Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/12/2025, n. 23248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23248 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14174 del 2022, proposto da:
Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Natale, Massimiliano Natale, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Natale in Roma, via Latina, 99;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
dell’ingiunzione del 31.08.2022 adottata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. TU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La fondazione ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. 39017 del 31.08.2022, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma le ha ingiunto il pagamento di euro 2.700,00 per le opere realizzate nell’ immobile sito in Roma, via del Vantaggio n. 7, terrazza comune posta al piano primo cortile, foglio 469, part. 69 e consistenti nella sostituzione della pavimentazione in difformità dall’autorizzazione prot. SS. ABAP Roma n. 8613 del 21.05.2021 per recupero e risanamento conservativo, senza comunicare il rifacimento della pavimentazione, la modifica del materiale e del colore eseguita per irreperibilità del materiale preesistente.
L’esponente rileva, in particolare, di avere realizzato dal 2016 interventi di consolidamento strutturale e restauro sul complesso di via del Vantaggio 7/10, distinto al foglio 469 particelle 68, 69, e 70, con consolidamento e manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di cui al civico 10 e 11.
Tra gli interventi autorizzati su tale immobile vi era il rifacimento della pavimentazione di una porzione di terrazza di copertura, la cui tipologia, colore e formato era stata scelta in accordo con la Soprintendenza.
Nel corso dei lavori è stata poi depositata una variante per opere di accesso e manutenzione ad una porzione di lastrico solare del civico 10 di via del Vantaggio, con rilascio dell’autorizzazione n. 9577 del 9.05.2017.
Gli interventi prevedevano il rifacimento della pavimentazione di una porzione di lastrico solare, per il quale in accordo con la Soprintendenza è stata utilizzata la stessa tipologia, colore e formato impiegati per la terrazza di copertura del precedente intervento.
Successivamente, nel 2018, è stato eseguito un progetto di recupero e risanamento conservativo finalizzato al ripristino e consolidamento strutturale di elementi ammalorati, con autorizzazione 8613 del 21.05.2018, con deposito presso il Comune di Roma s.c.i.a. prot. 70498 del 17.04.2018 e nuovi tipi con prot. 39960 del 7.02.2020.
La pavimentazione esterna della terrazza posta al piano primo del cortile, oggetto di contestazione, versava in pessime condizioni manutentive, a tratti fatiscente, e presentava avvallamenti e ristagni di acqua. Stante l’impossibilità di reperire lo stesso identico materiale presente originariamente sulla terrazza, non più in commercio, veniva sostituito con materiale della stessa tipologia, colore e formato, utilizzato nei precedenti interventi che avevano interessato il medesimo complesso edilizio e che erano stati autorizzati dalle richiamate note autorizzative.
Inspiegabilmente, la Soprintendenza con nota dell’8.06.2022 ha tuttavia contestato la realizzazione della pavimentazione della terrazza comune “ con mattonelle rettangolari in cotto e non come da documentazione fotografica in marmette di graniglia ”, richiedendo i grafici delle fasi ante interventi e post operam .
Con relazione tecnica per l’accertamento in conformità l’esponente ha evidenziato che per il ripristino della pavimentazione era stato utilizzato il medesimo materiale della stessa tipologia e dello stesso colore già utilizzato sul lastrico solare del complesso e già autorizzato con le richiamate note della Soprintendenza e ciò in quanto non era più reperibile in commercio il materiale originariamente presente sulla terrazza, cioè marmittoni bianchi peraltro degradati e ammalorati da infiltrazioni.
È tuttavia seguita l’adozione dell’avversata ingiunzione di pagamento, comunque autorizzatoria delle opere difformi in quanto “ non hanno comportato danni né la cancellazione di distinti elementi architettonici ”.
La deducente ne lamenta quindi l’illegittimità per violazione dell’art. 160 D. Lgs. n. 42/2004, dell’art. 16 L.R. Lazio n. 15/2008, dell’art. 37, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita con memoria di stile l’intimata amministrazione.
3. All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con la prima censura la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria su presupposti normativi errati e non applicabili, poiché l’art. 160 D. Lgs. n. 42/2004, richiamato nell’atto avversato, presuppone l’esistenza di un danno tuttavia non presente nella vicenda in esame, risultando del pari risulta inconferente il riferimento all’art. 16 L.R. n. 15/2008, poiché relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001.
La doglianza va disattesa.
Il provvedimento sanzionatorio, infatti, è basato sull’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, rubricato “ Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività ”, il cui comma 2 prescrive che “ Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro ”.
Nella fattispecie l’intervento edilizio è di carattere conservativo su immobile vincolato, cosicché, a fronte della prospettata difformità del ripristino rispetto all’autorizzazione acquisita, in aderenza alla richiamata disposizione è stata irrogata la sanzione amministrativa ricompresa tra il minimo e il massimo indicati.
4.1. Con l’ulteriore motivo la ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere, poiché il materiale contestato risulterebbe il medesimo utilizzato per il ripristino del lastrico solare dello stesso complesso immobiliare, specificamente autorizzato con apposite note della Soprintendenza competente per precedenti interventi.
L’assunto va disatteso.
Dalle emergenze documentali, comprensive del progetto e relative autorizzazioni, non si evince invero alcun assenso espresso ovvero accordo alla sostituzione della pavimentazione originaria con altra e né tale assenso può desumersi in via implicita dalla presenza di diversa pavimentazione nei precedenti interventi, in quanto la sanzionata difformità rispetto all’autorizzazione prot. n. 8613 del 21.05.2021 è stata accertata in esito al sopralluogo eseguito il 9.05.2022.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
6. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI AN, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TU LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU LE | LI AN |
IL SEGRETARIO