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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17465 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Nrg 23502/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
• visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
• viste le note depositate
• visto l'art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ET MI , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 23502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente T R A
rappresentata e difesa dall'avv Paolo Maldera ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma via Orazio n 3 .
ATTRICE
E
in Controparte_1 persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Russo ed elettivamente domiciliata in Roma
via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto di rilascio Prot 12634 del 20 febbraio
2019 con il quale l'ER intimava il rilascio dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma Viale di Torre Maura n 82 .
A sostegno della domanda ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e la nullità dell'atto impugnato per sottoscrizione da soggetto non autorizzato.
Inoltre ha dedotto il difetto di indicazioni specifiche circa il diritto di proprietà in capo all la violazione di legge e l'eccesso di potere dell'amministrazione nell'emissione Pt_2 del provvedimento.
Nel merito ha evidenziato il difetto di motivazione, l'errata applicazione della norma regionale e la violazione degli artt 3,7,10,11 della legge 241/90 ed il legittimo affidamento maturato.
Costituitasi ER ha chiesto il rigetto della domanda
Nel corso del giudizio l'attrice dando atto del deposito della domanda di assegnazione in sanatoria ai sensi della l.r. lazio n. 1/2020 insisteva per la improcedibilità della pretesa di rilascio .
Occorre premettere che la sola presentazione della istanza di sanatoria -la cui istruttoria nel caso che ci occupa non è stata ancora definita -non costituisce un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da farsi luogo ad una pronuncia di improcedibilità della pretesa di rilascio.
Esaminando le singole eccezioni si osserva quanto segue
E' demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità formale del provvedimento di rilascio adottato (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001: “in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto ai sensi dell'art. 18 del Controparte_2
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art.
11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora
l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass. SS. UU. n°3389.2002;
Cass. SS. UU. n°1731.2005).
La competenza del Direttore Generale dell' ad emettere il provvedimento di rilascio Pt_2 deriva dai poteri gestionali allo stesso attribuiti dall'art. 11 L.R. Lazio n. 30/02 sull'ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica.
L'ER ha allegato di essere l'attuale proprietaria dell'immobile di cui si tratta, rappresentando anche di essere succeduta allo di Roma;
sussiste pertanto la sua CP_3 legittimazione attiva, intesa quale “legitimatio ad causam”. In sostanza L'A.T.E.R. del
Comune di Roma ha potuto procedere all'emissione del decreto di rilascio non solo in quanto titolare del diritto di proprietà sull'unita immobiliare di cui è causa ma in quanto a ciò espressamente preposta dall'art. 18 del decreto citato, quale ente responsabile della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L'attività procedimentale posta in essere dall rientra, Controparte_4 pienamente, in un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria
In ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11,
L. R. n°12/1999, art. 4). Nel merito si osserva che il decreto di rilascio opposto trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio e sotto tale profilo l'atto impugnato risulta motivato.
Sul punto l'attrice nulla ha dedotto.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
La stessa presentazione dell'istanza di regolarizzazione in sanatoria ex lege 1/2020 comprova la illegittimità della permanenza nell'immobile da parte dell'attrice che non ha in alcun modo provato la titolarità della propria occupazione, né il proprio diritto all'assegnazione
L'attrice ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A. , pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali del decreto di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice ET MI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
• visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
• viste le note depositate
• visto l'art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ET MI , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 23502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente T R A
rappresentata e difesa dall'avv Paolo Maldera ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma via Orazio n 3 .
ATTRICE
E
in Controparte_1 persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Russo ed elettivamente domiciliata in Roma
via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto di rilascio Prot 12634 del 20 febbraio
2019 con il quale l'ER intimava il rilascio dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma Viale di Torre Maura n 82 .
A sostegno della domanda ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e la nullità dell'atto impugnato per sottoscrizione da soggetto non autorizzato.
Inoltre ha dedotto il difetto di indicazioni specifiche circa il diritto di proprietà in capo all la violazione di legge e l'eccesso di potere dell'amministrazione nell'emissione Pt_2 del provvedimento.
Nel merito ha evidenziato il difetto di motivazione, l'errata applicazione della norma regionale e la violazione degli artt 3,7,10,11 della legge 241/90 ed il legittimo affidamento maturato.
Costituitasi ER ha chiesto il rigetto della domanda
Nel corso del giudizio l'attrice dando atto del deposito della domanda di assegnazione in sanatoria ai sensi della l.r. lazio n. 1/2020 insisteva per la improcedibilità della pretesa di rilascio .
Occorre premettere che la sola presentazione della istanza di sanatoria -la cui istruttoria nel caso che ci occupa non è stata ancora definita -non costituisce un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da farsi luogo ad una pronuncia di improcedibilità della pretesa di rilascio.
Esaminando le singole eccezioni si osserva quanto segue
E' demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità formale del provvedimento di rilascio adottato (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001: “in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto ai sensi dell'art. 18 del Controparte_2
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art.
11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora
l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass. SS. UU. n°3389.2002;
Cass. SS. UU. n°1731.2005).
La competenza del Direttore Generale dell' ad emettere il provvedimento di rilascio Pt_2 deriva dai poteri gestionali allo stesso attribuiti dall'art. 11 L.R. Lazio n. 30/02 sull'ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica.
L'ER ha allegato di essere l'attuale proprietaria dell'immobile di cui si tratta, rappresentando anche di essere succeduta allo di Roma;
sussiste pertanto la sua CP_3 legittimazione attiva, intesa quale “legitimatio ad causam”. In sostanza L'A.T.E.R. del
Comune di Roma ha potuto procedere all'emissione del decreto di rilascio non solo in quanto titolare del diritto di proprietà sull'unita immobiliare di cui è causa ma in quanto a ciò espressamente preposta dall'art. 18 del decreto citato, quale ente responsabile della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L'attività procedimentale posta in essere dall rientra, Controparte_4 pienamente, in un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria
In ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11,
L. R. n°12/1999, art. 4). Nel merito si osserva che il decreto di rilascio opposto trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio e sotto tale profilo l'atto impugnato risulta motivato.
Sul punto l'attrice nulla ha dedotto.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
La stessa presentazione dell'istanza di regolarizzazione in sanatoria ex lege 1/2020 comprova la illegittimità della permanenza nell'immobile da parte dell'attrice che non ha in alcun modo provato la titolarità della propria occupazione, né il proprio diritto all'assegnazione
L'attrice ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A. , pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali del decreto di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice ET MI