Art. 1.
L' articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342 , gia' modificato dall' articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio commerciale del porto di Venezia e' affidato al Provveditorato al porto.
Il Provveditorato e' ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:
a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della manodopera che vi e' adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuali, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;
b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;
c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviari secondo gli accordi conclusi con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e del regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;
e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;
f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.
Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".
L' articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342 , gia' modificato dall' articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio commerciale del porto di Venezia e' affidato al Provveditorato al porto.
Il Provveditorato e' ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:
a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della manodopera che vi e' adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuali, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;
b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;
c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviari secondo gli accordi conclusi con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e del regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;
e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;
f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.
Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".