con violenza o clandestinità, sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: il
Pag. 6 a 13 RG n. 20022/2018
numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Inoltre, ciò che deve caratterizzare il possesso per usucapire è il comportamento “da proprietario” sull'immobile, con prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso (vedi, sul punto,
Tribunale di Cassino, sentenza n° 823/2011), specialmente se contro la volontà del proprietario originario. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
Inoltre la severità della prova passa attraverso la “qualità” della stessa. Ed infatti si afferma che il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso.
Ai predetti elementi, caratteristica del possesso e decorso del tempo, si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo certo,
attraverso quindi un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale (solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà) in modo che si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di fatto.
Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del
Pag. 7 a 13 RG n. 20022/2018
bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione.
In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene.
Nella fattispecie tali elementi possono ritenersi acquisiti.
Innanzitutto vi sono da considerare le dichiarazioni dei convenuti che nella propria comparsa dichiarano che “...il bene in questione
apparteneva originariamente alla famiglia dei deducenti ed in
particolare ai germani , , Persona_4 Parte_1 [...]
, , ; che ai signori Per_2 Persona_5 Controparte_3 Per_4
e sono oggi subentrati, nell'intestazione
[...] Persona_5
catastale, gli eredi , e ” Parte_3 Parte_2 CP_5
e riunciando così “… a qualunque rivendicazione sul bene…” e non opponendosi “…all'invocata usucapione, necessaria al fine
di garantire la corrispondeza tra la situazione di diritto e la
situazione di fatto…” dichiarazione che di per sé appare sufficiente in forza del disposto dell'art. 115 cpc , all'accoglimento della domanda di parte attrice in considerazione anche della provenienza della dichiarazione stessa in quanto formulata dai convenuti, primi ed unici legittimati a contrastare le prertese attoree.
Pag. 8 a 13 RG n. 20022/2018
Ma a ulteriore supporto del fondamento della domanda del CP_1
vi sono le risultanze della espletata prova testimoniale.
All'udienza del 9.12.2019 il teste ha precisato, Testimone_1
confermando la circostanza a) del capitolato ammesso che “…ho
sempre vissuto a CAo e quel terreno è sempre appartenuto
ed è stato posseduto prima dal vecchio quando è venuto da CP_1
Sant'Angelo di Brolo, parialmo degli anni '50 … poi lui si è fatto
vecchio e l'ha passato al padre di il Persona_6 CP_1 CP_1
quale l'ha passato al figlio negli anni 89-90 che continua a
manutenzionarlo e a gestirlo in modo esclusivo e a possederlo
indisturbato …”. Ha poi continuato dichiarando che “… prima
c'era il rudere e poi il padre di lo ha sistemato Controparte_1
come magazzino e per ricovero animali e nel tempo lo ha
utilizzato come casa di campagna…”, e confermando le residue circostanze.
Il teste , alla udienza del 15.02.2023 ha riferito che Testimone_2
“… il terreno in questione si trova nell'OL di CAo, c.da
Piano e confina da un lato con la strada pubblica ed è recintato
con paletti e rete metallica;
posso confermare che sul terreno vi
sia un fabbrica abbastanza grande e ciò lo posso dire perché mi
recavo sul posto con mio padre che andava ad aiutare il padre di
; il fabbricato era composto di un piano fuori terra Controparte_1
mentre sopra vi era un altro piano di campagna che confina con
la strada pubblica…-precisando inoltre che “… l'immobile di cui
Pag. 9 a 13 RG n. 20022/2018
ho detto era prima un ricovero per attrezzi agricoli ed animali
oggi è invece una abitazione di campagna;
questa
trasformazione l'ha fatta il dopo che il padre gli Controparte_1
ha passato il possesso…” anche in quanto, il è “…titolare di CP_1
una ditta edile circa 7 o 8 anni fa…”.
In diritto.
Va ulteriormente aggiunto a quanto già esposto, che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene,
affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi,
tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28
gennaio 2000 n. 975), quest'ultimo elemento, tuttavia, può
eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto reale
è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. In tale caso, sarà il convenuto ad avere l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
Solo la sussistenza del corpus con l'animus possidendi,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Pag. 10 a 13 RG n. 20022/2018
Nel caso di specie, ritenendo il possesso iniziato negli anni '60
con la realizzazione di un vecchio manufatto e mantenuto nel tempo sia con la cura del terreno sia con la ristrutturazione dello stesso avvenuto nel 2012, nel segno della continuità, si ritiene sia avvenuto il trasferimento del possesso fra eredi: prima dal nonno al padre dell'attore fino allo stesso così Controparte_1
determinandosi la continuazione del possesso nell'erede, ex art. 1146 c. c. e maturandosi così, per l'effetto, l'ususcapione dei beni qui pretesi alla data di pendenza del giudizio.
E dando risalto non solo alle risultanze istruttorie ma anche al comportamento processuale delle parti, va altresì detto che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta anche dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova
(Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822; Cassazione
civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13
luglio 1991 n. 7800; Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n.
6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n. 6320).
Infine un cenno va fatto allo status dell'immobile oggetto di manutenzione nel 2012. Si dice che sia stato regolarizzato con la assunzione della numerazione particellare.
Pag. 11 a 13 RG n. 20022/2018
Ma, precisato che “l'attività di edificazione conserva la sua
positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido
all'usucapione anche se il manufatto presenti profili di contrarietà
alla legge urbanistica” Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2012, n.
23452), va altresì detto che l'aspetto urbanistico dell'immobile oggetto di domanda di usucapione è irrilevante in quanto “La
mancanza di concessione edilizia non può costituire
impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei
presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso
ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e
permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non
interrotto, non viziato da violenza o clandestinità (Cass. Civ., 18
febbraio 2013, n. 3979) .
Conclusivamente, quanto motivato induce, chi scrive, a ritenere che la richiesta attorea di acquisto per usucapione dei beni oggetto di domanda, vada accolta.
Sulle spese di lite: considerato l'atteggiamento dei convenuti che non hanno sensibilmente contrastato la domanda attorea unitamente alle motivazioni della decisione, si è indotti a ritenere sussistenti i presupposti per la loro compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20022/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 12 a 13 RG n. 20022/2018
1) Accoglie la domanda di parte attrice e dichiara che
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in c.da Piano OL di CAo, (c. f.
[...]
), per le motivazioni esposte, è C.F._9
proprietario per intervenuta usucapione del terreno identificato in catasto Comune di Lipari fg. 14 particella n. 579 sulla quale insiste un fabbricato identificato in catasto al fg. 14 particella n. 580;
2) Conseguentemente autorizza, la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore territorialmente competente da ogni responsabilità al riguardo;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G. il 15.02.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20022/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Rosario Venuto
nell'interesse di sulla scorta del decreto di Controparte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in data 7/11/20243 (fissata per discussione, come da provvedimento dell'1/02/2024 - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1
in c.da Piano snc. Isola di CAo, c. f. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Lipari - 98055 (ME), Via Guglielmo
Marconi 6, presso lo studio dell'avv. Rosario Venuto, che lo rappresenta e difende giusta procura Attore
contro
, nato a [...] il [...] ed residente in CP_2
Lipari, via Pontinia s.n.c. , cod. fisc. ; CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3
LO ES , viale Papa Giovanni n. 27 , cod. fisc .
[...]
; , nato a [...] il C.F._3 Parte_1
29.08.1933 e residente ivi in c.da Lami , cod. fisc. C.F._4
Pag. 1 a 13 RG n. 20022/2018
33M29E606W;
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_4
a Reggio Calabria Via Trabocchetto I° n. 14, quale procuratore generale, giusta procura rep. n. 90563 – racc.ta n. 17911 in notar da Reggio Calabria di: , nata Persona_1 Persona_2
a Lipari il 10.05.1922 ed ivi residente in [...]vico Guidonia n.
1, cod. fisc. ; , nata a CodiceFiscale_5 Parte_2
Messina il 20.04.1976 e residente in [...] – Cod. Fisc. ; CodiceFiscale_6 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Pt_3
Svizzera (CHE), Binzalle 6 – 8055 – cod. fisc. C.F._7
, tutti domiciliati in Lipari via prof. E. Carnevale n. 63
[...]
recapito professionale dell'avv. Antonella Longo che li rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuti
Avente ad oggetto: Usucapione.-
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 26.03.2018 l'attore esponeva che proseguendo il possesso pacifico ed indisturbato esercitato dal padre sin dagli anni 60, possedeva per intero un Persona_3
fondo in Lipari, OL di CAo, contrada Piano snc, confinante con proprietà dello stesso e con via pubblica Provinciale;
precisava inoltre che il terreno, all'impianto catastale dell'anno
1976, era identificato al fg. 14 del Comune di Lipari sez. CAo
particella n.579 e che, nell'anno 2012, a seguito di lavori di
Pag. 2 a 13 RG n. 20022/2018
manutenzione di un vecchio manufatto edilizio esistente in quella particella e non catastato a suo dire realizzato nell'inverno del
1960 dal senza concessione edilizia, era Persona_3
regolarizzato assumendo al catasto la numerazione particellare
580.
Sostenendo che “...in tutti questi anni mai nessuno ha rivendicato
il possesso in capo al sig. prima e poi al figlio Persona_3
che hanno utilizzato il terreno ed il fabbricato per CP_1
destinarlo ad abitazione propria ed anche dei suoceri di
...”, precisando che detto “possesso pacifico ed CP_1
indisturbato ha riguardo alla particella n. 579 ( terreno) e 580 (
fabbricato )”.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Riconoscere e dichiarare che il sig. , nato a [...]_1
il 04.08.1975 ed ivi residente in c.da Piano OL di CA , cod.
fisc. , per quanto detto in narrativa ed in CodiceFiscale_8
prosecuzione del possesso del padre e quant'altro il corso del
giudizio proverà, è proprietario per intervenuta usucapione del
terreno identificato in catasto Comune di Lipari fg. 14 particella n.
579 sulla quale insiste un fabbricato identificato in catasto al fg.
14 particella n. 578; 2) Conseguentemente disporre le dovute
trascrizioni e volturazioni”; articolava quindi conducente attività
istruttoria e “... 4) Con la più ampia riserva nel merito e
nell'istruttoria tenuto conto della posizione che i convenuti
Pag. 3 a 13 RG n. 20022/2018
assumeranno ;5) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre
il 15% , iva e cassa”.
Con comparsa datata 7/10/2018 si costituivano i convenuti dichiarando di rinunciare “...a qualunque rivendicazione sul bene
e non si oppongono all'invocata usucapione, necessaria al fine di
garantire la corrispondenza tra la situazione di diritto e la
situazione di fatto”.
Con ordinanza dell'11.04.2019 era disposta attività istruttoria finalizzata alla audizione dei testimoni all'esito della quale era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del
25.01.2024 cui seguivano altri rinvii anche per assenza delle parti fino alla fissazione della discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 7.11.2024 adempimento poi rinviato alla udienza del
9/01/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che l'azione di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene che si intende usucapire (cfr. Cass.
Civ., sez. II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II,
sent. 18 febbraio 2003, n. 2385; Cass. Civ., sez. II, sent. 18
ottobre 2004, n. 20397; Cass. Civ., sez. III, sent. 11 febbraio
Pag. 4 a 13 RG n. 20022/2018
2010, n. 3086; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, n.
17270; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260).
La prova della legittimazione sostanziale, attenendo al merito della decisione, e quindi alla fondatezza della domanda, grava ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n.
2951).
Nella fattispecie l'attore ha provato che i beni rivendicati a titolo di usucapione fossero nella titolarità dei convenuti.
A tal fine appare rilevante la produzione della perizia tecnica giurata datata 28.03.2018 ove nell'allegata certificazione i convenuti , , , CP_2 Persona_2 Parte_3 Pt_2
, e risultano intestari della
[...] Controparte_3 Parte_1
particella 579 sul quale si trova il fabbricato censito oggi “... al N.
C. E. U. al foglio 14 – part. 580 ricadente nel vigente P.R. G. in
zona E1...”, che sarebbe “... stato edificato nel mese di luglio del
1962 rispettivamene dai propri nonno e padre ...” del
[...]
. CP_1
Ciò premesso e rilevato che comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo, va altresì precisato che il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto (rectius: che l'azione abbia un contraddittore
Pag. 5 a 13 RG n. 20022/2018
legittimato avuto riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio), non essendo ammissibili domande giudiziali contro ignoti: ne consegue che l'attore che agisca per la dichiarazione di acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione deve convenire in giudizio una persona specifica e, quindi, deve provare di avere fatto tutto il possibile secondo ordinari criteri di diligenza (anche in base al principio della vicinanza della prova)
per individuare compiutamente il convenuto, e quindi il soggetto nei confronti del quale deve essere svolta la domanda.
In considerazione di quanto sopra, si può ritenere assolto tale onere e nel merito, rilevare che l'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su di un bene i cui elementi costitutivi sono il possesso, e non la mera detenzione, e la sua durata. Ai sensi del
1141 c.c. il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa e quindi l'onere della prova grava sulla controparte che deve dimostrare che tale potere è iniziato come detenzione. Inoltre, ai fini dell'usucapione, costante giurisprudenza ritiene che il relativo acquisto avvenga in presenza dei seguenti presupposti: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso,
cioè non acquisito con violenza o clandestinità, sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: il
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numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Inoltre, ciò che deve caratterizzare il possesso per usucapire è il comportamento “da proprietario” sull'immobile, con prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso (vedi, sul punto,
Tribunale di Cassino, sentenza n° 823/2011), specialmente se contro la volontà del proprietario originario. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
Inoltre la severità della prova passa attraverso la “qualità” della stessa. Ed infatti si afferma che il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso.
Ai predetti elementi, caratteristica del possesso e decorso del tempo, si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo certo,
attraverso quindi un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale (solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà) in modo che si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di fatto.
Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del
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bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione.
In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene.
Nella fattispecie tali elementi possono ritenersi acquisiti.
Innanzitutto vi sono da considerare le dichiarazioni dei convenuti che nella propria comparsa dichiarano che “...il bene in questione
apparteneva originariamente alla famiglia dei deducenti ed in
particolare ai germani , , Persona_4 Parte_1 [...]
, , ; che ai signori Per_2 Persona_5 Controparte_3 Per_4
e sono oggi subentrati, nell'intestazione
[...] Persona_5
catastale, gli eredi , e ” Parte_3 Parte_2 CP_5
e riunciando così “… a qualunque rivendicazione sul bene…” e non opponendosi “…all'invocata usucapione, necessaria al fine
di garantire la corrispondeza tra la situazione di diritto e la
situazione di fatto…” dichiarazione che di per sé appare sufficiente in forza del disposto dell'art. 115 cpc , all'accoglimento della domanda di parte attrice in considerazione anche della provenienza della dichiarazione stessa in quanto formulata dai convenuti, primi ed unici legittimati a contrastare le prertese attoree.
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Ma a ulteriore supporto del fondamento della domanda del CP_1
vi sono le risultanze della espletata prova testimoniale.
All'udienza del 9.12.2019 il teste ha precisato, Testimone_1
confermando la circostanza a) del capitolato ammesso che “…ho
sempre vissuto a CAo e quel terreno è sempre appartenuto
ed è stato posseduto prima dal vecchio quando è venuto da CP_1
Sant'Angelo di Brolo, parialmo degli anni '50 … poi lui si è fatto
vecchio e l'ha passato al padre di il Persona_6 CP_1 CP_1
quale l'ha passato al figlio negli anni 89-90 che continua a
manutenzionarlo e a gestirlo in modo esclusivo e a possederlo
indisturbato …”. Ha poi continuato dichiarando che “… prima
c'era il rudere e poi il padre di lo ha sistemato Controparte_1
come magazzino e per ricovero animali e nel tempo lo ha
utilizzato come casa di campagna…”, e confermando le residue circostanze.
Il teste , alla udienza del 15.02.2023 ha riferito che Testimone_2
“… il terreno in questione si trova nell'OL di CAo, c.da
Piano e confina da un lato con la strada pubblica ed è recintato
con paletti e rete metallica;
posso confermare che sul terreno vi
sia un fabbrica abbastanza grande e ciò lo posso dire perché mi
recavo sul posto con mio padre che andava ad aiutare il padre di
; il fabbricato era composto di un piano fuori terra Controparte_1
mentre sopra vi era un altro piano di campagna che confina con
la strada pubblica…-precisando inoltre che “… l'immobile di cui
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ho detto era prima un ricovero per attrezzi agricoli ed animali
oggi è invece una abitazione di campagna;
questa
trasformazione l'ha fatta il dopo che il padre gli Controparte_1
ha passato il possesso…” anche in quanto, il è “…titolare di CP_1
una ditta edile circa 7 o 8 anni fa…”.
In diritto.
Va ulteriormente aggiunto a quanto già esposto, che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene,
affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi,
tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28
gennaio 2000 n. 975), quest'ultimo elemento, tuttavia, può
eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto reale
è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. In tale caso, sarà il convenuto ad avere l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
Solo la sussistenza del corpus con l'animus possidendi,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
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Nel caso di specie, ritenendo il possesso iniziato negli anni '60
con la realizzazione di un vecchio manufatto e mantenuto nel tempo sia con la cura del terreno sia con la ristrutturazione dello stesso avvenuto nel 2012, nel segno della continuità, si ritiene sia avvenuto il trasferimento del possesso fra eredi: prima dal nonno al padre dell'attore fino allo stesso così Controparte_1
determinandosi la continuazione del possesso nell'erede, ex art. 1146 c. c. e maturandosi così, per l'effetto, l'ususcapione dei beni qui pretesi alla data di pendenza del giudizio.
E dando risalto non solo alle risultanze istruttorie ma anche al comportamento processuale delle parti, va altresì detto che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta anche dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova
(Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822; Cassazione
civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13
luglio 1991 n. 7800; Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n.
6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n. 6320).
Infine un cenno va fatto allo status dell'immobile oggetto di manutenzione nel 2012. Si dice che sia stato regolarizzato con la assunzione della numerazione particellare.
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Ma, precisato che “l'attività di edificazione conserva la sua
positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido
all'usucapione anche se il manufatto presenti profili di contrarietà
alla legge urbanistica” Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2012, n.
23452), va altresì detto che l'aspetto urbanistico dell'immobile oggetto di domanda di usucapione è irrilevante in quanto “La
mancanza di concessione edilizia non può costituire
impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei
presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso
ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e
permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non
interrotto, non viziato da violenza o clandestinità (Cass. Civ., 18
febbraio 2013, n. 3979) .
Conclusivamente, quanto motivato induce, chi scrive, a ritenere che la richiesta attorea di acquisto per usucapione dei beni oggetto di domanda, vada accolta.
Sulle spese di lite: considerato l'atteggiamento dei convenuti che non hanno sensibilmente contrastato la domanda attorea unitamente alle motivazioni della decisione, si è indotti a ritenere sussistenti i presupposti per la loro compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20022/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1) Accoglie la domanda di parte attrice e dichiara che
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in c.da Piano OL di CAo, (c. f.
[...]
), per le motivazioni esposte, è C.F._9
proprietario per intervenuta usucapione del terreno identificato in catasto Comune di Lipari fg. 14 particella n. 579 sulla quale insiste un fabbricato identificato in catasto al fg. 14 particella n. 580;
2) Conseguentemente autorizza, la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore territorialmente competente da ogni responsabilità al riguardo;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G. il 15.02.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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