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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15720 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL OC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA on socio unico, con sede in Roma, alla Via Tirso Parte_1
n. 26 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tirso n. 26, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Alexandra Brughiu, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Attrice
E con sede in Roma, al Corso d'Italia n. 6 (P. IVA CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., Ing. P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Lima n. 5/A, presso lo
[...] studio dell'Avv. Marco Giuseppe Binetti, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
CONCLUSIONI. per l'attrice: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via principale i) accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligo dalla CP_2
1 Stessa assunto con l'accordo integrativo del 09.06.2009 e, conseguentemente, la risoluzione di tale accordo;
ii) per l'effetto, accertare e dichiarare la riviviscenza del rapporto originario, ovvero della disciplina stabilita dall'art.
8.2 dell'Accordo
Quadro del 10.07.2006 relativamente al riparto del contributo integrativo, e, conseguentemente, condannare la a corrispondere alla odierna CP_2 attrice la somma di euro 36.835.934,60 quale quota di spettanza su quanto già liquidato a titolo di contributo integrativo, nonché le ulteriori somme accertate come dovute per il medesimo titolo in base ai successivi riconoscimenti e pagamenti da parte della , oltre Parte_2 interessi di mora;
iii) in ogni caso – e, quindi, anche nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuta la riviviscenza del rapporto originario - accertare i danni subiti dalla in ragione dell'inadempimento della Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire tali danni nella misura
[...] indicata in atti o in quella diversa ritenuta di giustizia. In via subordinata, previo accertamento dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento, condannare la al pagamento, in favore della dell'importo CP_2 Parte_1 di euro 36.835.934,60 dalla Stessa percepito quale compenso per l'aggiornamento tecnologico della rete di spettanza della società attrice ovvero della diversa somma accertata come dovuta per il titolo da ultimo indicato. Con vittoria di spese di lite”; per la convenuta: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: 1) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. in relazione all'inquadramento della pretesa avanzata da in forza della scrittura privata del 09.06.2009, all'esito Parte_1 della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4871/2022 del 13 luglio 2022, passata in giudicato come da attestazione prodotta dalla stessa società attrice, con ogni conseguente statuizione sul dedotto e deducibile e pertanto con rigetto di ogni domanda di risoluzione per un asserito ed inesistente inadempimento di alla scrittura privata del 9 giugno 2009 e di riviviscenza di asseriti CP_2 accordi pregressi del 2006 tra parti terze;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di inadempimento e risoluzione
2 della scrittura del 9 giugno 2009 (che sarebbe oltretutto integrativa di una non contestata ed adempiuta scrittura transattiva del 19 settembre 2007 cui accede) e rigettarsi tutte le conseguenti domande formulate, anche per effetto degli intervenuti effetti novativi e di quietanza di cui agli accordi transattivi del 19 settembre 2007 e dei pagamenti eseguiti per effetto dei medesimi, con conseguente rigetto di ogni domanda spiegata in via principale, concorrente e subordinata, in quanto inammissibile, infondata, non provata;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualunque credito asserito dalla società attrice in ragione del decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. ovvero del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., senza validi e specifici atti interruttivi rispetto a domande risarcitorie e/o di ingiustificato arricchimento, mai spiegate nemmeno in sede stragiudiziale;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e sostanziale della Parte_1
e, in ogni caso, il difetto di titolarità passiva, in capo alla predetta società,
[...] dello specifico asserito credito avente ad oggetto la cd. quota integrazione, in quanto inesistente in ogni ramo d'azienda; 5) solo in via condizionata, in caso di ritenuta operatività dell'Accordo Quadro del 2006, accertare il diritto della alla franchigia con condanna della al CP_2 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 900.000,00 ovvero della maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di istruttoria (in tesi, anche a compensazione totale e/o parziale di qualunque eventuale residuo credito di parte attrice) e tenendo conto dei pagamenti eseguiti anche per effetto della transazione del 19 settembre 2007, con rigetto di ogni domanda. Con condanna alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (già Parte_1 [...]
premetteva che CP_4
➢ in data 14 aprile 2004 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato aveva indetto una gara per l'aggiudicazione della concessione per
3 l'attivazione, la realizzazione e la gestione della rete telematica del gioco lecito;
➢ all'esito di tale gara era risultato aggiudicatario della concessione il
R.T.I. costituito tra la Controparte_5
e la
[...] Controparte_6
➢ pertanto, il 13 luglio 2004, la in qualità di mandataria CP_5 del R.T.I., aveva stipulato con l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato la “Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del Gioco Lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse”;
➢ successivamente – e, segnatamente, in data 10 luglio 2006 – la CP_5
e la avevano sottoscritto un Accordo
[...] Controparte_6
Quadro per disciplinare compiutamente i loro rapporti, prevedendo, inter alia, la costituzione di una società di capitali cui “conferire” la concessione oggetto di aggiudicazione;
➢ in ossequio a tale impegno, il 3 ottobre 2006 era stata costituita la
(poi trasformata in società per azioni) il cui capitale era CP_7 stato sottoscritto per il 51% dalla e per il Controparte_6 restante 49% dalla CP_5
➢ la (poi era, dunque, divenuta titolare CP_7 CP_2
della concessione rilasciata dalla Autonoma dei Parte_2
Monopoli di , avente ad oggetto l'attivazione e la conduzione Pt_2 operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;
➢ sempre con l'Accordo Quadro del 2006, le parti avevano stabilito di regolare con un contratto di mandato i rapporti che sarebbero intercorsi tra la (poi e la CP_7 CP_2 CP_5
➢ in data 10 luglio 2006 era stato, dunque, sottoscritto il cennato contratto di mandato, con il quale era stata affidata alla la fornitura CP_5
4 dei servizi per l'esercizio, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e, più in generale, la conduzione operativa della rete telematica per tutta la durata della concessione e dei suoi eventuali rinnovi;
➢ in data 21 settembre 2006, la aveva conferito ad essa CP_5
attrice il ramo d'azienda “Gioco Lecito - New Slot” (comprensivo di tutto l'apparato strumentale, hardware e software) necessario a fornire i servizi per la gestione tecnica-operativa e la manutenzione della rete telematica;
➢ per effetto di tale cessione Essa era subentrata in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive (connesse al ramo d'azienda ceduto) che la aveva nei confronti della (ora CP_5 CP_7 CP_2
, ivi comprese quelle nascenti dal predetto contratto di mandato;
[...]
➢ il suindicato contratto di mandato era stato, poi, consensualmente risolto con accordo transattivo concluso, tra essa attrice e la CP_2
in data 19 settembre 2007;
[...]
➢ successivamente, era stato concluso, inter partes, un accordo integrativo della transazione del 19 settembre 2007, trasfuso nella scrittura privata sottoscritta il 9 giugno 2009;
➢ con tale scrittura privata la (ora si era CP_7 CP_2 obbligata a corrisponderle la complessiva somma di euro 1.120.000,00 qualora e nel momento in cui l'Amministrazione
[...]
avesse provveduto a liquidarle il compenso di cui Parte_2 all'art. 66, VI co., lett. c della L. n. 266/2005;
➢ nelle more, si era avverata la condizione cui era stato sottoposto il pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.120.000,00;
➢ ciò nonostante, la (ora non aveva inteso CP_7 CP_2 dare esecuzione agli impegni assunti con l'accordo del 9 giugno 2009;
➢ tale inadempimento valeva a fondare la risoluzione, ex artt. 1453 e
1455 c.c., dell'accordo trasfuso nella scrittura privata del 9 giugno 2009
e la conseguente reviviscenza della pattuizione trasfusa nell'art. 8.2
5 dell'Accordo Quadro concluso tra la e la CP_5 [...]
CP_6
Indi l'attrice, illustrate le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle domande svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la la CP_2 quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda formulata dalla chiedendo, comunque, la Parte_1 sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione di altro procedimento, vertente tra le stesse parti ed avente anch'esso ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di un inadempimento, da parte di essa convenuta, all'obbligazione di cui all'accordo integrativo trasfuso nella scrittura privata del 9 giugno 2009. A tal proposito precisava che
➢ la aveva già azionato in sede monitoria il credito Parte_1
residuo asseritamente vantato, a titolo di “quota-integrazione”, in forza dell'accordo del 9 giugno 2009;
➢ in accoglimento del ricorso monitorio l'intestato Tribunale aveva emesso il Decreto Ingiuntivo n. 15971/2012;
➢ Essa aveva proposto opposizione avverso il suindicato provvedimento monitorio, contestando nell'an l'avversa pretesa ed eccependo, comunque, l'inesigibilità del credito azionato dalla Parte_1 per mancato avveramento della condizione sospensive cui, con
[...]
l'accordo del 9 giugno 2009, era stato sottoposto il pagamento della
“integrazione”;
➢ con Sentenza n. 8855/2016 del 3 maggio 2016 il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione e revocato il Decreto Ingiuntivo n.
15971/2012;
➢ la aveva impugnato la cennata Sentenza n. Parte_1
8855/2018 ed il giudizio di gravame così promosso, iscritto al n.
4307/2016 R.G., era ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Roma.
6 La convenuta contestava, comunque, tutte le avverse deduzioni e domande deducendo, inter alia, che
➢ l'accordo invocato dall'attrice a fondamento della propria pretesa costituiva mera integrazione di un più ampio accordo transattivo concluso il 19 settembre 2007 ed integralmente eseguito;
➢ il suindicato accordo transattivo aveva carattere novativo e, con lo stesso, le parti avevano dichiarato espressamente di rinunciare a qualunque pretesa fondata sui rapporti e contratti pregressi;
➢ pertanto, una eventuale risoluzione dell'accordo del 9 giugno 2009, meramente integrativo della transazione del settembre 2007, non avrebbe potuto in nessun caso far rivivere le obbligazioni di cui all'Accordo quadro del 2006, peraltro concluso fra soggetti terzi.
La (già illustrava, poi, l'oggetto e gli esiti delle CP_2 CP_7 ulteriori controversie in essere, tra l'altro, con l'odierna attrice;
deduceva, inoltre, che non vi erano elementi per ritenere che il diritto alla “quota-integrazione” fosse ricompreso nel ramo d'azienda ceduto alla eccepiva, Parte_1 ancora, l'inammissibilità ed infondatezza anche delle ulteriori domande proposte dalla parte avversa, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con ordinanza del 22 giugno 2018 veniva disposta la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma ed iscritto al n.
4307/2016 R.G..
Il suindicato giudizio di impugnazione veniva definito dalla Corte d'Appello di
Roma con Sentenza n. 4871/2022, depositata il 13.07.2022 e non fatta oggetto di ricorso per cassazione.
All'esito del passaggio in giudicato della Sentenza n. 4871/2002, la
[...] curava la riassunzione del giudizio con ricorso depositato il 27 Parte_1 marzo 2023 e ritualmente notificato, con pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini
7 di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'integrale rigetto di tutte le domande proposte dalla Parte_1
E tanto in ragione del fatto che la titolarità, in capo alla odierna attrice, di un credito esigibile avente ad oggetto il pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 9 giugno 2009 e la susseguente imputabilità, alla CP_2 dell'inadempimento al cennato obbligo di pagamento sono state sostanzialmente escluse con sentenza ormai passata in giudicato e destinata a fare stato tra le parti anche nel presente giudizio.
In proposito va, preliminarmente, rammentato che - come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - laddove due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto o negozio giuridico,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica, ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause, e costituente indefettibile premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del procedimento precedente.
La Suprema Corte, con indirizzo costante, ha, in particolare, evidenziato che l'autorità del giudicato copre non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere nel giudizio (cd. giudicato esplicito), ma anche tutte le altre che, sebbene non specificamente dedotte od enunciate tanto in via di azione quanto in via di eccezione, si pongano, tuttavia, quali premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, e cioè i precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (cd. giudicato implicito).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che con l'accordo trasfuso nella scrittura
8 privata datata 9 giugno 2009 veniva previsto testualmente quanto segue: “In relazione ed a integrazione dell'Accordo Transattivo intervenuto tra le nostre società in data 19.09.2007, e con specifico riferimento: (i) all'avvenuta cessione del ramo d'azienda di cui alla lettera E) delle premesse dell'Accordo Transattivo;
(ii) alla quota integrazione prevista all'art.
8.2 dell'Accordo Quadro
( ), di cui alle lettere A) e D) delle premesse dell'Accordo CP_8
Transattivo e trasferita a da la Nostra Società Parte_1 CP_5
(n.d.r. la , al fine di regolare in maniera definitiva anche i CP_2 rapporti intercorrenti in relazione al compenso di cui all'art. 66, comma 6, lett. c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) e di cui al citato art.
8.2 dell'Accordo Quadro tra e , riconoscerà a o CP_5 CP_6 Parte_1 ad un diverso soggetto dalla medesima indicato, la “quota integrazione”, nel momento in cui le dovesse essere effettivamente riconosciuta e corrisposta da
per un importo omnicomprensivo di euro 1.120.000,00. […]”. CP_9
Deve, poi, rilevarsi che - per quanto inferibile dalla documentazione versata in atti e, comunque, del tutto incontestato – l'odierna attrice, ritenendo che si fosse avverata la condizione sospensiva cui era subordinato il pagamento, in suo favore, dell'importo previsto nella suindicata scrittura privata, azionava il proprio credito innanzi all'intestato Tribunale, con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. depositato il 7 settembre 2012, ottenendo l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 15971/2012; tale provvedimento monitorio veniva fatto oggetto di opposizione da parte della ed il giudizio a cognizione piena così introdotto, iscritto al n. CP_2
56563/2012 R.G., veniva definito con Sentenza n. 8855/2016.
Segnatamente, con la citata Sentenza n. 8855/2016, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, revocava il Decreto Ingiuntivo n. 15971/2012, ritenendo che non fosse stato provato l'avveramento della condizione sospensiva cui era stato sottoposto il diritto al pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 9 giugno 2009 ed osservando, tra l'altro, in motivazione che la
[...] non aveva “fornito la prova dell'esistenza del credito azionato in Parte_1 via monitoria”.
9 Come già accennato in premessa, la citata Sentenza n. 8855/2016 veniva impugnata dalla innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
ed il Parte_1 giudizio di gravame così proposto, iscritto al n. 4307/2016 R.G., era ancora pendente allorquando veniva introdotto il giudizio all'attenzione e, singolarmente, veniva coltivato dalla odierna attrice nonostante l'avvenuta proposizione della domanda di risoluzione dell'accordo (per ottenere il cui adempimento era stata proposta la domanda monitoria).
Risulta, poi, dagli atti che, accogliendo l'istanza di parte convenuta, il Giudice in precedenza designato per la trattazione del presente giudizio, disponeva la relativa sospensione, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Roma ed iscritto al n. 4307/2016 R.G.; invero, in tale ultimo giudizio erano oggetto di accertamento l'esistenza ed esigibilità del credito fondato sulla scrittura privata del 9 giugno 2009, presupposti indefettibile per apprezzare la sussistenza di una condotta di inadempimento imputabile alla Controparte_2
Va, infine, rilevato che l'odierna attrice, nel curare la riassunzione del presente giudizio, ha prodotto copia della Sentenza n. 4871/2022, resa dalla Corte
d'Appello di Roma a definizione del giudizio di gravame iscritto al n. 4307/2016
R.G., con attestazione del passaggio in giudicato della stessa.
Dalla prodotta copia della Sentenza n. 4871/2022, risulta che la Corte
d'Appello di Roma ha confermato integralmente il decisum di cui alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 8855/2016, ritenendo evidentemente che la
[...] non potesse pretendere l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Parte_1 scrittura privata del 9 giugno 2009 ed il pagamento dell'importo ivi indicato, non risultando provata l'esistenza e l'esigibilità, al momento della decisione, del credito azionato.
Ebbene, è del tutto evidente che il giudicato formatosi sulle questioni di cui sopra vale a precludere in radice che in questa sede le stesse possano essere nuovamente poste in discussione, sia pur a diversi fini;
ed è parimenti del tutto evidente che il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla Parte_1
implicando l'accertamento della insussistenza ed inesigibilità del credito
[...]
10 azionato, vale ad escludere che in relazione alle medesime ragioni di credito possa ravvisarsi ed accertarsi in questa sede un inadempimento imputabile alla CP_2
[...]
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, anche a voler superare la preclusione di cui sopra e ritenere accertato il parziale inadempimento, da parte della alla specifica obbligazione di cui CP_2 all'accordo trasfuso nella scrittura privata del giugno 2009, resterebbe ben dubbia la possibilità di richiedere utilmente la risoluzione dello stesso, costituente mera pattuizione integrativa del più ampio accordo transattivo trasfuso nella scrittura privata del 19 settembre 2007.
Ad ogni buon conto, ove pure volesse ritenersi accertato il grave inadempimento addebitato dall'attrice alla e la rilevanza dello CP_2 stesso ai fini della pronuncia di risoluzione della pattuizione integrativa trasfusa nella scrittura privata del 9 giugno 2009, dovrebbe in ogni caso escludersi qualunque “reviviscenza” delle obbligazioni fondate sulla clausola e pattuizione di cui al punto 8.2 dell'Accordo Quadro datato 10 luglio 2006, concluso tra la e la (anch'esso al dichiarato fine di CP_5 Controparte_6 dirimere controversie e prevenire contrasti ed incomprensioni).
Ed infatti, risulta dagli atti che le odierne parti in lite in data 19 settembre 2007, concludevano un accordo transattivo con il quale, richiamate le vicende e gli accordi pregressi – in essi compreso l'Accordo Quadro del 10 luglio 2006 e gli ulteriori atti e patti intercorsi tra la e la per Controparte_6 CP_5 la regolamentazione dei rapporti afferenti la “concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del Gioco Lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse – davano atto del fatto che a partire dall'aprile
2007 la aveva contestato alla – subentrata CP_2 Parte_1 alla nel contratto di mandato per la gestione della rete – il mancato CP_5 rispetto dei livelli di prestazione prestabiliti, con conseguente compromissione dei rapporti in essere;
indi concordavano la risoluzione consensuale dei rapporti tra loro intercorrenti in forza del contratto di mandato, con obbligo della CP_10
[...] [...]
di corrispondere alla in più soluzioni, la complessiva
[...] Parte_1 somma di euro 500.000,00; indi, con clausola trasfusa nell'art. 5 – recante la significativa rubrica “Altri accordi”, ovvero tutti quelli richiamati nelle premesse, in essi compreso l'Accordo Quadro del 10 luglio 2006 – veniva previsto quanto segue: “Resta inteso tra le Parti che, con la sottoscrizione del presente Accordo
Transattivo, transigono ex art. 1965 c.c., e rinunciano a qualsiasi azione connessa al loro intercorso rapporto e/o pretesa, anche di natura economica, che trovi fondamento, direttamente e/o indirettamente, in atti e/o contrati e/o fatti e/o
Side Letters e/o comportamenti anteriori alla sottoscrizione dell'Accordo
Transattivo medesimo. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto di non aver più null'altro a pretendere, a qualunque titolo o ragione, l'una dall'altra, ad eccezione di quanto pattuito con il presente Accordo Transattivo e dichiarano definitivamente composti tutti i loro interessi, nessuno escluso”.
E non par superfluo rimarcare che – come pure documentato in atti e, comunque, incontestato – il cennato accordo transattivo del 19 settembre 2007, avente carattere evidentemente novativo e contemplante la risoluzione del rapporto contrattuale già in essere nonché la sostituzione di tutti i rapporti pregressi con il regolamento di interessi ivi trasfuso, veniva regolarmente eseguito.
In definitiva, dunque, per le ragioni esposte in apertura di motivazione non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle domande proposte dalla Parte_1
[...]
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1 rifusione, in favore della delle spese del presente giudizio, nella CP_2 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL
OC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 4816/2018
R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti della Controparte_2
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 75.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 4 settembre 2025.
Il Giudice
CL OC
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL OC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA on socio unico, con sede in Roma, alla Via Tirso Parte_1
n. 26 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tirso n. 26, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Alexandra Brughiu, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Attrice
E con sede in Roma, al Corso d'Italia n. 6 (P. IVA CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., Ing. P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Lima n. 5/A, presso lo
[...] studio dell'Avv. Marco Giuseppe Binetti, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
CONCLUSIONI. per l'attrice: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via principale i) accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligo dalla CP_2
1 Stessa assunto con l'accordo integrativo del 09.06.2009 e, conseguentemente, la risoluzione di tale accordo;
ii) per l'effetto, accertare e dichiarare la riviviscenza del rapporto originario, ovvero della disciplina stabilita dall'art.
8.2 dell'Accordo
Quadro del 10.07.2006 relativamente al riparto del contributo integrativo, e, conseguentemente, condannare la a corrispondere alla odierna CP_2 attrice la somma di euro 36.835.934,60 quale quota di spettanza su quanto già liquidato a titolo di contributo integrativo, nonché le ulteriori somme accertate come dovute per il medesimo titolo in base ai successivi riconoscimenti e pagamenti da parte della , oltre Parte_2 interessi di mora;
iii) in ogni caso – e, quindi, anche nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuta la riviviscenza del rapporto originario - accertare i danni subiti dalla in ragione dell'inadempimento della Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire tali danni nella misura
[...] indicata in atti o in quella diversa ritenuta di giustizia. In via subordinata, previo accertamento dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento, condannare la al pagamento, in favore della dell'importo CP_2 Parte_1 di euro 36.835.934,60 dalla Stessa percepito quale compenso per l'aggiornamento tecnologico della rete di spettanza della società attrice ovvero della diversa somma accertata come dovuta per il titolo da ultimo indicato. Con vittoria di spese di lite”; per la convenuta: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: 1) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. in relazione all'inquadramento della pretesa avanzata da in forza della scrittura privata del 09.06.2009, all'esito Parte_1 della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4871/2022 del 13 luglio 2022, passata in giudicato come da attestazione prodotta dalla stessa società attrice, con ogni conseguente statuizione sul dedotto e deducibile e pertanto con rigetto di ogni domanda di risoluzione per un asserito ed inesistente inadempimento di alla scrittura privata del 9 giugno 2009 e di riviviscenza di asseriti CP_2 accordi pregressi del 2006 tra parti terze;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di inadempimento e risoluzione
2 della scrittura del 9 giugno 2009 (che sarebbe oltretutto integrativa di una non contestata ed adempiuta scrittura transattiva del 19 settembre 2007 cui accede) e rigettarsi tutte le conseguenti domande formulate, anche per effetto degli intervenuti effetti novativi e di quietanza di cui agli accordi transattivi del 19 settembre 2007 e dei pagamenti eseguiti per effetto dei medesimi, con conseguente rigetto di ogni domanda spiegata in via principale, concorrente e subordinata, in quanto inammissibile, infondata, non provata;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualunque credito asserito dalla società attrice in ragione del decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. ovvero del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., senza validi e specifici atti interruttivi rispetto a domande risarcitorie e/o di ingiustificato arricchimento, mai spiegate nemmeno in sede stragiudiziale;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e sostanziale della Parte_1
e, in ogni caso, il difetto di titolarità passiva, in capo alla predetta società,
[...] dello specifico asserito credito avente ad oggetto la cd. quota integrazione, in quanto inesistente in ogni ramo d'azienda; 5) solo in via condizionata, in caso di ritenuta operatività dell'Accordo Quadro del 2006, accertare il diritto della alla franchigia con condanna della al CP_2 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 900.000,00 ovvero della maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di istruttoria (in tesi, anche a compensazione totale e/o parziale di qualunque eventuale residuo credito di parte attrice) e tenendo conto dei pagamenti eseguiti anche per effetto della transazione del 19 settembre 2007, con rigetto di ogni domanda. Con condanna alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (già Parte_1 [...]
premetteva che CP_4
➢ in data 14 aprile 2004 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato aveva indetto una gara per l'aggiudicazione della concessione per
3 l'attivazione, la realizzazione e la gestione della rete telematica del gioco lecito;
➢ all'esito di tale gara era risultato aggiudicatario della concessione il
R.T.I. costituito tra la Controparte_5
e la
[...] Controparte_6
➢ pertanto, il 13 luglio 2004, la in qualità di mandataria CP_5 del R.T.I., aveva stipulato con l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato la “Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del Gioco Lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse”;
➢ successivamente – e, segnatamente, in data 10 luglio 2006 – la CP_5
e la avevano sottoscritto un Accordo
[...] Controparte_6
Quadro per disciplinare compiutamente i loro rapporti, prevedendo, inter alia, la costituzione di una società di capitali cui “conferire” la concessione oggetto di aggiudicazione;
➢ in ossequio a tale impegno, il 3 ottobre 2006 era stata costituita la
(poi trasformata in società per azioni) il cui capitale era CP_7 stato sottoscritto per il 51% dalla e per il Controparte_6 restante 49% dalla CP_5
➢ la (poi era, dunque, divenuta titolare CP_7 CP_2
della concessione rilasciata dalla Autonoma dei Parte_2
Monopoli di , avente ad oggetto l'attivazione e la conduzione Pt_2 operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;
➢ sempre con l'Accordo Quadro del 2006, le parti avevano stabilito di regolare con un contratto di mandato i rapporti che sarebbero intercorsi tra la (poi e la CP_7 CP_2 CP_5
➢ in data 10 luglio 2006 era stato, dunque, sottoscritto il cennato contratto di mandato, con il quale era stata affidata alla la fornitura CP_5
4 dei servizi per l'esercizio, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e, più in generale, la conduzione operativa della rete telematica per tutta la durata della concessione e dei suoi eventuali rinnovi;
➢ in data 21 settembre 2006, la aveva conferito ad essa CP_5
attrice il ramo d'azienda “Gioco Lecito - New Slot” (comprensivo di tutto l'apparato strumentale, hardware e software) necessario a fornire i servizi per la gestione tecnica-operativa e la manutenzione della rete telematica;
➢ per effetto di tale cessione Essa era subentrata in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive (connesse al ramo d'azienda ceduto) che la aveva nei confronti della (ora CP_5 CP_7 CP_2
, ivi comprese quelle nascenti dal predetto contratto di mandato;
[...]
➢ il suindicato contratto di mandato era stato, poi, consensualmente risolto con accordo transattivo concluso, tra essa attrice e la CP_2
in data 19 settembre 2007;
[...]
➢ successivamente, era stato concluso, inter partes, un accordo integrativo della transazione del 19 settembre 2007, trasfuso nella scrittura privata sottoscritta il 9 giugno 2009;
➢ con tale scrittura privata la (ora si era CP_7 CP_2 obbligata a corrisponderle la complessiva somma di euro 1.120.000,00 qualora e nel momento in cui l'Amministrazione
[...]
avesse provveduto a liquidarle il compenso di cui Parte_2 all'art. 66, VI co., lett. c della L. n. 266/2005;
➢ nelle more, si era avverata la condizione cui era stato sottoposto il pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.120.000,00;
➢ ciò nonostante, la (ora non aveva inteso CP_7 CP_2 dare esecuzione agli impegni assunti con l'accordo del 9 giugno 2009;
➢ tale inadempimento valeva a fondare la risoluzione, ex artt. 1453 e
1455 c.c., dell'accordo trasfuso nella scrittura privata del 9 giugno 2009
e la conseguente reviviscenza della pattuizione trasfusa nell'art. 8.2
5 dell'Accordo Quadro concluso tra la e la CP_5 [...]
CP_6
Indi l'attrice, illustrate le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle domande svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la la CP_2 quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda formulata dalla chiedendo, comunque, la Parte_1 sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione di altro procedimento, vertente tra le stesse parti ed avente anch'esso ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di un inadempimento, da parte di essa convenuta, all'obbligazione di cui all'accordo integrativo trasfuso nella scrittura privata del 9 giugno 2009. A tal proposito precisava che
➢ la aveva già azionato in sede monitoria il credito Parte_1
residuo asseritamente vantato, a titolo di “quota-integrazione”, in forza dell'accordo del 9 giugno 2009;
➢ in accoglimento del ricorso monitorio l'intestato Tribunale aveva emesso il Decreto Ingiuntivo n. 15971/2012;
➢ Essa aveva proposto opposizione avverso il suindicato provvedimento monitorio, contestando nell'an l'avversa pretesa ed eccependo, comunque, l'inesigibilità del credito azionato dalla Parte_1 per mancato avveramento della condizione sospensive cui, con
[...]
l'accordo del 9 giugno 2009, era stato sottoposto il pagamento della
“integrazione”;
➢ con Sentenza n. 8855/2016 del 3 maggio 2016 il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione e revocato il Decreto Ingiuntivo n.
15971/2012;
➢ la aveva impugnato la cennata Sentenza n. Parte_1
8855/2018 ed il giudizio di gravame così promosso, iscritto al n.
4307/2016 R.G., era ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Roma.
6 La convenuta contestava, comunque, tutte le avverse deduzioni e domande deducendo, inter alia, che
➢ l'accordo invocato dall'attrice a fondamento della propria pretesa costituiva mera integrazione di un più ampio accordo transattivo concluso il 19 settembre 2007 ed integralmente eseguito;
➢ il suindicato accordo transattivo aveva carattere novativo e, con lo stesso, le parti avevano dichiarato espressamente di rinunciare a qualunque pretesa fondata sui rapporti e contratti pregressi;
➢ pertanto, una eventuale risoluzione dell'accordo del 9 giugno 2009, meramente integrativo della transazione del settembre 2007, non avrebbe potuto in nessun caso far rivivere le obbligazioni di cui all'Accordo quadro del 2006, peraltro concluso fra soggetti terzi.
La (già illustrava, poi, l'oggetto e gli esiti delle CP_2 CP_7 ulteriori controversie in essere, tra l'altro, con l'odierna attrice;
deduceva, inoltre, che non vi erano elementi per ritenere che il diritto alla “quota-integrazione” fosse ricompreso nel ramo d'azienda ceduto alla eccepiva, Parte_1 ancora, l'inammissibilità ed infondatezza anche delle ulteriori domande proposte dalla parte avversa, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con ordinanza del 22 giugno 2018 veniva disposta la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma ed iscritto al n.
4307/2016 R.G..
Il suindicato giudizio di impugnazione veniva definito dalla Corte d'Appello di
Roma con Sentenza n. 4871/2022, depositata il 13.07.2022 e non fatta oggetto di ricorso per cassazione.
All'esito del passaggio in giudicato della Sentenza n. 4871/2002, la
[...] curava la riassunzione del giudizio con ricorso depositato il 27 Parte_1 marzo 2023 e ritualmente notificato, con pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini
7 di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'integrale rigetto di tutte le domande proposte dalla Parte_1
E tanto in ragione del fatto che la titolarità, in capo alla odierna attrice, di un credito esigibile avente ad oggetto il pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 9 giugno 2009 e la susseguente imputabilità, alla CP_2 dell'inadempimento al cennato obbligo di pagamento sono state sostanzialmente escluse con sentenza ormai passata in giudicato e destinata a fare stato tra le parti anche nel presente giudizio.
In proposito va, preliminarmente, rammentato che - come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - laddove due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto o negozio giuridico,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica, ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause, e costituente indefettibile premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del procedimento precedente.
La Suprema Corte, con indirizzo costante, ha, in particolare, evidenziato che l'autorità del giudicato copre non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere nel giudizio (cd. giudicato esplicito), ma anche tutte le altre che, sebbene non specificamente dedotte od enunciate tanto in via di azione quanto in via di eccezione, si pongano, tuttavia, quali premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, e cioè i precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (cd. giudicato implicito).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che con l'accordo trasfuso nella scrittura
8 privata datata 9 giugno 2009 veniva previsto testualmente quanto segue: “In relazione ed a integrazione dell'Accordo Transattivo intervenuto tra le nostre società in data 19.09.2007, e con specifico riferimento: (i) all'avvenuta cessione del ramo d'azienda di cui alla lettera E) delle premesse dell'Accordo Transattivo;
(ii) alla quota integrazione prevista all'art.
8.2 dell'Accordo Quadro
( ), di cui alle lettere A) e D) delle premesse dell'Accordo CP_8
Transattivo e trasferita a da la Nostra Società Parte_1 CP_5
(n.d.r. la , al fine di regolare in maniera definitiva anche i CP_2 rapporti intercorrenti in relazione al compenso di cui all'art. 66, comma 6, lett. c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) e di cui al citato art.
8.2 dell'Accordo Quadro tra e , riconoscerà a o CP_5 CP_6 Parte_1 ad un diverso soggetto dalla medesima indicato, la “quota integrazione”, nel momento in cui le dovesse essere effettivamente riconosciuta e corrisposta da
per un importo omnicomprensivo di euro 1.120.000,00. […]”. CP_9
Deve, poi, rilevarsi che - per quanto inferibile dalla documentazione versata in atti e, comunque, del tutto incontestato – l'odierna attrice, ritenendo che si fosse avverata la condizione sospensiva cui era subordinato il pagamento, in suo favore, dell'importo previsto nella suindicata scrittura privata, azionava il proprio credito innanzi all'intestato Tribunale, con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. depositato il 7 settembre 2012, ottenendo l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 15971/2012; tale provvedimento monitorio veniva fatto oggetto di opposizione da parte della ed il giudizio a cognizione piena così introdotto, iscritto al n. CP_2
56563/2012 R.G., veniva definito con Sentenza n. 8855/2016.
Segnatamente, con la citata Sentenza n. 8855/2016, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, revocava il Decreto Ingiuntivo n. 15971/2012, ritenendo che non fosse stato provato l'avveramento della condizione sospensiva cui era stato sottoposto il diritto al pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 9 giugno 2009 ed osservando, tra l'altro, in motivazione che la
[...] non aveva “fornito la prova dell'esistenza del credito azionato in Parte_1 via monitoria”.
9 Come già accennato in premessa, la citata Sentenza n. 8855/2016 veniva impugnata dalla innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
ed il Parte_1 giudizio di gravame così proposto, iscritto al n. 4307/2016 R.G., era ancora pendente allorquando veniva introdotto il giudizio all'attenzione e, singolarmente, veniva coltivato dalla odierna attrice nonostante l'avvenuta proposizione della domanda di risoluzione dell'accordo (per ottenere il cui adempimento era stata proposta la domanda monitoria).
Risulta, poi, dagli atti che, accogliendo l'istanza di parte convenuta, il Giudice in precedenza designato per la trattazione del presente giudizio, disponeva la relativa sospensione, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Roma ed iscritto al n. 4307/2016 R.G.; invero, in tale ultimo giudizio erano oggetto di accertamento l'esistenza ed esigibilità del credito fondato sulla scrittura privata del 9 giugno 2009, presupposti indefettibile per apprezzare la sussistenza di una condotta di inadempimento imputabile alla Controparte_2
Va, infine, rilevato che l'odierna attrice, nel curare la riassunzione del presente giudizio, ha prodotto copia della Sentenza n. 4871/2022, resa dalla Corte
d'Appello di Roma a definizione del giudizio di gravame iscritto al n. 4307/2016
R.G., con attestazione del passaggio in giudicato della stessa.
Dalla prodotta copia della Sentenza n. 4871/2022, risulta che la Corte
d'Appello di Roma ha confermato integralmente il decisum di cui alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 8855/2016, ritenendo evidentemente che la
[...] non potesse pretendere l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Parte_1 scrittura privata del 9 giugno 2009 ed il pagamento dell'importo ivi indicato, non risultando provata l'esistenza e l'esigibilità, al momento della decisione, del credito azionato.
Ebbene, è del tutto evidente che il giudicato formatosi sulle questioni di cui sopra vale a precludere in radice che in questa sede le stesse possano essere nuovamente poste in discussione, sia pur a diversi fini;
ed è parimenti del tutto evidente che il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla Parte_1
implicando l'accertamento della insussistenza ed inesigibilità del credito
[...]
10 azionato, vale ad escludere che in relazione alle medesime ragioni di credito possa ravvisarsi ed accertarsi in questa sede un inadempimento imputabile alla CP_2
[...]
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, anche a voler superare la preclusione di cui sopra e ritenere accertato il parziale inadempimento, da parte della alla specifica obbligazione di cui CP_2 all'accordo trasfuso nella scrittura privata del giugno 2009, resterebbe ben dubbia la possibilità di richiedere utilmente la risoluzione dello stesso, costituente mera pattuizione integrativa del più ampio accordo transattivo trasfuso nella scrittura privata del 19 settembre 2007.
Ad ogni buon conto, ove pure volesse ritenersi accertato il grave inadempimento addebitato dall'attrice alla e la rilevanza dello CP_2 stesso ai fini della pronuncia di risoluzione della pattuizione integrativa trasfusa nella scrittura privata del 9 giugno 2009, dovrebbe in ogni caso escludersi qualunque “reviviscenza” delle obbligazioni fondate sulla clausola e pattuizione di cui al punto 8.2 dell'Accordo Quadro datato 10 luglio 2006, concluso tra la e la (anch'esso al dichiarato fine di CP_5 Controparte_6 dirimere controversie e prevenire contrasti ed incomprensioni).
Ed infatti, risulta dagli atti che le odierne parti in lite in data 19 settembre 2007, concludevano un accordo transattivo con il quale, richiamate le vicende e gli accordi pregressi – in essi compreso l'Accordo Quadro del 10 luglio 2006 e gli ulteriori atti e patti intercorsi tra la e la per Controparte_6 CP_5 la regolamentazione dei rapporti afferenti la “concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del Gioco Lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse – davano atto del fatto che a partire dall'aprile
2007 la aveva contestato alla – subentrata CP_2 Parte_1 alla nel contratto di mandato per la gestione della rete – il mancato CP_5 rispetto dei livelli di prestazione prestabiliti, con conseguente compromissione dei rapporti in essere;
indi concordavano la risoluzione consensuale dei rapporti tra loro intercorrenti in forza del contratto di mandato, con obbligo della CP_10
[...] [...]
di corrispondere alla in più soluzioni, la complessiva
[...] Parte_1 somma di euro 500.000,00; indi, con clausola trasfusa nell'art. 5 – recante la significativa rubrica “Altri accordi”, ovvero tutti quelli richiamati nelle premesse, in essi compreso l'Accordo Quadro del 10 luglio 2006 – veniva previsto quanto segue: “Resta inteso tra le Parti che, con la sottoscrizione del presente Accordo
Transattivo, transigono ex art. 1965 c.c., e rinunciano a qualsiasi azione connessa al loro intercorso rapporto e/o pretesa, anche di natura economica, che trovi fondamento, direttamente e/o indirettamente, in atti e/o contrati e/o fatti e/o
Side Letters e/o comportamenti anteriori alla sottoscrizione dell'Accordo
Transattivo medesimo. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto di non aver più null'altro a pretendere, a qualunque titolo o ragione, l'una dall'altra, ad eccezione di quanto pattuito con il presente Accordo Transattivo e dichiarano definitivamente composti tutti i loro interessi, nessuno escluso”.
E non par superfluo rimarcare che – come pure documentato in atti e, comunque, incontestato – il cennato accordo transattivo del 19 settembre 2007, avente carattere evidentemente novativo e contemplante la risoluzione del rapporto contrattuale già in essere nonché la sostituzione di tutti i rapporti pregressi con il regolamento di interessi ivi trasfuso, veniva regolarmente eseguito.
In definitiva, dunque, per le ragioni esposte in apertura di motivazione non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle domande proposte dalla Parte_1
[...]
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1 rifusione, in favore della delle spese del presente giudizio, nella CP_2 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL
OC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 4816/2018
R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti della Controparte_2
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 75.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 4 settembre 2025.
Il Giudice
CL OC
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