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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott. TT FR Presidente
dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
dott. CA AN LU Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1597/ 2020 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il Parte_1
5.06.1967, (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso, per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Vincenzo Gulotta;
Appellante;
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2 (P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per procura in comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Adele Pipitone;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 867/2016
R.G., conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sciacca, e, Controparte_2
premettendo che, sul fondo rustico di sua proprietà, sito in
Partanna, c.da Pecorelle, riportato in catasto al foglio 38,
part. 318 e 320, in assenza di atto di consenso e di CP_2
altro titolo legittimante, aveva impiantato e continuava a mantenere una linea, tra l'altro, al servizio di altro utente domestico, non residente, chiedeva “accogliere le domande
proposte, e per l'effetto, accertata la mancanza di qualsiasi titolo
legittimante la costruzione ed il mantenimento della linea
elettrica da parte dell sul fondo dell'odierno attore, CP_2
pag. 2/20 ritenuta la illiceità della condotta posta in essere e il diritto
dell'attore di ottenere il risarcimento dei danni, ordinare la
rimozione di detta linea e condannare la convenuta al pagamento
dei danni patiti dall'istante per i fatti di cui in narrativa, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via
equitativa, nei limiti della somma di €. 1000,00”.
Si costituiva (già Controparte_3 Controparte_2
opponendosi all'accoglimento delle domande ex
[...]
adverso formulate.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 63 del 13-02-2020, il Tribunale di Sciacca,
definitivamente pronunciando, “accoglie la domanda per
l'effetto condanna parte convenuta al risarcimento della somma,
determinata in via equitativa ex art 1226 c.c., di euro 800,00.
Spese compensate”.
Avverso detta sentenza, interponeva appello Parte_1
dolendosi dell'omessa pronuncia in merito alla
[...]
domanda di rimozione della linea elettrica, della quantificazione del danno, ritenuta non congrua, compreso il mancato riconoscimento degli interessi legali e della disposta compensazione delle spese di lite.
pag. 3/20 Con comparsa di costituzione depositata l'11-1-2021, si costituiva, nel giudizio di secondo grado, Controparte_1
instando per “DICHIARARE in via preliminare, la
[...]
nullità della sentenza impugnata, per le ragioni in fatto ed in
diritto esposte;
DICHIARARE la inammissibilità dell'appello in
ordine al primo motivo, ex art. 342 c.p.c.; Riformare, comunque
nel merito, la sentenza, nella parte relativa alla liquidazione
equitativa del danno, per quanto argomentato in punto di diritto;
Adottare ogni e più opportuno provvedimento in ordine alle spese
di lite del primo grado e del presente giudizio di appello”.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 13
novembre del 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già
assegnati con ordinanza del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio osserva che l'atto denominato “comparsa di costituzione”, depositato da parte appellata l'11 gennaio 2021, a fronte della citazione,
contenuta in appello, per la data del 18 febbraio 2021, va qualificato, ad un tempo, come appello incidentale, tenuto pag. 4/20 conto del costante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "per la proposizione dell'appello
incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado
non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal
complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate
dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non
equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del
primo giudice (v., tra le altre, Cass. 3^ 26/6/98 n. 6339, Cass. 1^,
8/6/95 n. 6479, e le conf. Cass. 6633/97 riv. 45864 e 2120/94 riv.
485574)” (Cassazione civile sez. II, 15/11/2004, n.21615; cfr.
anche Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n.4860).
Nella specie, invero, le richieste di di Controparte_1
declaratoria di nullità della sentenza impugnata e,
soprattutto, di riforma, “comunque nel merito”, della sentenza “nella parte relativa alla liquidazione equitativa del
danno”, contenute nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata nel giudizio di secondo grado, realizzano, al di là della nominale intestazione dell'atto, gli estremi formali di cui all'art. 343
c.p.c., riferibili ad una tempestiva impugnazione incidentale diretta alla riforma della decisione del pag. 5/20 Tribunale.
D'altronde, anche al di là dell'analisi delle conclusioni ivi formulate, la comparsa di costituzione svolge una critica alla decisione di primo grado e, dunque, anche sotto tale profilo, rispetta il carattere che un appello incidentale deve avere.
A ciò si aggiunga che “nel rito ordinario di cognizione, a
differenza che nel rito di cui agli artt. 413 e segg. c.p.c., (cd. rito
del lavoro), la proposizione dell'appello incidentale non necessità
di particolari forme, né investe l'ufficio giudiziario di incombenti
quali il differimento dell'udienza, per dare modo all'appellante di
prendere posizione sull'impugnazione incidentale” e che “La
mancanza della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1, quater, non comporta alcuna conseguenza in
punto di requisiti dell'impugnazione, in quanto detta
dichiarazione può anche essere omessa, poiché l'esito
dell'impugnazione può essere accertato autonomamente
dall'Amministrazione fiscale e sul punto il giudice è tenuto a
statuire, limitandosi a dare atto della sussistenza dei presupposti
per il raddoppio del contributo unificato, nel solo caso di rigetto o
inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, come
pag. 6/20 chiarito dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n.
04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04)” (Cassazione civile sez.
III, 3/11/2020, n.24456).
2. Va, allora, anzitutto, vagliato il motivo in forza del quale ha eccepito la nullità della sentenza Controparte_1
di primo grado conseguente alla mancata verifica, da parte del Tribunale di Sciacca, della tardiva riassunzione, ad opera dell'attore, del giudizio nel termine assegnato dal
Giudice di Pace di Partanna che, a fronte delle (medesime)
domande proposte dal , con sentenza n. 13/2015 Parte_1
depositata il 12-2-2015, si dichiarava incompetente,
affermando la competenza del Tribunale di Marsala,
davanti al quale aveva rimesso le parti con l'assegnazione del termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del deposito della sentenza.
A tale riguardo, ancorché nella sentenza gravata si esplicitino le motivazioni del rigetto dell'eccezione di tardività della riassunzione opposta da parte convenuta, il presupposto di fatto su cui poggia l'argomentazione dell'appellata è erroneo poiché postula che il giudizio incoato dinanzi al Tribunale di Sciacca costituisca la pag. 7/20 riassunzione, ex art. 50 c.p.c., della causa definita dal
Giudice di Pace di Partanna.
Già, nel proprio atto di appello, il aveva Parte_1
precisato di aver riproposto le medesime domande dinanzi al Tribunale di Sciacca e non dinanzi al Tribunale di
Marsala, che il Giudice di Pace aveva affermato come competente;
tale precisazione è stata ulteriormente sviluppata nelle note scritte depositate dall'appellante in data 21-1-2021.
In ogni caso, rileva notare che “le sentenze che statuiscono
sulla competenza, ad eccezione di quelle pronunziate dalla Corte
di Cassazione in sede di regolamento di competenza, non sono
suscettibili di passaggio in giudicato in senso sostanziale, mentre,
sul piano formale, si traducono solo in una preclusione alla
riproposizione della questione davanti al Giudice dello stesso
processo senza fare anche stato in un distinto giudizio ex novo
promosso dalle medesime parti (v. tra le altre Cass. n. 17248/035
conf. 2697/95, n. 112/83)” (Cassazione civile sez. II,
31/10/2008, n.26327; cfr. anche Cassazione civile sez. III,
14/11/2003, n.17248).
Nella vicenda de qua, allora, non assume rilievo la dedotta pag. 8/20 erronea applicazione del principio della traslatio judicii e,
quindi, la corretta individuazione del momento di decorrenza del termine per la riassunzione del ex art. 50
c.p.c., posto che quello instaurato dal dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sciacca (e non dinanzi al Tribunale di Marsala)
costituisce un non precluso novum judicium, con la conseguenza che i rilievi dell'appellata vanno disattesi.
3. Stante la loro oggettiva connessione, vanno congiuntamente valutati la doglianza dell'appellante principale sulla quantificazione del danno operata dal primo giudice e quella dell'appellante incidentale che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato, in via equitativa, il danno sofferto dall'attore, in difetto, a suo dire, di qualsivoglia riscontro probatorio e/o indiziario.
Tanto premesso, il gravame incidentale è fondato e va accolto.
Ora, atteso che non è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha affermato la contestata legittimazione attiva del , è pacifica la Parte_1
circostanza (come ammessa dalla stessa parte convenuta in pag. 9/20 prime cure) dell'apposizione, da parte Controparte_3
(allora ), di una linea aerea in bassa Controparte_2
tensione, in cavo precordato in rame che attraversa la particella n. 578 del foglio di mappa n. 38 del Catasto
Terreni del comune di Partanna, per una lunghezza di circa quindici metri in prossimità del confine nord della particella e alimenta un terzo, utente domestico non residente.
Altrettanto pacifica è la circostanza (pure riscontrata dalla convenuta nella propria relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione in primo grado) che “non risulta
acquisita servitù”.
Appare, quindi, corretto l'inquadramento della fattispecie,
da parte del Giudice a quo, quale ipotesi di occupazione sine
titulo del cespite immobiliare altrui “anche se del tutto
marginale e limitata a parti dell'immobile non attualmente
utilizzate”, difettando sia il consenso del proprietario del fondo assoggettato al transito sia altro titolo legittimante anche di natura amministrativa.
Quel che non è condivisibile è, invece, la configurazione del pregiudizio reclamato dall'attore come danno “in re ipsa”
pag. 10/20 tout court (se non in senso meramente descrittivo), atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile, la locuzione "danno in re ipsa" (utilizzata da un
precedente orientamento giurisprudenziale) deve essere sostituita
con quella di "danno presunto" o "danno normale",
privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche
circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato;
evidenziando,
pertanto, che "affinché un danno risarcibile vi sia,
perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario
che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del
diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita
subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di
causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta
dell'evento dannoso"… La domanda risarcitoria presuppone che,
per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del
contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come
violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno…
L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di
godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di
pag. 11/20 esercizio del diritto di godere che è andata persa quale
conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata
dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo… Il nesso di causalità giuridica
si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa,
integrante l'evento di danno condizionante il requisito
dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata
persa a causa della violazione del diritto medesimo,
quale danno conseguenza da risarcire" (cfr. Cass. S.U., n.
33645/2022).
Ne deriva che se può predicarsi, sul piano meramente concettuale, la normale inerenza del pregiudizio stante l'impossibilità stessa del proprietario di disporre del bene,
tuttavia, non viene meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e di provare, anche con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che, se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
ciò poiché “il riferimento al criterio
equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni
pag. 12/20 caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto
al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta
e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il
profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un
prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a
fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a
fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle
nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (in detto
senso, a composizione di contrasto di giurisprudenza, Sez. U n.
33645 del 15-11-2022 Rv. 666193 - 04)” (Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.2500).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che il si è limitato ad Parte_1
allegare genericamente, in citazione, che “l'illiceità della
condotta della convenuta è di per sé causa di danno, implicando
una limitazione del godimento della proprietà”, senza, tuttavia,
introdurre elementi, neppure indiziari, da cui inferire quale fosse, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, in specie avuto riguardo alla modesta estensione (15 m.) della linea aerea in questione, essendosi,
pag. 13/20 infatti, l'attore limitato a quantificarne l'importo dovuto nei limiti della somma di € 1.000,00 né questi ha depositato alcuna memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. al fine di precisare la propria domanda.
Difettando, quindi, la prova dell'”an debeatur”, il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno, contenuto nella decisione gravata, è errato.
Sicché, in accoglimento dell'appello incidentale di
[...]
va riformata la sentenza impugnata Controparte_3
nella direzione del rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'attore.
Tale esito rende superfluo l'esame del motivo di impugnazione dell'appellante principale che si duole dell'
incongrua quantificazione del danno, compreso il mancato riconoscimento degli interessi legali, non rinvenendosi, in radice, il presupposto per il riconoscimento del danno che si assume sofferto.
4. lamenta l'omessa pronuncia del Parte_1
primo giudice sulla sua domanda diretta ad ordinare la rimozione della linea elettrica, mentre la società appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo di impugnazione ex pag. 14/20 art. 342 c.p.c. per difetto di specificità poiché, nella formulazione dell'atto di appello, alla parte “volitiva”
avrebbe dovuto accompagnarsi una parte “argomentativa”
che confutasse e contrastasse le ragioni del primo Giudice.
L'eccezione è infondata, atteso che, in caso di rigetto,
implicito o esplicito, di una domanda, è onere del soccombente proporre specifico motivo di appello, ma, ove la domanda non sia stata esaminata, è sufficiente riproporla in modo espresso.
La proposizione di uno specifico motivo di appello, infatti,
ha senso solo ove vi sia una motivazione da censurare, non invece nel caso di decisione meramente omessa.
(argomenta da Cassazione civile sez. III, 05/03/2020,
n.6179).
Nella vicenda in esame, risulta, all'evidenza, l'omessa pronuncia del Tribunale di Sciacca sulla domanda dell'attore (né potrebbe predicarsene un rigetto implicito) e poiché tale vizio non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado, per cui il giudice di appello può
decidere direttamente sulle domande ed eccezioni rimaste senza decisione nel grado precedente, occorre vagliare la pag. 15/20 domanda del . Parte_1
La domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1056 c.c. "ogni proprietario è tenuto a dare
passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità
delle leggi in materia".
Ciò significa che, quando l'ente proprietario degli elettrodotti, per soddisfare l'interesse della collettività
ovvero i bisogni legati alla distribuzione dell'energia elettrica sul territorio, ha necessità di attraversare un determinato appezzamento di terreno, il proprietario è
obbligato a concedergli il passaggio attraverso il proprio fondo ed in conformità alla normativa in materia.
Quest'ultimo, quindi, sarà costretto a sopportare la presenza dei manufatti (pali, cavi, condutture, cabine elettriche ecc.) e sarà ulteriormente limitato nell'uso del proprio immobile, evidentemente non utilizzabile nella parte in cui vi sono i beni con i quali si esercita la descritta servitù, poiché l'interesse della collettività prevale su quello del privato, il quale è tenuto a sacrificare parte del suo diritto.
Tuttavia, la servitù di elettrodotto può essere costituita in pag. 16/20 modo volontario (l'ente gestore manifesta l'esigenza di far passare cavi elettrici sul fondo e il proprietario vi acconsente;
ipotesi non ravvisabile nella vicenda de qua)
oppure coattivamente attraverso un provvedimento amministrativo (adottato nell'ambito delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù, in particolare, dagli artt. 119 e seguenti del R.D. n.
1775 del 1933 per la servitù di elettrodotto) che, in modo autoritativo, va ad imporre la servitù; in alternativa, in conseguenza del rifiuto del titolare del fondo, può accadere che l'ente che gestisce il servizio adisca l'autorità
giudiziaria al fine di ottenere una sentenza costitutiva della servitù.
Nel caso di specie, non solo non risulta costituita alcuna servitù di elettrodotto nei termini di cui sopra ma tale evenienza – come detto – è stata espressamente esclusa dalla stessa convenuta giusta relazione tecnica in atti.
Quindi, il conseguente attraversamento del fondo attoreo dei cavi elettrici è avvenuto e avviene in modo illegittimo.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, 'l'apprensione
"sine titulo" di un suolo di proprietà privata occorrente per
pag. 17/20 l'impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro
preesistente - sia che la realizzazione dell'opera non sia stata
autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da
declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur essendo stata
autorizzata e dichiarata di pubblica utilità, non vi sia stato valido
asservimento per via di provvedimento amministrativo - non
determina, in alcun caso, la costituzione di una "servitù di fatto"
secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva;
trattandosi
di fattispecie non applicabile per estensione alle ipotesi di acquisto
da parte dell'ente costruttore, di un diritto reale in re aliena, ed in
particolare alla ipotesi di costituzione di servitù coattiva di
elettrodotto. In tutti i casi sopra menzionati, la costruzione
dell'impianto ed il suo esercizio concretano un illecito (non
istantaneo) ma a carattere permanente che perdura nel tempo
sino a quando la situazione di illegittimità non venga meno, o con
la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, con
la cessazione del suo esercizio o con la costituzione di una
regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario
(sempreché, in quest'ultimo caso, l'impianto ed il suo esercizio
siano stati autorizzati dall'autorità competente). Se manchi
l'autorizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità, a fronte
pag. 18/20 dell'attività materiale dell'autore o del gestore dell'opera - che
non può essere qualificata "pubblica" - il privato proprietario da
essa leso può richiedere, oltre al risarcimento dei danni sofferti
nell'ultimo quinquennio anteriore alla domanda, anche la
rimozione dell'impianto e la restitutio in integrum' (Cass. Civ.,
SS. UU., sent. n. 3963/1989).
Conclusivamente, in accoglimento della domanda formulata dal , va Parte_1 Controparte_1
condannata alla rimozione, a propria cura e spese, dal fondo di proprietà dell'attore come descritto in atti, della linea elettrica ivi insistente.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della valutazione della soccombenza che, ai fini della liquidazione delle spese, segue un criterio unitario e globale (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040), le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio vanno interamente compensate fra le parti,
risultate entrambe parzialmente soccombenti ex art. 92
comma II c.p.c. (l'attore sulla domanda risarcitoria e la convenuta sulla domanda di rimozione dell'impianto).
P.Q.M.
pag. 19/20 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, a parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
, condanna Parte_1 Controparte_1
alla rimozione, a propria cura e spese, dal fondo di proprietà dell'attore, della linea elettrica ivi insistente;
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e in riforma della sentenza appellata, Controparte_3
rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attore in primo grado;
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 20-11-2025.
Il Consigliere rel. est.
CA AN LU
Il Presidente
TT FR
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott. TT FR Presidente
dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
dott. CA AN LU Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1597/ 2020 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il Parte_1
5.06.1967, (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso, per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Vincenzo Gulotta;
Appellante;
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2 (P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per procura in comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Adele Pipitone;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 867/2016
R.G., conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sciacca, e, Controparte_2
premettendo che, sul fondo rustico di sua proprietà, sito in
Partanna, c.da Pecorelle, riportato in catasto al foglio 38,
part. 318 e 320, in assenza di atto di consenso e di CP_2
altro titolo legittimante, aveva impiantato e continuava a mantenere una linea, tra l'altro, al servizio di altro utente domestico, non residente, chiedeva “accogliere le domande
proposte, e per l'effetto, accertata la mancanza di qualsiasi titolo
legittimante la costruzione ed il mantenimento della linea
elettrica da parte dell sul fondo dell'odierno attore, CP_2
pag. 2/20 ritenuta la illiceità della condotta posta in essere e il diritto
dell'attore di ottenere il risarcimento dei danni, ordinare la
rimozione di detta linea e condannare la convenuta al pagamento
dei danni patiti dall'istante per i fatti di cui in narrativa, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via
equitativa, nei limiti della somma di €. 1000,00”.
Si costituiva (già Controparte_3 Controparte_2
opponendosi all'accoglimento delle domande ex
[...]
adverso formulate.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 63 del 13-02-2020, il Tribunale di Sciacca,
definitivamente pronunciando, “accoglie la domanda per
l'effetto condanna parte convenuta al risarcimento della somma,
determinata in via equitativa ex art 1226 c.c., di euro 800,00.
Spese compensate”.
Avverso detta sentenza, interponeva appello Parte_1
dolendosi dell'omessa pronuncia in merito alla
[...]
domanda di rimozione della linea elettrica, della quantificazione del danno, ritenuta non congrua, compreso il mancato riconoscimento degli interessi legali e della disposta compensazione delle spese di lite.
pag. 3/20 Con comparsa di costituzione depositata l'11-1-2021, si costituiva, nel giudizio di secondo grado, Controparte_1
instando per “DICHIARARE in via preliminare, la
[...]
nullità della sentenza impugnata, per le ragioni in fatto ed in
diritto esposte;
DICHIARARE la inammissibilità dell'appello in
ordine al primo motivo, ex art. 342 c.p.c.; Riformare, comunque
nel merito, la sentenza, nella parte relativa alla liquidazione
equitativa del danno, per quanto argomentato in punto di diritto;
Adottare ogni e più opportuno provvedimento in ordine alle spese
di lite del primo grado e del presente giudizio di appello”.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 13
novembre del 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già
assegnati con ordinanza del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio osserva che l'atto denominato “comparsa di costituzione”, depositato da parte appellata l'11 gennaio 2021, a fronte della citazione,
contenuta in appello, per la data del 18 febbraio 2021, va qualificato, ad un tempo, come appello incidentale, tenuto pag. 4/20 conto del costante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "per la proposizione dell'appello
incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado
non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal
complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate
dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non
equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del
primo giudice (v., tra le altre, Cass. 3^ 26/6/98 n. 6339, Cass. 1^,
8/6/95 n. 6479, e le conf. Cass. 6633/97 riv. 45864 e 2120/94 riv.
485574)” (Cassazione civile sez. II, 15/11/2004, n.21615; cfr.
anche Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n.4860).
Nella specie, invero, le richieste di di Controparte_1
declaratoria di nullità della sentenza impugnata e,
soprattutto, di riforma, “comunque nel merito”, della sentenza “nella parte relativa alla liquidazione equitativa del
danno”, contenute nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata nel giudizio di secondo grado, realizzano, al di là della nominale intestazione dell'atto, gli estremi formali di cui all'art. 343
c.p.c., riferibili ad una tempestiva impugnazione incidentale diretta alla riforma della decisione del pag. 5/20 Tribunale.
D'altronde, anche al di là dell'analisi delle conclusioni ivi formulate, la comparsa di costituzione svolge una critica alla decisione di primo grado e, dunque, anche sotto tale profilo, rispetta il carattere che un appello incidentale deve avere.
A ciò si aggiunga che “nel rito ordinario di cognizione, a
differenza che nel rito di cui agli artt. 413 e segg. c.p.c., (cd. rito
del lavoro), la proposizione dell'appello incidentale non necessità
di particolari forme, né investe l'ufficio giudiziario di incombenti
quali il differimento dell'udienza, per dare modo all'appellante di
prendere posizione sull'impugnazione incidentale” e che “La
mancanza della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1, quater, non comporta alcuna conseguenza in
punto di requisiti dell'impugnazione, in quanto detta
dichiarazione può anche essere omessa, poiché l'esito
dell'impugnazione può essere accertato autonomamente
dall'Amministrazione fiscale e sul punto il giudice è tenuto a
statuire, limitandosi a dare atto della sussistenza dei presupposti
per il raddoppio del contributo unificato, nel solo caso di rigetto o
inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, come
pag. 6/20 chiarito dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n.
04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04)” (Cassazione civile sez.
III, 3/11/2020, n.24456).
2. Va, allora, anzitutto, vagliato il motivo in forza del quale ha eccepito la nullità della sentenza Controparte_1
di primo grado conseguente alla mancata verifica, da parte del Tribunale di Sciacca, della tardiva riassunzione, ad opera dell'attore, del giudizio nel termine assegnato dal
Giudice di Pace di Partanna che, a fronte delle (medesime)
domande proposte dal , con sentenza n. 13/2015 Parte_1
depositata il 12-2-2015, si dichiarava incompetente,
affermando la competenza del Tribunale di Marsala,
davanti al quale aveva rimesso le parti con l'assegnazione del termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del deposito della sentenza.
A tale riguardo, ancorché nella sentenza gravata si esplicitino le motivazioni del rigetto dell'eccezione di tardività della riassunzione opposta da parte convenuta, il presupposto di fatto su cui poggia l'argomentazione dell'appellata è erroneo poiché postula che il giudizio incoato dinanzi al Tribunale di Sciacca costituisca la pag. 7/20 riassunzione, ex art. 50 c.p.c., della causa definita dal
Giudice di Pace di Partanna.
Già, nel proprio atto di appello, il aveva Parte_1
precisato di aver riproposto le medesime domande dinanzi al Tribunale di Sciacca e non dinanzi al Tribunale di
Marsala, che il Giudice di Pace aveva affermato come competente;
tale precisazione è stata ulteriormente sviluppata nelle note scritte depositate dall'appellante in data 21-1-2021.
In ogni caso, rileva notare che “le sentenze che statuiscono
sulla competenza, ad eccezione di quelle pronunziate dalla Corte
di Cassazione in sede di regolamento di competenza, non sono
suscettibili di passaggio in giudicato in senso sostanziale, mentre,
sul piano formale, si traducono solo in una preclusione alla
riproposizione della questione davanti al Giudice dello stesso
processo senza fare anche stato in un distinto giudizio ex novo
promosso dalle medesime parti (v. tra le altre Cass. n. 17248/035
conf. 2697/95, n. 112/83)” (Cassazione civile sez. II,
31/10/2008, n.26327; cfr. anche Cassazione civile sez. III,
14/11/2003, n.17248).
Nella vicenda de qua, allora, non assume rilievo la dedotta pag. 8/20 erronea applicazione del principio della traslatio judicii e,
quindi, la corretta individuazione del momento di decorrenza del termine per la riassunzione del ex art. 50
c.p.c., posto che quello instaurato dal dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sciacca (e non dinanzi al Tribunale di Marsala)
costituisce un non precluso novum judicium, con la conseguenza che i rilievi dell'appellata vanno disattesi.
3. Stante la loro oggettiva connessione, vanno congiuntamente valutati la doglianza dell'appellante principale sulla quantificazione del danno operata dal primo giudice e quella dell'appellante incidentale che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato, in via equitativa, il danno sofferto dall'attore, in difetto, a suo dire, di qualsivoglia riscontro probatorio e/o indiziario.
Tanto premesso, il gravame incidentale è fondato e va accolto.
Ora, atteso che non è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha affermato la contestata legittimazione attiva del , è pacifica la Parte_1
circostanza (come ammessa dalla stessa parte convenuta in pag. 9/20 prime cure) dell'apposizione, da parte Controparte_3
(allora ), di una linea aerea in bassa Controparte_2
tensione, in cavo precordato in rame che attraversa la particella n. 578 del foglio di mappa n. 38 del Catasto
Terreni del comune di Partanna, per una lunghezza di circa quindici metri in prossimità del confine nord della particella e alimenta un terzo, utente domestico non residente.
Altrettanto pacifica è la circostanza (pure riscontrata dalla convenuta nella propria relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione in primo grado) che “non risulta
acquisita servitù”.
Appare, quindi, corretto l'inquadramento della fattispecie,
da parte del Giudice a quo, quale ipotesi di occupazione sine
titulo del cespite immobiliare altrui “anche se del tutto
marginale e limitata a parti dell'immobile non attualmente
utilizzate”, difettando sia il consenso del proprietario del fondo assoggettato al transito sia altro titolo legittimante anche di natura amministrativa.
Quel che non è condivisibile è, invece, la configurazione del pregiudizio reclamato dall'attore come danno “in re ipsa”
pag. 10/20 tout court (se non in senso meramente descrittivo), atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile, la locuzione "danno in re ipsa" (utilizzata da un
precedente orientamento giurisprudenziale) deve essere sostituita
con quella di "danno presunto" o "danno normale",
privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche
circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato;
evidenziando,
pertanto, che "affinché un danno risarcibile vi sia,
perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario
che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del
diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita
subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di
causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta
dell'evento dannoso"… La domanda risarcitoria presuppone che,
per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del
contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come
violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno…
L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di
godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di
pag. 11/20 esercizio del diritto di godere che è andata persa quale
conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata
dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo… Il nesso di causalità giuridica
si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa,
integrante l'evento di danno condizionante il requisito
dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata
persa a causa della violazione del diritto medesimo,
quale danno conseguenza da risarcire" (cfr. Cass. S.U., n.
33645/2022).
Ne deriva che se può predicarsi, sul piano meramente concettuale, la normale inerenza del pregiudizio stante l'impossibilità stessa del proprietario di disporre del bene,
tuttavia, non viene meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e di provare, anche con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che, se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
ciò poiché “il riferimento al criterio
equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni
pag. 12/20 caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto
al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta
e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il
profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un
prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a
fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a
fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle
nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (in detto
senso, a composizione di contrasto di giurisprudenza, Sez. U n.
33645 del 15-11-2022 Rv. 666193 - 04)” (Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.2500).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che il si è limitato ad Parte_1
allegare genericamente, in citazione, che “l'illiceità della
condotta della convenuta è di per sé causa di danno, implicando
una limitazione del godimento della proprietà”, senza, tuttavia,
introdurre elementi, neppure indiziari, da cui inferire quale fosse, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, in specie avuto riguardo alla modesta estensione (15 m.) della linea aerea in questione, essendosi,
pag. 13/20 infatti, l'attore limitato a quantificarne l'importo dovuto nei limiti della somma di € 1.000,00 né questi ha depositato alcuna memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. al fine di precisare la propria domanda.
Difettando, quindi, la prova dell'”an debeatur”, il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno, contenuto nella decisione gravata, è errato.
Sicché, in accoglimento dell'appello incidentale di
[...]
va riformata la sentenza impugnata Controparte_3
nella direzione del rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'attore.
Tale esito rende superfluo l'esame del motivo di impugnazione dell'appellante principale che si duole dell'
incongrua quantificazione del danno, compreso il mancato riconoscimento degli interessi legali, non rinvenendosi, in radice, il presupposto per il riconoscimento del danno che si assume sofferto.
4. lamenta l'omessa pronuncia del Parte_1
primo giudice sulla sua domanda diretta ad ordinare la rimozione della linea elettrica, mentre la società appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo di impugnazione ex pag. 14/20 art. 342 c.p.c. per difetto di specificità poiché, nella formulazione dell'atto di appello, alla parte “volitiva”
avrebbe dovuto accompagnarsi una parte “argomentativa”
che confutasse e contrastasse le ragioni del primo Giudice.
L'eccezione è infondata, atteso che, in caso di rigetto,
implicito o esplicito, di una domanda, è onere del soccombente proporre specifico motivo di appello, ma, ove la domanda non sia stata esaminata, è sufficiente riproporla in modo espresso.
La proposizione di uno specifico motivo di appello, infatti,
ha senso solo ove vi sia una motivazione da censurare, non invece nel caso di decisione meramente omessa.
(argomenta da Cassazione civile sez. III, 05/03/2020,
n.6179).
Nella vicenda in esame, risulta, all'evidenza, l'omessa pronuncia del Tribunale di Sciacca sulla domanda dell'attore (né potrebbe predicarsene un rigetto implicito) e poiché tale vizio non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado, per cui il giudice di appello può
decidere direttamente sulle domande ed eccezioni rimaste senza decisione nel grado precedente, occorre vagliare la pag. 15/20 domanda del . Parte_1
La domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1056 c.c. "ogni proprietario è tenuto a dare
passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità
delle leggi in materia".
Ciò significa che, quando l'ente proprietario degli elettrodotti, per soddisfare l'interesse della collettività
ovvero i bisogni legati alla distribuzione dell'energia elettrica sul territorio, ha necessità di attraversare un determinato appezzamento di terreno, il proprietario è
obbligato a concedergli il passaggio attraverso il proprio fondo ed in conformità alla normativa in materia.
Quest'ultimo, quindi, sarà costretto a sopportare la presenza dei manufatti (pali, cavi, condutture, cabine elettriche ecc.) e sarà ulteriormente limitato nell'uso del proprio immobile, evidentemente non utilizzabile nella parte in cui vi sono i beni con i quali si esercita la descritta servitù, poiché l'interesse della collettività prevale su quello del privato, il quale è tenuto a sacrificare parte del suo diritto.
Tuttavia, la servitù di elettrodotto può essere costituita in pag. 16/20 modo volontario (l'ente gestore manifesta l'esigenza di far passare cavi elettrici sul fondo e il proprietario vi acconsente;
ipotesi non ravvisabile nella vicenda de qua)
oppure coattivamente attraverso un provvedimento amministrativo (adottato nell'ambito delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù, in particolare, dagli artt. 119 e seguenti del R.D. n.
1775 del 1933 per la servitù di elettrodotto) che, in modo autoritativo, va ad imporre la servitù; in alternativa, in conseguenza del rifiuto del titolare del fondo, può accadere che l'ente che gestisce il servizio adisca l'autorità
giudiziaria al fine di ottenere una sentenza costitutiva della servitù.
Nel caso di specie, non solo non risulta costituita alcuna servitù di elettrodotto nei termini di cui sopra ma tale evenienza – come detto – è stata espressamente esclusa dalla stessa convenuta giusta relazione tecnica in atti.
Quindi, il conseguente attraversamento del fondo attoreo dei cavi elettrici è avvenuto e avviene in modo illegittimo.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, 'l'apprensione
"sine titulo" di un suolo di proprietà privata occorrente per
pag. 17/20 l'impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro
preesistente - sia che la realizzazione dell'opera non sia stata
autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da
declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur essendo stata
autorizzata e dichiarata di pubblica utilità, non vi sia stato valido
asservimento per via di provvedimento amministrativo - non
determina, in alcun caso, la costituzione di una "servitù di fatto"
secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva;
trattandosi
di fattispecie non applicabile per estensione alle ipotesi di acquisto
da parte dell'ente costruttore, di un diritto reale in re aliena, ed in
particolare alla ipotesi di costituzione di servitù coattiva di
elettrodotto. In tutti i casi sopra menzionati, la costruzione
dell'impianto ed il suo esercizio concretano un illecito (non
istantaneo) ma a carattere permanente che perdura nel tempo
sino a quando la situazione di illegittimità non venga meno, o con
la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, con
la cessazione del suo esercizio o con la costituzione di una
regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario
(sempreché, in quest'ultimo caso, l'impianto ed il suo esercizio
siano stati autorizzati dall'autorità competente). Se manchi
l'autorizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità, a fronte
pag. 18/20 dell'attività materiale dell'autore o del gestore dell'opera - che
non può essere qualificata "pubblica" - il privato proprietario da
essa leso può richiedere, oltre al risarcimento dei danni sofferti
nell'ultimo quinquennio anteriore alla domanda, anche la
rimozione dell'impianto e la restitutio in integrum' (Cass. Civ.,
SS. UU., sent. n. 3963/1989).
Conclusivamente, in accoglimento della domanda formulata dal , va Parte_1 Controparte_1
condannata alla rimozione, a propria cura e spese, dal fondo di proprietà dell'attore come descritto in atti, della linea elettrica ivi insistente.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della valutazione della soccombenza che, ai fini della liquidazione delle spese, segue un criterio unitario e globale (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040), le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio vanno interamente compensate fra le parti,
risultate entrambe parzialmente soccombenti ex art. 92
comma II c.p.c. (l'attore sulla domanda risarcitoria e la convenuta sulla domanda di rimozione dell'impianto).
P.Q.M.
pag. 19/20 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, a parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
, condanna Parte_1 Controparte_1
alla rimozione, a propria cura e spese, dal fondo di proprietà dell'attore, della linea elettrica ivi insistente;
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e in riforma della sentenza appellata, Controparte_3
rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attore in primo grado;
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 20-11-2025.
Il Consigliere rel. est.
CA AN LU
Il Presidente
TT FR
pag. 20/20