Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Sciacca in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. Antonio Tricoli Presidente dott.ssa Valentina Del Rio Giudice dott.ssa Veronica Messana Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164/2023 R.G. Cont. promossa da:
, nato a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Gibellina, via Michele Amari n. 3, presso lo studio LLavv. Falco Calogera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
Sciacca, via Figuli n. 10/B, presso lo studio LLavv. Sclafani Francesca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni concordi dei procuratori delle parti:
“Dichiarare la separazione tra i coniugi e omologando le Controparte_1 Parte_1
concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici nelle modalità
pagina 1 di 6
”
Il Pubblico Ministero ha concluso come da visto apposto in data 10.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.2.2023, il sig. rappresentava di aver contratto Parte_1
matrimonio con la sig.ra , in Sciacca, secondo il rito concordatario, trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile di Sciacca, anno 2001, parte II Serie A, atto n. 98, adottando il regime di separazione dei beni;
aggiungeva che, dall'unione dei coniugi, sono nati due figli: , nata Persona_1
a Sciacca il 13.10.2004 e , nato a [...] il [...]; rappresentava che dopo Controparte_2
diversi anni di matrimonio, i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
concludeva chiedendo: “di fissare in via d'urgenza l'udienza per la comparizione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, onerando il ricorrente della notifica del ricorso e del pedissequo decreto;
“esperire il CP_1
prescritto tentativo di riconciliazione ed in caso di esito negativo dello stesso: 1) Autorizzare in via provvisoria i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i coniugi, che assumeranno di comune accordo le CP_2
decisioni di maggiore interesse relative al figlio ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. Il figlio minore, pur rimanendo affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, sarà collocato ed avrà dimora privilegiata con la madre, mentre il padre avrà libero diritto di visita e potrà tenere il figlio con sé ogniqualvolta lo vorrà, anche continuativamente, fatta salva la volontà ed il consenso dello stesso figlio minore, compatibilmente con gli impegni scolastici. In caso di contrasto, ovvero di impegni di ciascuno dei coniugi, e per evitare qualsiasi tipo di alterazione dei rapporti genitoriali nei confronti del minore, il diritto di visita del padre si chiede che sia così esercitato, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino: a) il signor Parte_1
potrà vedere il figlio minore tutte le volte che vorrà, previo preavviso, anche a mezzo telefono;
b) fermo restando quanto sopra, il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
minore nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 20.00; c) nei weekend dalle ore 13.00 del sabato fino alle ore 08:00 del lunedì, con pernottamento presso lo stesso, e ciò a settimane alterne;
d) continuativamente, tutti gli anni, dal giorno 14 al giorno 31 agosto. Per tutte le festività, il sig. Pt_1
ad anni alterni, potrà tenere con sé il figlio per le festività nel modo seguente: e) negli anni pari
[...]
trascorrerà la Pasqua, dal venerdì Santo fino al lunedì LLNG (Pasquetta) con la CP_2
madre; il Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, con la madre;
il Capodanno e l'Epifania, dal 31 dicembre al 06 gennaio, con il padre;
f) negli anni dispari trascorrerà la Pasqua, dal CP_2
pagina 2 di 6 venerdì Santo fino al lunedì LLNG (Pasquetta) con il padre;
il Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, con il padre;
il Capodanno e l'Epifania, dal 31 dicembre al 06 gennaio, con la madre. 3) Il signor si impegna a versare mensilmente la somma di € 550,00 mensili così Parte_1 distinta: € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore ed € 150,00 in favore della moglie entro il 5° giorno di ogni mese. Tale importo sarà annualmente e automaticamente aggiornato in virtù delle variazioni ISTAT. Il sig. si impegna a versare mensilmente la somma Pt_1 di € 200,00 direttamente in favore della figlia , maggiorenne, ma non ancora autonoma Per_1
economicamente, e anche tale somma sarà annualmente e automaticamente aggiornata in virtù delle variazioni ISTAT. 4) Le spese straordinarie, quelle di istruzione, quelle sanitarie non coperte dal
S.S.N., e quant'altro si rendesse necessario per il figlio minore sono a carico di entrambi i coniugi, a cui contribuiranno in egual misura, ossia al 50%, secondo il protocollo predisposto dal CNF in data
29.11.2017. 5) La residenza coniugale sita a Sciacca nella Via Leonardo Sciascia n. 10, di proprietà di entrambi i coniugi, per la quale è stato acceso un mutuo ipotecario, resterà nella disponibilità esclusiva della moglie, unitamente al mobilio, fino a quando entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti. Mentre, la rata del mutuo cointestato pari a circa € 500,00 mensili verrà pagata al 50% fra i coniugi e ciò fino alla totale estinzione dello stesso (ovvero all'ottobre
2036). 6) Il conto corrente bancario cointestato presso la resterà intestato Controparte_3
ad entrambi i coniugi che lo alimenteranno mensilmente ed esclusivamente per il pagamento della rata mensile di cui al punto n.
5. In caso di inadempienza di uno dei due coniugi, il coniuge adempiente potrà recuperare giudizialmente le somme dallo stesso anticipate per il pagamento della rata mensile nei confronti del coniuge inadempiente.”
Si costituiva in giudizio la sig.ra in data 9.6.2023 chiedendo di: “- Controparte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al Parte_2 [...]
per le violazioni sopraindicate;
- affidare il figlio minore ad Parte_1 Controparte_2
entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione/domiciliazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità sopra specificate;
- assegnare la casa familiare con i mobili che la corredano alla resistente;
- condannare il ricorrente a versare mensilmente – entro il giorno cinque di ciascun mese- la somma di
€ 500,00, (€ 250,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli e Per_1 [...]
disponendo che detta somma sia soggetta annualmente ed automaticamente alla CP_2
rivalutazione sulla base degli indici ISTAT;
- porre a carico del Sig. le spese Parte_1
mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50%; - condannare il ricorrente a versare mensilmente – entro il giorno cinque di ciascun mese- in favore della Sig.ra CP_1
pagina 3 di 6 , la somma nella misura non inferiore ad € 350,00 fino alla percezione del reddito di CP_1
cittadinanza o di reddito derivante da occupazione da parte di quest'ultima, data a decorrere dalla quale il contributo del coniuge diventerà di € 150,00 mensili, quale contributo al mantenimento della coniuge;
”.
All'udienza presidenziale del 22.6.2023 comparivano entrambi i coniugi insistendo nelle rispettive istanze.
Il presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, emetteva l'ordinanza ex art.708
c.p.c., in data 29.6.2023, e nominava il giudice istruttore per la trattazione del giudizio.
In particolare, con l'ordinanza ex art. 708, il Presidente così decideva:
“valutato l'esito negativo del tentativo di conciliazione dal quale emerge che la frattura del legame coniugale tra le parti risulta insanabile;
rilevato che sussistono le condizioni per affidare i figli minori e Persona_1 Controparte_2
ad entrambi i genitori con dimora privilegiata presso la madre;
[...]
considerato che la casa coniugale deve essere assegnata alla sig.ra Controparte_1 affinché continui ad abitarvi con i figli, in quanto appare anche rispondente all'interesse della prole il perseverare nella continuità delle abitudini domestiche;
ritenuto che
il genitore non collocatario potrà avere con sé i figli minori quando vorrà, previo accordo con la resistente;
in caso di disaccordo e di contrasti il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alterne, il sabato dalle ore 13:00 alle ore 20:00 della domenica con pernottamento presso lo stesso;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
alternativamente un periodo di cinque giorni che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno;
Pasqua e Lune-dì LLNG ad anni alterni;
ritenuto che
, valutata la capacità lavorativa delle parti, appare equo fissare la misura LLassegno mensile dovuto dal padre alla resistente quale contributo al mantenimento dei figli, in euro 450,00, assegno da rivalutare annualmente, nonché l'obbligo al pagamento di metà delle somme per spese straordinarie documentate inerenti i figli;
considerato che
appare, altresì, equo fissare la misura LLassegno mensile di mantenimento dovuto dal marito alla moglie in euro 200,00, assegno da rivalutare annualmente e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Nella fase istruttoria, i coniugi raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione.
Quindi all'udienza del 4.3.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle note scritte ai sensi LLart. 127 ter c.p.c., in particolare all'accordo contenuto nell'atto di “Istanza di conversione pagina 4 di 6 della separazione giudiziale in consensuale”, depositato in atti il 22.5.2024, e rinunciavano al termine per il deposito degli scritti conclusivi. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita accoglimento.
In assenza di ulteriori risultanze istruttorie, il Collegio ritiene provata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art.151 c.c. per pronunciare la separazione, sulla base LLesito negativo del tentativo di conciliazione, della comune volontà delle parti di procedere alla separazione, della cessazione della convivenza tra le parti.
Le conclusioni stabilite dalle parti quali condizioni della separazione, possono essere poste a fondamento della sentenza. Le parti, infatti, hanno sul punto recepito il provvedimento emesso dal
Presidente del Tribunale all'esito della comparizione dei coniugi, con l'aggiunta della previsione relativa al pagamento del mutuo della casa familiare a metà tra le stesse.
In particolare, per quanto riguarda le condizioni relative alla prole, il figlio minore
[...]
resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente CP_2
presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale;
quanto all'esercizio del diritto di visita del genitore non prevalentemente collocatario, lo stesso potrà avere il figlio con sé quando vorrà, previo accordo con la resistente;
in caso di disaccordo e di contrasti il ricorrente potrà esercitare il diritto di visita nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alterne, il sabato dalle ore 13:00 alle ore 20:00 della domenica con pernottamento presso lo stesso;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
alternativamente un periodo di cinque giorni che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e
Capodanno; Pasqua e Lunedì LLNG ad anni alterni;
Quanto al mantenimento dei figli le condizioni concordate sono rispondenti all'interesse della prole e vanno dunque recepite.
Ai punti 4 e 5 è stato statuito che il sig. corrisponda, a titolo di mantenimento per i figli, Pt_1
l'importo di € 450,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mentre le spese straordinarie verranno sostenute in pari misura tra le parti.
Infine, quanto al mantenimento della moglie, , il ricorrente verserà, entro i Controparte_1
primi cinque giorni di ogni mese, l'importo di € 200,00 mentre il mutuo della casa coniugale verrà pagato al 50% tra i coniugi.
Considerata la natura degli interessi coinvolti e il fatto che i coniugi dopo l'iniziale contrasto hanno concordato le condizioni della separazione, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato in data 20.2.2023, da nei confronti del coniuge , Parte_1 Controparte_1
sulle concordi conclusioni delle parti private e viste le conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
(AG) il 28.8.1974 e , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio concordatario contratto in data 21.07.2001, in Sciacca, e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Sciacca nell'anno 2001 al n. 98, parte II, serie A, alle condizioni e ai patti fissati nell'istanza congiunta depositata in via telematica il 22.5.2024, denominata
“Istanza di conversione della separazione giudiziale in consensuale”;
- Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del Tribunale, il 19 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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