TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21524 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCURA MARZIA presso il cui studio in VIALE ABRUZZI, 13/A 20131
MILANO è elettivamente domiciliata;
- attrice -
CONTRO
VIA XXV APRILE N.28 “ XXV APRILE N.28- VIA CP_2 CP_3
D'ANNUNZIO 17 (C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., con il CP_4 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MAGGIONI ALBERTO CLEMENTE, elettivamente domiciliato in VIA
COSIMO DEL FANTE, 9 a MILANO, presso lo studio del difensore avv. MAGGIONI ALBERTO
CLEMENTE;
-convenuta -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.1.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.05.2023 ha evocato in giudizio il Controparte_1 [...] denominato “ Controparte_5 Controparte_6 chiedendone al Tribunale la condanna al pagamento dell'importo di euro 29.127,00 a titolo di corrispettivo per il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto termico condominiale appaltato dal convenuto all'odierna attrice con contratto datato 18.09.2019, per il CP_3 periodo compreso dall'1.10.2019 al 30.04.2020, con previsione di rinnovo automatico (art 13 contratto). L'attrice ha allegato che, pur avendo beneficiato del servizio reso dalla predetta, il CP_3 avrebbe omesso di pagarne le prestazioni, lasciando insolute le fatture n. 467 del 15.11.2021
(scadenza al 31.12.2021), n.178 del 10.05.2021(scadenza al 30.06.2021) e 526 del 23.11.2020
(scadenza al 30.12.2020), per complessivi Euro 22.875,00 (docc.nn. 2, 3 e 4). ha allegato di aver avviato il procedimento di mediazione e che, successivamente, CP_1 nelle more del primo incontro, il nuovo amministratore del avv. Maggioni, frattanto CP_3 succeduto al precedente aveva comunicato all'attrice, in data 31.03.2022, il recesso CP_7 immediato dal contratto in essere (docc.
8-8bis); a tale comunicazione era poi seguita la mail del
4.04.2022 di con l'allegata fattura n. 36/2022 di € 6.252,00 emessa a titolo di penale CP_1
(doc.10), come stabilito dall'art.13 del contratto (doc.1) del legale (docc.
9-9bis -9ter).
L'attrice ha concluso chiedendo “in via preliminare 1.- emettere alla prima udienza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. a carico del convenuto per Euro 29.127,00, oltre ad interessi al tasso convenzionale di cui all'art. 8 del contratto e ciò a far data dalla scadenza di ciascuna fattura di servizio al saldo, oltre alle spese di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., da liquidarsi secondo le tabelle in vigore, oltre ad accessori di legge;
2.- confermare con sentenza l'ordinanza
d'ingiunzione emessa a carico del convenuto, per il capitale di € 29.127,00, oltre ad interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle rispettive fatture al saldo, oltre alle spese dell'ordinanza
d'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc;
3.- condannare il Condominio a rifondere ad ex CP_8 artt. 1218, 1223 e 1224 c.c., le spese di assistenza stragiudiziale causate alla creditrice per la partecipazione alla mediazione, pari a complessivi €.1.314,94 con interessi legali su detta somma dalla data della domanda al saldo. 4.- condannare il a rifondere alla le spese ed onorari del presente CP_3 Controparte_1 giudizio, oltre ad oneri previdenziali. Ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 9 comma 5 Legge
23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro 30.441,94 oltre interessi.”.
Il convenuto si è costituito oltre il termine di legge e ha contestato le avverse CP_3 allegazioni, eccependo l'inadempimento contrattuale di in ragione dei numerosi CP_1 disservizi asseritamente causati dall'inesatta esecuzione del servizio di manutenzione e conduzione dell'impianto condominiale da parte della società appaltatrice e dei maggiori costi sostenuti dal a causa dell'inadempimento della società attrice. Il CP_3 CP_3 convenuto ha, inoltre, contestato l'applicazione, da parte dell'impresa attrice, dell'IVA al 22%, in luogo di quella corretta del 10% e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ha eccepito la decadenza del CP_3 tardivamente costituito, in relazione alla facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento ed ha, per contro, eccepito la decadenza del dalla garanzia per vizi e difformità del servizio CP_3 di manutenzione erogato, essendo decorso il termine di cui all'art. 1667 c.c..
La causa, la cui istruzione si è esaurita con l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.1.2025, all'esito della discussione orale delle parti.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si illustrano.
È incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che le parti dell'odierno giudizio hanno concluso, in data 18.09.2019, un contratto avente ad oggetto la conduzione e manutenzione di impianti termici del Condominio di via XXV Aprile n. 28, via Gabriele D'Annunzio n. 17 a CP_
, il cui corrispettivo – limitatamente alle fatture in questa sede azionate - è oggetto della domanda dell'odierna attrice.
Il convenuto, costituitosi tardivamente, ha, innanzitutto, eccepito l'inesatto CP_3 adempimento dell'attrice in relazione al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici condominiali, inesatto adempimento che avrebbe determinato alcuni disservizi, più dettagliatamente indicati in comparsa.
Ciò posto, deve rammentarsi, in primo luogo, con riferimento all'eccepita decadenza del di sollevare eccezione di inadempimento, in ragione della tardiva costituzione del CP_3 predetto, che, secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, “La distinzione tra le eccezioni in senso stretto (o in senso proprio) e le eccezioni in senso lato, come tali rilevabili anche di ufficio, si è consolidata in giurisprudenza (a far tempo da Cass. S.U., n. 1099/1998), la quale ha oramai abbandonato il criterio dirimente fondato sulla meccanica contrapposizione tra eccezione, intesa come fatto idoneo ad impedire gli effetti tipici di quello costitutivo, e mera difesa, consistente, piuttosto, nella negazione del diritto azionato, ovvero nella contestazione del fatto costitutivo della domanda, o dell'esistenza della norma, o della sua applicabilità al caso concreto. Si ritengono, allora, eccezioni in senso stretto, in quanto tali sottratte al rilievo officioso, quelle poste da fattispecie in cui la manifestazione della volontà della parte sia elevata ad elemento integrativo dell'eccezione (corrispondenti, perciò, alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero discendenti da specifiche disposizioni che prevedano come indispensabile
l'iniziativa di parte: solo con riguardo a tali ipotesi il potere di rilevazione spetta esclusivamente alla parte e soggiace, quindi alla preclusione di cui al comma 2 dell'art. 167. In questi casi, il legislatore costruisce la
3 vicenda normativa in modo tale che la presenza di determinati fatti non abbia ex se efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegua per il tramite, appunto di una dichiarazione di volontà dell'interessato, in via automatica oppure a seguito di apposito accertamento giudiziale. In ogni altro caso, vige il principio generale della rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. III, n. 13335/2015; Cass. III, n. 18602/2013; Cass. III,
n. 24680/2009). Si dice, al riguardo, che la rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato è posta in funzione di una concezione del processo orientata dal valore della giustizia della decisione;
e che, rispetto a questo valore, le preclusioni operano su altro piano, in quanto essenzialmente criterio d'ordine, tecnica per regolare il procedimento, ovvero meccanismo per disciplinare l'attività delle parti. Se, così, non si mantenesse il distinguo circa i tempi e le modalità del rilievo, poco senso avrebbe ancora distinguere tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, sicché queste ultime non possono essere sottoposte ai limiti del regime delle preclusioni istruttorie” (Cass. S.U., n. 10531/2013).
Nel caso di specie, a ben vedere, parte convenuta non ha contestato l'avvenuta esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto condominiale da parte della società attrice, avendo piuttosto il lamentato la “difettosità” e “l'erroneità” del servizio prestato e, CP_3 quindi, la sua difformità dalla regola dell'arte.
Ciò posto, dovendosi inquadrare il contratto concluso tra le parti nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto il servizio meglio sopra descritto, allo stesso deve applicarsi la peculiare disciplina prevista dagli artt. 1655 e ss. e, in tema di vizi e difformità del servizio, gli artt. 1667 e 1668 c.c., i quali prevedono che, in tali ipotesi – fermo restando il diritto dell'appaltatore alla corresponsione del prezzo dell'appalto in caso di esecuzione dell'opera o del servizio – questi è tenuto appunto alla garanzia per vizi e difformità, in virtù della quale “il committente può chiedere che le difformità o
i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”
(art. 1668 c.c.).
Nell'ipotesi in esame, il convenuto, tardivamente costituitosi, non ha spiegato, né avrebbe potuto spiegare, alcuna delle superiori domande in via riconvenzionale, né ha formulato – né avrebbe potuto formulare – alcuna eccezione riconvenzionale finalizzata a paralizzare la domanda di condanna svolta dall'attrice (peraltro senza che nemmeno sia stata quantificata, dalla parte convenuta, l'entità dei vizi e delle difformità del servizio espletato dall'attrice, onde valutare se il costo per la loro eliminazione o la correlata riduzione del prezzo siano tali da eguagliare e,
4 dunque, elidere del tutto la statuizione condannatoria richiesta dall'attrice con riguardo al corrispettivo della prestazione resa).
È, del pari, meritevole di rigetto l'eccezione sollevata dal in Controparte_9 relazione all'erronea applicazione dell'IVA, al 22% anziché al 10%, posto che il ha CP_3 allegato e dimostrato di aver richiesto all'appaltatrice - consegnando la relativa autodichiarazione attestate la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'iva agevolata – soltanto nel mese di febbraio 2022, ovverosia in epoca successiva all'emissione delle fatture azionate nel presente giudizio e all'introduzione dello stesso (doc. 8 comparsa di costituzione e risposta e doc. 30 memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. dell'attrice).
La domanda di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo per il servizio appaltato deve, pertanto, essere accolta.
Il deve, inoltre, essere condannato a corrispondere l'importo Controparte_9 di euro 6.250,00 a titolo di penale ai sensi dell'art. 13 del contratto (il quale prevede che “Le parti espressamente riconoscono la natura continuativa degli oneri di esecuzione del “contratto”. Le parti pertanto concordano che lo stesso sarà tacitamente rinnovato per un periodo di durata pari a quello indicato nella premessa (e così di seguito per i periodi successivi) qualora una delle due parti non comunichi all'altra la propria disdetta scritta. Per essere valida la disdetta dovrà pervenire alla controparte a mezzo di raccomandata AR entro e non oltre il 31 luglio antecedente la scadenza del “contratto” così indicata in premessa (e i suoi eventuali rinnovi). Le disdette inviate in data successiva non avranno valore salva
l'eventuale applicazione delle penale previste nel successivo capoverso. Nel caso non sia stata prescritta disdetta scritta ovverso nel caso la stessa sia stata inviata in data successiva a quella contrattuale prevista ai fini della sua validità e qualora la parte intenda comunque interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale, la stessa si impegna al pagamento a favore dell'altra parte di una penale (ex art. 1382 c.c.) di importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale così come evidenziato in premessa.
L'importo della penale sarà esigibile dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione anticipata”) e tenuto conto del recesso anticipato comunicato dall'appaltatrice.
Il convenuto va, infine, condannato a rifondere, a titolo di risarcimento del danno, sub specie di danno emergente, le spese sostenute anche in via stragiudiziale dall'attrice per ottenere soddisfazione del proprio credito, pari a euro (€ 400,00 per ICAF - doc. 14-14bis e 15-15 bis nonché
€. 914,94 per assistenza legale: cfr. fattura Avv. Fracchia: docc. 16-16bis), pari a complessivi euro
1.314,94, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 29.127,00, CP_3 oltre ad interessi al tasso convenzionale di cui all'art. 8 del contratto e ciò a far data dalla scadenza di ciascuna fattura di servizio al saldo;
2) condanna il a pagare in favore dell'attrice l'importo di euro 1.314,94 oltre CP_3 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che CP_3 si liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 3.682,70 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10.02.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCURA MARZIA presso il cui studio in VIALE ABRUZZI, 13/A 20131
MILANO è elettivamente domiciliata;
- attrice -
CONTRO
VIA XXV APRILE N.28 “ XXV APRILE N.28- VIA CP_2 CP_3
D'ANNUNZIO 17 (C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., con il CP_4 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MAGGIONI ALBERTO CLEMENTE, elettivamente domiciliato in VIA
COSIMO DEL FANTE, 9 a MILANO, presso lo studio del difensore avv. MAGGIONI ALBERTO
CLEMENTE;
-convenuta -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.1.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.05.2023 ha evocato in giudizio il Controparte_1 [...] denominato “ Controparte_5 Controparte_6 chiedendone al Tribunale la condanna al pagamento dell'importo di euro 29.127,00 a titolo di corrispettivo per il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto termico condominiale appaltato dal convenuto all'odierna attrice con contratto datato 18.09.2019, per il CP_3 periodo compreso dall'1.10.2019 al 30.04.2020, con previsione di rinnovo automatico (art 13 contratto). L'attrice ha allegato che, pur avendo beneficiato del servizio reso dalla predetta, il CP_3 avrebbe omesso di pagarne le prestazioni, lasciando insolute le fatture n. 467 del 15.11.2021
(scadenza al 31.12.2021), n.178 del 10.05.2021(scadenza al 30.06.2021) e 526 del 23.11.2020
(scadenza al 30.12.2020), per complessivi Euro 22.875,00 (docc.nn. 2, 3 e 4). ha allegato di aver avviato il procedimento di mediazione e che, successivamente, CP_1 nelle more del primo incontro, il nuovo amministratore del avv. Maggioni, frattanto CP_3 succeduto al precedente aveva comunicato all'attrice, in data 31.03.2022, il recesso CP_7 immediato dal contratto in essere (docc.
8-8bis); a tale comunicazione era poi seguita la mail del
4.04.2022 di con l'allegata fattura n. 36/2022 di € 6.252,00 emessa a titolo di penale CP_1
(doc.10), come stabilito dall'art.13 del contratto (doc.1) del legale (docc.
9-9bis -9ter).
L'attrice ha concluso chiedendo “in via preliminare 1.- emettere alla prima udienza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. a carico del convenuto per Euro 29.127,00, oltre ad interessi al tasso convenzionale di cui all'art. 8 del contratto e ciò a far data dalla scadenza di ciascuna fattura di servizio al saldo, oltre alle spese di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., da liquidarsi secondo le tabelle in vigore, oltre ad accessori di legge;
2.- confermare con sentenza l'ordinanza
d'ingiunzione emessa a carico del convenuto, per il capitale di € 29.127,00, oltre ad interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle rispettive fatture al saldo, oltre alle spese dell'ordinanza
d'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc;
3.- condannare il Condominio a rifondere ad ex CP_8 artt. 1218, 1223 e 1224 c.c., le spese di assistenza stragiudiziale causate alla creditrice per la partecipazione alla mediazione, pari a complessivi €.1.314,94 con interessi legali su detta somma dalla data della domanda al saldo. 4.- condannare il a rifondere alla le spese ed onorari del presente CP_3 Controparte_1 giudizio, oltre ad oneri previdenziali. Ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 9 comma 5 Legge
23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro 30.441,94 oltre interessi.”.
Il convenuto si è costituito oltre il termine di legge e ha contestato le avverse CP_3 allegazioni, eccependo l'inadempimento contrattuale di in ragione dei numerosi CP_1 disservizi asseritamente causati dall'inesatta esecuzione del servizio di manutenzione e conduzione dell'impianto condominiale da parte della società appaltatrice e dei maggiori costi sostenuti dal a causa dell'inadempimento della società attrice. Il CP_3 CP_3 convenuto ha, inoltre, contestato l'applicazione, da parte dell'impresa attrice, dell'IVA al 22%, in luogo di quella corretta del 10% e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ha eccepito la decadenza del CP_3 tardivamente costituito, in relazione alla facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento ed ha, per contro, eccepito la decadenza del dalla garanzia per vizi e difformità del servizio CP_3 di manutenzione erogato, essendo decorso il termine di cui all'art. 1667 c.c..
La causa, la cui istruzione si è esaurita con l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.1.2025, all'esito della discussione orale delle parti.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si illustrano.
È incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che le parti dell'odierno giudizio hanno concluso, in data 18.09.2019, un contratto avente ad oggetto la conduzione e manutenzione di impianti termici del Condominio di via XXV Aprile n. 28, via Gabriele D'Annunzio n. 17 a CP_
, il cui corrispettivo – limitatamente alle fatture in questa sede azionate - è oggetto della domanda dell'odierna attrice.
Il convenuto, costituitosi tardivamente, ha, innanzitutto, eccepito l'inesatto CP_3 adempimento dell'attrice in relazione al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici condominiali, inesatto adempimento che avrebbe determinato alcuni disservizi, più dettagliatamente indicati in comparsa.
Ciò posto, deve rammentarsi, in primo luogo, con riferimento all'eccepita decadenza del di sollevare eccezione di inadempimento, in ragione della tardiva costituzione del CP_3 predetto, che, secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, “La distinzione tra le eccezioni in senso stretto (o in senso proprio) e le eccezioni in senso lato, come tali rilevabili anche di ufficio, si è consolidata in giurisprudenza (a far tempo da Cass. S.U., n. 1099/1998), la quale ha oramai abbandonato il criterio dirimente fondato sulla meccanica contrapposizione tra eccezione, intesa come fatto idoneo ad impedire gli effetti tipici di quello costitutivo, e mera difesa, consistente, piuttosto, nella negazione del diritto azionato, ovvero nella contestazione del fatto costitutivo della domanda, o dell'esistenza della norma, o della sua applicabilità al caso concreto. Si ritengono, allora, eccezioni in senso stretto, in quanto tali sottratte al rilievo officioso, quelle poste da fattispecie in cui la manifestazione della volontà della parte sia elevata ad elemento integrativo dell'eccezione (corrispondenti, perciò, alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero discendenti da specifiche disposizioni che prevedano come indispensabile
l'iniziativa di parte: solo con riguardo a tali ipotesi il potere di rilevazione spetta esclusivamente alla parte e soggiace, quindi alla preclusione di cui al comma 2 dell'art. 167. In questi casi, il legislatore costruisce la
3 vicenda normativa in modo tale che la presenza di determinati fatti non abbia ex se efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegua per il tramite, appunto di una dichiarazione di volontà dell'interessato, in via automatica oppure a seguito di apposito accertamento giudiziale. In ogni altro caso, vige il principio generale della rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. III, n. 13335/2015; Cass. III, n. 18602/2013; Cass. III,
n. 24680/2009). Si dice, al riguardo, che la rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato è posta in funzione di una concezione del processo orientata dal valore della giustizia della decisione;
e che, rispetto a questo valore, le preclusioni operano su altro piano, in quanto essenzialmente criterio d'ordine, tecnica per regolare il procedimento, ovvero meccanismo per disciplinare l'attività delle parti. Se, così, non si mantenesse il distinguo circa i tempi e le modalità del rilievo, poco senso avrebbe ancora distinguere tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, sicché queste ultime non possono essere sottoposte ai limiti del regime delle preclusioni istruttorie” (Cass. S.U., n. 10531/2013).
Nel caso di specie, a ben vedere, parte convenuta non ha contestato l'avvenuta esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto condominiale da parte della società attrice, avendo piuttosto il lamentato la “difettosità” e “l'erroneità” del servizio prestato e, CP_3 quindi, la sua difformità dalla regola dell'arte.
Ciò posto, dovendosi inquadrare il contratto concluso tra le parti nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto il servizio meglio sopra descritto, allo stesso deve applicarsi la peculiare disciplina prevista dagli artt. 1655 e ss. e, in tema di vizi e difformità del servizio, gli artt. 1667 e 1668 c.c., i quali prevedono che, in tali ipotesi – fermo restando il diritto dell'appaltatore alla corresponsione del prezzo dell'appalto in caso di esecuzione dell'opera o del servizio – questi è tenuto appunto alla garanzia per vizi e difformità, in virtù della quale “il committente può chiedere che le difformità o
i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”
(art. 1668 c.c.).
Nell'ipotesi in esame, il convenuto, tardivamente costituitosi, non ha spiegato, né avrebbe potuto spiegare, alcuna delle superiori domande in via riconvenzionale, né ha formulato – né avrebbe potuto formulare – alcuna eccezione riconvenzionale finalizzata a paralizzare la domanda di condanna svolta dall'attrice (peraltro senza che nemmeno sia stata quantificata, dalla parte convenuta, l'entità dei vizi e delle difformità del servizio espletato dall'attrice, onde valutare se il costo per la loro eliminazione o la correlata riduzione del prezzo siano tali da eguagliare e,
4 dunque, elidere del tutto la statuizione condannatoria richiesta dall'attrice con riguardo al corrispettivo della prestazione resa).
È, del pari, meritevole di rigetto l'eccezione sollevata dal in Controparte_9 relazione all'erronea applicazione dell'IVA, al 22% anziché al 10%, posto che il ha CP_3 allegato e dimostrato di aver richiesto all'appaltatrice - consegnando la relativa autodichiarazione attestate la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'iva agevolata – soltanto nel mese di febbraio 2022, ovverosia in epoca successiva all'emissione delle fatture azionate nel presente giudizio e all'introduzione dello stesso (doc. 8 comparsa di costituzione e risposta e doc. 30 memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. dell'attrice).
La domanda di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo per il servizio appaltato deve, pertanto, essere accolta.
Il deve, inoltre, essere condannato a corrispondere l'importo Controparte_9 di euro 6.250,00 a titolo di penale ai sensi dell'art. 13 del contratto (il quale prevede che “Le parti espressamente riconoscono la natura continuativa degli oneri di esecuzione del “contratto”. Le parti pertanto concordano che lo stesso sarà tacitamente rinnovato per un periodo di durata pari a quello indicato nella premessa (e così di seguito per i periodi successivi) qualora una delle due parti non comunichi all'altra la propria disdetta scritta. Per essere valida la disdetta dovrà pervenire alla controparte a mezzo di raccomandata AR entro e non oltre il 31 luglio antecedente la scadenza del “contratto” così indicata in premessa (e i suoi eventuali rinnovi). Le disdette inviate in data successiva non avranno valore salva
l'eventuale applicazione delle penale previste nel successivo capoverso. Nel caso non sia stata prescritta disdetta scritta ovverso nel caso la stessa sia stata inviata in data successiva a quella contrattuale prevista ai fini della sua validità e qualora la parte intenda comunque interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale, la stessa si impegna al pagamento a favore dell'altra parte di una penale (ex art. 1382 c.c.) di importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale così come evidenziato in premessa.
L'importo della penale sarà esigibile dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione anticipata”) e tenuto conto del recesso anticipato comunicato dall'appaltatrice.
Il convenuto va, infine, condannato a rifondere, a titolo di risarcimento del danno, sub specie di danno emergente, le spese sostenute anche in via stragiudiziale dall'attrice per ottenere soddisfazione del proprio credito, pari a euro (€ 400,00 per ICAF - doc. 14-14bis e 15-15 bis nonché
€. 914,94 per assistenza legale: cfr. fattura Avv. Fracchia: docc. 16-16bis), pari a complessivi euro
1.314,94, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 29.127,00, CP_3 oltre ad interessi al tasso convenzionale di cui all'art. 8 del contratto e ciò a far data dalla scadenza di ciascuna fattura di servizio al saldo;
2) condanna il a pagare in favore dell'attrice l'importo di euro 1.314,94 oltre CP_3 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che CP_3 si liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 3.682,70 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10.02.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
6