TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. TO ZI AP, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.5896/2019 R.G. promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI TE come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SALVO STEFANIA giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1746/2019;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
***
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 9/10/2019, Controparte_1 chiedeva la condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
6.400,13, oltre accessori, a titolo di restituzione della quota parte delle rate di mutuo ipotecario stipulato in data 03/08/2005 dalle odierne parti, allora coniugi mutuatari, con la Unicredit Banca Spa. proponeva opposizione, deducendo l'infondatezza della pretesa Parte_1 creditoria, l'inesistenza di somme dovute e, in via riconvenzionale, la compensazione con crediti vantati a titolo di rimborso per le spese mediche e chirurgiche sostenute per il figlio minore negli Stati Uniti. Persona_1
Si costituiva parte opposta eccependo preliminarmente la Controparte_1 tardività dell'opposizione e, nel merito, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza e la prova delle spese opposte in compensazione e formulando a sua volta domanda riconvenzionale di pagamento
1 per il godimento che la avrebbe ricavato dall'uso di altro immobile in Pt_1 comunione ordinaria tra le parti dal mese di giugno 2019.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza cartolare del 19.6.25 e all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
§ Sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione.
L'eccezione sollevata da parte opposta, secondo cui l'opposizione sarebbe tardiva,
è infondata e va rigettata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notifica del provvedimento monitorio e deve essere computato secondo il calendario comune, senza esclusione dei giorni festivi, salvo che il termine scada in giorno festivo, nel qual caso è prorogato al primo giorno non festivo successivo”
(Cass. civ., Sez. III, 20/10/2016, n. 21209).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato a il Parte_1
9.10.19 e l'opposizione è stata notificata il 18.11.19, ossia nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto essendo irrilevante la circostanza che l'Ufficiale giudiziario abbia trovato chiuso lo studio consegnando materialmente la citazione al difensore, presso cui risultava domiciliato il creditore opposto, il giorno successivo.
L'opposizione è quindi tempestiva.
§ Sulla domanda monitoria: condizioni del mutuo, diritto di regresso e fondatezza della pretesa.
La disciplina delle obbligazioni solidali, dettata dagli artt. 1292 e ss. c.c., prevede che ciascun debitore può essere costretto all'adempimento dell'intera prestazione e che l'adempimento di una libera gli altri. La solidarietà passiva si presume, salvo patto contrario, e trova la sua ratio nell'interesse del creditore, che può agire per l'intero verso uno qualsiasi dei coobbligati (Cass. civ., Sez. III,
14/02/2019, n. 4449).
Nei rapporti interni tra co-debitori solidali, il debito si divide secondo il titolo e, in mancanza, in parti uguali (art. 1298 c.c.); il co-debitore che ha pagato l'intero ha azione di regresso per la quota di ciascuno (art. 1299 c.c.), con ripartizione della perdita in caso di insolvenza di uno. Il regresso è esperibile anche quando il co- debitore abbia pagato solo una parte del debito oltre la propria quota (Cass., ord.
16/03/2021, n. 7279).
2 In tema di mutuo contratto da coniugi, la giurisprudenza ha chiarito che, in costanza di matrimonio, le rate pagate da un coniuge, anche se eccedenti la propria quota, non sono ripetibili perché espressive del dovere di contribuzione e della solidarietà coniugale (art. 143 c.c.), salvo prova di un diverso titolo o pattuizione espressa (Cass., ord. 5385/2023). Dopo la separazione, le rate pagate oltre la propria quota sono invece suscettibili di regresso pro-quota, ove puntualmente provate.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il mutuo acceso con Unicredit del
3/8/2005, per euro 110.000,00, è stato stipulato tra e Controparte_1
in regime di comunione legale, con durata di 300 mesi e tasso Parte_1 variabile Euribor 3 mesi + 1,40%. Nel 2008 il mutuo veniva estinto con accensione di altro mutuo a tasso variabile della durata di 360 rate mensili (30 anni). Nel ricorso monitorio sono state allegate le contabili di pagamento delle rate del mutuo dal mese di novembre 2017 al luglio 2019.
Nelle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Siracusa in data 26/05/2016 non è prevista alcuna regolamentazione specifica in ordine al mutuo ipotecario, né riparto di oneri tra i coniugi.
Ne consegue che, verso la banca, i coniugi mutuatari sono obbligati in solido e la banca può pretendere l'intero da uno solo;
gli accordi interni tra coniugi (o statuizioni della separazione) non sono opponibili alla banca salvo adesione di questa.
Nel rapporto interno, invece, le rate pagate da un coniuge dopo la separazione, oltre la propria quota, sono astrattamente ripetibili in regresso ex art. 1299 c.c., ove provati pagamento e superamento della propria quota;
restano escluse le rate poste a titolo di mantenimento o previste negli accordi di separazione.
Nel caso concreto, l'opposto ha fornito prova di aver pagato le rate di mutuo eccedenti la propria quota, circostanza peraltro non contestata, dopo la separazione pertanto, la domanda monitoria è fondata nei limiti degli importi risultanti dal piano di ammortamento e delle rate effettivamente scadute e non pagate, pari alla somma ingiunta.
§ Sulla domanda riconvenzionale di compensazione.
L'opponente ha dedotto, a titolo di parziale compensazione, di avere sostenuto il pagamento di € 222.960,00 per spese mediche per il figlio . Persona_1
Specificava l'opponente che la somma in commento, previa presentazione di fatture e giustificativi di spesa, sarebbe stata coperta dalla Regione Sicilia (SSN)
3 per l'80% e dunque per complessivi € 178.368,35 e che sarebbe rimasto a carico delle parti, o meglio a carico del convenuto in ragione dell'art. 5 dell'accordo di separazione in forza del quale il convenuto si obbligava a corrispondere per intero alla tutte le spese sanitarie per i figli non coperte dal SSN, la somma pari Pt_1 ad € 44.592,08 oltre € 1.590,41, per visite mediche, fisioterapia, lezioni private, rilascio passaporto, costi del trasferimento, vitto, alloggio e farmaci.
Orbene, parte convenuta nella sua comparsa responsiva contestava l'assunto della creditrice in via riconvenzionale assumendo che:
- Tutte le spese di carattere sanitario, quali visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche, nonché cure fisioterapiche, e di cui all'allegato 3, non sono rimborsabili (e quindi dovute) in quanto relative a prestazioni private non preventivamente comunicate al padre e che comunque avrebbero potuto essere eseguite tramite il SSN e di cui non è certo né provato il requisito della necessità;
- Riguardo le spese aventi ad oggetto “compenso pattuito prestazione occasionale eseguita per vostro conto (cfr. in indirizzo) in Controparte_1 relazione alle ripetizioni private in materia umanistica e lingua inglese” per il figlio e per il figlio parte convenuta nega di avere prestato il consenso Per_1 Per_2
e di avere conferito incarico alla contestando peraltro Parte_2
l'idoneità professionale di chi ha reso la prestazione difettando peraltro il presupposto della necessità ed utilità;
- In ordine alle spese di intervento negli Stati Uniti il convenuto afferma che la avrebbe ricevuto congruii anticipi da parte della Regione Sicilia oltre Pt_1 ad avere fruito di una raccolta solidale di fondi privati di guisa che la stessa non avrebbe anticipato alcuna spesa sicché la richiesta di condanna al pagamento delle spese in commento sarebbe ingiustificata.
Nelle memorie 183, comma 6, c.p.c. parte convenuta produceva in atti dei documenti e in particolare: autorizzazione del 12.6.19 con cui la Regione Sicilia
(Commissione sanitaria regionale) concedeva l'erogazione di un acconto pari ad €
124.687,92 dollari pari al 70% dell'80% del prevedibile rimborso spettante sulle spese per la terapia avvisando l'assistito che a dimissione avvenuta avrebbe dovuto rendicontare alla di appartenenza gli oneri complessivamente CP_2 sostenuti. In data 11.9.19 la Commissione erogava altri 7.985,60 dollari a titolo di acconto.
Nel marzo del 2020 parte convenuta faceva istanza di accesso agli atti alla
Regione Assessorato della Salute per conoscere quale fosse la somma erogata
4 complessivamente per le cure di (cfr. all. alla memoria 183, comma 6, Per_1
c.p.c. del 17.9.21). L'assessorato riscontrava la richiesta comunicando l'impossibilità di indicare l'importo definitivo che: “(…) l' dovrà Controparte_3 erogare per le spese sostenute per il ricovero di in quanto non Persona_1
è stato ancora presentato da parte dei diretti interessati la richiesta di parere di rimborsabilità ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3/11/89”.
Nella comparsa conclusionale, parte convenuta produceva la determina Contr dirigenziale dell' del 30.9.24 in cui veniva liquidato a saldo per il ricovero di dal 4.9.21 al 26.10.21 la somma pari ad € 165.198,33. Persona_1
Alla stregua di quanto riportato, l' ha versato un primo acconto di Controparte_3
124.687,92 dollari, circa € 107.000,00 ed un secondo acconto di 7.985,60 dollari, pari ad € 6.800,00, cui si aggiunge la liquidazione finale disposta con determina dirigenziale n. 383 del 30/9/24 di € 165.198,33 (che si allega alla CP_3 presente) nonché la raccolta fondi “gofundme” di € 60.000,00 (prodotta con la memoria ex art 183 co. 6 cpc) del 17/9/21.
In definitiva, secondo quanto documentato e prospettato analiticamente dalla convenuta la domanda riconvenzionale di parte attrice non può trovare accoglimento perché le somme erogate dalla Regione e dal fondo “gofundme” hanno coperto, almeno stando a quanto prospettato dall'attrice, che a fronte delle difese del convenuto non ha offerto alcuna delucidazione nelle sue memorie 183, comma 6, c.p.c. e nei suoi scritti difensivi successivi, le spese asseritamente dalla stessa anticipate a titolo di costi non coperti dal SSN.
In ordine alle spese pari a complessivi € 800,00 (cfr. allegato n. 3 parte attrice) per ripetizioni private in materie umanistiche e lingua inglese per i figli e Per_2 deve osservarsi quanto segue. Per_1
La giurisprudenza consolidata, in tema di ripetizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, ritiene che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. La mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir
5 meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare (cfr. tra le più recenti, Cassazione civile sez. I, 05/12/2023, n.33939; Cass., Sez. I, 25/05/2023, n. 14564;
24/02/2021, n. 5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2467).
Tutto ciò premesso, occorre procedere all'esame delle singole voci di spesa tenendo conto del Protocollo in uso presso questo Tribunale (siglato in il CP_3
3.12.2019).
Il protocollo prevede che rientrano nelle spese extra assegno e richiedono pertanto il consenso/accordo dei genitori (anche tacito ove alla richiesta non sia seguito un motivato dissenso dal genitore onerato) fatto salvo il vaglio giudiziario in difetto di accordo tra i genitori e/o di rifiuto al rimborso (cfr. Cass. 21726/18).
Nel caso di specie, la ricorrente non specifica il monte ore delle lezioni private effettuate in favore dei figli nei mesi di maggio e giugno 2019. In assenza di tali dati minimi per effettuare un serio vaglio delle spese indicate, il complessivo costo pari ad € 800,00 (400,00 per ciascun figlio, 200,00 mensili) non appare proporzionato od anche giustificato da particolari certificazioni linguistiche dell'insegnante privata che l'opponente non ha documentato. Di contro, non può tuttavia negarsi, quanto meno in astratto, l'utilità che dette lezioni nell'interesse dei minori hanno avuto e pertanto deve qui riconoscersi in compensazione del maggior credito vantato dal creditore opposto la somma pari ad € 400,00.
§ Sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
La domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto Controparte_1 il pagamento di € 4.778,00 e di cui alla parte motiva della comparsa di costituzione e risposta oltre interessi legali e rivalutazione dai singoli adempimenti al soddisfo, nonché di una ulteriore somma a titolo di frutti civili dell'immobile sito in Floridia alla via Sciascia n. 52 dal mese di giugno 2019 e sino al 9/4/2024, data in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà immobiliare ad altro soggetto ( giusta decreto di Persona_1 trasferimento del 9.4.24) non risulta fondata.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che “il danno da occupazione sine titulo non è in re ipsa, ma richiede allegazione e prova della concreta possibilità di godimento perduta;
la presunzione di fruttuosità del bene è relativa e può essere superata dalla prova contraria fornita dall'opponente” (Cass. SS.UU.,
6 15/11/2022, n. 33645; Cass. civ., Sez. III, 07/01/2021, n. 39; Cass. civ., Sez. III,
07/11/2023, n. 30984).
Nel caso di specie, non è stata fornita prova che abbia Parte_1 effettivamente goduto dell'immobile nel periodo di riferimento e, peraltro, ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento dell'immobile (come evincibile dal decreto di trasferimento in atti) avrebbe dovuto ritenersi esteso anche ai frutti civili di guisa che l'attuale convenuto nulla avrebbe potuto trattenere, quand'anche avesse dato prova della fruttuosità del bene, per sé spettando detti frutti al creditore pignorante.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza (sulle domande riconvenzionali risultano soccombenti entrambe le parti) sono parzialmente compensate per ½ restando per la metà residua a carico di parte opponente che deve ritenersi soccombente sulla opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'eccezione di tardività dell'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo e per l'effetto
Condanna parte attrice al pagamento del minore importo dovuto pari ad €
6.000,00 in favore di;
Controparte_1
Accoglie la domanda monitoria nei limiti degli importi risultanti dal piano di ammortamento e delle rate effettivamente scadute e non pagate, pari a euro
13.140,50;
1. Rigetta la domanda riconvenzionale di compensazione per le spese sanitarie, in quanto integralmente rimborsate dal SSN e non contestate nei termini di legge;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale riconventionis di indennità di occupazione per difetto di prova del godimento dell'immobile;
3. Condanna la parte soccombente alle spese di lite, che liquida in euro
2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, il 1 dicembre 2025
Il Giudice
[___]
P.Q.M.
7 Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
ACCOGLIE/RIGETTA le domande proposte dalla società attrice
- NN parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute da……, ai sensi del D.M. 55/2014, in complessivi € oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
- (gratuito patrocinio) NN parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario che si liquidano in complessivi
€…………….(al netto della riduzione del 50% prevista dall'art. 130 dpr 30/2002) oltre SPAD (spese prenotate a debito) IVA, CPA e spese generali al 15%;
Tribunale Ordinario di Siracusa 01/12/2025 …………….
Il Giudice
TO ZI AP
8
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. TO ZI AP, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.5896/2019 R.G. promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI TE come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SALVO STEFANIA giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1746/2019;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
***
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 9/10/2019, Controparte_1 chiedeva la condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
6.400,13, oltre accessori, a titolo di restituzione della quota parte delle rate di mutuo ipotecario stipulato in data 03/08/2005 dalle odierne parti, allora coniugi mutuatari, con la Unicredit Banca Spa. proponeva opposizione, deducendo l'infondatezza della pretesa Parte_1 creditoria, l'inesistenza di somme dovute e, in via riconvenzionale, la compensazione con crediti vantati a titolo di rimborso per le spese mediche e chirurgiche sostenute per il figlio minore negli Stati Uniti. Persona_1
Si costituiva parte opposta eccependo preliminarmente la Controparte_1 tardività dell'opposizione e, nel merito, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza e la prova delle spese opposte in compensazione e formulando a sua volta domanda riconvenzionale di pagamento
1 per il godimento che la avrebbe ricavato dall'uso di altro immobile in Pt_1 comunione ordinaria tra le parti dal mese di giugno 2019.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza cartolare del 19.6.25 e all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
§ Sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione.
L'eccezione sollevata da parte opposta, secondo cui l'opposizione sarebbe tardiva,
è infondata e va rigettata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notifica del provvedimento monitorio e deve essere computato secondo il calendario comune, senza esclusione dei giorni festivi, salvo che il termine scada in giorno festivo, nel qual caso è prorogato al primo giorno non festivo successivo”
(Cass. civ., Sez. III, 20/10/2016, n. 21209).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato a il Parte_1
9.10.19 e l'opposizione è stata notificata il 18.11.19, ossia nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto essendo irrilevante la circostanza che l'Ufficiale giudiziario abbia trovato chiuso lo studio consegnando materialmente la citazione al difensore, presso cui risultava domiciliato il creditore opposto, il giorno successivo.
L'opposizione è quindi tempestiva.
§ Sulla domanda monitoria: condizioni del mutuo, diritto di regresso e fondatezza della pretesa.
La disciplina delle obbligazioni solidali, dettata dagli artt. 1292 e ss. c.c., prevede che ciascun debitore può essere costretto all'adempimento dell'intera prestazione e che l'adempimento di una libera gli altri. La solidarietà passiva si presume, salvo patto contrario, e trova la sua ratio nell'interesse del creditore, che può agire per l'intero verso uno qualsiasi dei coobbligati (Cass. civ., Sez. III,
14/02/2019, n. 4449).
Nei rapporti interni tra co-debitori solidali, il debito si divide secondo il titolo e, in mancanza, in parti uguali (art. 1298 c.c.); il co-debitore che ha pagato l'intero ha azione di regresso per la quota di ciascuno (art. 1299 c.c.), con ripartizione della perdita in caso di insolvenza di uno. Il regresso è esperibile anche quando il co- debitore abbia pagato solo una parte del debito oltre la propria quota (Cass., ord.
16/03/2021, n. 7279).
2 In tema di mutuo contratto da coniugi, la giurisprudenza ha chiarito che, in costanza di matrimonio, le rate pagate da un coniuge, anche se eccedenti la propria quota, non sono ripetibili perché espressive del dovere di contribuzione e della solidarietà coniugale (art. 143 c.c.), salvo prova di un diverso titolo o pattuizione espressa (Cass., ord. 5385/2023). Dopo la separazione, le rate pagate oltre la propria quota sono invece suscettibili di regresso pro-quota, ove puntualmente provate.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il mutuo acceso con Unicredit del
3/8/2005, per euro 110.000,00, è stato stipulato tra e Controparte_1
in regime di comunione legale, con durata di 300 mesi e tasso Parte_1 variabile Euribor 3 mesi + 1,40%. Nel 2008 il mutuo veniva estinto con accensione di altro mutuo a tasso variabile della durata di 360 rate mensili (30 anni). Nel ricorso monitorio sono state allegate le contabili di pagamento delle rate del mutuo dal mese di novembre 2017 al luglio 2019.
Nelle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Siracusa in data 26/05/2016 non è prevista alcuna regolamentazione specifica in ordine al mutuo ipotecario, né riparto di oneri tra i coniugi.
Ne consegue che, verso la banca, i coniugi mutuatari sono obbligati in solido e la banca può pretendere l'intero da uno solo;
gli accordi interni tra coniugi (o statuizioni della separazione) non sono opponibili alla banca salvo adesione di questa.
Nel rapporto interno, invece, le rate pagate da un coniuge dopo la separazione, oltre la propria quota, sono astrattamente ripetibili in regresso ex art. 1299 c.c., ove provati pagamento e superamento della propria quota;
restano escluse le rate poste a titolo di mantenimento o previste negli accordi di separazione.
Nel caso concreto, l'opposto ha fornito prova di aver pagato le rate di mutuo eccedenti la propria quota, circostanza peraltro non contestata, dopo la separazione pertanto, la domanda monitoria è fondata nei limiti degli importi risultanti dal piano di ammortamento e delle rate effettivamente scadute e non pagate, pari alla somma ingiunta.
§ Sulla domanda riconvenzionale di compensazione.
L'opponente ha dedotto, a titolo di parziale compensazione, di avere sostenuto il pagamento di € 222.960,00 per spese mediche per il figlio . Persona_1
Specificava l'opponente che la somma in commento, previa presentazione di fatture e giustificativi di spesa, sarebbe stata coperta dalla Regione Sicilia (SSN)
3 per l'80% e dunque per complessivi € 178.368,35 e che sarebbe rimasto a carico delle parti, o meglio a carico del convenuto in ragione dell'art. 5 dell'accordo di separazione in forza del quale il convenuto si obbligava a corrispondere per intero alla tutte le spese sanitarie per i figli non coperte dal SSN, la somma pari Pt_1 ad € 44.592,08 oltre € 1.590,41, per visite mediche, fisioterapia, lezioni private, rilascio passaporto, costi del trasferimento, vitto, alloggio e farmaci.
Orbene, parte convenuta nella sua comparsa responsiva contestava l'assunto della creditrice in via riconvenzionale assumendo che:
- Tutte le spese di carattere sanitario, quali visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche, nonché cure fisioterapiche, e di cui all'allegato 3, non sono rimborsabili (e quindi dovute) in quanto relative a prestazioni private non preventivamente comunicate al padre e che comunque avrebbero potuto essere eseguite tramite il SSN e di cui non è certo né provato il requisito della necessità;
- Riguardo le spese aventi ad oggetto “compenso pattuito prestazione occasionale eseguita per vostro conto (cfr. in indirizzo) in Controparte_1 relazione alle ripetizioni private in materia umanistica e lingua inglese” per il figlio e per il figlio parte convenuta nega di avere prestato il consenso Per_1 Per_2
e di avere conferito incarico alla contestando peraltro Parte_2
l'idoneità professionale di chi ha reso la prestazione difettando peraltro il presupposto della necessità ed utilità;
- In ordine alle spese di intervento negli Stati Uniti il convenuto afferma che la avrebbe ricevuto congruii anticipi da parte della Regione Sicilia oltre Pt_1 ad avere fruito di una raccolta solidale di fondi privati di guisa che la stessa non avrebbe anticipato alcuna spesa sicché la richiesta di condanna al pagamento delle spese in commento sarebbe ingiustificata.
Nelle memorie 183, comma 6, c.p.c. parte convenuta produceva in atti dei documenti e in particolare: autorizzazione del 12.6.19 con cui la Regione Sicilia
(Commissione sanitaria regionale) concedeva l'erogazione di un acconto pari ad €
124.687,92 dollari pari al 70% dell'80% del prevedibile rimborso spettante sulle spese per la terapia avvisando l'assistito che a dimissione avvenuta avrebbe dovuto rendicontare alla di appartenenza gli oneri complessivamente CP_2 sostenuti. In data 11.9.19 la Commissione erogava altri 7.985,60 dollari a titolo di acconto.
Nel marzo del 2020 parte convenuta faceva istanza di accesso agli atti alla
Regione Assessorato della Salute per conoscere quale fosse la somma erogata
4 complessivamente per le cure di (cfr. all. alla memoria 183, comma 6, Per_1
c.p.c. del 17.9.21). L'assessorato riscontrava la richiesta comunicando l'impossibilità di indicare l'importo definitivo che: “(…) l' dovrà Controparte_3 erogare per le spese sostenute per il ricovero di in quanto non Persona_1
è stato ancora presentato da parte dei diretti interessati la richiesta di parere di rimborsabilità ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3/11/89”.
Nella comparsa conclusionale, parte convenuta produceva la determina Contr dirigenziale dell' del 30.9.24 in cui veniva liquidato a saldo per il ricovero di dal 4.9.21 al 26.10.21 la somma pari ad € 165.198,33. Persona_1
Alla stregua di quanto riportato, l' ha versato un primo acconto di Controparte_3
124.687,92 dollari, circa € 107.000,00 ed un secondo acconto di 7.985,60 dollari, pari ad € 6.800,00, cui si aggiunge la liquidazione finale disposta con determina dirigenziale n. 383 del 30/9/24 di € 165.198,33 (che si allega alla CP_3 presente) nonché la raccolta fondi “gofundme” di € 60.000,00 (prodotta con la memoria ex art 183 co. 6 cpc) del 17/9/21.
In definitiva, secondo quanto documentato e prospettato analiticamente dalla convenuta la domanda riconvenzionale di parte attrice non può trovare accoglimento perché le somme erogate dalla Regione e dal fondo “gofundme” hanno coperto, almeno stando a quanto prospettato dall'attrice, che a fronte delle difese del convenuto non ha offerto alcuna delucidazione nelle sue memorie 183, comma 6, c.p.c. e nei suoi scritti difensivi successivi, le spese asseritamente dalla stessa anticipate a titolo di costi non coperti dal SSN.
In ordine alle spese pari a complessivi € 800,00 (cfr. allegato n. 3 parte attrice) per ripetizioni private in materie umanistiche e lingua inglese per i figli e Per_2 deve osservarsi quanto segue. Per_1
La giurisprudenza consolidata, in tema di ripetizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, ritiene che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. La mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir
5 meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare (cfr. tra le più recenti, Cassazione civile sez. I, 05/12/2023, n.33939; Cass., Sez. I, 25/05/2023, n. 14564;
24/02/2021, n. 5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2467).
Tutto ciò premesso, occorre procedere all'esame delle singole voci di spesa tenendo conto del Protocollo in uso presso questo Tribunale (siglato in il CP_3
3.12.2019).
Il protocollo prevede che rientrano nelle spese extra assegno e richiedono pertanto il consenso/accordo dei genitori (anche tacito ove alla richiesta non sia seguito un motivato dissenso dal genitore onerato) fatto salvo il vaglio giudiziario in difetto di accordo tra i genitori e/o di rifiuto al rimborso (cfr. Cass. 21726/18).
Nel caso di specie, la ricorrente non specifica il monte ore delle lezioni private effettuate in favore dei figli nei mesi di maggio e giugno 2019. In assenza di tali dati minimi per effettuare un serio vaglio delle spese indicate, il complessivo costo pari ad € 800,00 (400,00 per ciascun figlio, 200,00 mensili) non appare proporzionato od anche giustificato da particolari certificazioni linguistiche dell'insegnante privata che l'opponente non ha documentato. Di contro, non può tuttavia negarsi, quanto meno in astratto, l'utilità che dette lezioni nell'interesse dei minori hanno avuto e pertanto deve qui riconoscersi in compensazione del maggior credito vantato dal creditore opposto la somma pari ad € 400,00.
§ Sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
La domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto Controparte_1 il pagamento di € 4.778,00 e di cui alla parte motiva della comparsa di costituzione e risposta oltre interessi legali e rivalutazione dai singoli adempimenti al soddisfo, nonché di una ulteriore somma a titolo di frutti civili dell'immobile sito in Floridia alla via Sciascia n. 52 dal mese di giugno 2019 e sino al 9/4/2024, data in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà immobiliare ad altro soggetto ( giusta decreto di Persona_1 trasferimento del 9.4.24) non risulta fondata.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che “il danno da occupazione sine titulo non è in re ipsa, ma richiede allegazione e prova della concreta possibilità di godimento perduta;
la presunzione di fruttuosità del bene è relativa e può essere superata dalla prova contraria fornita dall'opponente” (Cass. SS.UU.,
6 15/11/2022, n. 33645; Cass. civ., Sez. III, 07/01/2021, n. 39; Cass. civ., Sez. III,
07/11/2023, n. 30984).
Nel caso di specie, non è stata fornita prova che abbia Parte_1 effettivamente goduto dell'immobile nel periodo di riferimento e, peraltro, ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento dell'immobile (come evincibile dal decreto di trasferimento in atti) avrebbe dovuto ritenersi esteso anche ai frutti civili di guisa che l'attuale convenuto nulla avrebbe potuto trattenere, quand'anche avesse dato prova della fruttuosità del bene, per sé spettando detti frutti al creditore pignorante.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza (sulle domande riconvenzionali risultano soccombenti entrambe le parti) sono parzialmente compensate per ½ restando per la metà residua a carico di parte opponente che deve ritenersi soccombente sulla opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'eccezione di tardività dell'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo e per l'effetto
Condanna parte attrice al pagamento del minore importo dovuto pari ad €
6.000,00 in favore di;
Controparte_1
Accoglie la domanda monitoria nei limiti degli importi risultanti dal piano di ammortamento e delle rate effettivamente scadute e non pagate, pari a euro
13.140,50;
1. Rigetta la domanda riconvenzionale di compensazione per le spese sanitarie, in quanto integralmente rimborsate dal SSN e non contestate nei termini di legge;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale riconventionis di indennità di occupazione per difetto di prova del godimento dell'immobile;
3. Condanna la parte soccombente alle spese di lite, che liquida in euro
2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, il 1 dicembre 2025
Il Giudice
[___]
P.Q.M.
7 Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
ACCOGLIE/RIGETTA le domande proposte dalla società attrice
- NN parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute da……, ai sensi del D.M. 55/2014, in complessivi € oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
- (gratuito patrocinio) NN parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario che si liquidano in complessivi
€…………….(al netto della riduzione del 50% prevista dall'art. 130 dpr 30/2002) oltre SPAD (spese prenotate a debito) IVA, CPA e spese generali al 15%;
Tribunale Ordinario di Siracusa 01/12/2025 …………….
Il Giudice
TO ZI AP
8