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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN GRAZIELLA, Presidente e Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300099/2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300099/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300099/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1Con ricorso ritualmente proposto, , quale ex legale rapp.te/liq.re della cessata
S.r.l., rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. T8T03I300099/2024, per IRES IRAP IVA anno 2017, notificato il 22 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle entrate, all'esito di verifica della Guardia di Finanza con consegna del PVC il 16 gennaio 2024, non aveva riconosciuto i costi per € 109.055,00 relativi alle fatture afferenti al fornitore Società_2 di Nominativo_2 in quanto ritenuto soggetto fittizio in base agli elementi raccolti dai verificatori e a quelli risultanti all'anagrafe tributaria, con conseguente oggettiva inesistenza delle operazioni e relativo recupero ai fini Ires e Irap e indetraibilità dell'Iva delle predette fatture. Il ricorrente deduceva l'intervenuta decadenza dal potere impositivo perché l'atto, relativo all'anno 2017, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 43, d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 57, d.p.r. n. 633/1972, non potendosi applicare la c.d. “sospensione” di cui all'art. 67 d. l. n. 18/2020, posto che, come riconosciuto da copiosa giurisprudenza di merito, la menzionata disposizione era stata sostituita, per gli atti dell'Agenzia delle entrate, con la disciplina prevista dell'art. 157 del d.l. 34/2020, e, in ogni caso, anche la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ne aveva escluso l'applicabilità con atto di indirizzo del 29 febbraio 2024. Il ricorrente deduceva, poi, l'illegittimità dell'atto impugnato e l'assenza di prova circa la fondatezza della pretesa, per avere l'Ufficio basato l'accertamento sulle risultanze del PVC, dal tenore del quale, tuttavia, si evince che i finanzieri non hanno fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, limitandosi a indicare elementi presuntivi che neppure si fondano su fatti certi. Il ricorrente rilevava, al riguardo, che nemmeno risulta in quale periodo i sopralluoghi sono stati eseguiti, Società_2evidenziando che, dalla visura camerale storica di , la ditta aveva cessato l'attività ben prima dell'inizio della verifica e, inoltre, non è neppure corretto l'assunto che la ditta non avesse lavoratori dipendenti, posto che nell'annualità in contestazione (2017) dalla stessa visura camerale risulta avesse almeno 4 dipendenti (numero che costituisce il valore medio) e, in totale, 5 addetti (numero pur esso indicato come valore medio), circostanza idonea a confermare quanto dichiarato dal legale rappresentante della Società_1, e riportato a pag. 3 dell'avviso di accertamento, ossia che, per “motivi organizzativi una parte delle lavorazioni vengono talvolta demandate ad aziende terziste”. Rilevando, inoltre, ad ulteriore conferma dell'erroneità degli assunti contenuti nel PVC, che gli stessi finanzieri non hanno neppure contestato un eventuale retrocessione degli importi corrisposti Società_1da s.r.l. al fine di saldare le fatture emesse dalla ditta fornitrice. Produceva, a comprova dell'effettività delle prestazioni fornite di cui alle fatture contestate, l'analitica ricostruzione per i mesi compresi tra luglio e dicembre 2017, ossia l'arco temporale in cui sono state emesse le fatture oggetto di contestazione, file excel, foglio 1, denominato tariffario di vendita e pagine successive contenenti, per ogni singolo mese, nella colonna A) i minuti necessari per realizzare ogni singolo prodotto;
nella colonna B) il nome dell'articolo; nella colonna C) il numero degli articoli venduti nel mese di riferimento relativo all'anno 2017; nella colonna D) il numero dei minuti necessari per realizzare gli articoli venduti nel mese di riferimento, da cui si evince, sulla base delle ore indicate Società_1nelle singole buste paga dei dipendenti della , che i minuti necessari per realizzare i prodotti venduti nel singolo mese sono decisamente superiori a quelli che poteva impiegare la società tramite i propri dipendenti. Infine deduceva l'illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, sia sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, sia per manifesta sproporzione, sia per l'incompatibilità della misura sanzionatoria irrogata con il principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. Di conseguenza, il ricorrente chiedeva alla Corte adita, in via principale, accogliere il ricorso per tutti i motivi dedotti, formulati in via alternativa;
in via subordinata, accertare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie, se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente nelle more versate, ivi compresi gli interessi, con vittoria delle competenze, spese e onorari di causa. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa. Quanto all'eccepita decadenza, osservava che l'art. 67, comma 1, d. l. n. 18/2020 ha previsto a livello generale una sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) delle attività amministrative tributarie, tra le quali in primis quelle di controllo, rimandando, con il comma 4, quanto ai termini di decadenza e di prescrizione, al disposto dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015. L'art. 67 non è stato successivamente abrogato (in modo espresso, implicito o “per assorbimento”) dall'art. 157 del Decreto Rilancio, il quale, al diverso fine di favorire “la graduale ripresa delle attività economiche e sociali” (come indicato nella rubrica dell'articolo), ha previsto che gli atti in scadenza il 31/12/2020 andavano notificati in uno spazio di tempo più ampio, compreso tra il primo marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, semplicemente riconoscendo un arco temporale maggiore per la notifica degli atti impositivi e nulla disponendo sui termini di decadenza. Poiché l'art. 67 (disposizione a carattere generale diversamente dall'art. 157 a portata particolare) ha continuato ad operare nel 2020 ed anche successivamente a tale anno, in base ad esso tutti i termini di decadenza “pendenti” alla data del 08.03.2020, hanno goduto di una sospensione di 85 giorni, per cui, applicando questa sospensione, il termine di decadenza, che sarebbe scaduto ordinariamente il 31.12.2023, si è spostato al 26.03.2024 ed essendo stato l'avviso di accertamento in oggetto spedito il 22.03.2023 (e notificato per compiuta giacenza l'08/04/2024), lo stesso non può che considerarsi tempestivo. L'Agenzia delle entrate ribadiva, poi, di aver assolto all'onere probatorio a suo carico fornendo tutta una serie di indizi a comprova dell'inesistenza del fornitore, da cui discende che le operazioni documentate dalle fatture non sono state mai poste in essere, non essendo, invece, tenuta a compiere ulteriori indagini, tantomeno superflue indagini finanziarie sui conti corrente della ditta al fine di appurare la retrocessione delle somme, che notoriamente non avviene in 'chiaro', per di più quando il ricorrente non ha neppure prodotto la documentazione inerente ai pagamenti. Di tal che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, avendo l'Ufficio assolto il proprio onere probatorio, spettava al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, mentre il ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, né con riguardo alla fase delle trattative (mancano gli ordini - anche eventualmente effettuati tramiti mail o messaggi whatapp), né con riguardo alla fase dell'esecuzione (non sono prodotti ddt o un documento che attesti la consegna della merce). L'Agenzia delle entrate contestava la valenza probatoria del file excell, già fornito all'esame dell'Ufficio in sede di adesione, in quanto mera dichiarazione di parte, per di più a fronte di fatture che contengono descrizioni delle operazioni generiche, per cui non è neppure possibile quantificare con esattezza il tempo necessario per realizzare tali operazioni, e, soprattutto, la documentazione prodotta dal ricorrente non prova il collegamento puntuale tra la merce trasmessa ai fornitori e le lavorazioni fatturate mediante documentazione direttamente afferente alle fatture di acquisto, richiamando, comunque sul punto tutto quanto già opposto nella motivazione dell'accertamento. Ribadiva, infine, la legittimità del provvedimento sanzionatorio, non sussistendo nella specie alcuno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente, osservando, quanto al principio del favor rei, che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa dall'espressa previsione contenuta nell'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, in forza del quale la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sulla cui portata e legittimità dell'irretroattività della norma, si è già pronunciata la Corte di cassazione, ancora di recente con la sentenza n. 1274/2025. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, il ricorrente depositava ulteriore documentazione, tra cui la prova degli avvenuti pagamenti e replicava con memoria alle controdeduzioni dell'Ufficio, in particolare evidenziando che la sussistenza dei pagamenti, comunque documentata in atti, era già stata riscontrata dai finanzieri in sede di verifica, tanto è vero che non era stata formulata alcuna contestazione al riguardo, né nel PVC, né nel successivo avviso di accertamento. All'udienza comparivano le parti che illustravano ancora le proprie ragioni e insistevano per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte. La Corte riservava la decisione ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, sciolta la riserva, quanto all'eccepita decadenza dall'esercizio del potere impositivo, la Corte adita osserva come sia necessaria un'attenta analisi delle disposizioni emergenziali invocate dall'Agenzia delle entrate per comprenderne la portata alla luce della ratio costituita dalla situazione emergenziale. Deve, infatti, ricordarsi, che il termine di decadenza costituisce ineludibile baluardo di certezza (Corte cost. n. 280/2005), non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge (art. 3, comma 3, Statuto dei diritti del contribuente), i quali, derivando da oggettive ragioni, costituite, nel caso, dalla situazione emergenziale, ovviamente ne presuppongono la sussistenza al momento della notifica di cui trattasi. L'art. 67, d.l. n. 18 del 2020, ha, in effetti, disposto al comma 1, la sospensione delle attività dell'Agenzia delle entrate per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nel delimitato periodo, in piena pandemia, di soli 3 mesi del 2020. L'art. 67 si è, poi, occupato con una specifica disposizione, rinvenibile al comma 4, del termine di decadenza (e prescrizione) per la notifica degli atti, ivi leggendosi che, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. È, dunque, al comma 4 dell'art. 67, e al rimando in esso contenuto all'art. 12, d.lgs. n. 159/2025, che, per quanto qui d'interesse, occorre guardare, subito evidenziandosi come il rimando all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 sia stato effettuato solamente per i commi 2 e 3 della disposizione, e, quindi, con espressa esclusione dell'applicazione del comma 2 (con esclusione, quindi, della proroga ivi prevista sullo spostamento dei termini, al di là del periodo emergenziale, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo emergenziale medesimo). Orbene, se si legge il comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, richiamato dal comma 4 dell'art. 67 cit., si evince con chiarezza, che il legislatore ha voluto determinare la disciplina della “sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori” allineandola “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate” a quanto stabilito dalla “disciplina in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”. Pertanto, risulta contrario al dettato della legge (al quale, invece, il giudice deve attenersi ai sensi dell'art. 101, comma 2, della Costituzione) pretendere, come indicato dalla Circolare n. 11/2020 dell'Agenzia delle entrate, di considerare isolatamente la parola “sospensione” in riferimento ai termini di decadenza e prescrizione, senza collegarla, invece, alla “sospensione” dei termini per il versamento disposti a favore dei contribuenti. Contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella suddetta Circolare, infatti, l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2025, ha espressamente imposto che, per individuare la disciplina emergenziale relativa al termine di decadenza per la notifica degli atti, occorre verificare qual è la disciplina emergenziale dei termini per i versamenti, in quanto quest'ultima costituisce il parametro di riferimento per l'altra, posto che le due discipline devono essere temporalmente uguali (stante l'espresso riferimento al “corrispondente periodo di tempo”). Andando, quindi, a cercare la disciplina emergenziale Covid sulla “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”, la si rinviene nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, e ivi si evince, claris verbis, che essa riguarda precisamente gli adempimenti e i versamenti “che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”. Di conseguenza, applicando l'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 alla specifica disciplina emergenziale Covid di cui all'art. 62 e 67, comma 4, d.l. n. 18/2020, se ne ricava de plano che la “sospensione” di cui trattasi riguarda, sia per i versamenti/adempimenti a carico dei contribuenti, sia per i termini di decadenza per la notifica degli atti a carico degli enti impositori, lo stesso “corrispondente periodo di tempo” degli uni e degli altri “che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”. La disciplina dell'art. 67, comma 4, d.l. n. 18/2020, non ha, quindi, disposto una “sospensione” tout court, bensì, come prescritto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015, sia per i termini dei versamenti/adempimenti, sia per i termini di decadenza, uno spostamento di 85 giorni per quelli in scadenza nell'anno 2020. Per di più, deve rilevarsi che la disciplina prescritta dal citato art. 12, comma 1, per i versamenti, costituente la base di raffronto per quella afferente ai termini di decadenza, a be vedere, non contempla neppure una “sospensione” in senso tecnico del termine, perché è ivi imposta, per l'effettuazione dei versamenti, una scadenza fissa (e non pari ai giorni di sospensione), ovvero “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Sicché, come non è di “sospensione” in senso tecnico (trattandosi piuttosto di proroga) il lasso di tempo nel quale era consentito dall'emergenza ai contribuenti di non effettuare i versamenti/adempimenti, del pari non è di “sospensione” in senso tecnico (trattandosi parimente di proroga), in forza del rigoroso parallelismo imposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015, neppure il corrispondente lasso di tempo di non operatività della decadenza/prescrizione a carico degli uffici. Al riguardo, giova ancora evidenziare come non abbia offerto alcun utile supporto la frettolosa lettura del comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 resa dalla pronuncia della I Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025. La pronuncia si rivela, anzi, inconferente, ai fini dell'interpretazione dell'art. 67 in esame, trattandosi, in quel caso, della notifica di atti della riscossione (e non della notifica di atti da parte dell'ente impositore), di cui era stata eccepita la prescrizione ai fini dell'ammissione al passivo, solo a considerare che, per gli atti della riscossione, l'apposita disciplina emergenziale è contenuta nell'art. 68 d.l. n. 18/2020, e non nell'art. 67, e si tratta di una disciplina tutt'affatto diversa, rimandando l'art. 68, a differenza dell'art. 67, anche al comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, tanto più che la stessa I Sezione della Suprema Corte ha già avuto modo di discostarsi da quel precedente con la successiva ordinanza n. 33013/2025. Come rilevato dal ricorrente, occorre, poi, considerare che, poco dopo il d.l. n. 18 del 2020, il legislatore è ancora intervenuto con l'art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, disponendo, per la notifica degli atti dell'Agenzia delle entrate in esame, che, “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Come la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare con la sentenza 30 giugno 2025, n. 17668, la detta disposizione indica un termine, da calcolarsi, in base della normativa di riferimento, “senza tener conto della disciplina di cui all'art. 67 L. n. 18/20”. Si deve, quindi, ritenere che quanto prescritto dall'art. 157, d.l. n. 34/2020 ha esaurito in toto la disciplina emergenziale sui termini di decadenza per gli atti dell'Agenzia delle entrate. Non è, infatti, vero, come affermato dall'Ufficio, che l'art. 157 nulla avrebbe disposto sul termine di decadenza, posto che, in realtà, si è occupato proprio dei “termini di decadenza” che “scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020”, e cioè dei termini, come sopra detto, interessati dal regime in precedenza disciplinato dall'art. 67, comma 4, d.l. n. 18/2020, tramite il rimando all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 /2015. Ebbene, proprio per essi, l'art. 157, d.l. n. 34 del 2020, ha disposto che i termini dovevano essere “calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278”, e che, superata, in tal modo, la pregressa sospensione di 85 giorni (come infatti ritenuto dalla sopra citata pronuncia della Suprema Corte n. 17668/2025), il regime emergenziale della decadenza prevedeva, piuttosto, una scissione tra l'emissione dell'atto e la notifica, di modo che restava ferma la scadenza ordinaria per il primo incombente (emissione), mente per il secondo (notifica) era prescritto, salvi i casi di urgenza, un lasso di tempo “compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”. La lettura dell'assetto normativo sopra esposta, oltre a discendere dalla stretta esegesi del dato testuale complessivamente esaminato, è l'unica ad apparire conforme ai parametri costituzionali, in quanto si rivela del tutto irrazionale anche solo ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle entrate e agli enti impositori statali il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020, anno di pandemia, con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. n. 34/2020, e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano a scadere quando l'emergenza era ormai largamente superata (si ricorda che, con il d.l. n. 24/2022, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza Covid-19), come è per il caso di specie, trattandosi del 31 dicembre 2023. Tanto più a considerare che, per gli atti scadenti in piena emergenza pandemica da emettere, lo si ripete, nel termine ordinario del 31 dicembre 2020, lo stesso legislatore emergenziale aveva previsto, sempre con il cit. art. 157, che la notifica avvenisse “nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”, ovvero in un momento in cui le ragioni emergenziali erano destinate a venir meno, sicché appare assurdo ritenere che esse, invece, permangano addirittura oltre, e cioè al 31 dicembre 2023, scadenza ordinaria del termine decadenziale per l'anno 2017, quando già l'Agenzia delle entrate doveva aver provveduto, entro la sopra citata data del “28 febbraio 2022”, alla notifica degli atti scadenti al 31 dicembre 2020. Poiché, dunque, la notifica dell'atto è avvenuta quando l'ente impositore era ampiamente decaduto dal termine a suo carico, il ricorso va accolto. Il ricorso merita, comunque, accoglimento anche nel merito. L'Ufficio ha fondato la pretesa, come per l'appunto si legge nell'avviso di accertamento impugnato, su una serie di circostanze, in parte riportate dai funzionari verificatori della Guardia di Finanza nell'espressamente richiamato PVC (fogli 13-15) e in parte desunte dall'Anagrafe Tributaria, a comprova dell'inesistenza del fornitore, da cui viene fatta derivare in via presuntiva l'inesistenza delle operazioni fatturate. In particolate, le circostanze che l'Agenzia delle entrate ha posto a base della Società_2 Nominativo_2 Luogo_1prova presuntiva sono le seguenti: i. la di , con sede in
, alla Indirizzo_1, costituita il 24/11/2016, è cessata il 30/06/2018 (c.d. ditta apri e chiudi); ii. Nominativo_2la legale rappresentante, sig.ra , è attualmente irreperibile, con ultimo domicilio conosciuto in Luogo_2 Indirizzo_2 , nonostante non risulti istituito alcun depositario/intermediario delle scritture contabili in Prato, e risulta assunta, con contratto di lavoro Società_2dipendente part-time dal 20 gennaio al 31 dicembre 2018, dalla ditta s.a.s., con sede in Luogo_2 Indirizzo_3 ; iii. nonostante i sopralluoghi presso la sede della Società_2, i militari non hanno reperito alcun elemento riconducibile alla ditta in questione;
iv. dai sopralluoghi è Società_1emerso invece che al medesimo indirizzo coesisteva altra ditta – di Nominativo_1- che ivi avrebbe svolto la propria attività (anch'essa sospetta) dal 19/06/2015 al 25/07/2017; v. la Società_2 non è intestataria di automezzi (eccezion fatta per una Società_4 di cui risulta locataria, ma ad uso familiare e che pertanto non rileva); vi. l'impresa non ha utenze elettriche, né idriche, né telefoniche;
vii. la ditta non conclude contratti giuridici (locazioni, compravendita di immobili), salva una locazione di immobile ad uso abitativo stipulata il 1° ottobre 2017 con il sig. Nominativo_4 Società_2. Da qui l'inidoneità della a svolgere l'attività di impresa, per l'assenza di locali, mezzi e utenze. Società_2Per contro, il ricorrente ha dimostrato che la aveva, nel 2017, almeno 4 dipendenti (numero che costituisce il valore medio) e, in totale, 5 addetti, e ha osservato che, risultando la Società_2 cessata in data 30 giugno 2018, avendo i verificatori iniziato le operazioni il 15 gennaio 2020, poi sospese per l'insorgere della pandemia Covid-19, e, quindi riprese nel 2024 (pag. 12 del PVC), sebbene non sia chiaro quando sono avvenuti i menzionati sopralluoghi, la circostanza che in loco i verificatori non avessero trovato riferimento alcuno alla ditta della Nominativo_2 si rivela ovvia, in quanto l'attività era già da tempo cessata, ma non idonea a escludere che, nel 2017, la ditta, invece, operasse. Valutati gli elementi offerti, si osserva che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, Società_2l'inesistenza del fornitore, nel caso della , assume rilevanza, ai fini della prova presuntiva, laddove non vi sia neppure traccia di attività alcuna, in quanto la persona fisica che appare titolare della ditta ben potrebbe celare attività in effetti svolta sotto le direttive di qualcun altro, che formalmente non appare. Si intende cioè dire che l'Ufficio deve provare che non esiste alcuna attività, sicché il fornitore si rivela fittizio, non solo sotto il profilo soggettivo della riferibilità a un nominativo, ma perché nessuna attività risulta svolta, tanto meno nel luogo dove è l'apparente sede. Il riferimento alla titolarità di un nominativo e, poi, di un altro nominativo nel luogo dove, invece, l'attività è svolta non prova, infatti, di per sé, l'inesistenza delle operazioni, ma, piuttosto, l'esatto contrario. Orbene, dal PVC non risulta che, all'esito dei sopralluoghi, i verificatori avessero riscontrato la totale assenza di attività nel luogo costituente la sede della ditta, leggendosi, infatti, al foglio 12, che “non è stato possibile rilevare alcun elemento riconducibile alla precedente gestione da parte della titolare Nominativo_2 Società_2”, da cui si evince che, in quel luogo, sede nel 2017 della , si svolgeva attività compatibile, ma ritenuta non riconducibile alla titolare di quella ditta, sebbene i verificatori neppure abbiano specificato da quale fonte quell'informazione sia stata tratta. Non solo, nel PVC si legge che “allo stesso indirizzo per un medesimo periodo risultava coesistere altra azienda”, specificando, poi, che la detta azienda, Società_1 di Nominativo_1, ha iniziato l'attività commerciale in data 19.06.2015, per cessare in data 25.07.2017, ovvero in concomitanza con le Società_2fatture emesse, a partire da luglio 2017, dalla , in sostanziale continuità dunque dell'attività, prima formalmente intestata a una Società_1 e, poi, all'altra. La Società_2, infine, risulta avere avuto dipendenti, sia nel 2017, sia nel successivo anno 2018, circostanza che avvalora lo svolgimento di attività. Mentre il fatto che la ditta non fosse in regola con gli adempimenti tributari, costituisce, come noto, circostanza inidonea a comprovare l'inesistenza delle operazioni e gli altri elementi desunti dall'anagrafe tributaria non sono idonei a escludere tout court la sussistenza di un'attività, potendo benissimo trattarsi di attività “non regolare”. La Corte adita, dunque, ritiene che l'Ufficio non abba assolto al proprio onere probatorio, in quanto la prova indiziaria fornita “è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. Anche sotto questo profilo va quindi pronunciato l'annullamento dell'atto impugnato, come prescritto dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che ha sostituito, nel processo tributario, l'art. 2697 c.c. Quanto alle spese, in base alla regola della soccombenza, l'Agenzia delle entrate va condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente, nella misura che si liquida complessivamente in € 4.671,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 709,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.085,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge e rimborso del CUT versato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, sciolta la riserva, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate soccombente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.671,00, oltre accessori come di legge e rimborso CUT. Prato, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN GRAZIELLA, Presidente e Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300099/2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300099/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300099/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1Con ricorso ritualmente proposto, , quale ex legale rapp.te/liq.re della cessata
S.r.l., rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. T8T03I300099/2024, per IRES IRAP IVA anno 2017, notificato il 22 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle entrate, all'esito di verifica della Guardia di Finanza con consegna del PVC il 16 gennaio 2024, non aveva riconosciuto i costi per € 109.055,00 relativi alle fatture afferenti al fornitore Società_2 di Nominativo_2 in quanto ritenuto soggetto fittizio in base agli elementi raccolti dai verificatori e a quelli risultanti all'anagrafe tributaria, con conseguente oggettiva inesistenza delle operazioni e relativo recupero ai fini Ires e Irap e indetraibilità dell'Iva delle predette fatture. Il ricorrente deduceva l'intervenuta decadenza dal potere impositivo perché l'atto, relativo all'anno 2017, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 43, d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 57, d.p.r. n. 633/1972, non potendosi applicare la c.d. “sospensione” di cui all'art. 67 d. l. n. 18/2020, posto che, come riconosciuto da copiosa giurisprudenza di merito, la menzionata disposizione era stata sostituita, per gli atti dell'Agenzia delle entrate, con la disciplina prevista dell'art. 157 del d.l. 34/2020, e, in ogni caso, anche la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ne aveva escluso l'applicabilità con atto di indirizzo del 29 febbraio 2024. Il ricorrente deduceva, poi, l'illegittimità dell'atto impugnato e l'assenza di prova circa la fondatezza della pretesa, per avere l'Ufficio basato l'accertamento sulle risultanze del PVC, dal tenore del quale, tuttavia, si evince che i finanzieri non hanno fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, limitandosi a indicare elementi presuntivi che neppure si fondano su fatti certi. Il ricorrente rilevava, al riguardo, che nemmeno risulta in quale periodo i sopralluoghi sono stati eseguiti, Società_2evidenziando che, dalla visura camerale storica di , la ditta aveva cessato l'attività ben prima dell'inizio della verifica e, inoltre, non è neppure corretto l'assunto che la ditta non avesse lavoratori dipendenti, posto che nell'annualità in contestazione (2017) dalla stessa visura camerale risulta avesse almeno 4 dipendenti (numero che costituisce il valore medio) e, in totale, 5 addetti (numero pur esso indicato come valore medio), circostanza idonea a confermare quanto dichiarato dal legale rappresentante della Società_1, e riportato a pag. 3 dell'avviso di accertamento, ossia che, per “motivi organizzativi una parte delle lavorazioni vengono talvolta demandate ad aziende terziste”. Rilevando, inoltre, ad ulteriore conferma dell'erroneità degli assunti contenuti nel PVC, che gli stessi finanzieri non hanno neppure contestato un eventuale retrocessione degli importi corrisposti Società_1da s.r.l. al fine di saldare le fatture emesse dalla ditta fornitrice. Produceva, a comprova dell'effettività delle prestazioni fornite di cui alle fatture contestate, l'analitica ricostruzione per i mesi compresi tra luglio e dicembre 2017, ossia l'arco temporale in cui sono state emesse le fatture oggetto di contestazione, file excel, foglio 1, denominato tariffario di vendita e pagine successive contenenti, per ogni singolo mese, nella colonna A) i minuti necessari per realizzare ogni singolo prodotto;
nella colonna B) il nome dell'articolo; nella colonna C) il numero degli articoli venduti nel mese di riferimento relativo all'anno 2017; nella colonna D) il numero dei minuti necessari per realizzare gli articoli venduti nel mese di riferimento, da cui si evince, sulla base delle ore indicate Società_1nelle singole buste paga dei dipendenti della , che i minuti necessari per realizzare i prodotti venduti nel singolo mese sono decisamente superiori a quelli che poteva impiegare la società tramite i propri dipendenti. Infine deduceva l'illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, sia sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, sia per manifesta sproporzione, sia per l'incompatibilità della misura sanzionatoria irrogata con il principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. Di conseguenza, il ricorrente chiedeva alla Corte adita, in via principale, accogliere il ricorso per tutti i motivi dedotti, formulati in via alternativa;
in via subordinata, accertare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie, se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente nelle more versate, ivi compresi gli interessi, con vittoria delle competenze, spese e onorari di causa. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa. Quanto all'eccepita decadenza, osservava che l'art. 67, comma 1, d. l. n. 18/2020 ha previsto a livello generale una sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) delle attività amministrative tributarie, tra le quali in primis quelle di controllo, rimandando, con il comma 4, quanto ai termini di decadenza e di prescrizione, al disposto dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015. L'art. 67 non è stato successivamente abrogato (in modo espresso, implicito o “per assorbimento”) dall'art. 157 del Decreto Rilancio, il quale, al diverso fine di favorire “la graduale ripresa delle attività economiche e sociali” (come indicato nella rubrica dell'articolo), ha previsto che gli atti in scadenza il 31/12/2020 andavano notificati in uno spazio di tempo più ampio, compreso tra il primo marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, semplicemente riconoscendo un arco temporale maggiore per la notifica degli atti impositivi e nulla disponendo sui termini di decadenza. Poiché l'art. 67 (disposizione a carattere generale diversamente dall'art. 157 a portata particolare) ha continuato ad operare nel 2020 ed anche successivamente a tale anno, in base ad esso tutti i termini di decadenza “pendenti” alla data del 08.03.2020, hanno goduto di una sospensione di 85 giorni, per cui, applicando questa sospensione, il termine di decadenza, che sarebbe scaduto ordinariamente il 31.12.2023, si è spostato al 26.03.2024 ed essendo stato l'avviso di accertamento in oggetto spedito il 22.03.2023 (e notificato per compiuta giacenza l'08/04/2024), lo stesso non può che considerarsi tempestivo. L'Agenzia delle entrate ribadiva, poi, di aver assolto all'onere probatorio a suo carico fornendo tutta una serie di indizi a comprova dell'inesistenza del fornitore, da cui discende che le operazioni documentate dalle fatture non sono state mai poste in essere, non essendo, invece, tenuta a compiere ulteriori indagini, tantomeno superflue indagini finanziarie sui conti corrente della ditta al fine di appurare la retrocessione delle somme, che notoriamente non avviene in 'chiaro', per di più quando il ricorrente non ha neppure prodotto la documentazione inerente ai pagamenti. Di tal che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, avendo l'Ufficio assolto il proprio onere probatorio, spettava al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, mentre il ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, né con riguardo alla fase delle trattative (mancano gli ordini - anche eventualmente effettuati tramiti mail o messaggi whatapp), né con riguardo alla fase dell'esecuzione (non sono prodotti ddt o un documento che attesti la consegna della merce). L'Agenzia delle entrate contestava la valenza probatoria del file excell, già fornito all'esame dell'Ufficio in sede di adesione, in quanto mera dichiarazione di parte, per di più a fronte di fatture che contengono descrizioni delle operazioni generiche, per cui non è neppure possibile quantificare con esattezza il tempo necessario per realizzare tali operazioni, e, soprattutto, la documentazione prodotta dal ricorrente non prova il collegamento puntuale tra la merce trasmessa ai fornitori e le lavorazioni fatturate mediante documentazione direttamente afferente alle fatture di acquisto, richiamando, comunque sul punto tutto quanto già opposto nella motivazione dell'accertamento. Ribadiva, infine, la legittimità del provvedimento sanzionatorio, non sussistendo nella specie alcuno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente, osservando, quanto al principio del favor rei, che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa dall'espressa previsione contenuta nell'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, in forza del quale la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sulla cui portata e legittimità dell'irretroattività della norma, si è già pronunciata la Corte di cassazione, ancora di recente con la sentenza n. 1274/2025. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, il ricorrente depositava ulteriore documentazione, tra cui la prova degli avvenuti pagamenti e replicava con memoria alle controdeduzioni dell'Ufficio, in particolare evidenziando che la sussistenza dei pagamenti, comunque documentata in atti, era già stata riscontrata dai finanzieri in sede di verifica, tanto è vero che non era stata formulata alcuna contestazione al riguardo, né nel PVC, né nel successivo avviso di accertamento. All'udienza comparivano le parti che illustravano ancora le proprie ragioni e insistevano per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte. La Corte riservava la decisione ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, sciolta la riserva, quanto all'eccepita decadenza dall'esercizio del potere impositivo, la Corte adita osserva come sia necessaria un'attenta analisi delle disposizioni emergenziali invocate dall'Agenzia delle entrate per comprenderne la portata alla luce della ratio costituita dalla situazione emergenziale. Deve, infatti, ricordarsi, che il termine di decadenza costituisce ineludibile baluardo di certezza (Corte cost. n. 280/2005), non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge (art. 3, comma 3, Statuto dei diritti del contribuente), i quali, derivando da oggettive ragioni, costituite, nel caso, dalla situazione emergenziale, ovviamente ne presuppongono la sussistenza al momento della notifica di cui trattasi. L'art. 67, d.l. n. 18 del 2020, ha, in effetti, disposto al comma 1, la sospensione delle attività dell'Agenzia delle entrate per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nel delimitato periodo, in piena pandemia, di soli 3 mesi del 2020. L'art. 67 si è, poi, occupato con una specifica disposizione, rinvenibile al comma 4, del termine di decadenza (e prescrizione) per la notifica degli atti, ivi leggendosi che, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. È, dunque, al comma 4 dell'art. 67, e al rimando in esso contenuto all'art. 12, d.lgs. n. 159/2025, che, per quanto qui d'interesse, occorre guardare, subito evidenziandosi come il rimando all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 sia stato effettuato solamente per i commi 2 e 3 della disposizione, e, quindi, con espressa esclusione dell'applicazione del comma 2 (con esclusione, quindi, della proroga ivi prevista sullo spostamento dei termini, al di là del periodo emergenziale, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo emergenziale medesimo). Orbene, se si legge il comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, richiamato dal comma 4 dell'art. 67 cit., si evince con chiarezza, che il legislatore ha voluto determinare la disciplina della “sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori” allineandola “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate” a quanto stabilito dalla “disciplina in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”. Pertanto, risulta contrario al dettato della legge (al quale, invece, il giudice deve attenersi ai sensi dell'art. 101, comma 2, della Costituzione) pretendere, come indicato dalla Circolare n. 11/2020 dell'Agenzia delle entrate, di considerare isolatamente la parola “sospensione” in riferimento ai termini di decadenza e prescrizione, senza collegarla, invece, alla “sospensione” dei termini per il versamento disposti a favore dei contribuenti. Contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella suddetta Circolare, infatti, l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2025, ha espressamente imposto che, per individuare la disciplina emergenziale relativa al termine di decadenza per la notifica degli atti, occorre verificare qual è la disciplina emergenziale dei termini per i versamenti, in quanto quest'ultima costituisce il parametro di riferimento per l'altra, posto che le due discipline devono essere temporalmente uguali (stante l'espresso riferimento al “corrispondente periodo di tempo”). Andando, quindi, a cercare la disciplina emergenziale Covid sulla “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”, la si rinviene nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, e ivi si evince, claris verbis, che essa riguarda precisamente gli adempimenti e i versamenti “che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”. Di conseguenza, applicando l'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 alla specifica disciplina emergenziale Covid di cui all'art. 62 e 67, comma 4, d.l. n. 18/2020, se ne ricava de plano che la “sospensione” di cui trattasi riguarda, sia per i versamenti/adempimenti a carico dei contribuenti, sia per i termini di decadenza per la notifica degli atti a carico degli enti impositori, lo stesso “corrispondente periodo di tempo” degli uni e degli altri “che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”. La disciplina dell'art. 67, comma 4, d.l. n. 18/2020, non ha, quindi, disposto una “sospensione” tout court, bensì, come prescritto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015, sia per i termini dei versamenti/adempimenti, sia per i termini di decadenza, uno spostamento di 85 giorni per quelli in scadenza nell'anno 2020. Per di più, deve rilevarsi che la disciplina prescritta dal citato art. 12, comma 1, per i versamenti, costituente la base di raffronto per quella afferente ai termini di decadenza, a be vedere, non contempla neppure una “sospensione” in senso tecnico del termine, perché è ivi imposta, per l'effettuazione dei versamenti, una scadenza fissa (e non pari ai giorni di sospensione), ovvero “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Sicché, come non è di “sospensione” in senso tecnico (trattandosi piuttosto di proroga) il lasso di tempo nel quale era consentito dall'emergenza ai contribuenti di non effettuare i versamenti/adempimenti, del pari non è di “sospensione” in senso tecnico (trattandosi parimente di proroga), in forza del rigoroso parallelismo imposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015, neppure il corrispondente lasso di tempo di non operatività della decadenza/prescrizione a carico degli uffici. Al riguardo, giova ancora evidenziare come non abbia offerto alcun utile supporto la frettolosa lettura del comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 resa dalla pronuncia della I Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025. La pronuncia si rivela, anzi, inconferente, ai fini dell'interpretazione dell'art. 67 in esame, trattandosi, in quel caso, della notifica di atti della riscossione (e non della notifica di atti da parte dell'ente impositore), di cui era stata eccepita la prescrizione ai fini dell'ammissione al passivo, solo a considerare che, per gli atti della riscossione, l'apposita disciplina emergenziale è contenuta nell'art. 68 d.l. n. 18/2020, e non nell'art. 67, e si tratta di una disciplina tutt'affatto diversa, rimandando l'art. 68, a differenza dell'art. 67, anche al comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, tanto più che la stessa I Sezione della Suprema Corte ha già avuto modo di discostarsi da quel precedente con la successiva ordinanza n. 33013/2025. Come rilevato dal ricorrente, occorre, poi, considerare che, poco dopo il d.l. n. 18 del 2020, il legislatore è ancora intervenuto con l'art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, disponendo, per la notifica degli atti dell'Agenzia delle entrate in esame, che, “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Come la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare con la sentenza 30 giugno 2025, n. 17668, la detta disposizione indica un termine, da calcolarsi, in base della normativa di riferimento, “senza tener conto della disciplina di cui all'art. 67 L. n. 18/20”. Si deve, quindi, ritenere che quanto prescritto dall'art. 157, d.l. n. 34/2020 ha esaurito in toto la disciplina emergenziale sui termini di decadenza per gli atti dell'Agenzia delle entrate. Non è, infatti, vero, come affermato dall'Ufficio, che l'art. 157 nulla avrebbe disposto sul termine di decadenza, posto che, in realtà, si è occupato proprio dei “termini di decadenza” che “scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020”, e cioè dei termini, come sopra detto, interessati dal regime in precedenza disciplinato dall'art. 67, comma 4, d.l. n. 18/2020, tramite il rimando all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 /2015. Ebbene, proprio per essi, l'art. 157, d.l. n. 34 del 2020, ha disposto che i termini dovevano essere “calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278”, e che, superata, in tal modo, la pregressa sospensione di 85 giorni (come infatti ritenuto dalla sopra citata pronuncia della Suprema Corte n. 17668/2025), il regime emergenziale della decadenza prevedeva, piuttosto, una scissione tra l'emissione dell'atto e la notifica, di modo che restava ferma la scadenza ordinaria per il primo incombente (emissione), mente per il secondo (notifica) era prescritto, salvi i casi di urgenza, un lasso di tempo “compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”. La lettura dell'assetto normativo sopra esposta, oltre a discendere dalla stretta esegesi del dato testuale complessivamente esaminato, è l'unica ad apparire conforme ai parametri costituzionali, in quanto si rivela del tutto irrazionale anche solo ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle entrate e agli enti impositori statali il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020, anno di pandemia, con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. n. 34/2020, e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano a scadere quando l'emergenza era ormai largamente superata (si ricorda che, con il d.l. n. 24/2022, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza Covid-19), come è per il caso di specie, trattandosi del 31 dicembre 2023. Tanto più a considerare che, per gli atti scadenti in piena emergenza pandemica da emettere, lo si ripete, nel termine ordinario del 31 dicembre 2020, lo stesso legislatore emergenziale aveva previsto, sempre con il cit. art. 157, che la notifica avvenisse “nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”, ovvero in un momento in cui le ragioni emergenziali erano destinate a venir meno, sicché appare assurdo ritenere che esse, invece, permangano addirittura oltre, e cioè al 31 dicembre 2023, scadenza ordinaria del termine decadenziale per l'anno 2017, quando già l'Agenzia delle entrate doveva aver provveduto, entro la sopra citata data del “28 febbraio 2022”, alla notifica degli atti scadenti al 31 dicembre 2020. Poiché, dunque, la notifica dell'atto è avvenuta quando l'ente impositore era ampiamente decaduto dal termine a suo carico, il ricorso va accolto. Il ricorso merita, comunque, accoglimento anche nel merito. L'Ufficio ha fondato la pretesa, come per l'appunto si legge nell'avviso di accertamento impugnato, su una serie di circostanze, in parte riportate dai funzionari verificatori della Guardia di Finanza nell'espressamente richiamato PVC (fogli 13-15) e in parte desunte dall'Anagrafe Tributaria, a comprova dell'inesistenza del fornitore, da cui viene fatta derivare in via presuntiva l'inesistenza delle operazioni fatturate. In particolate, le circostanze che l'Agenzia delle entrate ha posto a base della Società_2 Nominativo_2 Luogo_1prova presuntiva sono le seguenti: i. la di , con sede in
, alla Indirizzo_1, costituita il 24/11/2016, è cessata il 30/06/2018 (c.d. ditta apri e chiudi); ii. Nominativo_2la legale rappresentante, sig.ra , è attualmente irreperibile, con ultimo domicilio conosciuto in Luogo_2 Indirizzo_2 , nonostante non risulti istituito alcun depositario/intermediario delle scritture contabili in Prato, e risulta assunta, con contratto di lavoro Società_2dipendente part-time dal 20 gennaio al 31 dicembre 2018, dalla ditta s.a.s., con sede in Luogo_2 Indirizzo_3 ; iii. nonostante i sopralluoghi presso la sede della Società_2, i militari non hanno reperito alcun elemento riconducibile alla ditta in questione;
iv. dai sopralluoghi è Società_1emerso invece che al medesimo indirizzo coesisteva altra ditta – di Nominativo_1- che ivi avrebbe svolto la propria attività (anch'essa sospetta) dal 19/06/2015 al 25/07/2017; v. la Società_2 non è intestataria di automezzi (eccezion fatta per una Società_4 di cui risulta locataria, ma ad uso familiare e che pertanto non rileva); vi. l'impresa non ha utenze elettriche, né idriche, né telefoniche;
vii. la ditta non conclude contratti giuridici (locazioni, compravendita di immobili), salva una locazione di immobile ad uso abitativo stipulata il 1° ottobre 2017 con il sig. Nominativo_4 Società_2. Da qui l'inidoneità della a svolgere l'attività di impresa, per l'assenza di locali, mezzi e utenze. Società_2Per contro, il ricorrente ha dimostrato che la aveva, nel 2017, almeno 4 dipendenti (numero che costituisce il valore medio) e, in totale, 5 addetti, e ha osservato che, risultando la Società_2 cessata in data 30 giugno 2018, avendo i verificatori iniziato le operazioni il 15 gennaio 2020, poi sospese per l'insorgere della pandemia Covid-19, e, quindi riprese nel 2024 (pag. 12 del PVC), sebbene non sia chiaro quando sono avvenuti i menzionati sopralluoghi, la circostanza che in loco i verificatori non avessero trovato riferimento alcuno alla ditta della Nominativo_2 si rivela ovvia, in quanto l'attività era già da tempo cessata, ma non idonea a escludere che, nel 2017, la ditta, invece, operasse. Valutati gli elementi offerti, si osserva che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, Società_2l'inesistenza del fornitore, nel caso della , assume rilevanza, ai fini della prova presuntiva, laddove non vi sia neppure traccia di attività alcuna, in quanto la persona fisica che appare titolare della ditta ben potrebbe celare attività in effetti svolta sotto le direttive di qualcun altro, che formalmente non appare. Si intende cioè dire che l'Ufficio deve provare che non esiste alcuna attività, sicché il fornitore si rivela fittizio, non solo sotto il profilo soggettivo della riferibilità a un nominativo, ma perché nessuna attività risulta svolta, tanto meno nel luogo dove è l'apparente sede. Il riferimento alla titolarità di un nominativo e, poi, di un altro nominativo nel luogo dove, invece, l'attività è svolta non prova, infatti, di per sé, l'inesistenza delle operazioni, ma, piuttosto, l'esatto contrario. Orbene, dal PVC non risulta che, all'esito dei sopralluoghi, i verificatori avessero riscontrato la totale assenza di attività nel luogo costituente la sede della ditta, leggendosi, infatti, al foglio 12, che “non è stato possibile rilevare alcun elemento riconducibile alla precedente gestione da parte della titolare Nominativo_2 Società_2”, da cui si evince che, in quel luogo, sede nel 2017 della , si svolgeva attività compatibile, ma ritenuta non riconducibile alla titolare di quella ditta, sebbene i verificatori neppure abbiano specificato da quale fonte quell'informazione sia stata tratta. Non solo, nel PVC si legge che “allo stesso indirizzo per un medesimo periodo risultava coesistere altra azienda”, specificando, poi, che la detta azienda, Società_1 di Nominativo_1, ha iniziato l'attività commerciale in data 19.06.2015, per cessare in data 25.07.2017, ovvero in concomitanza con le Società_2fatture emesse, a partire da luglio 2017, dalla , in sostanziale continuità dunque dell'attività, prima formalmente intestata a una Società_1 e, poi, all'altra. La Società_2, infine, risulta avere avuto dipendenti, sia nel 2017, sia nel successivo anno 2018, circostanza che avvalora lo svolgimento di attività. Mentre il fatto che la ditta non fosse in regola con gli adempimenti tributari, costituisce, come noto, circostanza inidonea a comprovare l'inesistenza delle operazioni e gli altri elementi desunti dall'anagrafe tributaria non sono idonei a escludere tout court la sussistenza di un'attività, potendo benissimo trattarsi di attività “non regolare”. La Corte adita, dunque, ritiene che l'Ufficio non abba assolto al proprio onere probatorio, in quanto la prova indiziaria fornita “è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. Anche sotto questo profilo va quindi pronunciato l'annullamento dell'atto impugnato, come prescritto dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che ha sostituito, nel processo tributario, l'art. 2697 c.c. Quanto alle spese, in base alla regola della soccombenza, l'Agenzia delle entrate va condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente, nella misura che si liquida complessivamente in € 4.671,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 709,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.085,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge e rimborso del CUT versato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, sciolta la riserva, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate soccombente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.671,00, oltre accessori come di legge e rimborso CUT. Prato, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi