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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2018 promossa da
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MAURO D'AMICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Silvi (TE) Via Piave 42;
ATTORI contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
CONVENUTA nonché contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GAETANO BIOCCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Stazio 22;
INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2018 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...] [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO Tribunale di Teramo
1. ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità dei contratti di mutuo ipotecari ut supra menzionati, in particolare- del contratto condizionato di mutuo fondiario di euro
250.000, n. rep.32.681 racc.
8.490 del 15/04/2009- del contratto definitivo di mutuo fondiario di euro
40.000,00, rep. 35.616racc. 10.681 del 28/07/2010- del contratto unico di mutuo fondiario rep. 35.617 racc. 10.681 del28/07/2010;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che i contratti di mutuo de quo, oltre ad essere viziati da usura pattizia, sono affetti da calcolo di interessi anatocistici e da indeterminatezza del tasso, e per
l'effetto:
3. CONDANNARE ai sensi dell'art. 1815 c.c., alla restituzione Controparte_1 della somma di € 20.057,81 oltre interessi e spese accessorie,
4. CONDANNARE ex art. 2043 c.c. l'Istituto di Credito Controparte_3
a) al risarcimento del danno anche morale patito dal Sigg.ri sia Parte_3 per aver subito l'usura bancaria nonché per aver subito l'ingiusta procedura esecutiva, quantificata in euro150.000 (centocinquantamila/00) o nella maggior o minore somma che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e svalutazione monetaria Tenuto conto del comportamento corretto e della grave situazione economica in cui versano gli attori;
Tenuto conto del comportamento sprezzante di anche a causa dell'ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, Controparte_1 valutabile ai fini della decisione nel merito della causa e x art. 116 cpc e art. 8 d.legs 20/10;
b) al rimborso delle spese di consulenza legali, commerciali e giurimetriche nella misura che sarà provata in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito.
In data 15.4.2009 i coniugi e avevano stipulato con l'Istituto di Parte_1 Pt_2 credito n. 3 contratti di mutuo innanzi al Notaio Dott. Controparte_4 [...] di Giulianova, e in particolare: Per_1
1. In data 15.4.2009 un contratto di mutuo fondiario condizionato di euro 250.000,00 rep.
32.681 racc. 8.490,
2. in data 28.7.2010 un ulteriore contratto definitivo di mutuo fondiario di euro 40.000,00, rep.
35.616 racc. 10.681
3. in data 28.7.2010 entrambi i contratti erano stati ricompresi nella stipula del contratto unico di mutuo fondiario rep. 35.617 racc. 10.681.
Nei predetti contratti di mutuo i sig.ri , D e Parte_4 Parte_5 CP_5 si erano costituiti fideiussori e terzi datori d'ipoteca.
[...]
In data 29.11.2017 era stata disposta la vendita dei beni staggiti, meglio descritti in atti, e che successivamente la banca aveva preteso ulteriori garanzie reali.
2 Tribunale di Teramo
Secondo la difesa attorea, il contratto di mutuo di € 250.000,00 risultava essere affetto da usura pattizia, nonché indeterminatezza del tasso;
in particolare risultava convenuto un tasso di mora pari al
4,307 % con conseguente superamento del tasso soglia, pari al 3,84 % così come indicato nella tabella trimestrale (aprile-maggio-giugno) emanata dalla Banca D'Italia nell'anno 2009; anche il contratto di mutuo di € 40.000,00 era affetto da usura pattizia e calcolo di interessi anatocistici, nonché indeterminatezza del tasso, essendo stato pattuito un tasso di mora nell'ordine di due punti in più del saggio d'interesse in vigore per il mutuo (1,300% + 1,007 %) dunque il tasso di mora al momento del contratto era pari al 4,307 % con conseguente superamento del tasso soglia pari al 3,84 % così come indicato nella tabella trimestrale (luglio-agosto-settembre) emanata dalla Banca D'Italia nell'anno
2010.
e avevano provveduto in data 9.1.2018 a Parte_2 Parte_1 depositare presso la Procura della Repubblica di Teramo atto di denuncia-querela per il reato di usura nei confronti di e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo Controparte_4 aveva iscritto il procedimento penale n. 337/2018 RGNR a carico di Controparte_1
In diritto, gli attori hanno eccepito, quindi, la nullità del contratto di mutuo ex art. 1419 C.C. dei contratti per contrarietà a norme imperative di legge, ricorrendo una chiara ipotesi di usura oggettiva e soggettiva, derivante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Gli attori hanno quindi affermato il proprio diritto ad ottenere:
1. ai sensi dell'art. 1815, 2° co c.c., la restituzione della somma complessiva di € 20.057,81 oltre interessi e rivalutazione;
2. il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute e alla rivalutazione monetaria ed agli interessi in misura legale, in particolare: risarcimento danni per aver subito l'usura bancaria;
risarcimento danni per aver subito ingiustamente il rischio e l'onta di vedersi collocate le proprie abitazioni alle aste giudiziarie;
il rimborso delle spese di consulenza sostenute.
Non si è costituita in giudizio Controparte_4
In data 8.1.2019 è intervenuta nel giudizio quale attuale Controparte_2 titolare del credito originariamente vantato da chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la tardività della iscrizione a ruolo della causa da parte degli attori
e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo per le ragioni illustrate in narrativa;
- accertare e dichiarare l'improponibilità o, comunque, l'inammissibilità dell'azione promossa per violazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa in quanto difetta la legittimazione passiva della , Controparte_6 ora in L.C.A., per le ragioni illustrate in narrativa;
3 Tribunale di Teramo
- nel merito, rigettare integralmente le domande tutte spiegate dagli attori anche a titolo di nullità contrattuale, azione restitutoria e/o risarcitoria, in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte attrice anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.;
- condannare sempre ed in ogni caso gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni la società di recupero crediti ha eccepito:
- la tardiva iscrizione a ruolo della causa: segnatamente, ha evidenziato la banca che la causa era stata iscritta tardivamente a ruolo, atteso che la notificazione a mezzo PEC era avvenuta in data 10.10.2018 mentre il deposito della busta telematica contenente l'iscrizione a ruolo era stata depositata il 29.10.2018;
- l'improponibilità dell'azione per violazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: dal tenore letterale dell'avverso atto di citazione, infatti, sarebbe possibile desumere che in sostanza parte attrice contestasse il diritto di credito cristallizzato nei titoli esecutivi in forza dei quali era stata promossa la procedura esecutiva immobiliare n. 51/2016 R.G.E. dinanzi al
Tribunale di Teramo, sicché l'azione avrebbe dovuto essere necessariamente proposta con ricorso al Giudice dell'Esecuzione funzionalmente competente e non con atto di citazione dinanzi al Giudice ordinario;
- il difetto di legittimazione della in amministrazione straordinaria Controparte_4 poiché con decreto n. 564 del 9 Dicembre 2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ne aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180 e degli artt. 80 e ss. del TUB, con la conseguenza che il credito vantato dagli attori era da accertarsi in sede di concorso formale secondo le regole speciali previste dal TUB e dalla Legge Fallimentare.
Quanto al merito del rapporto dedotto in giudizio dagli attori, la società intervenuta ha evidenziato che:
- non erano stati prodotti in giudizio i contratti da cui traeva origine la pretesa creditoria azionata;
- in ogni caso, alcun superamento del tasso soglia si era verificato nella specie, anche perché
– contrariamente a quanto sostenuto dagli attori – non era possibile, ai fini della verifica del superamento del tasso, sommare gli interesse moratori a quelli corrispettivi;
- anche la domanda risarcitoria proposta dagli attori era del tutto generica e mancante dei presupposti di fondatezza.
Così instauratosi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 4.12.2024, precisate le conclusioni, è
4 Tribunale di Teramo
stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia di Controparte_6 amministrazione straordinaria, non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della notifica.
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del processo per tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione. La notificazione dell'atto di citazione è avvenuta, a mezzo pec, in data 20.10.2018 (e non il
10.10.2018, come affermato dalla difesa della società intervenuta), sicché la costituzione in giudizio, avvenuta il 29.10 2018, deve ritenersi tempestiva, poiché effettuata nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di improponibilità dell'azione per violazione dell'art. 615 c.p.c.: secondo la difesa della società intervenuta, gli attori avrebbero sostanzialmente proposto una opposizione ad esecuzione già iniziata, che avrebbe dovuto essere intrapresa dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione nelle forme di cui al richiamato art. 615 c.p.c.
Invero, sebbene gli attori abbiano dato atto della pendenza di una procedura esecutiva, azionata sulla base dei titoli oggetto di causa, non hanno proposto una opposizione all'esecuzione, bensì una ordinaria azione di nullità contrattuale con connessa domanda risarcitoria. Gli effetti che un eventuale accoglimento dell'azione potranno riverberare sulla procedura esecutiva già in atto afferiscono a un piano differente, che sarà compito del giudice dell'esecuzione valutare, che però non interferisce a livello di procedibilità della presente domanda.
Quanto al merito della vicenda, deve in primo luogo rilevarsi come parte attrice non abbia prodotto in giudizio i contratti di mutuo di cui afferma la nullità per usurarietà.
Ebbene, a tal proposito non si può omettere di rammentare che il primo onere probatorio posto a carico di chi intenda far valere una invalidità contrattuale consiste proprio nella produzione in giudizio della relativa documentazione contrattuale, onde consentire al giudice di valutare i dedotti profili di illegittimità contrattuale, e tale principio non fa eccezione in materia bancaria. Tale lacuna documentale, d'altro canto, non può essere senz'altro colmata dalle relazioni redatte dal perito di parte attrice.
In ogni caso, a tutto voler concedere alla difesa attorea e pur volendo affrontare il merito dei rapporti negoziali dedotti in giudizio, per come prospettati nell'atto di citazione, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha contestato la legittimità delle condizioni contrattuali applicate dalla banca, deducendo il superamento del tasso soglia derivante dalla sommatoria degli interessi moratori e di quelli corrispettivi.
5 Tribunale di Teramo
Ebbene, il Tribunale non ritiene di condividere la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della dedotta usurarietà del contratto.
A tal proposito, nella nota sentenza n. 350/13, la Suprema Corte ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, tuttavia, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Deve, quindi, ribadirsi il principio - oramai affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito
- in base al quale al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, attesa la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie.
Invero, gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario.
È utile, al riguardo, riportare un passaggio – particolarmente esplicativo – della sentenza n.
5949/2014 del Tribunale di Napoli: ".. dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, .. non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che 'ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori', senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi".
Siffatta conclusione trova fondamento nella diversità ontologica delle due tipologie di interessi, ciò in quanto “il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto e autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria. Quindi, con specifico riferimento ai contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n.
108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto
6 Tribunale di Teramo
(art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale” (Tribunale di Roma 8.8.2020, n.11490).
Deve conclusivamente affermarsi, in conformità ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori deve essere valutata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" o un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Quanto sinora affermato ha trovato conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite
(sentenza n. 19597/2020), che ha definitivamente risolto il problema dell'applicabilità della disciplina sull'usura agli interessi di mora, osservando che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) e in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di aderire alla tesi prevalente secondo cui anche il tasso di mora deve essere assoggettato alla normativa antiusura.
Tuttavia, ha precisato la Corte che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano le SS.UU. infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non spettanza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, a conferma del fatto che le due voci di interessi non debbono essere sommate, ma vanno sempre considerate singolarmente ai fini del calcolo dell'usura. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà proposta dall'attore, non potendosi ravvisare, nella specie, alcun superamento del tasso soglia.
Conseguentemente è da ritenersi infondata anche la correlata domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
La domanda deve essere, in definitiva, integralmente respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte intervenuta costituita, successore a titolo particolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo,
7 Tribunale di Teramo
mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva secondo i valori medi, e quelle istruttoria e decisionale secondo i parametri minimi, stante la natura esclusivamente documentale della controversia.
Quanto alla posizione di nulla può essere disposto in Controparte_4 considerazione stante la contumacia della stessa, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione
Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3578/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_6
2) RIGETTA la domanda attorea;
3) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte intervenuta, che liquida in € 3.387,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2018 promossa da
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MAURO D'AMICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Silvi (TE) Via Piave 42;
ATTORI contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
CONVENUTA nonché contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GAETANO BIOCCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Stazio 22;
INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2018 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...] [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO Tribunale di Teramo
1. ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità dei contratti di mutuo ipotecari ut supra menzionati, in particolare- del contratto condizionato di mutuo fondiario di euro
250.000, n. rep.32.681 racc.
8.490 del 15/04/2009- del contratto definitivo di mutuo fondiario di euro
40.000,00, rep. 35.616racc. 10.681 del 28/07/2010- del contratto unico di mutuo fondiario rep. 35.617 racc. 10.681 del28/07/2010;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che i contratti di mutuo de quo, oltre ad essere viziati da usura pattizia, sono affetti da calcolo di interessi anatocistici e da indeterminatezza del tasso, e per
l'effetto:
3. CONDANNARE ai sensi dell'art. 1815 c.c., alla restituzione Controparte_1 della somma di € 20.057,81 oltre interessi e spese accessorie,
4. CONDANNARE ex art. 2043 c.c. l'Istituto di Credito Controparte_3
a) al risarcimento del danno anche morale patito dal Sigg.ri sia Parte_3 per aver subito l'usura bancaria nonché per aver subito l'ingiusta procedura esecutiva, quantificata in euro150.000 (centocinquantamila/00) o nella maggior o minore somma che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e svalutazione monetaria Tenuto conto del comportamento corretto e della grave situazione economica in cui versano gli attori;
Tenuto conto del comportamento sprezzante di anche a causa dell'ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, Controparte_1 valutabile ai fini della decisione nel merito della causa e x art. 116 cpc e art. 8 d.legs 20/10;
b) al rimborso delle spese di consulenza legali, commerciali e giurimetriche nella misura che sarà provata in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito.
In data 15.4.2009 i coniugi e avevano stipulato con l'Istituto di Parte_1 Pt_2 credito n. 3 contratti di mutuo innanzi al Notaio Dott. Controparte_4 [...] di Giulianova, e in particolare: Per_1
1. In data 15.4.2009 un contratto di mutuo fondiario condizionato di euro 250.000,00 rep.
32.681 racc. 8.490,
2. in data 28.7.2010 un ulteriore contratto definitivo di mutuo fondiario di euro 40.000,00, rep.
35.616 racc. 10.681
3. in data 28.7.2010 entrambi i contratti erano stati ricompresi nella stipula del contratto unico di mutuo fondiario rep. 35.617 racc. 10.681.
Nei predetti contratti di mutuo i sig.ri , D e Parte_4 Parte_5 CP_5 si erano costituiti fideiussori e terzi datori d'ipoteca.
[...]
In data 29.11.2017 era stata disposta la vendita dei beni staggiti, meglio descritti in atti, e che successivamente la banca aveva preteso ulteriori garanzie reali.
2 Tribunale di Teramo
Secondo la difesa attorea, il contratto di mutuo di € 250.000,00 risultava essere affetto da usura pattizia, nonché indeterminatezza del tasso;
in particolare risultava convenuto un tasso di mora pari al
4,307 % con conseguente superamento del tasso soglia, pari al 3,84 % così come indicato nella tabella trimestrale (aprile-maggio-giugno) emanata dalla Banca D'Italia nell'anno 2009; anche il contratto di mutuo di € 40.000,00 era affetto da usura pattizia e calcolo di interessi anatocistici, nonché indeterminatezza del tasso, essendo stato pattuito un tasso di mora nell'ordine di due punti in più del saggio d'interesse in vigore per il mutuo (1,300% + 1,007 %) dunque il tasso di mora al momento del contratto era pari al 4,307 % con conseguente superamento del tasso soglia pari al 3,84 % così come indicato nella tabella trimestrale (luglio-agosto-settembre) emanata dalla Banca D'Italia nell'anno
2010.
e avevano provveduto in data 9.1.2018 a Parte_2 Parte_1 depositare presso la Procura della Repubblica di Teramo atto di denuncia-querela per il reato di usura nei confronti di e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo Controparte_4 aveva iscritto il procedimento penale n. 337/2018 RGNR a carico di Controparte_1
In diritto, gli attori hanno eccepito, quindi, la nullità del contratto di mutuo ex art. 1419 C.C. dei contratti per contrarietà a norme imperative di legge, ricorrendo una chiara ipotesi di usura oggettiva e soggettiva, derivante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Gli attori hanno quindi affermato il proprio diritto ad ottenere:
1. ai sensi dell'art. 1815, 2° co c.c., la restituzione della somma complessiva di € 20.057,81 oltre interessi e rivalutazione;
2. il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute e alla rivalutazione monetaria ed agli interessi in misura legale, in particolare: risarcimento danni per aver subito l'usura bancaria;
risarcimento danni per aver subito ingiustamente il rischio e l'onta di vedersi collocate le proprie abitazioni alle aste giudiziarie;
il rimborso delle spese di consulenza sostenute.
Non si è costituita in giudizio Controparte_4
In data 8.1.2019 è intervenuta nel giudizio quale attuale Controparte_2 titolare del credito originariamente vantato da chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la tardività della iscrizione a ruolo della causa da parte degli attori
e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo per le ragioni illustrate in narrativa;
- accertare e dichiarare l'improponibilità o, comunque, l'inammissibilità dell'azione promossa per violazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa in quanto difetta la legittimazione passiva della , Controparte_6 ora in L.C.A., per le ragioni illustrate in narrativa;
3 Tribunale di Teramo
- nel merito, rigettare integralmente le domande tutte spiegate dagli attori anche a titolo di nullità contrattuale, azione restitutoria e/o risarcitoria, in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte attrice anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.;
- condannare sempre ed in ogni caso gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni la società di recupero crediti ha eccepito:
- la tardiva iscrizione a ruolo della causa: segnatamente, ha evidenziato la banca che la causa era stata iscritta tardivamente a ruolo, atteso che la notificazione a mezzo PEC era avvenuta in data 10.10.2018 mentre il deposito della busta telematica contenente l'iscrizione a ruolo era stata depositata il 29.10.2018;
- l'improponibilità dell'azione per violazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: dal tenore letterale dell'avverso atto di citazione, infatti, sarebbe possibile desumere che in sostanza parte attrice contestasse il diritto di credito cristallizzato nei titoli esecutivi in forza dei quali era stata promossa la procedura esecutiva immobiliare n. 51/2016 R.G.E. dinanzi al
Tribunale di Teramo, sicché l'azione avrebbe dovuto essere necessariamente proposta con ricorso al Giudice dell'Esecuzione funzionalmente competente e non con atto di citazione dinanzi al Giudice ordinario;
- il difetto di legittimazione della in amministrazione straordinaria Controparte_4 poiché con decreto n. 564 del 9 Dicembre 2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ne aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180 e degli artt. 80 e ss. del TUB, con la conseguenza che il credito vantato dagli attori era da accertarsi in sede di concorso formale secondo le regole speciali previste dal TUB e dalla Legge Fallimentare.
Quanto al merito del rapporto dedotto in giudizio dagli attori, la società intervenuta ha evidenziato che:
- non erano stati prodotti in giudizio i contratti da cui traeva origine la pretesa creditoria azionata;
- in ogni caso, alcun superamento del tasso soglia si era verificato nella specie, anche perché
– contrariamente a quanto sostenuto dagli attori – non era possibile, ai fini della verifica del superamento del tasso, sommare gli interesse moratori a quelli corrispettivi;
- anche la domanda risarcitoria proposta dagli attori era del tutto generica e mancante dei presupposti di fondatezza.
Così instauratosi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 4.12.2024, precisate le conclusioni, è
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stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia di Controparte_6 amministrazione straordinaria, non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della notifica.
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del processo per tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione. La notificazione dell'atto di citazione è avvenuta, a mezzo pec, in data 20.10.2018 (e non il
10.10.2018, come affermato dalla difesa della società intervenuta), sicché la costituzione in giudizio, avvenuta il 29.10 2018, deve ritenersi tempestiva, poiché effettuata nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di improponibilità dell'azione per violazione dell'art. 615 c.p.c.: secondo la difesa della società intervenuta, gli attori avrebbero sostanzialmente proposto una opposizione ad esecuzione già iniziata, che avrebbe dovuto essere intrapresa dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione nelle forme di cui al richiamato art. 615 c.p.c.
Invero, sebbene gli attori abbiano dato atto della pendenza di una procedura esecutiva, azionata sulla base dei titoli oggetto di causa, non hanno proposto una opposizione all'esecuzione, bensì una ordinaria azione di nullità contrattuale con connessa domanda risarcitoria. Gli effetti che un eventuale accoglimento dell'azione potranno riverberare sulla procedura esecutiva già in atto afferiscono a un piano differente, che sarà compito del giudice dell'esecuzione valutare, che però non interferisce a livello di procedibilità della presente domanda.
Quanto al merito della vicenda, deve in primo luogo rilevarsi come parte attrice non abbia prodotto in giudizio i contratti di mutuo di cui afferma la nullità per usurarietà.
Ebbene, a tal proposito non si può omettere di rammentare che il primo onere probatorio posto a carico di chi intenda far valere una invalidità contrattuale consiste proprio nella produzione in giudizio della relativa documentazione contrattuale, onde consentire al giudice di valutare i dedotti profili di illegittimità contrattuale, e tale principio non fa eccezione in materia bancaria. Tale lacuna documentale, d'altro canto, non può essere senz'altro colmata dalle relazioni redatte dal perito di parte attrice.
In ogni caso, a tutto voler concedere alla difesa attorea e pur volendo affrontare il merito dei rapporti negoziali dedotti in giudizio, per come prospettati nell'atto di citazione, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha contestato la legittimità delle condizioni contrattuali applicate dalla banca, deducendo il superamento del tasso soglia derivante dalla sommatoria degli interessi moratori e di quelli corrispettivi.
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Ebbene, il Tribunale non ritiene di condividere la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della dedotta usurarietà del contratto.
A tal proposito, nella nota sentenza n. 350/13, la Suprema Corte ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, tuttavia, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Deve, quindi, ribadirsi il principio - oramai affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito
- in base al quale al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, attesa la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie.
Invero, gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario.
È utile, al riguardo, riportare un passaggio – particolarmente esplicativo – della sentenza n.
5949/2014 del Tribunale di Napoli: ".. dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, .. non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che 'ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori', senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi".
Siffatta conclusione trova fondamento nella diversità ontologica delle due tipologie di interessi, ciò in quanto “il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto e autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria. Quindi, con specifico riferimento ai contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n.
108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto
6 Tribunale di Teramo
(art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale” (Tribunale di Roma 8.8.2020, n.11490).
Deve conclusivamente affermarsi, in conformità ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori deve essere valutata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" o un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Quanto sinora affermato ha trovato conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite
(sentenza n. 19597/2020), che ha definitivamente risolto il problema dell'applicabilità della disciplina sull'usura agli interessi di mora, osservando che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) e in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di aderire alla tesi prevalente secondo cui anche il tasso di mora deve essere assoggettato alla normativa antiusura.
Tuttavia, ha precisato la Corte che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano le SS.UU. infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non spettanza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, a conferma del fatto che le due voci di interessi non debbono essere sommate, ma vanno sempre considerate singolarmente ai fini del calcolo dell'usura. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà proposta dall'attore, non potendosi ravvisare, nella specie, alcun superamento del tasso soglia.
Conseguentemente è da ritenersi infondata anche la correlata domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
La domanda deve essere, in definitiva, integralmente respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte intervenuta costituita, successore a titolo particolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo,
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mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva secondo i valori medi, e quelle istruttoria e decisionale secondo i parametri minimi, stante la natura esclusivamente documentale della controversia.
Quanto alla posizione di nulla può essere disposto in Controparte_4 considerazione stante la contumacia della stessa, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione
Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3578/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_6
2) RIGETTA la domanda attorea;
3) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte intervenuta, che liquida in € 3.387,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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