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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott. Alima Zana Giudice Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 12367/2023 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 all'atto di citazione, dagli avv.ti Ilario Giangrossi, Riccardo Bovino e Giuseppe Colombo, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Europa n.12 RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura in foglio separato Controparte_1 allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fabio Giannotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in IE, via Vercelli n. 8
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
PER L'ATTORE:
“Voglia l'ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare Nel merito, in via principale:
- condannare a corrispondere alla società ricorrente l'importo di Controparte_1
Euro 53.685,63 oltre gli ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2001 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che dovesse emergere in corso di causa.; In ogni caso:
- con vittoria di spese legali”.
PER IL CONVENUTO
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie ai sensi dell'art 3 del D. L 132/2014. sempre in via preliminare dichiarare prescritto il diritto della ricorrente in relazione alla domanda di pagamento della somma di € 43.034,28 svolta in relazione all'intimazione di pagamento n. 06820229010683392000 notificata a in data 19.4.2022 per Parte_1 decorso del termine decennale di cui al nel merito respingersi tutte le domande proposta da Parte_1
Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 14 marzo 2023 la ( Parte_1 di seguito, la “ ) adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere la Parte_1 condanna di (di seguito, “ ), in qualità di società Controparte_1 CP_1 incorporante della (di seguito, ”), al Controparte_2 Controparte_2 pagamento in suo favore dell'importo di Euro 53.685,63 oltre gli ulteriori interessi ex d.lgs 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di sopravvenienze passive.
A fondamento della propria domanda esponeva quanto segue.
2 La ricorrente era una nota società attiva nella produzione e vendita di vini di pregio, titolare del marchio registrato “ (cfr. doc. 1 ric.). Parte_1
Originariamente era denominata BF S.r.l. (di seguito, “BF”) ed era stata costituita nel 2006 con lo scopo di gestire – mediante contratti di affitto – i rami di azienda delle società Lanificio Luigi OT S.p.A. e Lanificio F.lli Fila S.p.A., le quali avrebbero depositato di lì a poco ricorso per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tra le altre società partecipanti al capitale sociale di
BF vi era dopo divenuta e poi nel Parte_2 Controparte_2
2022 fusa per incorporazione in la quale aveva assunto i diritti e gli CP_1 obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. (cfr. docc. 3 e
22 ric.).
In data 29 novembre 2007 BF concordava la restituzione dei rami di azienda oggetto dell'affitto e rimaneva pertanto priva della sua intera attività produttiva ed unica fonte di ricavi e così in breve il suo patrimonio netto risultava negativo
(segnatamente, per Euro 1.165.345,00).
Il consiglio di amministrazione di BF convocava pertanto un'assemblea straordinaria per deliberare quanto segue: “1) - attestazione della misura del capitale sociale in relazione agli aumenti di capitale a suo tempo deliberati;
2) - riduzione del capitale sociale per perdite a norma degli artt. 2446 e 2447 C.C. e conseguente aumento del capitale sociale, una volta eliminata integralmente la perdita, sino ad
Euro 15.000 (quindicimila); 3) - trasformazione della società in società a responsabilità limitata con adozione di un nuovo testo statutario adeguato alla nuova forma sociale;
4) - Scioglimento volontario anticipato della società a norma del n. 6 dell'art. 2484
C.C.; 5) - nomina e determinazione dei poteri del liquidatore” (cfr. doc. 4 ric., pag. 5).
Tuttavia, poco dopo la suddetta delibera, il socio unitamente Controparte_3 al socio assumeva la decisione di revocare lo stato di liquidazione e Parte_3 riutilizzare la società per l'esercizio di altre attività.
3 dissenziente rispetto a tale scelta ed interessata ad essere Controparte_2 liberata da eventuali responsabilità assunte per conto della società, negoziava il proprio exit da BF (che di lì a poco avrebbe cambiato la denominazione sociale in
OF S.r.l.: di seguito, “OF”).
Segnatamente, con lettera in data 22 dicembre 2008 (la “Lettera di Impegno”: doc. 5 ric.), inviata a e (allora Controparte_3 Parte_3 Controparte_2
– a fronte della cessione agli altri soci della propria Parte_2 quota sociale per il valore simbolico di Euro 1,00 - si era impegnata “3) … a fornire
a BF S.r.l. [ossia all'odierna a semplice richiesta, entro sette Parte_1 giorni dalla richiesta, la provvista necessaria per far fronte al pagamento, qualora in futuro dovessero emergere ulteriori passività a carico di BF S.r.l., di
(società interamente partecipata da BF S.r.l.), di Controparte_4 competenza del periodo anteriore alla propria uscita dalla compagine sociale di BF
S.r.l., non inclusi fra i Creditori Dormienti e attualmente non note”.
Il tutto, assumendo tale impegno “pro quota, nella percentuale corrispondente alla quota di capitale oggi detenuta e specificata alla lettera b) delle premesse considerazioni [ossia per una quota pari al 28,57% dell'intero capitale sociale] e comunque entro il limite massimo di Euro 347.289,99” (cfr. ibidem).
All'esito dell'uscita di dalla compagine sociale di BF (nel Controparte_2 frattempo divenuta OF ed ora , segnatamente il 5 agosto Parte_1
2009, la Guardia di Finanza effettuava una verifica fiscale presso la suddetta società avente ad oggetto l'IVA del periodo d'imposta 2006. Tale controllo si concludeva con l'emissione di un Processo Verbale di Constatazione in data 8 aprile 2010 nel quale veniva contestata una presunta indebita detrazione IVA a fronte di fatture ritenute soggettivamente inesistenti per Euro 179.958,53 (doc. 6 ric.).
OF era stata altresì oggetto di una verifica da parte dell' CP_5 conclusasi con l'emissione di un Processo Verbale di Constatazione in data 13 gennaio 2010 con il quale erano state contestate irregolarità inerenti a cessioni effettuate senza l'applicazione dell'imposta per Euro 15.728,87 ed a cessioni in
4 esenzione per cui la società non aveva prodotto la documentazione attestante l'esportazione per la somma di Euro 5.760,95 (doc. 7 ric.).
In data 10 settembre 2010 l'Agenzia delle Entrate (di seguito, “AdE”), ritenuti fondati i rilievi contenuti in entrambi i suddetti Processi Verbali di Constatazione, aveva quindi notificato a OF l' avviso di accertamento n. T7Q003040081 (di seguito: l' “Avviso di Accertamento 10.09.2010”; doc. 8 ric.) riportante la contestazione per la maggior IVA di Euro 202.481,00 poi definita dalla società, limitatamente alle sole sanzioni amministrative, ex art. 7 d.lgs. 472/1997 con il pagamento dell'importo ridotto di Euro 50.620,25.
In data 10 febbraio 2011 provvedeva al pagamento della propria Controparte_2 quota per Euro 14.462,11 (doc. 9 e 10 ric.).
Nondimeno, OF aveva nel contempo impugnato l'Avviso di Accertamento avanti la , così avviando un giudizio Controparte_6 tributario conclusosi con rigetto del ricorso nel 2015 (sent. 48/02/15 del
27.01.2105, doc. 11 ric.). Tuttavia, nelle more, con ordinanza in data 9 maggio
2011, la CTP di IE sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato, subordinatamente al rilascio di idonea fideiussione per l'ammontare del credito e relativi accessori (“sospende l'esecuzione dell'(avviso di accertamento n.
T7Q030400831/2010) subordinatamente alla prestazione da parte ricorrente di garanzia mediante polizza fideiussoria per l'ammontare del credito in contestazione e relativi accessori”: doc. 13 ric.).
La sentenza di rigetto emessa dalla CTP di IE veniva confermata, in sede d'appello, dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino (sent. 656/22/16 del
22.03.2016, doc. 12 ric.).
In esito alla decisione della CTR di Torino, la aveva ricevuto la Parte_1 notifica di due cartelle di pagamento di Euro 48.484,46 e di Euro 93.114,10 con cui era stato richiesto il parziale pagamento per capitale ed interessi dell'imposta dovuta ed accertata (parte ricorrente aveva poi dovuto sostenere il pagamento della parcella
5 dello studio tributario dei cui servizi si era avvalsa per Euro 12.688 e del contributo unificato di Euro 500).
La chiedeva dunque a il pagamento Parte_1 Controparte_2 dell'importo dovuto pro quota, ma la resistente rifiutava la richiesta sostenendo di non esservi tenuta, talché la ricorrente si vedeva costretta ad agire giudizialmente.
Nell'instaurato contenzioso il Tribunale di Torino con sentenza in data 15 giugno
2021 (doc. 18 ric.) accoglieva la domanda attorea condannando la al CP_1 pagamento della somma di Euro 44.739,52. In particolare, il predetto Tribunale rigettava la difesa della secondo la quale gli importi non erano Controparte_2 dovuti in quanto BF aveva conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza delle passività, affermando invece che “le passività oggetto di causa sono emerse solo nel
2009, a seguito delle verifiche di cui si è detto e nulla rileva se il loro presupposto fattuale si è verificato in data antecedente”. La predetta sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
In data 19 aprile 2022, l'AdE notificava alla ricorrente l'intimazione di pagamento n.
06820229010683392000 (di seguito: l'Intimazione di Pagamento) per l'importo di
Euro 150.627,53, relativa all'ultima cartella esattoriale n. 06820110208597010000 notificata il 31.05.2011 (di seguito: la Cartella 2011, doc. 27 ric.), emessa in base al predetto Avviso di Accertamento già oggetto della sentenza del Tribunale di Torino.
In data 27 giugno 2022 la chiedeva a il Parte_1 Controparte_2 pagamento di Euro 43.034,28 (pari al 28,57% dei 150.627,53 Euro oggetto dell'
Intimazione di Pagamento, ricordandole altresì che rispetto alla Lettera di Impegno era intervenuta la sentenza del Tribunale di Torino “che ha chiarito la portata delle obbligazioni su di ( ) gravanti in virtù del predetto impegno” (doc. 20 Controparte_2 ric.). contestava anche tale richiesta di pagamento asserendo che Controparte_2 essa non rientrava nell'ambito della Lettera di Impegno e che era infondato il richiamo alla sentenza del Tribunale di Torino. Essa, in particolare, sosteneva che “il diritto di provvista sarebbe stato prescritto atteso il decorso di un periodo più che
6 decennale dal momento in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato” giacché
l'intimazione di pagamento ricevuta in data 19 aprile 2022 avrebbe fatto riferimento ad una cartella esattoriale notificata già in data 31 maggio 2011. CP_2
affermava poi che la cartella esattoriale risultava “sicuramente prescritta
[...] quanto meno in punto di interessi” e che la “eventuale inerzia nel non impugnare, quanto meno sul punto in questione, l'avviso di accertamento notificato in data
19.4.2022 risulterebbe una negligenza che non può essere addebitata a terzi” (cfr. doc. 21 ric.).
Rispetto a quest'ultima asserzione la formulava istanza di Parte_1 annullamento in autotutela in data 16 giugno 2022, alla quale tuttavia seguiva la risposta negativa di AdE in data 19 luglio 2022.
La chiedeva pertanto all'intestato Tribunale di condannare la Parte_1
al pagamento della somma di Euro 43.034,28 oltre interessi di Controparte_2 mora dal 27 giugno 2022 sino al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria.
La poi, rappresentava un'ulteriore debenza dovuta da Parte_1 CP_2
sulla base della Lettera di Impegno e relativa alla società Hospitality
[...]
Contr Milano S.r.l. (già di seguito, “ ”). CP_4
A tal riguardo, riferiva che erano sorte delle passività di competenza del periodo anteriore all'uscita di dal capitale sociale di BF pari ad Euro Controparte_2
37.281,59, riferite ad un contenzioso sorto
contro
Intesa Sanpaolo Provis successivamente alla sottoscrizione della Lettera di Impegno.
La debenza richiesta era pari ad Euro 10.651,35.
In conclusione, la richiedeva la condanna della Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di Euro 53.685,63 oltre
[...] gli ulteriori interessi ex d.lgs 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
* Con decreto ex art. 281 undecies c.p.c. dell'11 aprile 2023 il Giudice fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 11 luglio 2023, assegnando i termini di rito per la notifica di ricorso e decreto e la costituzione di parte resistente.
7 All'udienza di comparizione dell'11 luglio 2023 parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso in quanto non risultava rispettati i termini a comparire. Il Giudice, in accoglimento dell'istanza, autorizzava la suddetta rinnovazione assegnando termine sino al 14 luglio 2023 e rinviava il processo all'udienza del 31 ottobre 2023.
* Con comparsa del 18 ottobre 2023 si costituiva in giudizio chiedendo: in CP_1 via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 3 del D. L 132/2014; sempre in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto della ricorrente in relazione alla domanda di pagamento della somma di € 43.034,28 svolta in relazione all'intimazione di pagamento n. 06820229010683392000 notificata a in data 19.4.2022 per decorso del termine decennale Parte_1 di cui all'art. 2946 c.c.; nel merito, respingersi tutte le domande proposta da
[...] poiché infondate. Parte_1
A supporto delle proprie difese deduceva quanto segue.
Anzitutto, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Al riguardo, evidenziava che la ricorrente aveva proposto nei suoi confronti due distinte domande e, segnatamente, una di € 43.034,28 ed una di
€ 10.651.35, fondate su diverse e autonome cause petendi e pertanto ciascuna, in via autonoma, risultava soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita così come previsto dall'art. 3 del D.L 132/2014.
Quanto all'eccezione di prescrizione parte convenuta osservava che, come ammesso dalla stessa ricorrente, l' Intimazione di Pagamento notificata in data 19.4.2022 si riferiva alla Cartella 2011 notificatale già in data 31.5.2011.
Considerato quindi che soltanto in data 27.6.2022 veniva invitata al CP_1 pagamento della quota ex adverso pretesa, era di tutta evidenza che, in quella data, il termine prescrizionale di dieci anni era ormai ampiamente decorso.
8 Inconferente era da ritenersi l'avversa affermazione circa il fatto che la richiesta di pagamento in relazione all'avviso di accertamento de quo sarebbe stata formulata già in data 31.1.2017.
Per quanto non fosse chiaro se la ricorrente intendesse attribuire alla propria comunicazione del 31.1.2017 un qualche effetto interruttivo della prescrizione, in ogni caso un tale effetto non poteva esserle riconosciuto. Ciò perché, in primo luogo, nessun riferimento concreto risultava effettuato in relazione alla cartella esattoriale del 2011 (di € 119.564,28), anzi, il punto 2 della pec datata 31.1.2017 faceva espresso riferimento ad una “cartella esattoriale - da ricevere” per un importo di €
140.000,00. Pertanto, non poteva trattarsi della stessa cartella esattoriale (una notificata a maggio 2011 e una ancora da ricevere nel gennaio 2017).
Inoltre, in relazione alle somme di cui al punto 2 della citata comunicazione (cfr. doc. 17 ric.) non vi era alcuna intimazione di pagamento che valesse a mettere in mora il preteso debitore, riferendosi espressamente l'invito al pagamento delle somme di cui al punto 1 della stessa comunicazione e cioè alle somme oggetto del giudizio avanti il Tribunale di Torino.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass. 15140/2021) i requisiti necessari al fine della costituzione in mora del debitore non sono rinvenibili in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento, così come priva di efficacia interruttiva è la riserva di agire per somme ulteriori.
Del tutto priva di pregio era poi l'affermazione di parte ricorrente secondo cui non era possibile provvedere al pagamento in ragione della mancata, formale, richiesta da parte dell'AdE.
A prescindere infatti da quale valore la ricorrente avesse voluto dare ad una cartella esattoriale, la quale sicuramente costituisce una formale richiesta di pagamento da parte dell'AdE, ciò che rilevava era che dal momento della notifica della cartella stessa (n. 06820110208597010000 notificata in data 31.5.2011) nessuna causa
9 giuridica aveva ostacolato l'esercizio del diritto preteso dalla ricorrente nei confronti del soggetto che riteneva proprio debitore.
La conseguenza, atteso il lasso di tempo più che decennale trascorso, non poteva che essere l'accertamento della prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla ricorrente.
Ciò valeva a fortiori con riguardo agli interessi relativi la cartella esattoriale n.
0682011028597010000.
La Suprema corte era più volte intervenuta sulla questione, anche recentemente con la pronuncia n. 2044 del 24.01.2023, per ribadire che il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi è un termine quinquennale a nulla rilevando l'eventuale più lungo termine di prescrizione del tributo principale.
Pur a fronte di tale situazione la ricorrente non aveva impugnato la cartella nemmeno sotto il profilo in esame non assumendo rilievo alcuno l'istanza in autotutela dalla stessa presentata che peraltro non faceva alcun riferimento all'intervenuta prescrizione degli interessi, poi rigettata dall'AdE.
Tale inerzia era imputabile in via esclusiva alla ricorrente.
In ogni caso, anche nel merito la domanda avversaria risultava comunque infondata.
La infatti, non aveva fornito prova alcuna che quanto dalla stessa Parte_1 preteso rientrasse nell'ambito della Lettera di Impegno del 22.12.2008 e, in particolare, non aveva dimostrato che quanto oggetto della cartella esattoriale del
2011 prima e dell'intimazione del 2022 poi non fosse noto al momento della sottoscrizione dell'impegno assunto dall'allora . Parte_2
A nulla rilevava che si trattasse di passività fiscali sopravvenute alla sottoscrizione della lettera medesima, dovendo necessariamente riguardare situazioni non note al momento della stessa. Contr Ugualmente infondata era la domanda relativa alle passività emerse a carico di
(oggi Hospitality Milano).
Al riguardo, eccepiva la nullità dell'impegno assunto dall'allora Parte_2
(oggi per assoluta mancanza di causa.
[...] CP_1
10 Tale impegno era stato assunto in favore di un soggetto giuridico completamente Contr distinto (irrilevante era il fatto che fosse o meno interamente partecipata da
BF) da quello che, in ipotesi, avrebbe dovuto far fronte al pagamento delle eventuali passività, né risultava alcuna partecipazione di quest'ultimo nell'ambito della nota di impegno né in ulteriori collegati accordi contrattuali.
Evidenziava poi che, come risultava dalla stessa narrativa avversaria nonché dalla documentazione dalla stessa prodotta in giudizio (doc. 24 ric.), il decreto ingiuntivo n. 2934/2008 emesso in data 7/05/2008 dal Tribunale di Firenze (di seguito, il Contr
“D.I.”) era stato notificato a in data 28 maggio 2008, circa sette mesi prima della Lettera . Parte_4
La vicenda giudiziaria scaturita dal predetto D.I. così come i fatti alla base della stessa erano quindi sicuramente noti al momento dell'accordo inter partes.
Peraltro, gli importi in relazione ai quali la ricorrente pretendeva di ottenere il rimborso pro-quota da parte di si riferivano esclusivamente a spese legali CP_1
Contr e dunque ad obbligazioni assunte da e dai soggetti giuridici che la avevano via via incorporata in un periodo sicuramente successivo al 22.12.2008, frutto di una Contr libera determinazione di analogamente alla scelta di non proseguire nel giudizio di appello e di giungere, nel 2016, ad una transazione.
In ogni caso, si trattava di passività non “di competenza del periodo anteriore” all'impegno del dicembre 2008, bensì sorte successivamente alla nota del
22.12.2008.
Proprio il tenore letterale dell'impegno in questione e la scelta del verbo “emergere”
(qualora in futuro dovessero emergere ulteriori passività) rendeva necessario, ai fini dell'applicazione dell'impegno preso da , che le passività in Parte_2 relazione alle quali poteva essere richiesto il rimborso pro-quota risultassero in qualche modo già esistenti alla data del 22.12.2008.
Insisteva pertanto per il rigetto delle domande della ricorrente.
11 * All'udienza del 31 ottobre 2023 il Giudice: i) rigettava l'eccezione di improcedibilità proposta da parte resistente con ordinanza che il Collegio condivide e che qui si intende richiamata e riprodotta;
ii) assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.; iii) rinviava il processo per le determinazioni conseguenti al deposito delle memorie suddette, all'udienza del
16 gennaio 2024, poi differita d'ufficio al 26 marzo 2024.
A tale udienza il Giudice, in accoglimento dell'istanza delle parti, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. rinviava il giudizio all'udienza del 5 dicembre 2024 avanti al Collegio assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali.
Alla predetta udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'eccezione di prescrizione in relazione alla Cartella l'2011. Accoglimento.
La correlata domanda attorea di indennizzo. Rigetto.
Parte resistente, nella propria comparsa di risposta, ha eccepito la prescrizione del diritto di indennizzo fatto valere da con riguardo all'Intimazione di Parte_1
Pagamento, notificata alla ricorrente in data 19 aprile 2022, in ragione del fatto che essa “si riferisce ad una cartella esattoriale (n. 06820110208597010000) notificata alla stessa già in data 31.5.2011” (cfr. comp. cost., pag. 2). Poiché soltanto in data
27 giugno 2022 veniva invitata al pagamento della propria quota di CP_1 spettanza, il diritto preteso nei suoi confronti si sarebbe estinto per prescrizione decennale.
A fronte di tale eccezione la ricorrente ha replicato quanto segue.
1. Non sussisterebbero ragioni per far decorrere il termine prescrizionale dalla data di notificazione della Cartella 2011 poiché l'esecuzione dell'Avviso di
Accertamento, sulla cui base è stata emessa la Cartella 2011, era stata sospesa con ordinanza della in data 9 maggio 2011 Parte_5 subordinatamente al deposito di fideiussione per importo pari al credito ed
12 accessori, la fideiussione era stata ottenuta da (doc. 28, Parte_1
29 ric.) ed anzi aveva rimborsato il costo di detta Controparte_2 fideiussione (doc. 28-30 ric.). Non potendo il diritto di indennizzo essere fatto valere, poiché la stessa non era tenuta al pagamento della Parte_1
Cartella 2011 appunto in ragione della predetta sospensione, il termine prescrizionale non poteva decorrere dalla data di notificazione della stessa
2011 (art. 2935 c.c.) e semmai invece esso aveva iniziato a decorrere Pt_6 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza CTR Torino, ovvero dal 17 dicembre 2016, sicché esso non è decorso.
2. Dal contegno tenuto da appena descritto dovrebbe Controparte_2 evincersi un “riconoscimento del diritto de di ottenere da Parte_1
la provvista necessaria per far fronte al pagamento delle Controparte_2 passività derivanti dall'Avviso di Accertamento, di cui la Cartella Esattoriale costituisce un mero atto esecutivo”, riconoscimento che sarebbe “idoneo a comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.”.
3. Interruzione della prescrizione con lettera del 31 gennaio 2017 in cui si diceva:
“che nelle prossime settimane (avrebbe) ricev(uto) dall'Ente di riscossione gli importi definitivi dei seguenti pagamenti da effettuare a chiusure del contenzioso fiscale in oggetto, per i guali seguiranno ulteriori richieste di provvista a codesta Spettabile Società ai sensi del punto 3) della citata Vs. nota del 22 dicembre 2008: a) Interessi per dilazione - da ricevere - relativi al pagamento della Cartella Esattoriale n. 068 2016 01021380 92 del 2016; b)
Cartelle esattoriali - da ricevere - relative alle spese liquidate nelle sentenze di I
e II grado per complessivi Euro 8.700,00; c) Cartella Esattoriale - da ricevere
- a saldo del debito per accertamento di Euro 140.000,00 circa” (cfr. ns. doc. 17). In particolare parte ricorrente ha in questa sede dedotto al riguardo:
“Si tratta delle somme portate dall'Avviso di Accertamento e di cui alla cartella esattoriale n. 068 2011 0208597010000”.
13 Ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto, risulta pacifico il decorso del termine decennale tra la notifica a parte ricorrente della cartella esattoriale in questione avvenuta in data 31 maggio 2011 – da intendersi quale dies a quo per l'esercizio del diritto di pretendere in forza della un indennizzo pro quota nei confronti di parte resistente – e Parte_7
l'esercizio effettivo del diritto medesimo mediante la formulazione della richiesta di pagamento rivolta a recante data 27 giugno 2022. CP_1
Quanto al motivo di replica sub 1. le deduzioni svolte da parte ricorrente non sono condivisibili.
In primo luogo, deve ritenersi irrilevante, rispetto al dies a quo del decorso del termine prescrizionale del diritto all'indennizzo, la eccepita sospensione, da parte della CTP di IE, dell' Avviso di Accertamento che pur costituisce presupposto dell'emissione dalla Cartella 2011.
In proposito va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in base al quale “la sospensione cautelare riferita all'avviso di accertamento non può che esplicare la sua efficacia limitatamente all'atto impositivo stesso per il quale è stata chiesta e ottenuta;
ove concessa dal Collegio tributario gli effetti cautelari non possono riguardare la cartella di pagamento nel frattempo emessa e notificata dall'agente di riscossione trattandosi di atto distinto rispetto allo stesso avviso di accertamento che ha legittimato ex post la successiva emissione del titolo esecutivo” (1).
In sintesi, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento non opera anche nei confronti della cartella di pagamento poiché, per quanto atto prodromico rispetto all'esecuzione forzata, questa costituisce atto impositivo autonomo rispetto all'avviso di accertamento inteso quale atto impositivo in senso stretto o anche atto presupposto. La Corte ha rimarcato la diversa natura dell'avviso di accertamento quale atto presupposto e prodromico nel quale l'Amministrazione finanziaria esterna la propria pretesa impositiva, rispetto alla cartella di pagamento quale atto successivo rispetto allo stesso avviso di accertamento con la quale ha inizio la procedura di riscossione coattiva. Gli effetti sospensivi che possono riguardare l'avviso di accertamento non investono dunque direttamente ed automaticamente la cartella di pagamento per quanto prodromica rispetto alla stessa esecuzione forzata di cui al Titolo II del DPR n°602/1973 (2).
Ne discende che nessuna efficacia sospensiva può essere riconosciuta alla suddetta ordinanza con riguardo alla Cartella 2011 la cui esecutorietà avrebbe potuto essere inibita solo mediante impugnazione della stessa e ottenimento di apposita ordinanza di sospensiva. Si deve aggiungere, peraltro, che la permanente esecutorietà della
Cartella, nel caso di specie, non ha prodotto alcun inconveniente, considerando il rigetto sia del ricorso avverso l'atto presupposto ( sull'Avviso di Parte_5
Accertamento), sia dell'impugnazione della sentenza di primo grado (CTR Torino sulla sentenza CTP IE).
Rimasta esecutiva la Cartella 2011, il suo pagamento era dovuto ed il diritto all'indennizzo poteva essere esercitato dalla nei confronti di Parte_1
con conseguente decorso del termine di prescrizione in commento. CP_1
Parimenti infondato è il motivo di replica sub 2., relativo al pagamento di una quota, da parte di delle spese inerenti il rilascio della ridetta fidejussione cui era CP_1 subordinata la sospensione dell'Avviso di Accertamento.
Anzitutto si deve notare che, anche in questo caso, il provvedimento di sospensione ha un oggetto - l'Avviso di Accertamento – diverso dalla Cartella 2011 e, soprattutto, ha una funzione cautelare, provvisoria ed interinale, che riguarda in modo del tutto indiretto il merito del processo. Ciò è tanto vero che la stessa Parte_1
(allora OF), pur essa (maggiore) contribuente al pagamento dei costi di fideiussione, lungi dal riconoscere il debito fiscale, ha proseguito nel giudizio in primo e secondo grado e la sospensiva non ha certo impedito alle Commissione
Tributarie di rigettare il ricorso con sentenze definitive. In conclusione, non è in alcun modo possibile dedurre dal pagamento di parte dei costi di una fideiussione condizionante la sospensione dell'esecutività dell'atto presupposto anzitutto il riconoscimento del debito fiscale non riconosciuto nemmeno dal contribuente debitore e poi addirittura il debito per indennizzo relativo ad altro atto impositivo, sia pur connesso.
Ma vi è di più.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato:
“Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (3).
Ne consegue che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, il suddetto versamento non può minimamente integrare un riconoscimento idoneo a comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. non manifestando un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Infine è infondato anche il motivo di replica sub. 3, atteso che nessuna valenza interruttiva può essere riconosciuta alla comunicazione del 31 gennaio 2017 (cfr. doc. 17 ric.), ove non è rinvenibile alcuna richiesta in ordine alla Cartella 2011, su cui viene qui fondata la pretesa di indennizzo.
In primo luogo, le indicazioni di cui alla missiva in commento – relative a comunicazioni da ricevere dall' in ordine ad importi da pagare Controparte_7
“per i quali seguiranno ulteriori richieste di provvista” mai inviate – sono generiche e non contengono né l'esplicitazione di una precisa pretesa né l'intimazione di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, talché la missiva stessa risulta priva delle caratteristiche anche minime tali da consentirne la qualificazione in termini di atto interruttivo della prescrizione (4).
Ma soprattutto, alla lett. c), la missiva del 2017 si riferisce ad una “Cartella
Esattoriale – da ricevere – a saldo del debito per accertamento di Euro 140.000 circa”.
Si tratta di atto impositivo certamente diverso dalla Cartella 2011, che era già stata ricevuta ben sei anni prima.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere accolta, con conseguente rigetto della correlata domanda attorea di condanna di parte resistente al pagamento di Euro 43.034,28.
3. L'eccezione di nullità svolta da parte resistente in relazione all'obbligo di Contr indennizzo per le passività emerse a carico di (ora Hospitality Milano S.r.l.). Rigetto. La correlata domanda attorea di indennizzo. Rigetto.
nel resistere alla domanda di indennizzo in oggetto svolta nei suoi CP_1 confronti, ha eccepito la nullità dell'obbligazione di cui al punto 3) della Lettera di Contr Impegno, relativa ad – oggi Hospitality Milano -, per assoluta mancanza di causa, deducendo che “l'impegno (…) è assunto in favore di un soggetto giuridico completamente distinto (irrilevante è il fatto che fosse o meno interamente CP_4 partecipata da BF srl) da quello che, in ipotesi, avrebbe dovuto far fronte al pagamento delle eventuali passività, né risulta alcuna partecipazione di quest'ultimo nell'ambito della nota di impegno né in ulteriori collegati accordi contrattuali” (cfr. avv. comp. pag. 7). CP_8
L'eccezione di nullità è infondata.
La contestazione svolta da parte resistente – già di per sé alquanto generica e laconica – risulta priva di pregio. La circostanza che l'odierna si sia impegnata a far fronte – sempre pro CP_1
Parte quota – alle sopravvenienze passive non solo di di cui era socia (ed in proporzione al valore della propria partecipazione sociale) ma anche della controllata Contr
esprime senz'altro una funzione economica concreta da ritenersi meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., se – come doveroso – considerata non atomisticamente, così estrapolandola dall'accordo in cui è funzionalmente inserita, ed invece apprezzata nell'ambito dell'intera operazione siglata dagli allora soci di BF.
Come emerge dalle premesse del testo contrattuale e come rilevato da parte ricorrente, la ratio sottesa alla stipula della Lettera di Impegno era, da un lato, di consentire a – che, a differenza degli altri soci, non intendeva revocare lo CP_1 stato di liquidazione di BF - un'uscita dalla compagine sociale limitandone la responsabilità patrimoniale per i debiti sociali che potevano sopravvenire alla stipula della lettera in questione e, dall'altro lato, di garantirle l'incasso dei consistenti crediti vantati dalle società del nei confronti della medesima Controparte_9
Società.
Ne discende che anche l'obbligazione inerente eventuali sopravvenienze della Contr controllata – senz'altro liberamente assunta dalla resistente ed oggi nondimeno contestata -, risulta giustificata sul piano del complessivo assetto degli interessi economici espressi e regolati nell'ambito dell'operazione di negoziazione della cessione delle quote che deteneva in BF. CP_1
In ragione di quanto sopra l'eccezione va perciò rigettata.
Nondimeno, la domanda di indennizzo in esame risulta comunque infondata nel merito.
Con riferimento alle sopravvenienze in esame consistenti nelle spese legali sostenute Contr da all'esito dell'opposizione al D.I., parte resistente ha altresì contestato la non operatività dell'obbligazione contenuta al punto 3) della Lettera di Impegno considerando che la predetta notifica del D.I. è avvenuta in data 28 maggio 2008, ovvero circa sette mesi prima dell'assunzione dell'impegno e dunque che la
18 sopravvenienza di che trattasi era già nota a parte ricorrente al momento della sottoscrizione del predetto accordo.
La deduzione è fondata.
E' opportuno rammentare nuovamente la lettera del testo contrattuale di cui al citato punto 3) in base al quale l'allora (oggi “Si Parte_2 CP_1 impegna inoltre a fornire a BF S.r.l., a semplice richiesta, entro sette giorni dalla richiesta, la provvista necessaria per far fronte al pagamento, qualora in futuro dovessero emergere ulteriori passività a carico di BF S.r.l., di CP_4
(società interamente partecipata da BF S.r.L.), di competenza del
[...] periodo anteriore alla propria uscita dalla compagine sociale di BF S.r.l., non inclusi fra i Creditori Dormienti e attualmente non note. ...”.
I criteri individuati dalla norma contrattuale ai fini del sorgere dell'obbligazione indennitaria sono dunque due: i) la competenza della passività al periodo anteriore all'exit di ovvero al 22 dicembre 2008; ii) la non conoscenza della CP_1 passività alla predetta data.
Sotto tale ultimo profilo, in mancanza di una espressa specifica nel testo del soggetto cui riferire la conoscenza o meno della passività, sovviene il principio di interpretazione in buona fede di cui all'art. 1366 c.c. il quale impone certamente di interpretare la norma nel senso di rendere rilevante lo stato soggettivo di conoscenza in capo alla stessa AFC, ovvero la società cui la sopravvenienza è riferita, stato soggettivo che va attribuito tout court anche alla sua controllante al 100% in favore della quale ha assunto l'obbligazione in questione. CP_1
Contr Diversamente opinando si giungerebbe a rendere lecita l'eventuale condotta di – tutt'altro che improntata a buona fede – nell'ipotesi in cui questa, seppur a conoscenza di una sua passività in epoca precedente al 22 dicembre 2008 – l'abbia scientemente taciuta alla sua controllante al fine di farle ottenere l'indennizzo di che trattasi.
Tanto chiarito, va osservato che rispetto alle passività oggetto di pretesa indennitaria da parte ricorrente (cfr. doc. 24 ric.) l'unica spesa afferente ad attività di
19 “competenza” della gestione precedente alla Lettera di Impegno è rappresentata dalla fattura n. 94 del 6/11/2015 emessa dagli avv.ti Andrea Bodo ed Elena Cavallo per
Euro 1.474,94 (ibidem) la cui causale è riferita alla fase introduttiva del menzionato giudizio di opposizione a D.I. Tutte le altre pretese afferiscono a prestazioni di competenza di anni successivi al 2008.
In proposito occorre precisare che, sebbene non sia dato ricavare né dalla produzione in atti né tantomeno dalle deduzioni delle parti la data esatta di promozione del predetto giudizio, essendo pacifica la data di notifica del D.I. avvenuta il 28 maggio 2008 e considerato il termine perentorio di cui all'art. 641
c.p.c., può senz'altro affermarsi che l'opposizione sia stata introdotta al massimo entro il 7 luglio 2008 (data di scadenza dei 40 giorni dalla notifica del D.I.) e, dunque, in epoca anteriore alla Lettera di Impegno.
Stando così le cose, va pianamente escluso che le spese legali in commento inerenti Contr la fase introduttiva della predetta opposizione non fossero “note” a (e per essa alla sua controllante) la quale ha consapevolmente assunto la decisione di impugnare il D.I. conferendo espresso mandato ai predetti legali.
Con riferimento alle spese legali successive e sempre legate al contenzioso originato dal D.I. va osservato che esse si riferiscono ad attività espletate pacificamente dopo la Lettera di Impegno e dunque di “competenza” della gestione societaria posteriore all'exit di CP_1
Inoltre, quantomeno con riguardo alle spese per le fasi istruttoria e decisionale del giudizio di opposizione, esse devono ritenersi senz'altro, al 22 dicembre 2008, già
“note” nell'an e predeterminabili nel quantum.
Anche queste passività di AFC, perciò, rimangono fuori dalla sfera di operatività della clausola in commento.
Ne discende che - stante il mancato verificarsi dei presupposti e delle condizioni indicate al punto 3) della Lettera di Impegno – nessuna obbligazione di indennizzo può ritenersi sorta in capo a parte resistente con riguardo alle sopravvenienze in Contr oggetto di .
20 Anche tale domanda pertanto va respinta.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di parte resistente.
8. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt.
91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte ricorrente va condannata a Parte_1 pagare a parte resistente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano – in applicazione dei criteri cui al D.M. n. 55 del 2014 come modificato ed in relazione al valore ed alla complessità della causa - in complessivi
Euro 14.500,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande proposte da parte ricorrente Parte_1 nei confronti di parte resistente
[...] Controparte_1
II) CONDANNA parte ricorrente a pagare a parte Parte_1 resistente le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 14.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA
e CPA come per legge se dovute.
Milano, 5 dicembre 2024.
21 Il Presidente estensore ANGELO MAMBRIANI
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) Cfr. Cass. ordinanza n. 20362 del 2020.
14 2) Ibidem.
15 3) Cass. civ. n. 7820 del 2017; negli stessi termini Cass. civ. n. 4324 del 2010.
16 4) ex multis, Cass. civ. ordinanze n. 15140 del 2021 e n. 5714 del 2018.
17
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott. Alima Zana Giudice Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 12367/2023 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 all'atto di citazione, dagli avv.ti Ilario Giangrossi, Riccardo Bovino e Giuseppe Colombo, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Europa n.12 RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura in foglio separato Controparte_1 allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fabio Giannotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in IE, via Vercelli n. 8
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
PER L'ATTORE:
“Voglia l'ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare Nel merito, in via principale:
- condannare a corrispondere alla società ricorrente l'importo di Controparte_1
Euro 53.685,63 oltre gli ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2001 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che dovesse emergere in corso di causa.; In ogni caso:
- con vittoria di spese legali”.
PER IL CONVENUTO
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie ai sensi dell'art 3 del D. L 132/2014. sempre in via preliminare dichiarare prescritto il diritto della ricorrente in relazione alla domanda di pagamento della somma di € 43.034,28 svolta in relazione all'intimazione di pagamento n. 06820229010683392000 notificata a in data 19.4.2022 per Parte_1 decorso del termine decennale di cui al nel merito respingersi tutte le domande proposta da Parte_1
Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 14 marzo 2023 la ( Parte_1 di seguito, la “ ) adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere la Parte_1 condanna di (di seguito, “ ), in qualità di società Controparte_1 CP_1 incorporante della (di seguito, ”), al Controparte_2 Controparte_2 pagamento in suo favore dell'importo di Euro 53.685,63 oltre gli ulteriori interessi ex d.lgs 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di sopravvenienze passive.
A fondamento della propria domanda esponeva quanto segue.
2 La ricorrente era una nota società attiva nella produzione e vendita di vini di pregio, titolare del marchio registrato “ (cfr. doc. 1 ric.). Parte_1
Originariamente era denominata BF S.r.l. (di seguito, “BF”) ed era stata costituita nel 2006 con lo scopo di gestire – mediante contratti di affitto – i rami di azienda delle società Lanificio Luigi OT S.p.A. e Lanificio F.lli Fila S.p.A., le quali avrebbero depositato di lì a poco ricorso per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tra le altre società partecipanti al capitale sociale di
BF vi era dopo divenuta e poi nel Parte_2 Controparte_2
2022 fusa per incorporazione in la quale aveva assunto i diritti e gli CP_1 obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. (cfr. docc. 3 e
22 ric.).
In data 29 novembre 2007 BF concordava la restituzione dei rami di azienda oggetto dell'affitto e rimaneva pertanto priva della sua intera attività produttiva ed unica fonte di ricavi e così in breve il suo patrimonio netto risultava negativo
(segnatamente, per Euro 1.165.345,00).
Il consiglio di amministrazione di BF convocava pertanto un'assemblea straordinaria per deliberare quanto segue: “1) - attestazione della misura del capitale sociale in relazione agli aumenti di capitale a suo tempo deliberati;
2) - riduzione del capitale sociale per perdite a norma degli artt. 2446 e 2447 C.C. e conseguente aumento del capitale sociale, una volta eliminata integralmente la perdita, sino ad
Euro 15.000 (quindicimila); 3) - trasformazione della società in società a responsabilità limitata con adozione di un nuovo testo statutario adeguato alla nuova forma sociale;
4) - Scioglimento volontario anticipato della società a norma del n. 6 dell'art. 2484
C.C.; 5) - nomina e determinazione dei poteri del liquidatore” (cfr. doc. 4 ric., pag. 5).
Tuttavia, poco dopo la suddetta delibera, il socio unitamente Controparte_3 al socio assumeva la decisione di revocare lo stato di liquidazione e Parte_3 riutilizzare la società per l'esercizio di altre attività.
3 dissenziente rispetto a tale scelta ed interessata ad essere Controparte_2 liberata da eventuali responsabilità assunte per conto della società, negoziava il proprio exit da BF (che di lì a poco avrebbe cambiato la denominazione sociale in
OF S.r.l.: di seguito, “OF”).
Segnatamente, con lettera in data 22 dicembre 2008 (la “Lettera di Impegno”: doc. 5 ric.), inviata a e (allora Controparte_3 Parte_3 Controparte_2
– a fronte della cessione agli altri soci della propria Parte_2 quota sociale per il valore simbolico di Euro 1,00 - si era impegnata “3) … a fornire
a BF S.r.l. [ossia all'odierna a semplice richiesta, entro sette Parte_1 giorni dalla richiesta, la provvista necessaria per far fronte al pagamento, qualora in futuro dovessero emergere ulteriori passività a carico di BF S.r.l., di
(società interamente partecipata da BF S.r.l.), di Controparte_4 competenza del periodo anteriore alla propria uscita dalla compagine sociale di BF
S.r.l., non inclusi fra i Creditori Dormienti e attualmente non note”.
Il tutto, assumendo tale impegno “pro quota, nella percentuale corrispondente alla quota di capitale oggi detenuta e specificata alla lettera b) delle premesse considerazioni [ossia per una quota pari al 28,57% dell'intero capitale sociale] e comunque entro il limite massimo di Euro 347.289,99” (cfr. ibidem).
All'esito dell'uscita di dalla compagine sociale di BF (nel Controparte_2 frattempo divenuta OF ed ora , segnatamente il 5 agosto Parte_1
2009, la Guardia di Finanza effettuava una verifica fiscale presso la suddetta società avente ad oggetto l'IVA del periodo d'imposta 2006. Tale controllo si concludeva con l'emissione di un Processo Verbale di Constatazione in data 8 aprile 2010 nel quale veniva contestata una presunta indebita detrazione IVA a fronte di fatture ritenute soggettivamente inesistenti per Euro 179.958,53 (doc. 6 ric.).
OF era stata altresì oggetto di una verifica da parte dell' CP_5 conclusasi con l'emissione di un Processo Verbale di Constatazione in data 13 gennaio 2010 con il quale erano state contestate irregolarità inerenti a cessioni effettuate senza l'applicazione dell'imposta per Euro 15.728,87 ed a cessioni in
4 esenzione per cui la società non aveva prodotto la documentazione attestante l'esportazione per la somma di Euro 5.760,95 (doc. 7 ric.).
In data 10 settembre 2010 l'Agenzia delle Entrate (di seguito, “AdE”), ritenuti fondati i rilievi contenuti in entrambi i suddetti Processi Verbali di Constatazione, aveva quindi notificato a OF l' avviso di accertamento n. T7Q003040081 (di seguito: l' “Avviso di Accertamento 10.09.2010”; doc. 8 ric.) riportante la contestazione per la maggior IVA di Euro 202.481,00 poi definita dalla società, limitatamente alle sole sanzioni amministrative, ex art. 7 d.lgs. 472/1997 con il pagamento dell'importo ridotto di Euro 50.620,25.
In data 10 febbraio 2011 provvedeva al pagamento della propria Controparte_2 quota per Euro 14.462,11 (doc. 9 e 10 ric.).
Nondimeno, OF aveva nel contempo impugnato l'Avviso di Accertamento avanti la , così avviando un giudizio Controparte_6 tributario conclusosi con rigetto del ricorso nel 2015 (sent. 48/02/15 del
27.01.2105, doc. 11 ric.). Tuttavia, nelle more, con ordinanza in data 9 maggio
2011, la CTP di IE sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato, subordinatamente al rilascio di idonea fideiussione per l'ammontare del credito e relativi accessori (“sospende l'esecuzione dell'(avviso di accertamento n.
T7Q030400831/2010) subordinatamente alla prestazione da parte ricorrente di garanzia mediante polizza fideiussoria per l'ammontare del credito in contestazione e relativi accessori”: doc. 13 ric.).
La sentenza di rigetto emessa dalla CTP di IE veniva confermata, in sede d'appello, dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino (sent. 656/22/16 del
22.03.2016, doc. 12 ric.).
In esito alla decisione della CTR di Torino, la aveva ricevuto la Parte_1 notifica di due cartelle di pagamento di Euro 48.484,46 e di Euro 93.114,10 con cui era stato richiesto il parziale pagamento per capitale ed interessi dell'imposta dovuta ed accertata (parte ricorrente aveva poi dovuto sostenere il pagamento della parcella
5 dello studio tributario dei cui servizi si era avvalsa per Euro 12.688 e del contributo unificato di Euro 500).
La chiedeva dunque a il pagamento Parte_1 Controparte_2 dell'importo dovuto pro quota, ma la resistente rifiutava la richiesta sostenendo di non esservi tenuta, talché la ricorrente si vedeva costretta ad agire giudizialmente.
Nell'instaurato contenzioso il Tribunale di Torino con sentenza in data 15 giugno
2021 (doc. 18 ric.) accoglieva la domanda attorea condannando la al CP_1 pagamento della somma di Euro 44.739,52. In particolare, il predetto Tribunale rigettava la difesa della secondo la quale gli importi non erano Controparte_2 dovuti in quanto BF aveva conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza delle passività, affermando invece che “le passività oggetto di causa sono emerse solo nel
2009, a seguito delle verifiche di cui si è detto e nulla rileva se il loro presupposto fattuale si è verificato in data antecedente”. La predetta sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
In data 19 aprile 2022, l'AdE notificava alla ricorrente l'intimazione di pagamento n.
06820229010683392000 (di seguito: l'Intimazione di Pagamento) per l'importo di
Euro 150.627,53, relativa all'ultima cartella esattoriale n. 06820110208597010000 notificata il 31.05.2011 (di seguito: la Cartella 2011, doc. 27 ric.), emessa in base al predetto Avviso di Accertamento già oggetto della sentenza del Tribunale di Torino.
In data 27 giugno 2022 la chiedeva a il Parte_1 Controparte_2 pagamento di Euro 43.034,28 (pari al 28,57% dei 150.627,53 Euro oggetto dell'
Intimazione di Pagamento, ricordandole altresì che rispetto alla Lettera di Impegno era intervenuta la sentenza del Tribunale di Torino “che ha chiarito la portata delle obbligazioni su di ( ) gravanti in virtù del predetto impegno” (doc. 20 Controparte_2 ric.). contestava anche tale richiesta di pagamento asserendo che Controparte_2 essa non rientrava nell'ambito della Lettera di Impegno e che era infondato il richiamo alla sentenza del Tribunale di Torino. Essa, in particolare, sosteneva che “il diritto di provvista sarebbe stato prescritto atteso il decorso di un periodo più che
6 decennale dal momento in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato” giacché
l'intimazione di pagamento ricevuta in data 19 aprile 2022 avrebbe fatto riferimento ad una cartella esattoriale notificata già in data 31 maggio 2011. CP_2
affermava poi che la cartella esattoriale risultava “sicuramente prescritta
[...] quanto meno in punto di interessi” e che la “eventuale inerzia nel non impugnare, quanto meno sul punto in questione, l'avviso di accertamento notificato in data
19.4.2022 risulterebbe una negligenza che non può essere addebitata a terzi” (cfr. doc. 21 ric.).
Rispetto a quest'ultima asserzione la formulava istanza di Parte_1 annullamento in autotutela in data 16 giugno 2022, alla quale tuttavia seguiva la risposta negativa di AdE in data 19 luglio 2022.
La chiedeva pertanto all'intestato Tribunale di condannare la Parte_1
al pagamento della somma di Euro 43.034,28 oltre interessi di Controparte_2 mora dal 27 giugno 2022 sino al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria.
La poi, rappresentava un'ulteriore debenza dovuta da Parte_1 CP_2
sulla base della Lettera di Impegno e relativa alla società Hospitality
[...]
Contr Milano S.r.l. (già di seguito, “ ”). CP_4
A tal riguardo, riferiva che erano sorte delle passività di competenza del periodo anteriore all'uscita di dal capitale sociale di BF pari ad Euro Controparte_2
37.281,59, riferite ad un contenzioso sorto
contro
Intesa Sanpaolo Provis successivamente alla sottoscrizione della Lettera di Impegno.
La debenza richiesta era pari ad Euro 10.651,35.
In conclusione, la richiedeva la condanna della Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di Euro 53.685,63 oltre
[...] gli ulteriori interessi ex d.lgs 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
* Con decreto ex art. 281 undecies c.p.c. dell'11 aprile 2023 il Giudice fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 11 luglio 2023, assegnando i termini di rito per la notifica di ricorso e decreto e la costituzione di parte resistente.
7 All'udienza di comparizione dell'11 luglio 2023 parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso in quanto non risultava rispettati i termini a comparire. Il Giudice, in accoglimento dell'istanza, autorizzava la suddetta rinnovazione assegnando termine sino al 14 luglio 2023 e rinviava il processo all'udienza del 31 ottobre 2023.
* Con comparsa del 18 ottobre 2023 si costituiva in giudizio chiedendo: in CP_1 via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 3 del D. L 132/2014; sempre in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto della ricorrente in relazione alla domanda di pagamento della somma di € 43.034,28 svolta in relazione all'intimazione di pagamento n. 06820229010683392000 notificata a in data 19.4.2022 per decorso del termine decennale Parte_1 di cui all'art. 2946 c.c.; nel merito, respingersi tutte le domande proposta da
[...] poiché infondate. Parte_1
A supporto delle proprie difese deduceva quanto segue.
Anzitutto, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Al riguardo, evidenziava che la ricorrente aveva proposto nei suoi confronti due distinte domande e, segnatamente, una di € 43.034,28 ed una di
€ 10.651.35, fondate su diverse e autonome cause petendi e pertanto ciascuna, in via autonoma, risultava soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita così come previsto dall'art. 3 del D.L 132/2014.
Quanto all'eccezione di prescrizione parte convenuta osservava che, come ammesso dalla stessa ricorrente, l' Intimazione di Pagamento notificata in data 19.4.2022 si riferiva alla Cartella 2011 notificatale già in data 31.5.2011.
Considerato quindi che soltanto in data 27.6.2022 veniva invitata al CP_1 pagamento della quota ex adverso pretesa, era di tutta evidenza che, in quella data, il termine prescrizionale di dieci anni era ormai ampiamente decorso.
8 Inconferente era da ritenersi l'avversa affermazione circa il fatto che la richiesta di pagamento in relazione all'avviso di accertamento de quo sarebbe stata formulata già in data 31.1.2017.
Per quanto non fosse chiaro se la ricorrente intendesse attribuire alla propria comunicazione del 31.1.2017 un qualche effetto interruttivo della prescrizione, in ogni caso un tale effetto non poteva esserle riconosciuto. Ciò perché, in primo luogo, nessun riferimento concreto risultava effettuato in relazione alla cartella esattoriale del 2011 (di € 119.564,28), anzi, il punto 2 della pec datata 31.1.2017 faceva espresso riferimento ad una “cartella esattoriale - da ricevere” per un importo di €
140.000,00. Pertanto, non poteva trattarsi della stessa cartella esattoriale (una notificata a maggio 2011 e una ancora da ricevere nel gennaio 2017).
Inoltre, in relazione alle somme di cui al punto 2 della citata comunicazione (cfr. doc. 17 ric.) non vi era alcuna intimazione di pagamento che valesse a mettere in mora il preteso debitore, riferendosi espressamente l'invito al pagamento delle somme di cui al punto 1 della stessa comunicazione e cioè alle somme oggetto del giudizio avanti il Tribunale di Torino.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass. 15140/2021) i requisiti necessari al fine della costituzione in mora del debitore non sono rinvenibili in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento, così come priva di efficacia interruttiva è la riserva di agire per somme ulteriori.
Del tutto priva di pregio era poi l'affermazione di parte ricorrente secondo cui non era possibile provvedere al pagamento in ragione della mancata, formale, richiesta da parte dell'AdE.
A prescindere infatti da quale valore la ricorrente avesse voluto dare ad una cartella esattoriale, la quale sicuramente costituisce una formale richiesta di pagamento da parte dell'AdE, ciò che rilevava era che dal momento della notifica della cartella stessa (n. 06820110208597010000 notificata in data 31.5.2011) nessuna causa
9 giuridica aveva ostacolato l'esercizio del diritto preteso dalla ricorrente nei confronti del soggetto che riteneva proprio debitore.
La conseguenza, atteso il lasso di tempo più che decennale trascorso, non poteva che essere l'accertamento della prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla ricorrente.
Ciò valeva a fortiori con riguardo agli interessi relativi la cartella esattoriale n.
0682011028597010000.
La Suprema corte era più volte intervenuta sulla questione, anche recentemente con la pronuncia n. 2044 del 24.01.2023, per ribadire che il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi è un termine quinquennale a nulla rilevando l'eventuale più lungo termine di prescrizione del tributo principale.
Pur a fronte di tale situazione la ricorrente non aveva impugnato la cartella nemmeno sotto il profilo in esame non assumendo rilievo alcuno l'istanza in autotutela dalla stessa presentata che peraltro non faceva alcun riferimento all'intervenuta prescrizione degli interessi, poi rigettata dall'AdE.
Tale inerzia era imputabile in via esclusiva alla ricorrente.
In ogni caso, anche nel merito la domanda avversaria risultava comunque infondata.
La infatti, non aveva fornito prova alcuna che quanto dalla stessa Parte_1 preteso rientrasse nell'ambito della Lettera di Impegno del 22.12.2008 e, in particolare, non aveva dimostrato che quanto oggetto della cartella esattoriale del
2011 prima e dell'intimazione del 2022 poi non fosse noto al momento della sottoscrizione dell'impegno assunto dall'allora . Parte_2
A nulla rilevava che si trattasse di passività fiscali sopravvenute alla sottoscrizione della lettera medesima, dovendo necessariamente riguardare situazioni non note al momento della stessa. Contr Ugualmente infondata era la domanda relativa alle passività emerse a carico di
(oggi Hospitality Milano).
Al riguardo, eccepiva la nullità dell'impegno assunto dall'allora Parte_2
(oggi per assoluta mancanza di causa.
[...] CP_1
10 Tale impegno era stato assunto in favore di un soggetto giuridico completamente Contr distinto (irrilevante era il fatto che fosse o meno interamente partecipata da
BF) da quello che, in ipotesi, avrebbe dovuto far fronte al pagamento delle eventuali passività, né risultava alcuna partecipazione di quest'ultimo nell'ambito della nota di impegno né in ulteriori collegati accordi contrattuali.
Evidenziava poi che, come risultava dalla stessa narrativa avversaria nonché dalla documentazione dalla stessa prodotta in giudizio (doc. 24 ric.), il decreto ingiuntivo n. 2934/2008 emesso in data 7/05/2008 dal Tribunale di Firenze (di seguito, il Contr
“D.I.”) era stato notificato a in data 28 maggio 2008, circa sette mesi prima della Lettera . Parte_4
La vicenda giudiziaria scaturita dal predetto D.I. così come i fatti alla base della stessa erano quindi sicuramente noti al momento dell'accordo inter partes.
Peraltro, gli importi in relazione ai quali la ricorrente pretendeva di ottenere il rimborso pro-quota da parte di si riferivano esclusivamente a spese legali CP_1
Contr e dunque ad obbligazioni assunte da e dai soggetti giuridici che la avevano via via incorporata in un periodo sicuramente successivo al 22.12.2008, frutto di una Contr libera determinazione di analogamente alla scelta di non proseguire nel giudizio di appello e di giungere, nel 2016, ad una transazione.
In ogni caso, si trattava di passività non “di competenza del periodo anteriore” all'impegno del dicembre 2008, bensì sorte successivamente alla nota del
22.12.2008.
Proprio il tenore letterale dell'impegno in questione e la scelta del verbo “emergere”
(qualora in futuro dovessero emergere ulteriori passività) rendeva necessario, ai fini dell'applicazione dell'impegno preso da , che le passività in Parte_2 relazione alle quali poteva essere richiesto il rimborso pro-quota risultassero in qualche modo già esistenti alla data del 22.12.2008.
Insisteva pertanto per il rigetto delle domande della ricorrente.
11 * All'udienza del 31 ottobre 2023 il Giudice: i) rigettava l'eccezione di improcedibilità proposta da parte resistente con ordinanza che il Collegio condivide e che qui si intende richiamata e riprodotta;
ii) assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.; iii) rinviava il processo per le determinazioni conseguenti al deposito delle memorie suddette, all'udienza del
16 gennaio 2024, poi differita d'ufficio al 26 marzo 2024.
A tale udienza il Giudice, in accoglimento dell'istanza delle parti, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. rinviava il giudizio all'udienza del 5 dicembre 2024 avanti al Collegio assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali.
Alla predetta udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'eccezione di prescrizione in relazione alla Cartella l'2011. Accoglimento.
La correlata domanda attorea di indennizzo. Rigetto.
Parte resistente, nella propria comparsa di risposta, ha eccepito la prescrizione del diritto di indennizzo fatto valere da con riguardo all'Intimazione di Parte_1
Pagamento, notificata alla ricorrente in data 19 aprile 2022, in ragione del fatto che essa “si riferisce ad una cartella esattoriale (n. 06820110208597010000) notificata alla stessa già in data 31.5.2011” (cfr. comp. cost., pag. 2). Poiché soltanto in data
27 giugno 2022 veniva invitata al pagamento della propria quota di CP_1 spettanza, il diritto preteso nei suoi confronti si sarebbe estinto per prescrizione decennale.
A fronte di tale eccezione la ricorrente ha replicato quanto segue.
1. Non sussisterebbero ragioni per far decorrere il termine prescrizionale dalla data di notificazione della Cartella 2011 poiché l'esecuzione dell'Avviso di
Accertamento, sulla cui base è stata emessa la Cartella 2011, era stata sospesa con ordinanza della in data 9 maggio 2011 Parte_5 subordinatamente al deposito di fideiussione per importo pari al credito ed
12 accessori, la fideiussione era stata ottenuta da (doc. 28, Parte_1
29 ric.) ed anzi aveva rimborsato il costo di detta Controparte_2 fideiussione (doc. 28-30 ric.). Non potendo il diritto di indennizzo essere fatto valere, poiché la stessa non era tenuta al pagamento della Parte_1
Cartella 2011 appunto in ragione della predetta sospensione, il termine prescrizionale non poteva decorrere dalla data di notificazione della stessa
2011 (art. 2935 c.c.) e semmai invece esso aveva iniziato a decorrere Pt_6 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza CTR Torino, ovvero dal 17 dicembre 2016, sicché esso non è decorso.
2. Dal contegno tenuto da appena descritto dovrebbe Controparte_2 evincersi un “riconoscimento del diritto de di ottenere da Parte_1
la provvista necessaria per far fronte al pagamento delle Controparte_2 passività derivanti dall'Avviso di Accertamento, di cui la Cartella Esattoriale costituisce un mero atto esecutivo”, riconoscimento che sarebbe “idoneo a comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.”.
3. Interruzione della prescrizione con lettera del 31 gennaio 2017 in cui si diceva:
“che nelle prossime settimane (avrebbe) ricev(uto) dall'Ente di riscossione gli importi definitivi dei seguenti pagamenti da effettuare a chiusure del contenzioso fiscale in oggetto, per i guali seguiranno ulteriori richieste di provvista a codesta Spettabile Società ai sensi del punto 3) della citata Vs. nota del 22 dicembre 2008: a) Interessi per dilazione - da ricevere - relativi al pagamento della Cartella Esattoriale n. 068 2016 01021380 92 del 2016; b)
Cartelle esattoriali - da ricevere - relative alle spese liquidate nelle sentenze di I
e II grado per complessivi Euro 8.700,00; c) Cartella Esattoriale - da ricevere
- a saldo del debito per accertamento di Euro 140.000,00 circa” (cfr. ns. doc. 17). In particolare parte ricorrente ha in questa sede dedotto al riguardo:
“Si tratta delle somme portate dall'Avviso di Accertamento e di cui alla cartella esattoriale n. 068 2011 0208597010000”.
13 Ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto, risulta pacifico il decorso del termine decennale tra la notifica a parte ricorrente della cartella esattoriale in questione avvenuta in data 31 maggio 2011 – da intendersi quale dies a quo per l'esercizio del diritto di pretendere in forza della un indennizzo pro quota nei confronti di parte resistente – e Parte_7
l'esercizio effettivo del diritto medesimo mediante la formulazione della richiesta di pagamento rivolta a recante data 27 giugno 2022. CP_1
Quanto al motivo di replica sub 1. le deduzioni svolte da parte ricorrente non sono condivisibili.
In primo luogo, deve ritenersi irrilevante, rispetto al dies a quo del decorso del termine prescrizionale del diritto all'indennizzo, la eccepita sospensione, da parte della CTP di IE, dell' Avviso di Accertamento che pur costituisce presupposto dell'emissione dalla Cartella 2011.
In proposito va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in base al quale “la sospensione cautelare riferita all'avviso di accertamento non può che esplicare la sua efficacia limitatamente all'atto impositivo stesso per il quale è stata chiesta e ottenuta;
ove concessa dal Collegio tributario gli effetti cautelari non possono riguardare la cartella di pagamento nel frattempo emessa e notificata dall'agente di riscossione trattandosi di atto distinto rispetto allo stesso avviso di accertamento che ha legittimato ex post la successiva emissione del titolo esecutivo” (1).
In sintesi, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento non opera anche nei confronti della cartella di pagamento poiché, per quanto atto prodromico rispetto all'esecuzione forzata, questa costituisce atto impositivo autonomo rispetto all'avviso di accertamento inteso quale atto impositivo in senso stretto o anche atto presupposto. La Corte ha rimarcato la diversa natura dell'avviso di accertamento quale atto presupposto e prodromico nel quale l'Amministrazione finanziaria esterna la propria pretesa impositiva, rispetto alla cartella di pagamento quale atto successivo rispetto allo stesso avviso di accertamento con la quale ha inizio la procedura di riscossione coattiva. Gli effetti sospensivi che possono riguardare l'avviso di accertamento non investono dunque direttamente ed automaticamente la cartella di pagamento per quanto prodromica rispetto alla stessa esecuzione forzata di cui al Titolo II del DPR n°602/1973 (2).
Ne discende che nessuna efficacia sospensiva può essere riconosciuta alla suddetta ordinanza con riguardo alla Cartella 2011 la cui esecutorietà avrebbe potuto essere inibita solo mediante impugnazione della stessa e ottenimento di apposita ordinanza di sospensiva. Si deve aggiungere, peraltro, che la permanente esecutorietà della
Cartella, nel caso di specie, non ha prodotto alcun inconveniente, considerando il rigetto sia del ricorso avverso l'atto presupposto ( sull'Avviso di Parte_5
Accertamento), sia dell'impugnazione della sentenza di primo grado (CTR Torino sulla sentenza CTP IE).
Rimasta esecutiva la Cartella 2011, il suo pagamento era dovuto ed il diritto all'indennizzo poteva essere esercitato dalla nei confronti di Parte_1
con conseguente decorso del termine di prescrizione in commento. CP_1
Parimenti infondato è il motivo di replica sub 2., relativo al pagamento di una quota, da parte di delle spese inerenti il rilascio della ridetta fidejussione cui era CP_1 subordinata la sospensione dell'Avviso di Accertamento.
Anzitutto si deve notare che, anche in questo caso, il provvedimento di sospensione ha un oggetto - l'Avviso di Accertamento – diverso dalla Cartella 2011 e, soprattutto, ha una funzione cautelare, provvisoria ed interinale, che riguarda in modo del tutto indiretto il merito del processo. Ciò è tanto vero che la stessa Parte_1
(allora OF), pur essa (maggiore) contribuente al pagamento dei costi di fideiussione, lungi dal riconoscere il debito fiscale, ha proseguito nel giudizio in primo e secondo grado e la sospensiva non ha certo impedito alle Commissione
Tributarie di rigettare il ricorso con sentenze definitive. In conclusione, non è in alcun modo possibile dedurre dal pagamento di parte dei costi di una fideiussione condizionante la sospensione dell'esecutività dell'atto presupposto anzitutto il riconoscimento del debito fiscale non riconosciuto nemmeno dal contribuente debitore e poi addirittura il debito per indennizzo relativo ad altro atto impositivo, sia pur connesso.
Ma vi è di più.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato:
“Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (3).
Ne consegue che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, il suddetto versamento non può minimamente integrare un riconoscimento idoneo a comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. non manifestando un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Infine è infondato anche il motivo di replica sub. 3, atteso che nessuna valenza interruttiva può essere riconosciuta alla comunicazione del 31 gennaio 2017 (cfr. doc. 17 ric.), ove non è rinvenibile alcuna richiesta in ordine alla Cartella 2011, su cui viene qui fondata la pretesa di indennizzo.
In primo luogo, le indicazioni di cui alla missiva in commento – relative a comunicazioni da ricevere dall' in ordine ad importi da pagare Controparte_7
“per i quali seguiranno ulteriori richieste di provvista” mai inviate – sono generiche e non contengono né l'esplicitazione di una precisa pretesa né l'intimazione di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, talché la missiva stessa risulta priva delle caratteristiche anche minime tali da consentirne la qualificazione in termini di atto interruttivo della prescrizione (4).
Ma soprattutto, alla lett. c), la missiva del 2017 si riferisce ad una “Cartella
Esattoriale – da ricevere – a saldo del debito per accertamento di Euro 140.000 circa”.
Si tratta di atto impositivo certamente diverso dalla Cartella 2011, che era già stata ricevuta ben sei anni prima.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere accolta, con conseguente rigetto della correlata domanda attorea di condanna di parte resistente al pagamento di Euro 43.034,28.
3. L'eccezione di nullità svolta da parte resistente in relazione all'obbligo di Contr indennizzo per le passività emerse a carico di (ora Hospitality Milano S.r.l.). Rigetto. La correlata domanda attorea di indennizzo. Rigetto.
nel resistere alla domanda di indennizzo in oggetto svolta nei suoi CP_1 confronti, ha eccepito la nullità dell'obbligazione di cui al punto 3) della Lettera di Contr Impegno, relativa ad – oggi Hospitality Milano -, per assoluta mancanza di causa, deducendo che “l'impegno (…) è assunto in favore di un soggetto giuridico completamente distinto (irrilevante è il fatto che fosse o meno interamente CP_4 partecipata da BF srl) da quello che, in ipotesi, avrebbe dovuto far fronte al pagamento delle eventuali passività, né risulta alcuna partecipazione di quest'ultimo nell'ambito della nota di impegno né in ulteriori collegati accordi contrattuali” (cfr. avv. comp. pag. 7). CP_8
L'eccezione di nullità è infondata.
La contestazione svolta da parte resistente – già di per sé alquanto generica e laconica – risulta priva di pregio. La circostanza che l'odierna si sia impegnata a far fronte – sempre pro CP_1
Parte quota – alle sopravvenienze passive non solo di di cui era socia (ed in proporzione al valore della propria partecipazione sociale) ma anche della controllata Contr
esprime senz'altro una funzione economica concreta da ritenersi meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., se – come doveroso – considerata non atomisticamente, così estrapolandola dall'accordo in cui è funzionalmente inserita, ed invece apprezzata nell'ambito dell'intera operazione siglata dagli allora soci di BF.
Come emerge dalle premesse del testo contrattuale e come rilevato da parte ricorrente, la ratio sottesa alla stipula della Lettera di Impegno era, da un lato, di consentire a – che, a differenza degli altri soci, non intendeva revocare lo CP_1 stato di liquidazione di BF - un'uscita dalla compagine sociale limitandone la responsabilità patrimoniale per i debiti sociali che potevano sopravvenire alla stipula della lettera in questione e, dall'altro lato, di garantirle l'incasso dei consistenti crediti vantati dalle società del nei confronti della medesima Controparte_9
Società.
Ne discende che anche l'obbligazione inerente eventuali sopravvenienze della Contr controllata – senz'altro liberamente assunta dalla resistente ed oggi nondimeno contestata -, risulta giustificata sul piano del complessivo assetto degli interessi economici espressi e regolati nell'ambito dell'operazione di negoziazione della cessione delle quote che deteneva in BF. CP_1
In ragione di quanto sopra l'eccezione va perciò rigettata.
Nondimeno, la domanda di indennizzo in esame risulta comunque infondata nel merito.
Con riferimento alle sopravvenienze in esame consistenti nelle spese legali sostenute Contr da all'esito dell'opposizione al D.I., parte resistente ha altresì contestato la non operatività dell'obbligazione contenuta al punto 3) della Lettera di Impegno considerando che la predetta notifica del D.I. è avvenuta in data 28 maggio 2008, ovvero circa sette mesi prima dell'assunzione dell'impegno e dunque che la
18 sopravvenienza di che trattasi era già nota a parte ricorrente al momento della sottoscrizione del predetto accordo.
La deduzione è fondata.
E' opportuno rammentare nuovamente la lettera del testo contrattuale di cui al citato punto 3) in base al quale l'allora (oggi “Si Parte_2 CP_1 impegna inoltre a fornire a BF S.r.l., a semplice richiesta, entro sette giorni dalla richiesta, la provvista necessaria per far fronte al pagamento, qualora in futuro dovessero emergere ulteriori passività a carico di BF S.r.l., di CP_4
(società interamente partecipata da BF S.r.L.), di competenza del
[...] periodo anteriore alla propria uscita dalla compagine sociale di BF S.r.l., non inclusi fra i Creditori Dormienti e attualmente non note. ...”.
I criteri individuati dalla norma contrattuale ai fini del sorgere dell'obbligazione indennitaria sono dunque due: i) la competenza della passività al periodo anteriore all'exit di ovvero al 22 dicembre 2008; ii) la non conoscenza della CP_1 passività alla predetta data.
Sotto tale ultimo profilo, in mancanza di una espressa specifica nel testo del soggetto cui riferire la conoscenza o meno della passività, sovviene il principio di interpretazione in buona fede di cui all'art. 1366 c.c. il quale impone certamente di interpretare la norma nel senso di rendere rilevante lo stato soggettivo di conoscenza in capo alla stessa AFC, ovvero la società cui la sopravvenienza è riferita, stato soggettivo che va attribuito tout court anche alla sua controllante al 100% in favore della quale ha assunto l'obbligazione in questione. CP_1
Contr Diversamente opinando si giungerebbe a rendere lecita l'eventuale condotta di – tutt'altro che improntata a buona fede – nell'ipotesi in cui questa, seppur a conoscenza di una sua passività in epoca precedente al 22 dicembre 2008 – l'abbia scientemente taciuta alla sua controllante al fine di farle ottenere l'indennizzo di che trattasi.
Tanto chiarito, va osservato che rispetto alle passività oggetto di pretesa indennitaria da parte ricorrente (cfr. doc. 24 ric.) l'unica spesa afferente ad attività di
19 “competenza” della gestione precedente alla Lettera di Impegno è rappresentata dalla fattura n. 94 del 6/11/2015 emessa dagli avv.ti Andrea Bodo ed Elena Cavallo per
Euro 1.474,94 (ibidem) la cui causale è riferita alla fase introduttiva del menzionato giudizio di opposizione a D.I. Tutte le altre pretese afferiscono a prestazioni di competenza di anni successivi al 2008.
In proposito occorre precisare che, sebbene non sia dato ricavare né dalla produzione in atti né tantomeno dalle deduzioni delle parti la data esatta di promozione del predetto giudizio, essendo pacifica la data di notifica del D.I. avvenuta il 28 maggio 2008 e considerato il termine perentorio di cui all'art. 641
c.p.c., può senz'altro affermarsi che l'opposizione sia stata introdotta al massimo entro il 7 luglio 2008 (data di scadenza dei 40 giorni dalla notifica del D.I.) e, dunque, in epoca anteriore alla Lettera di Impegno.
Stando così le cose, va pianamente escluso che le spese legali in commento inerenti Contr la fase introduttiva della predetta opposizione non fossero “note” a (e per essa alla sua controllante) la quale ha consapevolmente assunto la decisione di impugnare il D.I. conferendo espresso mandato ai predetti legali.
Con riferimento alle spese legali successive e sempre legate al contenzioso originato dal D.I. va osservato che esse si riferiscono ad attività espletate pacificamente dopo la Lettera di Impegno e dunque di “competenza” della gestione societaria posteriore all'exit di CP_1
Inoltre, quantomeno con riguardo alle spese per le fasi istruttoria e decisionale del giudizio di opposizione, esse devono ritenersi senz'altro, al 22 dicembre 2008, già
“note” nell'an e predeterminabili nel quantum.
Anche queste passività di AFC, perciò, rimangono fuori dalla sfera di operatività della clausola in commento.
Ne discende che - stante il mancato verificarsi dei presupposti e delle condizioni indicate al punto 3) della Lettera di Impegno – nessuna obbligazione di indennizzo può ritenersi sorta in capo a parte resistente con riguardo alle sopravvenienze in Contr oggetto di .
20 Anche tale domanda pertanto va respinta.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di parte resistente.
8. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt.
91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte ricorrente va condannata a Parte_1 pagare a parte resistente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano – in applicazione dei criteri cui al D.M. n. 55 del 2014 come modificato ed in relazione al valore ed alla complessità della causa - in complessivi
Euro 14.500,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande proposte da parte ricorrente Parte_1 nei confronti di parte resistente
[...] Controparte_1
II) CONDANNA parte ricorrente a pagare a parte Parte_1 resistente le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 14.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA
e CPA come per legge se dovute.
Milano, 5 dicembre 2024.
21 Il Presidente estensore ANGELO MAMBRIANI
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) Cfr. Cass. ordinanza n. 20362 del 2020.
14 2) Ibidem.
15 3) Cass. civ. n. 7820 del 2017; negli stessi termini Cass. civ. n. 4324 del 2010.
16 4) ex multis, Cass. civ. ordinanze n. 15140 del 2021 e n. 5714 del 2018.
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