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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5825/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5825/2019 tra
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Riccardo Betti;
attori contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Scarongella e Sarah Controparte_1 Cecchini;
convenuta nonché contro
CP_2 convenuto contumace
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 12,59 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e l'avv. Riccardo Betti;
Parte_1 Parte_2 per gli avv.ti Alessandro Scarongella e Sarah Cecchini;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 18,06, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice On.
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 5825/2019 promossa da:
, cod. fisc. , nata a [...] il giorno 8 giugno Parte_1 C.F._1
1954 e cod. fisv. nato a [...] il giorno 15 Parte_2 C.F._2 novembre 1950, entrambi residenti in [...], nonché rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Betti, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Panicale (PG), fraz. Tavernelle, Via dei Commercio, 43, presso lo studio del difensore – comunicazioni FAX n. 075.8672802 PEC Email_1
- attori nei confronti di:
(C.F. , nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], al voc. La Balda, 52, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Scarongella del Foro di Perugia, fax n.
075/32655, indirizzo PEC e dall'Avv. Sarah Cecchini Email_2 del Foro di Perugia, fax n. 075/32655, indirizzo PEC Email_3 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dei predetti avvocati in Perugia, via dei Filosofi n.
23/C
– convenuta cod. fisc. , nato a [...] il giorno 7 CP_2 C.F._4 marzo 1989 e residente in [...];
- convenuto contumace
Conclusioni per la parte attrice: “…disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di rito, di merito ed istruttoria, per i motivi addotti in narrativa: nel merito, in via principale pagina 2 di 12 accertare e dichiarare che la Sig.ra , … e il signor …, in virtù Parte_1 Parte_2 dell'intervenuta usucapione ventennale della stessa, la quota di proprietà indivisa della rata di terreno sita in Panicale (PG), località Tavernelle, Via Ada Negri, 2, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune di Panicale (PG), al foglio 64, particelle 419, 422 e 938, al contempo ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate - Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Perugia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; per l'effetto di quanto sopra e in accoglimento della domanda di rivendicazione degli attori, ex art. 948 cod. civ., ordinare alla sig.ra … e al sig. … l'immediato rilascio Controparte_1 CP_2 della rata di terreno per cui è causa;
in via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle predette domande, accertare e dichiarare: l'arricchimento senza giusta causa della sig.ra e del sig. Controparte_1 [...]
in danno dei Signori e ex art. 2041 cod. civ., per le CP_2 Parte_1 Parte_2 opere di conservazione, manutenzione e miglioramento eseguite nel tempo dai medesimi sul lotto per cui è causa, oggi intestato ai convenuti, come dedotto nella parte motiva;
per l'effetto condannare i medesimi sig.ra e sig. , in solido tra Parte_3 Parte_4 loro, al versamento in favore degli attori di un indennizzo, pari alla corrispondente diminuzione patrimoniale subita da questi ultimi, che verrà accettati in corso di causa e/o ritenuta congrua e/o di equità dalla competente Autorità Giudiziaria, oltre rivalutazione e/o interessi legali come per legge e ciò entro i limiti di valore dello scaglione di riferimenti ossia fino ad euro 26.000.00.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio.”.
Conclusioni per la convenuta “... ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1 nel merito e in via principale, rigettare tutte le domande attrici perché infondate e non provate in fatto
e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Oggetto: USUCAPIONE
Fatto.
pagina 3 di 12 Con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2019, gli attori e Parte_1 [...] convenivano in giudizio la Sig.ra e il Sig. al fine di Parte_2 Controparte_1 CP_2 ottenere l'accertamento e la dichiarazione della proprietà della porzione di terreno attigua alla loro abitazione, sita nel Comune di Panicale (PG), località Tavernelle, in via A. Negri n. 2, meglio identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 64, particelle nn. 419, 422 e 938, per intervenuto acquisto a titolo originario mediante usucapione ventennale, deducendo:
- di aver acquistato, in data 19 maggio 1983 la propria abitazione familiare, rispetto alla quale, in perfetta adiacenza, era posta una rata di terreno, della grandezza complessiva di metri quadrati 245, meglio distinta presso il Catasto Terreni del Comune di Panicale (PG), al foglio 64, particelle 419, 422
e 938 che, fin da subito, utilizzavano quale pertinenza della predetta abitazione, sia come luogo di custodia delle vetture in uso alla famiglia, sia come luogo di custodia dei propri ammali domestici.
- che per oltre 35 anni avevano posseduto il predetto terreno in maniera pacifica, pubblica e senza mai subire alcun tipo di manifestazione contraria, godendo appieno dello spazio e provvedendo, a propria cura e spese, sia alla manutenzione ordinaria ed al buon decoro, sia all'esecuzione di lavori straordinari e tra questi la regimentazione delle acque in maniera idonea ad evitare aggravi sul lotto limitrofo;
- che tale situazione si consolidava nel corso del tempo, tanto da consentire agli attori di effettuare numerose opere di miglioramento del fondo, e ciò mediante la realizzazione di coperture e rimesse per gli animali domestici adeguate anche alla stagione invernale, nonché coperture per il posteggio delle proprie autovetture;
- che da ultimo veniva realizzato anche un collegamento interno e diretto con il proprio giardino di cui, di fatto, la rata di terreno in parola era ormai parte integrante;
- che nel corso del mese di settembre 2018, gli attori apprendevano, in esito all'incontro avuto con la rag. - custode giudiziale del fondo limitrofo - che la medesima rata di terreno era Persona_1 stata ricompresa tra quelle oggetto di un'esecuzione immobiliare incardinata innanzi al Tribunale di
Perugia nei confronti della proprietaria dell'unità abitativa ubicata, nei pressi di quella degli esponenti;
- che già in tale occasione, così come con successiva nota del 28.09.2018, manifestavano alla rag. ogni propria ragione sottesa all'intervenuta usucapione di tale spazio, anticipando il deposito di Per_1 domanda di mediazione ai fini dell'accertamento di quanto affermato;
- che la mediazione, alla quale era stata chiamata la procedura espropriativa, si chiudeva con esito negativo stante la mancata partecipazione di questa;
- che il Tribunale di Perugia, all'esito delle vendite dei beni immobili pignorati, in data 19.09.2018 emetteva decreto di trasferimento, poi trascritto in data 05.10.2018, in favore degli aggiudicatari, odierni convenuti, sig.ra ed il sig. Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 12 - che con successive note del 18.10.2018, il custode giudiziale trasmetteva al loro difensore l'ordinanza emessa in data 15.10.2018 dal Giudice dell'Esecuzione per mezzo della quale si disponeva che "il custode proceda alla consegna dell'immobile venduto, nella sua interezza".
- che, pur ravvisando nel provvedimento emesso dal G.E., qualora attuato, una ingiusta e potenzialmente irreparabile lesione della situazione giuridica soggettiva in cui versavano gli attori, al fine di evitare ulteriori danni, anche economici, nonché disagi connessi allo sgombero forzoso dell'area, in conformità alle lettere nonché all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 619 cod. proc civ., gli odierni attori proponevano formale opposizione di terzo, avverso ogni atto della procedura esecutiva immobiliare n. 679/2010 R.G. Tribunale di Perugia, ritenuto lesivo dell'intervenuta usucapione del bene in parola, ed in particolare avverso l'istanza n. 7 del 04.10.2018 e del pedissequo provvedimento del giorno 15.10.2018;
- che nelle more, stante la mancata sospensione del provvedimento di immissione in possesso sopra indicato, in data 14 novembre 2018, formulando ogni riserva di diritto, al fine di scongiurare lo sgombero forzoso dell'area, i terreni de quo venivano consegnati in possesso al custode giudiziale;
- che l'opposizione veniva rigettata dal Giudice dell'Esecuzione poiché "ritenuto che termine finale per la proposizione dell'opposizione di terzo nella procedura esecutiva sia, anche volendo aderire alla interpretatone estensiva della lettera dell'art. 619 c.p.c, l'avvenuto trasferimento del bene, impregiudicata una eventuale azione diretta nei confronti degli acquirenti'';
- che gli attori promuovevano pertanto domanda di mediazione nei confronti degli odierni Convenuti.
La mediazione si concludeva però con esito negativo e gli attori promuovevano il presente giudizio, rassegnando le conclusioni di cui sopra e chiedendo di accertare l'intervenuta usucapione della proprietà della porzione di terreno attigua alla loro abitazione per intervenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
Chiedevano, altresì, che fosse ordinata la trascrizione della emananda sentenza e, in rivendicazione ex art. 948 cod. civ., che fosse ordinato ai convenuti l'immediato rilascio della rata di terreno per cui è causa.
In via subordinata, che fosse accertato e dichiarato l'arricchimento senza giusta causa dei convenuti in loro danno per le opere eseguite dagli attori sul terreno controverso, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al versamento in favore degli attori di un indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale da questi ultimi subita.
pagina 5 di 12 Si costituiva in giudizio la sola convenuta la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_1 attrici, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto, poiché il terreno controverso era stato legittimamente acquistato dalla convenuta all'esito della procedura esecutiva n. 679/2010 R.G.E, mentre gli attori non avevano mai esercitato un possesso uti dominus ultraventennale ed inoltre le opere edili visibili risalivano soltanto all'anno 2018, risultando dunque inidonee a fondare la spiegata domanda di accertamento di intervenuta usucapione ventennale.
Seguiva l'ammissione delle prove orali ed il Giudice al tempo assegnatario, esaurita l'istruttoria, con provvedimento del 3 aprile 2025, ritenuta causa matura per la decisione, la rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Medio tempore la causa veniva riassegnata a questo giudicante che, con provvedimento del 4 dicembre
2025 disponeva che all'udienza indicata del 22 dicembre 2025, già fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa sarebbe stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene oggi decisa, all'esito del deposito delle memorie autorizzate, della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, come di seguito.
Diritto.
Le domande avanzate dalla parte attrice sono infondate e debbono essere integralmente rigettate.
L'art. 1158 del Codice Civile, in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dispone: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.”.
A sostegno della domanda la parte attrice indica, unitamente all'atto di acquisto della propria abitazione, delle visure catastali degli immobili interessati e di alcune dichiarazioni di scienza ottenute da vicini di casa, un'ampia capitolazione di prova testimoniale.
La parte convenuta a sua volta ha prodotto, unitamente alle prove testimoniali, numerose prove documentali riferite alla rappresentazione dei luoghi nel corso di vari anni, richiamando in tema di onere della prova l'articolo 2697 del Codice Civile che pone in capo alla parte attrice tale onere “Onus probandi incumbit ei qui dicit".
Effettivamente il maturare della usucapione, al fine dell'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo originario, richiede la prova rigorosa del possesso continuato per venti anni, pacifico, pubblico, non interrotto e non equivoco, sorretto dal necessario animus possidendi, consistente nell'aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene, incompatibile con il possesso altrui.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie gli attori, attraverso le prove testimoniali assunte in corso di causa, hanno dimostrato di avere, tutt'al più, posto in essere talune attività di manutenzione o di pulizia del terreno, che come è noto costituiscono attività non sufficienti a fondare il necessario possesso uti dominus, difettando in questo caso l'animus possidendi, non essendo da soli indicativi delle volontà di comportarsi come proprietari esclusivi: “Orbene, il primo elemento valorizzato si pone senz'altro in contrasto col principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione (e, evidentemente, le attività ad essa correlate, come la pulizia del fondo), poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass., Sez. 2, 20/1/2022, n. 1796; Cass., Sez. 6-2, 5/3/2020, n. 6123; Cass., Sez. 2,
3/7/2018, n. 17376).” Cass. Civ. - Sez. 2, Ordinanza n. 20409 del 2025.
L'arresto che precede indicato dalla difesa convenuta non ha bisogno di commenti.
Inoltre, la documentazione fotografica prodotta dalla parte convenuta e le dichiarazioni dei testi di parte, contrastano con la tesi attorea poiché, sino all'anno 2017, il terreno appare pressoché incolto ed in apparente stato di abbandono, in contrasto dunque con le opere di manutenzione ordinaria e con l'esecuzione di lavori straordinari, quali ad esempio la regimentazione delle acque, nonché con le dedotte “numerose” opere di miglioramento del fondo tramite la realizzazione di coperture e rimesse per il posteggio delle proprie autovetture e per gli animali domestici (il collegamento interno e diretto con il giardino non rileva ai fini della decisione perché realizzato solo nell'anno 2018).
Del resto, come chiarisce la Suprema Corte: “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios” e nel caso di specie prima dell'anno 2018 non si rinvengono in loco, dalle prove documentali in atti, opere di tal genere.
pagina 7 di 12 Infatti, solo a partire dal 2018 si apprezzano i manufatti indicati dagli attori quali il muro di contenimento del terreno, la scala interna di collegamento, la recinzione esterna ed i ricoveri per gli animali.
Peraltro, dalla documentazione in atti (Doc. 9 parte convenuta), emerge con certezza che nell'anno
2011 e 2012 il terreno era all'evidenza incolto e privo di manufatti di sorta, di opere di regimazione delle acque nonché di altre opere visibili.
Solo nel 2015 (dunque in un periodo non utile per la maturazione dell'usucapione) compare nelle foto aeree una copertura (in realtà di modeste dimensioni) posta a ridosso dell'abitazione degli attori, ma continuano a non essere presenti segni di coltivazione del terreno o di regimazione delle acque meteoriche e la situazione permane pressoché invariata sino all'anno 2017, mentre, nell'anno 2018, si può individuare la presenza sopravvenuta di un pergolato, di una recinzione realizzata con due pali collegati da una catenella in plastica e di ulteriori opere.
Le circostanze indicate hanno inoltre trovato ulteriore riscontro documentale, quantomeno con riferimento alla situazione nell'anno 2017, quando la custode giudiziale del bene, in occasione del primo accesso effettuato in data 14 settembre 2017 affermava, "il terreno tra i due muri di cemento era incolto, nulla faceva pensare che fosse utilizzato da terze persone e non esisteva nessuna recinzione sopra il muro interno alla proprietà a ridosso della villa".
Dunque, può affermarsi con sufficiente certezza che, quantomeno sino all'anno 2015 il terreno in contestazione si presentava incolto, privo di manufatti e di recinzioni in corrispondenza del supposto confine, confermando così l'assenza di qualsivoglia indizio di possesso da parte degli attori.
Pertanto, se fino all'anno 2015 non erano rinvenibili nel terreno elementi tali da dimostrare la sussistenza del possesso continuato (uti dominus) in capo agli attori, deve ritenersi che, da tale anno al
2018 (anno dell'immissione nel possesso del terreno della parte convenuta) l'usucapione ventennale non era sicuramente maturata e, in ogni caso, non era sicuramente maturata anche a voler considerare la situazione corrispondente all'anno 2011 (anno in cui non sono presenti opere di alcun tipo).
Quanto precede è stato anche confermato dalle prove testimoniali indotte dalla parte convenuta.
La stessa Rag. custode giudiziale, confermava in udienza che il terreno era rimasto in uno Per_1 stato di evidente abbandono, non presentando, fino al 2017, alcuna opera visibile, non erano presenti opere di regimentazione delle acque e non esisteva alcuna recinzione, mentre solo in occasione dell'ulteriore accesso, avvenuto in data 7 settembre 2018, aveva potuto riscontrare la presenza di alcuni manufatti in cemento, di una recinzione posta su un muro in cemento armato, nonché di una scala che collegava l'abitazione dei Sigg. al terreno sottostante. Parte_2
pagina 8 di 12 Anche il teste Dott. CTU dell'esecuzione immobiliare, confermava a sua volta che, in Tes_1 occasione degli accessi effettuati nel marzo 2012, la rata si presentava “incolta con vegetazione contenuta”, priva di recinzione e di qualsivoglia manufatto.
Il teste riferiva poi di aver provveduto, su incarico del Sig. a Testimone_2 Parte_2 realizzare sulla rata di terreno un muro in cemento armato posto a valle del terreno, una recinzione posta sopra il predetto muro, delle platee in cemento per il ricovero degli animali, un sistema di regimazione delle acque ed una scala di collegamento con il terreno di proprietà del Sig. ma Parte_2 solo nei mesi di febbraio-marzo 2018 ed aggiungeva che sul terreno, prima dell'intervento “Non c'era nulla, la rata era nelle stesse condizioni di alla foto a pag. 2 dell'allegato n. 9”, a dimostrazione ulteriore che prima di tali lavori, realizzai solo nel 2018, non erano presenti i manufatti che la parte attrice ritine vi fossero.
Per contro le prove indotte dagli attori non si sono rivelate tali da confermare l'avvenuta maturazione del possesso ventennale del bene, avendo dato conferma che prima dell'anno 2018 non erano presenti i manufatti indicati dagli attori quali il muro di contenimento del terreno, la scala interna di collegamento, la recinzione esterna ed i ricoveri per gli animali e soprattutto che sino agli anni 2011 e
2012 il terreno era all'evidenza incolto e privo di manufatti di sorta, di opere di regimazione delle acque nonché di altre opere visibili, fatto salvo il riferimento ad attività di ripulitura occasionale del terreno da parte del che, come insegna l'arresto della Suprema Corte richiamato in Parte_2 precedenza: “… in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione (e, evidentemente, le attività ad essa correlate, come la pulizia del fondo), poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà…”
Il teste , pur confermando che i Sigg.ri e tagliavano l'erba su Testimone_3 CP_3 Parte_2 quella rata di terreno e che vi fosse stato, per un periodo, un ricovero per i cani e forse un recinto ed una specie di tettoia, non era in grado di collocare temporalmente tali circostanze.
Anche confermava che il Sig. tagliava l'erba su quel terreno son dal 1998 e Testimone_4 Parte_2 che tale attività era nota a tutti e che forse c'era una tettoia, ma aggiungeva che solo all'incirca quattro anni prima i Sigg.ri vi avevano collocato dei cani all'interno di un recinto, dunque in un Parte_2 periodo non rilevante ai fini del decidere.
pagina 9 di 12 Così che aveva visto gli attori pulire il terreno, pagare a terze persone la ripulitura e Testimone_5 che erano presenti cinque cani. confermava a sua volta solamente che i Sigg.ri e pulivano lo spazio Testimone_6 Parte_1 Parte_2 di terreno e che nessuno aveva mai sollevato obiezioni, ma escludeva che vi fossero ricoveri per animali e non ricordava se vi fossero tettoie.
dichiarava che i lavori di giardinaggio da lui stesso svolti erano limitati al Controparte_4 terreno interno alla recinzione dell'abitazione poi acquistata dai convenuti e che dunque non era stato occupato per la ripulitura del terreno per cui è causa. Tes confermava solamente di aver eseguito sin dal 2004, lavori di giardinaggio e Testimone_8 sistemazione del terreno su incarico del Sig. , fratello dell'attore e titolare della Controparte_5
Società Agricola Sargentini per circa dieci anni, al termine del quale aveva posizionato la rete di recinzione “ma sicuramente dopo avere terminato le operazioni di pulizia” e dunque verosimilmente nel 2014 (si ricorda che l'immissione nel possesso del bene della patte convenuta è del 2018 e dunque appena 4 anni dopo la realizzazione della recinzione) affermava solamente di aver “visto un ragazzo tagliare l'erba e mi ricordo che non vi Parte_5 era la rete, il terreno era vuoto”.
dichiarava solamente di aver “visto il Sig. pulire l'erba e sistemare la Parte_6 Parte_2 rata di terreno. Non ho visto fare altri lavori”. affermava di aver eseguito, circa dieci anni prima e dunque verosimilmente nel 2015, CP_6 dei lavori di sistemazione dell'area, ma precisava di aver “solo ripulito con un escavatore le spinaglie che erano alte minimo tre metri, sulla particella tra la casa del Sig. e il muro di sopra del CP_2 confine che era verso aggiungendo tuttavia di non aver effettuato i lavori indicati dalla Parte_2 parte attrice, così confermando che il terreno, prima del 2015 era incolto e che vi erano addirittura presenti delle “spinaglie” alte almeno tre metri, circostanza che oltretutto smentisce la tesi degli attore per la quale avrebbero provveduto con continuità alla ripulitura del terreno, posto che sino al 2015 era presente detta consistente vegetazione spontanea.
Escludeva inoltre il teste di aver eseguito, oltre alla semplice ripulitura delle sterpaglie, ulteriori opere di sistemazione e consolidamento del terreno.
pagina 10 di 12 In definitiva è emerso che i Sig.ri sino al 2015 si erano limitati perlopiù alla sola ripulitura Parte_2 occasionale dell'area, limitandosi a tagliare l'erba, ma non avevano in alcun modo realizzato a tale data la tettoia ed ricoveri per gli animali oggi presenti e tale attività non può essere da sola considerata idonea a fondare la domanda di usucapione avanzata nei confronti della controparte, poiché non dimostra in alcun modo l'esercizio continuativo del possesso uti dominus sul bene per 20 anni, atteggiandosi le marginali attività poste in essere quali comportamenti tuttalpiù compatibili con una detenzione di cortesia o di tolleranza da parte del proprietario e non riconducibile in alcun modo al potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene.
Per quanto precede deve e ritenersi infondata la domanda principale svolta dagli attori di accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale della rata di terreno per cui è causa, che dunque deve essere rigettata.
E l'infondatezza della domanda di intervenuta usucapione osta inoltre all'accoglimento delle azioni subordinate attoree di rivendicazione del bene e di arricchimento.
L'azione di rivendicazione svolta non poteva che avere quale presupposto l'accertamento dell'avvenuta usucapione del bene e pertanto, non sussistendo alcun titolo valido di proprietà (originaria) del bene in capo alla parte attrice, la domanda deve essere rigettata, sussistendo per contro un valido titolo di proprietà in capo alla parte convenuta, costituito dal decreto di trasferimento dell'immobile emesso dal
Tribunale di Perugia e regolarmente trascritto in data 5 ottobre 2018 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Perugia.
Quanto poi all'azione di arricchimento, va detto che sebbene l'art. 2041 c.c. richieda la dimostrazione dell'arricchimento di una parte ed il contestuale depauperamento dell'altra, presuppone tuttavia che il depauperamento non sia avvenuto per una spesa fatta dal richiedente l'indennizzo nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui: “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.” Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 6827 del 11 marzo 2021.
pagina 11 di 12 Tutti i manufatti realizzati dalla parte attrice nel corso degli anni ed in particolare, il muro in cemento armato posto a valle del terreno, la recinzione posta sopra il predetto muro, le platee in cemento per il ricovero degli animali, la regimazione delle acque e la scala di collegamento con il terreno di proprietà
, realizzati peraltro solo nei mesi di febbraio-marzo 2018, sono stati, all'evidenza, Controparte_7 effettuati nell'interesse di costoro (si pensi alla realizzazione della scala di collegamento tra la loro proprietà e l'immobile di cui rivendicano la proprietà, alla realizzazione di una tettoia verosimilmente destinata al ricovero delle auto o alla copertura per il ricovero dei cani).
Ma soprattutto detti manufatti, ivi inclusa anche la recinzione dell'area, sono sati realizzati, all'evidenza, al solo scopo di precostituire artificiosamente una situazione di apparente possesso del bene al fine della dimostrazione dell'intervenuta usucapione, nonostante la procedura esecutiva immobiliare sul bene fosse già da tempo in corso.
Le fatture che la parte attrice ha prodotto per complessivi € 6.026,84 sono tutte state emesse nel periodo intercorrente tra il mese di giugno 2018 ed il gennaio 2019 e dunque a ridosso della pubblicazione dell'Avviso di vendita del terreno (successivamente traferito agli aggiudicatari con decreto del 19 agosto 2018), peraltro preceduta dall'accesso precedente da parte del custode giudiziale del bene del 14 settembre 2017 ed è alquanto singolare che la parte attrice, dopo anni di inattività, se si esclude la dedotta ripulitura occasionale del fondo, abbia deciso di realizzare in tutta fretta i manufatti oggi presenti.
Tale circostanza non può che far ritenere che tali opere siano state realizzate dagli attori al solo fine di rafforzare la propria pretesa nei confronti degli aggiudicatari del terreno, predisponendo in tal modo ed artatamente, delle opere visibili (scala di accesso, recinzione, pergolato, ricovero animali ecc.) che nessuna utilità possono arrecare alla parte convenuta.
Ne consegue che anche l'ultima delle domande subordinate deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come si seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, e domanda disattesa rigetta integralmente le domande svolte dalla parte attrice.
Pone a carico della parte attrice le spese di lite, che qui si liquidano, in favore della convenuta CP_1 nella misura di €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA
e CAP come per legge.
Perugia, 22 dicembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Dott. Carlo GAMBUCCI pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5825/2019 tra
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Riccardo Betti;
attori contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Scarongella e Sarah Controparte_1 Cecchini;
convenuta nonché contro
CP_2 convenuto contumace
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 12,59 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e l'avv. Riccardo Betti;
Parte_1 Parte_2 per gli avv.ti Alessandro Scarongella e Sarah Cecchini;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 18,06, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice On.
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 5825/2019 promossa da:
, cod. fisc. , nata a [...] il giorno 8 giugno Parte_1 C.F._1
1954 e cod. fisv. nato a [...] il giorno 15 Parte_2 C.F._2 novembre 1950, entrambi residenti in [...], nonché rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Betti, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Panicale (PG), fraz. Tavernelle, Via dei Commercio, 43, presso lo studio del difensore – comunicazioni FAX n. 075.8672802 PEC Email_1
- attori nei confronti di:
(C.F. , nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], al voc. La Balda, 52, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Scarongella del Foro di Perugia, fax n.
075/32655, indirizzo PEC e dall'Avv. Sarah Cecchini Email_2 del Foro di Perugia, fax n. 075/32655, indirizzo PEC Email_3 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dei predetti avvocati in Perugia, via dei Filosofi n.
23/C
– convenuta cod. fisc. , nato a [...] il giorno 7 CP_2 C.F._4 marzo 1989 e residente in [...];
- convenuto contumace
Conclusioni per la parte attrice: “…disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di rito, di merito ed istruttoria, per i motivi addotti in narrativa: nel merito, in via principale pagina 2 di 12 accertare e dichiarare che la Sig.ra , … e il signor …, in virtù Parte_1 Parte_2 dell'intervenuta usucapione ventennale della stessa, la quota di proprietà indivisa della rata di terreno sita in Panicale (PG), località Tavernelle, Via Ada Negri, 2, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune di Panicale (PG), al foglio 64, particelle 419, 422 e 938, al contempo ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate - Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Perugia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; per l'effetto di quanto sopra e in accoglimento della domanda di rivendicazione degli attori, ex art. 948 cod. civ., ordinare alla sig.ra … e al sig. … l'immediato rilascio Controparte_1 CP_2 della rata di terreno per cui è causa;
in via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle predette domande, accertare e dichiarare: l'arricchimento senza giusta causa della sig.ra e del sig. Controparte_1 [...]
in danno dei Signori e ex art. 2041 cod. civ., per le CP_2 Parte_1 Parte_2 opere di conservazione, manutenzione e miglioramento eseguite nel tempo dai medesimi sul lotto per cui è causa, oggi intestato ai convenuti, come dedotto nella parte motiva;
per l'effetto condannare i medesimi sig.ra e sig. , in solido tra Parte_3 Parte_4 loro, al versamento in favore degli attori di un indennizzo, pari alla corrispondente diminuzione patrimoniale subita da questi ultimi, che verrà accettati in corso di causa e/o ritenuta congrua e/o di equità dalla competente Autorità Giudiziaria, oltre rivalutazione e/o interessi legali come per legge e ciò entro i limiti di valore dello scaglione di riferimenti ossia fino ad euro 26.000.00.
In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio.”.
Conclusioni per la convenuta “... ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1 nel merito e in via principale, rigettare tutte le domande attrici perché infondate e non provate in fatto
e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Oggetto: USUCAPIONE
Fatto.
pagina 3 di 12 Con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2019, gli attori e Parte_1 [...] convenivano in giudizio la Sig.ra e il Sig. al fine di Parte_2 Controparte_1 CP_2 ottenere l'accertamento e la dichiarazione della proprietà della porzione di terreno attigua alla loro abitazione, sita nel Comune di Panicale (PG), località Tavernelle, in via A. Negri n. 2, meglio identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 64, particelle nn. 419, 422 e 938, per intervenuto acquisto a titolo originario mediante usucapione ventennale, deducendo:
- di aver acquistato, in data 19 maggio 1983 la propria abitazione familiare, rispetto alla quale, in perfetta adiacenza, era posta una rata di terreno, della grandezza complessiva di metri quadrati 245, meglio distinta presso il Catasto Terreni del Comune di Panicale (PG), al foglio 64, particelle 419, 422
e 938 che, fin da subito, utilizzavano quale pertinenza della predetta abitazione, sia come luogo di custodia delle vetture in uso alla famiglia, sia come luogo di custodia dei propri ammali domestici.
- che per oltre 35 anni avevano posseduto il predetto terreno in maniera pacifica, pubblica e senza mai subire alcun tipo di manifestazione contraria, godendo appieno dello spazio e provvedendo, a propria cura e spese, sia alla manutenzione ordinaria ed al buon decoro, sia all'esecuzione di lavori straordinari e tra questi la regimentazione delle acque in maniera idonea ad evitare aggravi sul lotto limitrofo;
- che tale situazione si consolidava nel corso del tempo, tanto da consentire agli attori di effettuare numerose opere di miglioramento del fondo, e ciò mediante la realizzazione di coperture e rimesse per gli animali domestici adeguate anche alla stagione invernale, nonché coperture per il posteggio delle proprie autovetture;
- che da ultimo veniva realizzato anche un collegamento interno e diretto con il proprio giardino di cui, di fatto, la rata di terreno in parola era ormai parte integrante;
- che nel corso del mese di settembre 2018, gli attori apprendevano, in esito all'incontro avuto con la rag. - custode giudiziale del fondo limitrofo - che la medesima rata di terreno era Persona_1 stata ricompresa tra quelle oggetto di un'esecuzione immobiliare incardinata innanzi al Tribunale di
Perugia nei confronti della proprietaria dell'unità abitativa ubicata, nei pressi di quella degli esponenti;
- che già in tale occasione, così come con successiva nota del 28.09.2018, manifestavano alla rag. ogni propria ragione sottesa all'intervenuta usucapione di tale spazio, anticipando il deposito di Per_1 domanda di mediazione ai fini dell'accertamento di quanto affermato;
- che la mediazione, alla quale era stata chiamata la procedura espropriativa, si chiudeva con esito negativo stante la mancata partecipazione di questa;
- che il Tribunale di Perugia, all'esito delle vendite dei beni immobili pignorati, in data 19.09.2018 emetteva decreto di trasferimento, poi trascritto in data 05.10.2018, in favore degli aggiudicatari, odierni convenuti, sig.ra ed il sig. Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 12 - che con successive note del 18.10.2018, il custode giudiziale trasmetteva al loro difensore l'ordinanza emessa in data 15.10.2018 dal Giudice dell'Esecuzione per mezzo della quale si disponeva che "il custode proceda alla consegna dell'immobile venduto, nella sua interezza".
- che, pur ravvisando nel provvedimento emesso dal G.E., qualora attuato, una ingiusta e potenzialmente irreparabile lesione della situazione giuridica soggettiva in cui versavano gli attori, al fine di evitare ulteriori danni, anche economici, nonché disagi connessi allo sgombero forzoso dell'area, in conformità alle lettere nonché all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 619 cod. proc civ., gli odierni attori proponevano formale opposizione di terzo, avverso ogni atto della procedura esecutiva immobiliare n. 679/2010 R.G. Tribunale di Perugia, ritenuto lesivo dell'intervenuta usucapione del bene in parola, ed in particolare avverso l'istanza n. 7 del 04.10.2018 e del pedissequo provvedimento del giorno 15.10.2018;
- che nelle more, stante la mancata sospensione del provvedimento di immissione in possesso sopra indicato, in data 14 novembre 2018, formulando ogni riserva di diritto, al fine di scongiurare lo sgombero forzoso dell'area, i terreni de quo venivano consegnati in possesso al custode giudiziale;
- che l'opposizione veniva rigettata dal Giudice dell'Esecuzione poiché "ritenuto che termine finale per la proposizione dell'opposizione di terzo nella procedura esecutiva sia, anche volendo aderire alla interpretatone estensiva della lettera dell'art. 619 c.p.c, l'avvenuto trasferimento del bene, impregiudicata una eventuale azione diretta nei confronti degli acquirenti'';
- che gli attori promuovevano pertanto domanda di mediazione nei confronti degli odierni Convenuti.
La mediazione si concludeva però con esito negativo e gli attori promuovevano il presente giudizio, rassegnando le conclusioni di cui sopra e chiedendo di accertare l'intervenuta usucapione della proprietà della porzione di terreno attigua alla loro abitazione per intervenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
Chiedevano, altresì, che fosse ordinata la trascrizione della emananda sentenza e, in rivendicazione ex art. 948 cod. civ., che fosse ordinato ai convenuti l'immediato rilascio della rata di terreno per cui è causa.
In via subordinata, che fosse accertato e dichiarato l'arricchimento senza giusta causa dei convenuti in loro danno per le opere eseguite dagli attori sul terreno controverso, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al versamento in favore degli attori di un indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale da questi ultimi subita.
pagina 5 di 12 Si costituiva in giudizio la sola convenuta la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_1 attrici, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto, poiché il terreno controverso era stato legittimamente acquistato dalla convenuta all'esito della procedura esecutiva n. 679/2010 R.G.E, mentre gli attori non avevano mai esercitato un possesso uti dominus ultraventennale ed inoltre le opere edili visibili risalivano soltanto all'anno 2018, risultando dunque inidonee a fondare la spiegata domanda di accertamento di intervenuta usucapione ventennale.
Seguiva l'ammissione delle prove orali ed il Giudice al tempo assegnatario, esaurita l'istruttoria, con provvedimento del 3 aprile 2025, ritenuta causa matura per la decisione, la rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Medio tempore la causa veniva riassegnata a questo giudicante che, con provvedimento del 4 dicembre
2025 disponeva che all'udienza indicata del 22 dicembre 2025, già fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa sarebbe stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene oggi decisa, all'esito del deposito delle memorie autorizzate, della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, come di seguito.
Diritto.
Le domande avanzate dalla parte attrice sono infondate e debbono essere integralmente rigettate.
L'art. 1158 del Codice Civile, in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dispone: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.”.
A sostegno della domanda la parte attrice indica, unitamente all'atto di acquisto della propria abitazione, delle visure catastali degli immobili interessati e di alcune dichiarazioni di scienza ottenute da vicini di casa, un'ampia capitolazione di prova testimoniale.
La parte convenuta a sua volta ha prodotto, unitamente alle prove testimoniali, numerose prove documentali riferite alla rappresentazione dei luoghi nel corso di vari anni, richiamando in tema di onere della prova l'articolo 2697 del Codice Civile che pone in capo alla parte attrice tale onere “Onus probandi incumbit ei qui dicit".
Effettivamente il maturare della usucapione, al fine dell'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo originario, richiede la prova rigorosa del possesso continuato per venti anni, pacifico, pubblico, non interrotto e non equivoco, sorretto dal necessario animus possidendi, consistente nell'aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene, incompatibile con il possesso altrui.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie gli attori, attraverso le prove testimoniali assunte in corso di causa, hanno dimostrato di avere, tutt'al più, posto in essere talune attività di manutenzione o di pulizia del terreno, che come è noto costituiscono attività non sufficienti a fondare il necessario possesso uti dominus, difettando in questo caso l'animus possidendi, non essendo da soli indicativi delle volontà di comportarsi come proprietari esclusivi: “Orbene, il primo elemento valorizzato si pone senz'altro in contrasto col principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione (e, evidentemente, le attività ad essa correlate, come la pulizia del fondo), poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass., Sez. 2, 20/1/2022, n. 1796; Cass., Sez. 6-2, 5/3/2020, n. 6123; Cass., Sez. 2,
3/7/2018, n. 17376).” Cass. Civ. - Sez. 2, Ordinanza n. 20409 del 2025.
L'arresto che precede indicato dalla difesa convenuta non ha bisogno di commenti.
Inoltre, la documentazione fotografica prodotta dalla parte convenuta e le dichiarazioni dei testi di parte, contrastano con la tesi attorea poiché, sino all'anno 2017, il terreno appare pressoché incolto ed in apparente stato di abbandono, in contrasto dunque con le opere di manutenzione ordinaria e con l'esecuzione di lavori straordinari, quali ad esempio la regimentazione delle acque, nonché con le dedotte “numerose” opere di miglioramento del fondo tramite la realizzazione di coperture e rimesse per il posteggio delle proprie autovetture e per gli animali domestici (il collegamento interno e diretto con il giardino non rileva ai fini della decisione perché realizzato solo nell'anno 2018).
Del resto, come chiarisce la Suprema Corte: “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios” e nel caso di specie prima dell'anno 2018 non si rinvengono in loco, dalle prove documentali in atti, opere di tal genere.
pagina 7 di 12 Infatti, solo a partire dal 2018 si apprezzano i manufatti indicati dagli attori quali il muro di contenimento del terreno, la scala interna di collegamento, la recinzione esterna ed i ricoveri per gli animali.
Peraltro, dalla documentazione in atti (Doc. 9 parte convenuta), emerge con certezza che nell'anno
2011 e 2012 il terreno era all'evidenza incolto e privo di manufatti di sorta, di opere di regimazione delle acque nonché di altre opere visibili.
Solo nel 2015 (dunque in un periodo non utile per la maturazione dell'usucapione) compare nelle foto aeree una copertura (in realtà di modeste dimensioni) posta a ridosso dell'abitazione degli attori, ma continuano a non essere presenti segni di coltivazione del terreno o di regimazione delle acque meteoriche e la situazione permane pressoché invariata sino all'anno 2017, mentre, nell'anno 2018, si può individuare la presenza sopravvenuta di un pergolato, di una recinzione realizzata con due pali collegati da una catenella in plastica e di ulteriori opere.
Le circostanze indicate hanno inoltre trovato ulteriore riscontro documentale, quantomeno con riferimento alla situazione nell'anno 2017, quando la custode giudiziale del bene, in occasione del primo accesso effettuato in data 14 settembre 2017 affermava, "il terreno tra i due muri di cemento era incolto, nulla faceva pensare che fosse utilizzato da terze persone e non esisteva nessuna recinzione sopra il muro interno alla proprietà a ridosso della villa".
Dunque, può affermarsi con sufficiente certezza che, quantomeno sino all'anno 2015 il terreno in contestazione si presentava incolto, privo di manufatti e di recinzioni in corrispondenza del supposto confine, confermando così l'assenza di qualsivoglia indizio di possesso da parte degli attori.
Pertanto, se fino all'anno 2015 non erano rinvenibili nel terreno elementi tali da dimostrare la sussistenza del possesso continuato (uti dominus) in capo agli attori, deve ritenersi che, da tale anno al
2018 (anno dell'immissione nel possesso del terreno della parte convenuta) l'usucapione ventennale non era sicuramente maturata e, in ogni caso, non era sicuramente maturata anche a voler considerare la situazione corrispondente all'anno 2011 (anno in cui non sono presenti opere di alcun tipo).
Quanto precede è stato anche confermato dalle prove testimoniali indotte dalla parte convenuta.
La stessa Rag. custode giudiziale, confermava in udienza che il terreno era rimasto in uno Per_1 stato di evidente abbandono, non presentando, fino al 2017, alcuna opera visibile, non erano presenti opere di regimentazione delle acque e non esisteva alcuna recinzione, mentre solo in occasione dell'ulteriore accesso, avvenuto in data 7 settembre 2018, aveva potuto riscontrare la presenza di alcuni manufatti in cemento, di una recinzione posta su un muro in cemento armato, nonché di una scala che collegava l'abitazione dei Sigg. al terreno sottostante. Parte_2
pagina 8 di 12 Anche il teste Dott. CTU dell'esecuzione immobiliare, confermava a sua volta che, in Tes_1 occasione degli accessi effettuati nel marzo 2012, la rata si presentava “incolta con vegetazione contenuta”, priva di recinzione e di qualsivoglia manufatto.
Il teste riferiva poi di aver provveduto, su incarico del Sig. a Testimone_2 Parte_2 realizzare sulla rata di terreno un muro in cemento armato posto a valle del terreno, una recinzione posta sopra il predetto muro, delle platee in cemento per il ricovero degli animali, un sistema di regimazione delle acque ed una scala di collegamento con il terreno di proprietà del Sig. ma Parte_2 solo nei mesi di febbraio-marzo 2018 ed aggiungeva che sul terreno, prima dell'intervento “Non c'era nulla, la rata era nelle stesse condizioni di alla foto a pag. 2 dell'allegato n. 9”, a dimostrazione ulteriore che prima di tali lavori, realizzai solo nel 2018, non erano presenti i manufatti che la parte attrice ritine vi fossero.
Per contro le prove indotte dagli attori non si sono rivelate tali da confermare l'avvenuta maturazione del possesso ventennale del bene, avendo dato conferma che prima dell'anno 2018 non erano presenti i manufatti indicati dagli attori quali il muro di contenimento del terreno, la scala interna di collegamento, la recinzione esterna ed i ricoveri per gli animali e soprattutto che sino agli anni 2011 e
2012 il terreno era all'evidenza incolto e privo di manufatti di sorta, di opere di regimazione delle acque nonché di altre opere visibili, fatto salvo il riferimento ad attività di ripulitura occasionale del terreno da parte del che, come insegna l'arresto della Suprema Corte richiamato in Parte_2 precedenza: “… in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione (e, evidentemente, le attività ad essa correlate, come la pulizia del fondo), poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà…”
Il teste , pur confermando che i Sigg.ri e tagliavano l'erba su Testimone_3 CP_3 Parte_2 quella rata di terreno e che vi fosse stato, per un periodo, un ricovero per i cani e forse un recinto ed una specie di tettoia, non era in grado di collocare temporalmente tali circostanze.
Anche confermava che il Sig. tagliava l'erba su quel terreno son dal 1998 e Testimone_4 Parte_2 che tale attività era nota a tutti e che forse c'era una tettoia, ma aggiungeva che solo all'incirca quattro anni prima i Sigg.ri vi avevano collocato dei cani all'interno di un recinto, dunque in un Parte_2 periodo non rilevante ai fini del decidere.
pagina 9 di 12 Così che aveva visto gli attori pulire il terreno, pagare a terze persone la ripulitura e Testimone_5 che erano presenti cinque cani. confermava a sua volta solamente che i Sigg.ri e pulivano lo spazio Testimone_6 Parte_1 Parte_2 di terreno e che nessuno aveva mai sollevato obiezioni, ma escludeva che vi fossero ricoveri per animali e non ricordava se vi fossero tettoie.
dichiarava che i lavori di giardinaggio da lui stesso svolti erano limitati al Controparte_4 terreno interno alla recinzione dell'abitazione poi acquistata dai convenuti e che dunque non era stato occupato per la ripulitura del terreno per cui è causa. Tes confermava solamente di aver eseguito sin dal 2004, lavori di giardinaggio e Testimone_8 sistemazione del terreno su incarico del Sig. , fratello dell'attore e titolare della Controparte_5
Società Agricola Sargentini per circa dieci anni, al termine del quale aveva posizionato la rete di recinzione “ma sicuramente dopo avere terminato le operazioni di pulizia” e dunque verosimilmente nel 2014 (si ricorda che l'immissione nel possesso del bene della patte convenuta è del 2018 e dunque appena 4 anni dopo la realizzazione della recinzione) affermava solamente di aver “visto un ragazzo tagliare l'erba e mi ricordo che non vi Parte_5 era la rete, il terreno era vuoto”.
dichiarava solamente di aver “visto il Sig. pulire l'erba e sistemare la Parte_6 Parte_2 rata di terreno. Non ho visto fare altri lavori”. affermava di aver eseguito, circa dieci anni prima e dunque verosimilmente nel 2015, CP_6 dei lavori di sistemazione dell'area, ma precisava di aver “solo ripulito con un escavatore le spinaglie che erano alte minimo tre metri, sulla particella tra la casa del Sig. e il muro di sopra del CP_2 confine che era verso aggiungendo tuttavia di non aver effettuato i lavori indicati dalla Parte_2 parte attrice, così confermando che il terreno, prima del 2015 era incolto e che vi erano addirittura presenti delle “spinaglie” alte almeno tre metri, circostanza che oltretutto smentisce la tesi degli attore per la quale avrebbero provveduto con continuità alla ripulitura del terreno, posto che sino al 2015 era presente detta consistente vegetazione spontanea.
Escludeva inoltre il teste di aver eseguito, oltre alla semplice ripulitura delle sterpaglie, ulteriori opere di sistemazione e consolidamento del terreno.
pagina 10 di 12 In definitiva è emerso che i Sig.ri sino al 2015 si erano limitati perlopiù alla sola ripulitura Parte_2 occasionale dell'area, limitandosi a tagliare l'erba, ma non avevano in alcun modo realizzato a tale data la tettoia ed ricoveri per gli animali oggi presenti e tale attività non può essere da sola considerata idonea a fondare la domanda di usucapione avanzata nei confronti della controparte, poiché non dimostra in alcun modo l'esercizio continuativo del possesso uti dominus sul bene per 20 anni, atteggiandosi le marginali attività poste in essere quali comportamenti tuttalpiù compatibili con una detenzione di cortesia o di tolleranza da parte del proprietario e non riconducibile in alcun modo al potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene.
Per quanto precede deve e ritenersi infondata la domanda principale svolta dagli attori di accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale della rata di terreno per cui è causa, che dunque deve essere rigettata.
E l'infondatezza della domanda di intervenuta usucapione osta inoltre all'accoglimento delle azioni subordinate attoree di rivendicazione del bene e di arricchimento.
L'azione di rivendicazione svolta non poteva che avere quale presupposto l'accertamento dell'avvenuta usucapione del bene e pertanto, non sussistendo alcun titolo valido di proprietà (originaria) del bene in capo alla parte attrice, la domanda deve essere rigettata, sussistendo per contro un valido titolo di proprietà in capo alla parte convenuta, costituito dal decreto di trasferimento dell'immobile emesso dal
Tribunale di Perugia e regolarmente trascritto in data 5 ottobre 2018 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Perugia.
Quanto poi all'azione di arricchimento, va detto che sebbene l'art. 2041 c.c. richieda la dimostrazione dell'arricchimento di una parte ed il contestuale depauperamento dell'altra, presuppone tuttavia che il depauperamento non sia avvenuto per una spesa fatta dal richiedente l'indennizzo nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui: “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.” Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 6827 del 11 marzo 2021.
pagina 11 di 12 Tutti i manufatti realizzati dalla parte attrice nel corso degli anni ed in particolare, il muro in cemento armato posto a valle del terreno, la recinzione posta sopra il predetto muro, le platee in cemento per il ricovero degli animali, la regimazione delle acque e la scala di collegamento con il terreno di proprietà
, realizzati peraltro solo nei mesi di febbraio-marzo 2018, sono stati, all'evidenza, Controparte_7 effettuati nell'interesse di costoro (si pensi alla realizzazione della scala di collegamento tra la loro proprietà e l'immobile di cui rivendicano la proprietà, alla realizzazione di una tettoia verosimilmente destinata al ricovero delle auto o alla copertura per il ricovero dei cani).
Ma soprattutto detti manufatti, ivi inclusa anche la recinzione dell'area, sono sati realizzati, all'evidenza, al solo scopo di precostituire artificiosamente una situazione di apparente possesso del bene al fine della dimostrazione dell'intervenuta usucapione, nonostante la procedura esecutiva immobiliare sul bene fosse già da tempo in corso.
Le fatture che la parte attrice ha prodotto per complessivi € 6.026,84 sono tutte state emesse nel periodo intercorrente tra il mese di giugno 2018 ed il gennaio 2019 e dunque a ridosso della pubblicazione dell'Avviso di vendita del terreno (successivamente traferito agli aggiudicatari con decreto del 19 agosto 2018), peraltro preceduta dall'accesso precedente da parte del custode giudiziale del bene del 14 settembre 2017 ed è alquanto singolare che la parte attrice, dopo anni di inattività, se si esclude la dedotta ripulitura occasionale del fondo, abbia deciso di realizzare in tutta fretta i manufatti oggi presenti.
Tale circostanza non può che far ritenere che tali opere siano state realizzate dagli attori al solo fine di rafforzare la propria pretesa nei confronti degli aggiudicatari del terreno, predisponendo in tal modo ed artatamente, delle opere visibili (scala di accesso, recinzione, pergolato, ricovero animali ecc.) che nessuna utilità possono arrecare alla parte convenuta.
Ne consegue che anche l'ultima delle domande subordinate deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come si seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, e domanda disattesa rigetta integralmente le domande svolte dalla parte attrice.
Pone a carico della parte attrice le spese di lite, che qui si liquidano, in favore della convenuta CP_1 nella misura di €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA
e CAP come per legge.
Perugia, 22 dicembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Dott. Carlo GAMBUCCI pagina 12 di 12