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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13636 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 41108/2023 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: Francesco Frettoni -Presidente Silvia Albano - Giudice Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41108/2023 R.G. promossa da: (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell'Avv. Giulia Crescini (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 atti;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), e , in persona del Questore pro tempore (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in P.IVA_2
Roma, via dei Portoghesi, 12;
- RESISTENTI -
OGGETTO: Rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale – Silenzio inadempimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12 settembre 2023, il Sig. adiva questo Parte_1
Tribunale per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal e dalla Questura di Roma in merito alla sua istanza di Controparte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva, per l'effetto, di ordinare alle Amministrazioni convenute di concludere il procedimento, con vittoria di spese e onorari.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
Successivamente all'instaurazione del giudizio, avendo l'Amministrazione rilasciato il titolo di soggiorno richiesto, con memorie depositate in data 15 febbraio 2024 e 15 settembre 2025, la difesa del ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In diritto, va dichiarata la cessata materia del contendere. Come documentato in atti, in pendenza del presente giudizio, l'Amministrazione convenuta ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale oggetto della sua istanza. Tale circostanza ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio, facendo venir meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sul merito della controversia. Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La ragione principale dell'inerzia dell'Amministrazione, infatti, non è ascrivibile a una mera negligenza, bensì a una oggettiva complessità procedurale derivante da un fattore esterno e non immediatamente governabile dalla stessa: si fa riferimento alla segnalazione di inammissibilità nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) inserita dalle autorità francesi. Di fatti, detta segnalazione ha impedito il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto, come spiegato dalla , "il sistema CP_2 informatico non permette di vidimare, firmare e mandare in produzione un permesso di soggiorno se altro paese Schengen ha posto un blocco".
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 41108/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Compensa le spese di lite Roma, 18/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Frettoni
Pag. 2 di 2
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), e , in persona del Questore pro tempore (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in P.IVA_2
Roma, via dei Portoghesi, 12;
- RESISTENTI -
OGGETTO: Rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale – Silenzio inadempimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12 settembre 2023, il Sig. adiva questo Parte_1
Tribunale per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal e dalla Questura di Roma in merito alla sua istanza di Controparte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva, per l'effetto, di ordinare alle Amministrazioni convenute di concludere il procedimento, con vittoria di spese e onorari.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
Successivamente all'instaurazione del giudizio, avendo l'Amministrazione rilasciato il titolo di soggiorno richiesto, con memorie depositate in data 15 febbraio 2024 e 15 settembre 2025, la difesa del ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In diritto, va dichiarata la cessata materia del contendere. Come documentato in atti, in pendenza del presente giudizio, l'Amministrazione convenuta ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale oggetto della sua istanza. Tale circostanza ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio, facendo venir meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sul merito della controversia. Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La ragione principale dell'inerzia dell'Amministrazione, infatti, non è ascrivibile a una mera negligenza, bensì a una oggettiva complessità procedurale derivante da un fattore esterno e non immediatamente governabile dalla stessa: si fa riferimento alla segnalazione di inammissibilità nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) inserita dalle autorità francesi. Di fatti, detta segnalazione ha impedito il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto, come spiegato dalla , "il sistema CP_2 informatico non permette di vidimare, firmare e mandare in produzione un permesso di soggiorno se altro paese Schengen ha posto un blocco".
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 41108/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Compensa le spese di lite Roma, 18/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Frettoni
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