Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 04/03/2025 nella causa n. 508/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
GRATTAROLA
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
c.f. assistito dall'avv.
[...] P.IVA_1
ANGELO PANDOLFO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. Con ricorso depositato in data 04/12/2023 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio
[...]
– in persona del Controparte_2 suo legale rappresentane pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
40.086,08, relativa ai ratei pensionistici maturati tra il 01/07/2021 e il marzo 2022 e non percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Vinte le spese.
In particolare, parte ricorrente lamentava il mancato integrale accoglimento della domanda di pensione unificata, in seguito alla ricongiunzione tra i contributi versati all' e quelli versati ad , CP_3 CP_1
1
presentata dal medesimo il 31/05/2021, in relazione alla decorrenza della prestazione.
2. Con memoria difensiva ex art.416 c.p.c. si costituiva in giudizio la
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e CP_1 legale rappresentante Arch. , chiedendo a questo Controparte_4
Tribunale di rilevare, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art.443 c.p.c., non avendo il ricorrente proposto ricorso in via amministrativa avverso il provvedimento di liquidazione della pensione e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza 12/08/2024, questo Giudice, giusto il disposto dell'art.443,
III c. c.p.c., sospendeva il giudizio e assegnava a parte ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza per la presentazione del ricorso in sede amministrativa;
l'ordinanza veniva comunicata alle parti il 13/08/2024.
4. A fronte della mancata ottemperanza all'ordine del Giudice da parte del ricorrente, parte resistente il 21/01/2025 formulava istanza di riassunzione della causa nel rispetto del termine perentorio di centoottanta giorni decorrenti dalla cessazione della causa di sospensione, chiedendo di fissare udienza per la prosecuzione del giudizio, al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art.443 c.p.c., non avendo il ricorrente proposto ricorso amministrativo entro il termine di 60 giorni.
5. All'odierna udienza parte resistente insiste nell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del ricorso giurisdizionale. Per parte ricorrente nessuno compare.
6. L'eccezione di improcedibilità merita accoglimento in quanto, non avendo il ricorrente proposto ricorso amministrativo nel termine perentorio assegnato, non è venuta meno la condizione ostativa alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
7. La liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza. Pertanto, le spese vanno poste a carico della parte ricorrente, liquidate secondo i parametri minimi, vertendo la decisione su una questione di rito di facile risolubilità.
2 RGL n. 508/2024
P.Q.M.
Visto l'art.433 c.p.c.,
Dichiara l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale.
Visto l'art.91 c.p.c.
Dichiara altresì tenuto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte convenuta, liquidate in € 3.291,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA e IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta di provvedimento redatta dal MOT dr.ssa Margareth Solla.
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