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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3485/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PINNA ELENA e con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCHIAVO NADIA
e
(C.F. ), con l'Avv. VIGNONI ADRIANA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra le parti a Travagliato (BS) il
3\5\2008, (iscritto nel Comune di Travagliato Atti di matrimonio anno 2008, n° 7, Parte I);
- ordinare al Comune di Travagliato di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- spese di lite compensate;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
3. i figli avranno la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in
Travagliato (BS) Via Manzoni;
4. il padre ed i figli concorderanno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e considerata l'età degli stessi, e compatibilmente con le condizioni del padre, le loro frequentazioni, previo accordo telefonico fra gli stessi almeno 48 ore prima.
5. A titolo di mantenimento ordinario per i figli, entrambi non economicamente autosufficienti, il Sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma complessiva di € 400,00= mensili, CP_1 Parte_1
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
il pagamento verrà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al padre;
6.1 I coniugi concordano che gli assegni familiari vengano percepiti al 100% alla madre;
6.2 Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia e sottoscritto in data 14.07.2016 (doc. n. 7), ossia:
Spese per la salute:
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV tickets sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV .farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo:
2 I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le predette spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti eppertanto di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta economica a titolo di contributo nel mantenimento (vengono prodotte le ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi -doc.)
8. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio\rinnovo del passaporto e\o della carta di identità valida per l'espatrio, anche per i figli.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 3.5.2008, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRAVAGLIATO al n. 7, parte I, anno 2008.
Dall'unione sono nati, il 21.9.2008, i figli e . Per_2 Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5172/2013 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 12.3.2013, e a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 5.3.2013.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3485/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PINNA ELENA e con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCHIAVO NADIA
e
(C.F. ), con l'Avv. VIGNONI ADRIANA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra le parti a Travagliato (BS) il
3\5\2008, (iscritto nel Comune di Travagliato Atti di matrimonio anno 2008, n° 7, Parte I);
- ordinare al Comune di Travagliato di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- spese di lite compensate;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
3. i figli avranno la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in
Travagliato (BS) Via Manzoni;
4. il padre ed i figli concorderanno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e considerata l'età degli stessi, e compatibilmente con le condizioni del padre, le loro frequentazioni, previo accordo telefonico fra gli stessi almeno 48 ore prima.
5. A titolo di mantenimento ordinario per i figli, entrambi non economicamente autosufficienti, il Sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma complessiva di € 400,00= mensili, CP_1 Parte_1
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
il pagamento verrà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al padre;
6.1 I coniugi concordano che gli assegni familiari vengano percepiti al 100% alla madre;
6.2 Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia e sottoscritto in data 14.07.2016 (doc. n. 7), ossia:
Spese per la salute:
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV tickets sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV .farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo:
2 I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le predette spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti eppertanto di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta economica a titolo di contributo nel mantenimento (vengono prodotte le ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi -doc.)
8. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio\rinnovo del passaporto e\o della carta di identità valida per l'espatrio, anche per i figli.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 3.5.2008, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRAVAGLIATO al n. 7, parte I, anno 2008.
Dall'unione sono nati, il 21.9.2008, i figli e . Per_2 Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5172/2013 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 12.3.2013, e a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 5.3.2013.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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