Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6359/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024
DA
) rappresentata e difesa , per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALI FEDERICA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TOMASELLI FABRIZIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti condizioni congiunte:
1) i figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i ER Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui manterranno la residenza.
2) il diritto di visita e trattenimento dei minori presso il padre è stato dai ricorrenti così determinato:
- periodo scolastico - settimana 1:
martedì: il sig. prenderà con sé entrambi i figli alle ore 18.30, li terrà CP_1 per cena e li riporterà dalla madre alle ore 22;
venerdì: il sig. prenderà alle ore 18.30 e la terrà con sé sino alla CP_1 ER domenica sera alle 22. Il sabato mattina terrà con sé dalle ore 10 sino alla Per_2 domenica sera alle 22.00;
- periodo scolastico - settimana 2:
martedì: il sig. il sig. prenderà con sé entrambi i figli alle ore 18.30, li CP_1 terrà per cena e li riporterà a casa alle ore 22;
venerdì: il sig. prenderà alle 18.30, la terrà con sé a dormire e la CP_1 ER accompagnerà a scuola il sabato mattina. La sig.ra riprenderà Parte_1 ER all'uscita di scuola e la terrà con sé per il weekend;
- periodo estivo:
La settimana 1 resterà uguale e la settimana 2 cambierà solo con riferimento alla giornata di giovedì quando dormirà con il papà tale giorno (anziché il ER venerdì) e verrà riportata alle 7.30 dai nonni il venerdì mattina, i quali la accompagneranno al Grest o la terranno presso di sé.
Il lunedì della settimana 1 il sig. prenderà con sé alle 18.30, la CP_1 ER terrà con sé fino alle 22/22.30.
Tutti gli spostamenti da e per la casa dei minori saranno curati dal sig. CP_1
Nel caso di malattie/indisposizioni di nelle mattine in cui è con il padre, sarà ER lo stesso ad occuparsene personalmente (ferie) o con l'ausilio di terze persone (es. babysitter).
Il genitore deputato alla custodia dei figli durante il fine settimana e/o durante i pomeriggi concordati si assumerà l'impegno di accompagnare i figli a eventuali feste di compleanno, lezioni di catechismo, allenamenti e a eventi/manifestazioni sportive;
3) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi ogni variazione rispetto ai diritti di visita sopra indicati. Sono sempre fatti salvi diversi accordi, purché nell'interesse preminente dei figli.
La sig.ra concorda nell'eventuale richiesta da parte del sig. Parte_1 CP_1 di tenere con sé anche per il pernotto nel weekend di sua spettanza;
Per_2
2 4) durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive e avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
5) durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre complessivamente una settimana (ricomprendendovi ad anni alterni Vigilia,
Natale e Santo Stefano e 31.12 e 01.01) e durante le vacanze pasquali complessivamente tre giorni (ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta);
6) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli il sig. verserà alla CP_1 sig.ra l'importo di € 150,00 mensili. Tale somma, che dovrà essere Parte_1 corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie in favore dei figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Mantova e cioè:
“Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/ cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, prescuola. post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento), spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prolee7o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di
3 spesa di € 500,00; spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e delle scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria. A titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”
8) l'assegno unico per i figli ed ogni altro emolumento pubblico di sostegno al nucleo verrà percepito integralmente dalla sig.ra che provvederà, a Parte_1 partire dal 2024, a presentare autonoma richiesta presso gli enti competenti;
9) i ricorrenti si concedono sin da ora reciproco assenso - consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità anche valida per l'espatrio e/o del passaporto dei figli minori. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
4 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 3.4.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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