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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 31/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 847 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Terranova Giuseppa Maria che insiste in atti, nel ricorso nelle note autorizzate e nelle difese spiegate, nell'eccezione di prescrizione e precisa che l'art.68 del D.L. 18/2020 ha sospeso solo i termini di versamento dei contributi non la prescrizione sostanziale che resta regolata dall'Art. 3 co. 9 della L. 335/95 e dunque nessuna modifica in tal senso sotto il profilo normativo è intervenuto e non c'è stato nella fattispecie atto interruttivo anteriore alla scadenza del termine ordinario di prescrizione validamente notificato.
Per l'INPS è comparso l'Avv. Cesare Cardile in sostituzione dell'Avv. Mineo A. che insiste in atti e discute la causa riportandosi alle difese ivi spiegate.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 31/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 847/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Terranova Giuseppa Maria se stessa Parte_1
- opponente Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Mineo Controparte_1
Alessandro giusta procura in atti.
- opposto
S.C.C.I. Controparte_2 CP_1
opposta
Svolgimento del Processo
Con ricorsi depositati il 05.03.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59820230001726553000 notificato in data
5.2.2024 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di €. 3.350,56 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata: liberi professionisti relativi all'anno 2016, comprensiva di interessi e sanzioni per evasione applicata e ciò a seguito di iscrizione d'ufficio da parte dell' ex art. 2 co. 26 L. 335/95; pertanto, l'opponente eccepiva “l'illegittimità CP_1 della pretesa atteso che l' convenuto non poteva richiedere le somme assumendo CP_3
l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' Con riferimento al dolo e all'arresto CP_1
determinato dall'ordinanza n. 6677 del 07.03.2019 assumeva che non potrebbe assumere alcuna rilevanza addurre una presunta “ evasione “ contributiva del professionista per la mancata compilazione del quadro RR del Modello Unico Pf, atteso che il ricorrente ha regolarmente comunicato alla propria Cassa di appartenenza i redditi conseguiti negli anni in contestazione;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate, ribadendo che alcun comportamento doloso può essere imputato al ricorrente;
ed ancora eccepiva l'insussistenza dei presupposti CP_ fattuali e normativi per l'iscrizione alla gestione separata il difetto di legittimazione CP_ attiva dell' La mancanza del requisito della abitualità nell'esercizio della professione.
Per l'assoggettamento alla gestione separata è comunque necessario la prova dell'abitualità dell'attività, ai sensi dell'art 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che, in ogni caso, va escluso nel caso de quo. Infatti, come dedotto e documentato, il reddito da lavoro autonomo
(cui si riferisce l'avviso bonario per il 2016), prodotto e dichiarato dal ricorrente è pari ad €
8.584,00=, importo che, per la sua esiguità, esclude a monte la ricorribilità del requisito oggettivo dell'abitualità nell'esercizio professionale”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1 avversarie assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto e dunque la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'istante alla gestione separata nonché l'omessa compilazione, nel quadro RR sezione II della dichiarazione dei redditi per la determinazione e la liquidazione ed il versamento dei contributi previdenziali nonché l'occultamento, per omessa denuncia dell'obbligazione contributiva e la sospensione della prescrizione ex art. 2941 co.
8. assumendo la corretta applicazione del regime sanzionatorio e chiedeva il rigetto del ricorso;
contestava l'eccepita prescrizione attesa l'intervenuta normativa emergenziale covid che ne aveva sospeso il decorso e, dunque, non era maturata alla data di notifica dell'avviso bonario.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza odierna è discussa e decisa come da dispositivo di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione è tempestiva ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
In via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva della S.C.C.I.
In punto di diritto il decidente osserva:
L'istante eccepisce l'assenza del presupposto in virtù del quale è stata disposta da parte dell' l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. CP_1
Giova osservare che ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995, è previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita CP_ gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, cui al comma uno dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cui al comma due, lettera a, dell'articolo 49 del medesimo testo con e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 numero 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività”.
Per la S.C.“… la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti. In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo
(ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla di riferimento” (Cfr. Cass. CP_4
615/2019).
Secondo la Corte “… l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' ” (cfr. Cass. CP_5
sez. Lav. 520/2019).
Anche secondo la giurisprudenza di merito,“Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista
l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione gli avvocati, nella disciplina previgente all'introduzione dell'automatismo dell'iscrizione alla , erano soggetti obbligatoriamente all'iscrizione nella gestione CP_4 separata (cfr. Trib. di Bari 2771/19). CP_1
Con ordinanza n. 1827/20, il Supremo Collegio ha ribadito, in riferimento agli avvocati, il principio sopra citato, secondo cui “ gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione – l'obbligo di iscrizione alla alla quale CP_6
versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù CP_1
del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale(Cass. n. 32167/2018; n. 32166/ 2018; n, 32508/2018).
La Corte ha, dunque, precisato (cfr. Ord. n.1000/20) che l'obbligo di cui all' art. 2, comma
26, legge n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall' esercizio abituale (anche se non esclusivo) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione;
tale obbligo viene meno «solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.
Pertanto applicando i succitati principi alla fattispecie che ci occupa, sussisteva in capo all'opponente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata atteso che il contributo integrativo, si ribadisce, versato dal ricorrente alla cassa dei dottori commercialisti, non Pt_2
escludeva lo stesso dall'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata posto che la suddetta contribuzione non era correlata ad un obbligo di iscrizione alla cassa professionale di appartenenza e non le attribuiva una copertura assicurativa.
In ordine alla eccepita prescrizione, è ormai consolidato il principio per cui il termine iniziale decorre dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270; Cass. Civ. Lav 23040/19).
L'istituto convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito “l'omessa compilazione del modello nel quadro RR sezione II, della dichiarazione persone Fisiche, per la determinazione e liquidazione per il versamento dei contributi previdenziali (come imposto dall'art. 1 del d. l. n. 462/1997), e ciò al fine di comunicare all' l'esistenza di un obbligo di versamento di CP_1
contributi previdenziali che, in mancanza di denuncia, doveva ritenersi occultato” e conseguentemente l'applicazione del principio di cui all'art. 2941c.c.
L'eccezione è infondata, infatti alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr.
Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 c.c., quale atto di occultamento doloso dell'esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all'ente creditore un'assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr.
Cass. 13.10.2014 n. 21567; cfr.Trib. Napoli 4134/19).
Ed ancora “In relazione all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di un libero professionista non iscritto alla propria Cassa professionale, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non vale a determinare la sospensione della prescrizione nei confronti dell' ai sensi CP_1 dell'art. 2941 n. 8) c.c., sia per l'assenza del dolo, ritenendo il professionista in buona fede di non esservi tenuto;
sia per non esservi stato in fatto occultamento, avendo l' attestato nell'avviso bonario che risultava dalla dichiarazione dei CP_1 redditi la produzione di un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni (cfr. Trib. di Padova 3/12/2019 ).
La giurisprudenza di legittimità, ( cfr. Cass. 1828/20), ha sempre posto in rilievo che
“l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015).
Nella fattispecie che ci occupa, a parere di questo decidente, il dolo dell'istante non è rilevabile atteso che lo stesso non ha occultato l'ammontare del proprio reddito in sede di dichiarazione né l'istituto ha dato prova che la compilazione del quadro RR II (relativo alla contribuzione versata) fosse l'unico documento che avrebbe consentito allo stesso di verificare la produzione del reddito di lavoro autonomo non assoggettato ad altra obbligazione contributiva. Inoltre, la Corte di Appello di Catania, sent. n. 1127/19, con pronuncia condivisa da questo decidente e che qui si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattandosi di vicenda identica al caso in oggetto, ha ritenuto che “ non è dato configurare una ipotesi di evasione atteso che l'opponente non ha occultato l'ammontare dei redditi percepiti avendoli dichiarati all'Agenzia dell'Entrate, “Ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento
CP_ dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' a norma del d.lgs
462/97.” (cfr. corte di Appello di Catania n. 1127/2019); ed ancora con successiva sentenza la
Corte appello Catania, sez. lavoro, n. 39 del 17/01/2020: “In tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n.
388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata a ente (Agenzia delle Entrate) competente in materia di accertamento
e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito”).
Inoltre, non vi è stata un'impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito se lo stesso convenuto ha potuto effettuare una operazione di “incrocio” di banche dati, cioè, le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi e di aver, quindi, riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. In definitiva, anche senza la puntuale compilazione del quadro afferente la determinazione dei contributi da versare, l' , dalla CP_1
mera lettura della dichiarazione fiscale, è stato in grado di accertare il proprio credito.
Non vi è prova, dunque, in atti che il ricorrente abbia tenuto una condotta deliberatamente “dolosa” al fine di tenere all'oscuro il creditore dell'esistenza del suo diritto.
Ciò posto nella fattispecie, la scadenza per il pagamento del saldo dei contributi per l'anno2016 era fissata al 7.07.2017, prorogato ex art. 1 del D.P.C.M. 3.8.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 luglio 2017.
La S.C., in proposito, ha ritenuto che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (…)
l'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2011 e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito…”( Cfr. Cass. 4899/21). CP_1
Nel caso che ci occupa, l'avviso bonario è stato notificato il 17.7.2022, come documentato
(cfr. produzione ). CP_1
Giova rilevare che l'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi siano sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. L' con circolare n. 126 CP_1
/2021 ha illustrato gli effetti della succitata disposizione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e cioè sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Pertanto, in applicazione ai principi sopra esposti, l'obbligazione contributiva non è prescritta.
In ordine alla dedotta illegittimità delle sanzioni, si osserva che l'istituto convenuto ha applicato nei confronti dell'istante il regime sanzionatorio per omissione contributiva ex art. 116 co. 8 lett.
b) L. 388/00.
L'art. 116, (rubricato “Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare) al comma 10 recita, “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti” con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta.
Il successivo comma 15 lett. a) : “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”; l'assunto secondo cui l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per “la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8”, in presenza delle suddette incertezze, “l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali”;
Pertanto, la riduzione delle sanzioni civili è strettamente correlata al pagamento dell'obbligazione contributiva nel termine fissato o quando l'ente ne chiede l'adempimento.
Tuttavia nel caso che ci occupa, per le ragioni già esposte da questo decidente, non è dato configurare una ipotesi di evasione atteso che l'opponente non ha occultato l'ammontare dei redditi percepiti avendoli dichiarati all'Agenzia dell'Entrate, “Ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti,
richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente
CP_ all' a norma del d.lgs 462/97.” (cfr. corte di Appello di Catania n. 1127/2019); ed ancora con successiva sentenza la Corte appello Catania, sez. lavoro, n. 39 del 17/01/2020: “In tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata a ente (Agenzia delle Entrate) competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi
l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito”).
Inoltre, non vi è stata un'impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito se lo stesso convenuto ha potuto effettuare un'operazione di “incrocio” di banche dati, cioè, le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione dei redditi e di aver, quindi, riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. In definitiva, anche senza la puntuale compilazione del quadro RR, dunque, l' , dalla mera lettura della dichiarazione fiscale, è CP_1
stato in grado di accertare il proprio credito.
Peraltro, anche la S.C. con ordinanza n.7254/21 ha ritenuto di dover escludere che possa stabilirsi un certo automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Inoltre, l'omesso versamento dei contributi alla gestione separata è da imputarsi a parere di questo giudice alla buona fede del professionista che riteneva l'insussistenza dell'obbligo all'iscrizione alla succitata gestione per quei professionisti aventi una propria cassa di previdenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, devono ritenersi non dovute le sanzioni civili nella misura determinata ex art. 116 co. 8 lett. b), trovando applicazione il regime sanzionatorio ex art. 116 co.
8 lett. a) L. 388/00.
Rigetta per il resto l'opposizione.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovute le sanzioni civili nella misura determinata ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/00.
- Rigetta per il resto il ricorso
- Spese Compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 31/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 847 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Terranova Giuseppa Maria che insiste in atti, nel ricorso nelle note autorizzate e nelle difese spiegate, nell'eccezione di prescrizione e precisa che l'art.68 del D.L. 18/2020 ha sospeso solo i termini di versamento dei contributi non la prescrizione sostanziale che resta regolata dall'Art. 3 co. 9 della L. 335/95 e dunque nessuna modifica in tal senso sotto il profilo normativo è intervenuto e non c'è stato nella fattispecie atto interruttivo anteriore alla scadenza del termine ordinario di prescrizione validamente notificato.
Per l'INPS è comparso l'Avv. Cesare Cardile in sostituzione dell'Avv. Mineo A. che insiste in atti e discute la causa riportandosi alle difese ivi spiegate.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 31/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 847/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Terranova Giuseppa Maria se stessa Parte_1
- opponente Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Mineo Controparte_1
Alessandro giusta procura in atti.
- opposto
S.C.C.I. Controparte_2 CP_1
opposta
Svolgimento del Processo
Con ricorsi depositati il 05.03.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59820230001726553000 notificato in data
5.2.2024 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di €. 3.350,56 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata: liberi professionisti relativi all'anno 2016, comprensiva di interessi e sanzioni per evasione applicata e ciò a seguito di iscrizione d'ufficio da parte dell' ex art. 2 co. 26 L. 335/95; pertanto, l'opponente eccepiva “l'illegittimità CP_1 della pretesa atteso che l' convenuto non poteva richiedere le somme assumendo CP_3
l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' Con riferimento al dolo e all'arresto CP_1
determinato dall'ordinanza n. 6677 del 07.03.2019 assumeva che non potrebbe assumere alcuna rilevanza addurre una presunta “ evasione “ contributiva del professionista per la mancata compilazione del quadro RR del Modello Unico Pf, atteso che il ricorrente ha regolarmente comunicato alla propria Cassa di appartenenza i redditi conseguiti negli anni in contestazione;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate, ribadendo che alcun comportamento doloso può essere imputato al ricorrente;
ed ancora eccepiva l'insussistenza dei presupposti CP_ fattuali e normativi per l'iscrizione alla gestione separata il difetto di legittimazione CP_ attiva dell' La mancanza del requisito della abitualità nell'esercizio della professione.
Per l'assoggettamento alla gestione separata è comunque necessario la prova dell'abitualità dell'attività, ai sensi dell'art 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che, in ogni caso, va escluso nel caso de quo. Infatti, come dedotto e documentato, il reddito da lavoro autonomo
(cui si riferisce l'avviso bonario per il 2016), prodotto e dichiarato dal ricorrente è pari ad €
8.584,00=, importo che, per la sua esiguità, esclude a monte la ricorribilità del requisito oggettivo dell'abitualità nell'esercizio professionale”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1 avversarie assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto e dunque la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'istante alla gestione separata nonché l'omessa compilazione, nel quadro RR sezione II della dichiarazione dei redditi per la determinazione e la liquidazione ed il versamento dei contributi previdenziali nonché l'occultamento, per omessa denuncia dell'obbligazione contributiva e la sospensione della prescrizione ex art. 2941 co.
8. assumendo la corretta applicazione del regime sanzionatorio e chiedeva il rigetto del ricorso;
contestava l'eccepita prescrizione attesa l'intervenuta normativa emergenziale covid che ne aveva sospeso il decorso e, dunque, non era maturata alla data di notifica dell'avviso bonario.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza odierna è discussa e decisa come da dispositivo di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione è tempestiva ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
In via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva della S.C.C.I.
In punto di diritto il decidente osserva:
L'istante eccepisce l'assenza del presupposto in virtù del quale è stata disposta da parte dell' l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. CP_1
Giova osservare che ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995, è previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita CP_ gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, cui al comma uno dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cui al comma due, lettera a, dell'articolo 49 del medesimo testo con e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 numero 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività”.
Per la S.C.“… la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti. In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo
(ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla di riferimento” (Cfr. Cass. CP_4
615/2019).
Secondo la Corte “… l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' ” (cfr. Cass. CP_5
sez. Lav. 520/2019).
Anche secondo la giurisprudenza di merito,“Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista
l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione gli avvocati, nella disciplina previgente all'introduzione dell'automatismo dell'iscrizione alla , erano soggetti obbligatoriamente all'iscrizione nella gestione CP_4 separata (cfr. Trib. di Bari 2771/19). CP_1
Con ordinanza n. 1827/20, il Supremo Collegio ha ribadito, in riferimento agli avvocati, il principio sopra citato, secondo cui “ gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione – l'obbligo di iscrizione alla alla quale CP_6
versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù CP_1
del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale(Cass. n. 32167/2018; n. 32166/ 2018; n, 32508/2018).
La Corte ha, dunque, precisato (cfr. Ord. n.1000/20) che l'obbligo di cui all' art. 2, comma
26, legge n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall' esercizio abituale (anche se non esclusivo) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione;
tale obbligo viene meno «solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.
Pertanto applicando i succitati principi alla fattispecie che ci occupa, sussisteva in capo all'opponente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata atteso che il contributo integrativo, si ribadisce, versato dal ricorrente alla cassa dei dottori commercialisti, non Pt_2
escludeva lo stesso dall'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata posto che la suddetta contribuzione non era correlata ad un obbligo di iscrizione alla cassa professionale di appartenenza e non le attribuiva una copertura assicurativa.
In ordine alla eccepita prescrizione, è ormai consolidato il principio per cui il termine iniziale decorre dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270; Cass. Civ. Lav 23040/19).
L'istituto convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito “l'omessa compilazione del modello nel quadro RR sezione II, della dichiarazione persone Fisiche, per la determinazione e liquidazione per il versamento dei contributi previdenziali (come imposto dall'art. 1 del d. l. n. 462/1997), e ciò al fine di comunicare all' l'esistenza di un obbligo di versamento di CP_1
contributi previdenziali che, in mancanza di denuncia, doveva ritenersi occultato” e conseguentemente l'applicazione del principio di cui all'art. 2941c.c.
L'eccezione è infondata, infatti alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr.
Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 c.c., quale atto di occultamento doloso dell'esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all'ente creditore un'assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr.
Cass. 13.10.2014 n. 21567; cfr.Trib. Napoli 4134/19).
Ed ancora “In relazione all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di un libero professionista non iscritto alla propria Cassa professionale, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non vale a determinare la sospensione della prescrizione nei confronti dell' ai sensi CP_1 dell'art. 2941 n. 8) c.c., sia per l'assenza del dolo, ritenendo il professionista in buona fede di non esservi tenuto;
sia per non esservi stato in fatto occultamento, avendo l' attestato nell'avviso bonario che risultava dalla dichiarazione dei CP_1 redditi la produzione di un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni (cfr. Trib. di Padova 3/12/2019 ).
La giurisprudenza di legittimità, ( cfr. Cass. 1828/20), ha sempre posto in rilievo che
“l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015).
Nella fattispecie che ci occupa, a parere di questo decidente, il dolo dell'istante non è rilevabile atteso che lo stesso non ha occultato l'ammontare del proprio reddito in sede di dichiarazione né l'istituto ha dato prova che la compilazione del quadro RR II (relativo alla contribuzione versata) fosse l'unico documento che avrebbe consentito allo stesso di verificare la produzione del reddito di lavoro autonomo non assoggettato ad altra obbligazione contributiva. Inoltre, la Corte di Appello di Catania, sent. n. 1127/19, con pronuncia condivisa da questo decidente e che qui si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattandosi di vicenda identica al caso in oggetto, ha ritenuto che “ non è dato configurare una ipotesi di evasione atteso che l'opponente non ha occultato l'ammontare dei redditi percepiti avendoli dichiarati all'Agenzia dell'Entrate, “Ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento
CP_ dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' a norma del d.lgs
462/97.” (cfr. corte di Appello di Catania n. 1127/2019); ed ancora con successiva sentenza la
Corte appello Catania, sez. lavoro, n. 39 del 17/01/2020: “In tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n.
388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata a ente (Agenzia delle Entrate) competente in materia di accertamento
e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito”).
Inoltre, non vi è stata un'impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito se lo stesso convenuto ha potuto effettuare una operazione di “incrocio” di banche dati, cioè, le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi e di aver, quindi, riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. In definitiva, anche senza la puntuale compilazione del quadro afferente la determinazione dei contributi da versare, l' , dalla CP_1
mera lettura della dichiarazione fiscale, è stato in grado di accertare il proprio credito.
Non vi è prova, dunque, in atti che il ricorrente abbia tenuto una condotta deliberatamente “dolosa” al fine di tenere all'oscuro il creditore dell'esistenza del suo diritto.
Ciò posto nella fattispecie, la scadenza per il pagamento del saldo dei contributi per l'anno2016 era fissata al 7.07.2017, prorogato ex art. 1 del D.P.C.M. 3.8.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 luglio 2017.
La S.C., in proposito, ha ritenuto che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (…)
l'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2011 e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito…”( Cfr. Cass. 4899/21). CP_1
Nel caso che ci occupa, l'avviso bonario è stato notificato il 17.7.2022, come documentato
(cfr. produzione ). CP_1
Giova rilevare che l'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi siano sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. L' con circolare n. 126 CP_1
/2021 ha illustrato gli effetti della succitata disposizione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e cioè sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Pertanto, in applicazione ai principi sopra esposti, l'obbligazione contributiva non è prescritta.
In ordine alla dedotta illegittimità delle sanzioni, si osserva che l'istituto convenuto ha applicato nei confronti dell'istante il regime sanzionatorio per omissione contributiva ex art. 116 co. 8 lett.
b) L. 388/00.
L'art. 116, (rubricato “Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare) al comma 10 recita, “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti” con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta.
Il successivo comma 15 lett. a) : “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”; l'assunto secondo cui l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per “la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8”, in presenza delle suddette incertezze, “l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali”;
Pertanto, la riduzione delle sanzioni civili è strettamente correlata al pagamento dell'obbligazione contributiva nel termine fissato o quando l'ente ne chiede l'adempimento.
Tuttavia nel caso che ci occupa, per le ragioni già esposte da questo decidente, non è dato configurare una ipotesi di evasione atteso che l'opponente non ha occultato l'ammontare dei redditi percepiti avendoli dichiarati all'Agenzia dell'Entrate, “Ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti,
richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente
CP_ all' a norma del d.lgs 462/97.” (cfr. corte di Appello di Catania n. 1127/2019); ed ancora con successiva sentenza la Corte appello Catania, sez. lavoro, n. 39 del 17/01/2020: “In tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata a ente (Agenzia delle Entrate) competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi
l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito”).
Inoltre, non vi è stata un'impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito se lo stesso convenuto ha potuto effettuare un'operazione di “incrocio” di banche dati, cioè, le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione dei redditi e di aver, quindi, riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. In definitiva, anche senza la puntuale compilazione del quadro RR, dunque, l' , dalla mera lettura della dichiarazione fiscale, è CP_1
stato in grado di accertare il proprio credito.
Peraltro, anche la S.C. con ordinanza n.7254/21 ha ritenuto di dover escludere che possa stabilirsi un certo automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Inoltre, l'omesso versamento dei contributi alla gestione separata è da imputarsi a parere di questo giudice alla buona fede del professionista che riteneva l'insussistenza dell'obbligo all'iscrizione alla succitata gestione per quei professionisti aventi una propria cassa di previdenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, devono ritenersi non dovute le sanzioni civili nella misura determinata ex art. 116 co. 8 lett. b), trovando applicazione il regime sanzionatorio ex art. 116 co.
8 lett. a) L. 388/00.
Rigetta per il resto l'opposizione.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovute le sanzioni civili nella misura determinata ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/00.
- Rigetta per il resto il ricorso
- Spese Compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna