Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04173/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4173 del 2025, proposto da
LA OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
formatosi sulla sentenza n. 272.2024 del Tribunale di Varese, pubblicata in data 17.09.2024, e notificata il 23.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice ordinario ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, della suddetta cifra annuale.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, prodotta in giudizio.
Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la parte relativa all’ottenimento della carta docente, alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si premette che la sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente.
È stato altresì rispettato il termine dilatorio, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 di centoventi giorni (intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso).
La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’ obbligo portato dal titolo azionato.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso (sull’entità e sui criteri di liquidazione cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025), e con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza dei giudicati in epigrafe, ordinando all’Amministrazione resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST MI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN RI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN RI | ST MI |
IL SEGRETARIO