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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
SESSA SABATO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 04160600617
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201638-2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201638-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201638-2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL in persona del rappresentante legale, amministratore unico,
Nominativo_1, rappresentato e difeso dai dottori commercialisti Difensore_1 e Difensore_2,
contro
Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli impugna Avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- errata determinazione dei maggiori ricavi accertati;
- mancato riconoscimento di costi.
Chiede:
- rideterminazione degli importi accertati ai fini IVA, IRES ed IRAP.
- rideterminazione delle sanzioni in applicazione dell'art.12 del D.Lgs n.472/1997.
- spese e di onorari, con attribuzione ai procuratori costituiti in giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigettare il ricorso confermare la validità e legittimità dell'atto impugnato;
- spese di giudizio.
Con Ordinanza n.684/2025 depositata il 14/05/2025 le parti presenti dichiarano di aver depositato agli atti istanza congiunta di rinvio poichè pende tentativo di conciliazione.
La Corte vista la richiesta della ricorrente di conciliazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo numero 546 del 1992;
considerato che
detta disposizione presuppone il raggiungimento in pendenza di giudizio di un accordo conciliativo;
atteso che l'utilizzo della locuzione in pendenza di giudizio sembra ribadire come limite temporale ultimo della conciliazione il passaggio in decisione della controversia tributaria;
ritenuto di poter aderire alla richiesta per come formulata, rinvia la trattazione del giudizio a nuovo ruolo. Manda alla segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Con Ordinanza n.1056/2025 depositata il 16/07/2025 le parti presenti dichiarano che sono in corso trattative di bonario componimento della lite e chiedono pertanto che la causa venga rinviata.
Il collegio preso atto rinvia la causa all'udienza del 16/12/2025.
Indi, all'esito dell'Udienza in data 15/07/2025 si concorde richiesta delle parti, la Corte concedeva un rinvio per bonario componimento e alla odierna udienza in data 16/12/2025.
In data 10/12/2025, viene depositata CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE - ADESIONE:
AGEDPCE_283264_2025_1784. pdf.p7m.p7m Le parti chiedevano quindi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del disposto di cui all'art. 48 d.lgs. 546/92 .
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come debba darsi atto dell'intervenuta estinzione del giudizio avendo le parti definito bonariamente la vertenza ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/92, come da proposta dell'Ufficio cui parte ricorrente ha aderito, versata in atti, che in questa sede si richiama, con conseguente compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 546/1992. Spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
SESSA SABATO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 04160600617
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201638-2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201638-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201638-2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL in persona del rappresentante legale, amministratore unico,
Nominativo_1, rappresentato e difeso dai dottori commercialisti Difensore_1 e Difensore_2,
contro
Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli impugna Avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- errata determinazione dei maggiori ricavi accertati;
- mancato riconoscimento di costi.
Chiede:
- rideterminazione degli importi accertati ai fini IVA, IRES ed IRAP.
- rideterminazione delle sanzioni in applicazione dell'art.12 del D.Lgs n.472/1997.
- spese e di onorari, con attribuzione ai procuratori costituiti in giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigettare il ricorso confermare la validità e legittimità dell'atto impugnato;
- spese di giudizio.
Con Ordinanza n.684/2025 depositata il 14/05/2025 le parti presenti dichiarano di aver depositato agli atti istanza congiunta di rinvio poichè pende tentativo di conciliazione.
La Corte vista la richiesta della ricorrente di conciliazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo numero 546 del 1992;
considerato che
detta disposizione presuppone il raggiungimento in pendenza di giudizio di un accordo conciliativo;
atteso che l'utilizzo della locuzione in pendenza di giudizio sembra ribadire come limite temporale ultimo della conciliazione il passaggio in decisione della controversia tributaria;
ritenuto di poter aderire alla richiesta per come formulata, rinvia la trattazione del giudizio a nuovo ruolo. Manda alla segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Con Ordinanza n.1056/2025 depositata il 16/07/2025 le parti presenti dichiarano che sono in corso trattative di bonario componimento della lite e chiedono pertanto che la causa venga rinviata.
Il collegio preso atto rinvia la causa all'udienza del 16/12/2025.
Indi, all'esito dell'Udienza in data 15/07/2025 si concorde richiesta delle parti, la Corte concedeva un rinvio per bonario componimento e alla odierna udienza in data 16/12/2025.
In data 10/12/2025, viene depositata CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE - ADESIONE:
AGEDPCE_283264_2025_1784. pdf.p7m.p7m Le parti chiedevano quindi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del disposto di cui all'art. 48 d.lgs. 546/92 .
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come debba darsi atto dell'intervenuta estinzione del giudizio avendo le parti definito bonariamente la vertenza ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/92, come da proposta dell'Ufficio cui parte ricorrente ha aderito, versata in atti, che in questa sede si richiama, con conseguente compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 546/1992. Spese compensate