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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3353/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
RR ND, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9891/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230041771980000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018535078000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1908/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona degli amministratori unici, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 071/2023/00417719/807000 di e 54.277,47 presuntivamente notificata il 21/5/23 per omesso versamento imposta di registro per trasferimento fabbricato , anno 2019.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto deducendo nel merito che per il trasferimento immobiliare in esame era stata già versata dagli amministratori la complessiva somma di € 23.000,00 euro con conseguente illegittimità della presta tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione contestando il ricorso deducendo che era stata preventivamente notificata alla ricorrente una cartella di pagamento in data 21.05.2023, a mezzo deposito presso InfoCamere S.c.p.a., ex art 26, comma 2, DPR n. 602/1973, stante la mancata consegna della notifica dell'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente come emerge dai file eml che si allegano (accettazione e consegna) a cui ha fatto seguito l'invio della relativa raccomandata informativa, regolarmente ricevuta in data 31.05.2023, come da distinta allegata, nonché il difetto di legittimazione passiva per l'attività di pertinenze dell'ente impositore.
Si è, altresì, costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo di aver notificato alla ricorrente il
6/5/21 l'uno atto impositivo di sua pertinenza , ossia l'atto di riliquidazione e rideterminazione dell'imposta di registro in oggetto, versata dal Notaio rogante l'atto, indicando analiticamente i motivi della riliquidazione, atto non impugnato dalla ricorrente.
In data 21 gennaio 2026 la società ricorrente ha depositato breve memoria di replica in cui ha evidenziato di non aver mai ricevuto la comunicazione informativa da Infocamere.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso del 2 febbraio 2026 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
Non può, difatti, condividersi l'assunto della parte ricorrente in merito all'illegittimità del deposito dell'atto presso la Camera di Commercio, stante la mancata notifica all'indirizzo pec indicato nella visura camerale, per la mancata ricezione della comunicazione informativa.
Al riguardo va osservato che le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale
“esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò posto dagli atti prodotti dalle resistenti non vi è traccia della relata di notifica della comunicazione informativa.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso essendo viziato da nullità l'iter procedimentale da cui è derivato l'atto impugnato.
Va disposta la correzione del dispositivo, depositato in udienza, a seguito di un refuso dovuto alla non corretta visibilità della documentazione probatoria depositata dalle resistenti , laddove in esso si legge
"rigetto" e non anche , correttamente,"accoglimento " del ricorso, e laddove la società è stata dichiarata erroneamente soccombente alle spese e non anche, correttamente,vittoriosa; pertanto, ove leggesi ,
"condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di € 3000,00 in favore di ciascun Ufficio", deve leggersi : " condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente di e 3000,00, oltre accessori come per legge e oltre contributo unificato".
Il ricorso va, pertanto, accolto .
Per rigore di soccombenza le resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, e oltre il contributo unificato.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
RR ND, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9891/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230041771980000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018535078000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1908/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona degli amministratori unici, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 071/2023/00417719/807000 di e 54.277,47 presuntivamente notificata il 21/5/23 per omesso versamento imposta di registro per trasferimento fabbricato , anno 2019.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto deducendo nel merito che per il trasferimento immobiliare in esame era stata già versata dagli amministratori la complessiva somma di € 23.000,00 euro con conseguente illegittimità della presta tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione contestando il ricorso deducendo che era stata preventivamente notificata alla ricorrente una cartella di pagamento in data 21.05.2023, a mezzo deposito presso InfoCamere S.c.p.a., ex art 26, comma 2, DPR n. 602/1973, stante la mancata consegna della notifica dell'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente come emerge dai file eml che si allegano (accettazione e consegna) a cui ha fatto seguito l'invio della relativa raccomandata informativa, regolarmente ricevuta in data 31.05.2023, come da distinta allegata, nonché il difetto di legittimazione passiva per l'attività di pertinenze dell'ente impositore.
Si è, altresì, costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo di aver notificato alla ricorrente il
6/5/21 l'uno atto impositivo di sua pertinenza , ossia l'atto di riliquidazione e rideterminazione dell'imposta di registro in oggetto, versata dal Notaio rogante l'atto, indicando analiticamente i motivi della riliquidazione, atto non impugnato dalla ricorrente.
In data 21 gennaio 2026 la società ricorrente ha depositato breve memoria di replica in cui ha evidenziato di non aver mai ricevuto la comunicazione informativa da Infocamere.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso del 2 febbraio 2026 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
Non può, difatti, condividersi l'assunto della parte ricorrente in merito all'illegittimità del deposito dell'atto presso la Camera di Commercio, stante la mancata notifica all'indirizzo pec indicato nella visura camerale, per la mancata ricezione della comunicazione informativa.
Al riguardo va osservato che le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale
“esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò posto dagli atti prodotti dalle resistenti non vi è traccia della relata di notifica della comunicazione informativa.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso essendo viziato da nullità l'iter procedimentale da cui è derivato l'atto impugnato.
Va disposta la correzione del dispositivo, depositato in udienza, a seguito di un refuso dovuto alla non corretta visibilità della documentazione probatoria depositata dalle resistenti , laddove in esso si legge
"rigetto" e non anche , correttamente,"accoglimento " del ricorso, e laddove la società è stata dichiarata erroneamente soccombente alle spese e non anche, correttamente,vittoriosa; pertanto, ove leggesi ,
"condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di € 3000,00 in favore di ciascun Ufficio", deve leggersi : " condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente di e 3000,00, oltre accessori come per legge e oltre contributo unificato".
Il ricorso va, pertanto, accolto .
Per rigore di soccombenza le resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, e oltre il contributo unificato.