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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di PI, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Mede (PV), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Valla, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(MT), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Valla, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pavia in data
9.9.2006 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 26.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I signori e vivranno separati, Parte_1 CP_1
nel reciproco e mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi ogni mutamento di residenza che dovesse intervenire.
2) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in PI (PC) Piazza Cittadella n. 11.
3) L'attuale casa familiare sita in PI (PC) Piazza Cittadella n. 11,
di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla stessa, Pt_1
2 che continuerà ad abitarvi, insieme ai figli e , con tutto Per_1 Per_2
quanto in essa presente. Le chiavi di accesso all'immobile sono già state riconsegnate dal signor alla signora Restano di proprietà CP_1 Pt_1
del signor i seguenti beni (il quale assume il diritto di asportarli se CP_1
e quando lo riterrà, previo accordo con la signora in ordine a Pt_1
modalità e tempistiche di accesso all'immobile): libreria antica e libri in essa collocati, scrivania antica, cassettone antico, libri ant ichi e quadri di provenienza della famiglia (nr. 2 , nr. 2 stemma CP_1 Persona_3 Per_4
di famiglia, quadri di laurea e specializzazione), libri recenti già
individuati in contraddittorio con la signora divano Pt_1 [...]
I restanti beni, arredi e corredi restano definitivamente assegnati Pt_2
in proprietà esclusiva alla signora Pt_1
4) La responsabilità genitoriale viene esercitata separatamente per quanto concerne l'ordinaria gestione dei minori, congiuntamente in ipotesi di scelte straordinarie, pertanto le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute di e , saranno Per_1 Per_2
previamente concordate e assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi,
valorizzando la necessità di crescita e formazione sana ed equilibrata nonché il loro diritto a mantenere e sviluppare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e con ciascun ramo genitoriale, con obbligo degli stessi ad agevolare i contatti dei minori con l'altro genitore
– e con i rispettivi familiari – e a coltivarne il legame, nonché a comunicare e tenersi informati in ordine a tutte le questioni rilevanti afferenti ai figli. I genitori assumono l'obbligo di costantemente dialogare
3 e confrontarsi in merito alle scelte educative per e , al Per_1 Per_2
fine di assicurare continuità e coerenza tra i due ambiti di vita e, quindi,
per garantire la serenità e il benessere della prole. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro. Altresì, i genitori reciprocamente si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, con particolare – ma non esclusivo – riguardo ai momenti in cui sono presenti i minori. In tal senso, i genitori reciprocamente si impegnano a fare rispettare i medesimi accorgimenti ai propri familiari, nell'interesse e per la serenità di e . Per_1 Per_2
5) Compatibilmente con le turnazioni connaturate alla professione di entrambi i genitori, e resteranno con il padre nella Per_1 Per_2
giornata del mercoledì (incluso il pernottamento presso l'abitazione paterna), ciò dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 9.00, nei periodi di assenza dalla frequentazione scolastica), recandosi in autonomia a scuola l'indomani (o rientrando presso l'abitazione materna l'indomani entro le ore 11.00, nei periodi di assenza dalla frequentazione scolastica).
Inoltre, e potranno restare con il padre a weekend Per_1 Per_2
alternati, dal sabato mattina (ore 9.00) alla domenica sera (rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22.00). Ai fini di cui sopra, gli spostamenti dei figli avverranno in autonomia – in considerazione della loro età – oppure a cura del padre.
6) I ricorrenti condividono l'importanza del ruolo dell'altro genitore nella vita dei due figli, in tal senso reciprocamente manifestano la propria disponibilità a rendere flessibili gli accordi di cui sopra, al fine di evitare
4 che il lavoro su turni – dell'una e dell'altra parte – rappresenti ostacolo al superiore principio di bigenitorialità, in concretezza. Per l'effetto, qualora gli orari di lavoro del padre non consentano di trascorrere con i figli la giornata del mercoledì, e avranno il diritto di trascorrere Per_1 Per_2
con esso diversa giornata, di volta in volta individuata di comune accordo con/da entrambi i genitori, sempre nel rispetto dei propri impegni personali, scolastici e formativi. In ogni caso, i signori e si CP_1 Pt_1
dichiarano concordi nell'accogliere ogni desiderio di e , Per_1 Per_2
in punto frequentazione con l'uno e con l'altro genitore: ciò, sia ampliando i termini sopra concordati (in ogni caso, previo espresso accordo tra le parti, sul punto), sia accogliendo eventuali esigenze di gradualità dei figli,
rispetto al nuovo assetto familiare.
7) Fermo restando il diritto e il dovere di trascorrere personalmente, in via prioritaria, il tempo con i propri figli, è facoltà di entrambi genitori, in caso di impegni e/o necessità, farsi sostituire e/o assistere dai propri familiari, il tutto tenendo conto delle superiori esigenze dei minori.
8) Le festività – nazionali e religiose - verranno trascorsi da e Per_1
ad anni alterni con ciascun genitore. Per_2
Con particolare riferimento alle vacanze natalizie, esso saranno così
organizzate:
1° periodo: Dalle ore 9.00 del 25 dicembre fino alle ore 9.00 del 30
dicembre (con un genitore);
2° periodo: Dalle ore 9.00 del 30 dicembre fino alle ore 22.00 del 06
gennaio (con l'altro genitore);
5 Vacanze pasquali:
sabato e domenica di Pasqua con un genitore;
lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
9) Durante l'estate (da intendersi, per accordo delle parti, quale periodo intercorrente tra il 01 giugno e il 15 settembre) e Per_2 Per_1
potranno trascorrere tre settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori (previo accordo entro il mese di maggio di ogni anno), durante cui si intenderà sospeso l'ordinario calendario di frequentazione. Ciascun
genitore dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le vacanze (estive e/o non estive), se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
10) I figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un'ulteriore settimana di vacanza durante il resto dell'anno (da comunicare all'altro genitore, a cura del genitore interessato, con un preavviso di almeno quindici giorni). In ogni caso, le parti sin d'ora prestano la propria disponibilità a non ostacolare desideri e richieste dell'altro, finalizzati a trascorrere ulteriori momenti di vacanza con e (es. fine Per_2 Per_1
settimana “lunghi” ecc.).
11) Il contributo al mantenimento ordinario per i figli – da versarsi a cura del padre, a favore della madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già conosciute dal primo
– viene quantificato in Euro 1.200,00 mensili (da intendersi: Euro 600,00
per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6 12) Le spese straordinarie che verranno sostenute dai genitori nell'interesse dei figli verranno suddivise al 50% ciascuno, con espresso e specifico richiamo delle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, da intendersi qui per intero ritrascritte.
13) L'assegno unico potrà essere richiesto e percepito dalla madre nella misura del 100%.
14) Le spese relative ai figli saranno detratte fiscalmente dalle parti al
50% ciascuno.
15) Entrambi i genitori sono consapevoli che la frequentazione dei figli minori con i propri eventuali nuovi compagni debba avvenire in maniera graduale. A tal fine, i genitori riconoscono l'importanza dell'informazione e del dialogo reciproco, prima di introdurre ai figli il/la nuovo/a compagno/a, nel preminente interesse dei minori.
16) I genitori prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei figli, anche quelli validi per l'espatrio e si impegnano a rilasciare sottoscrizioni per quant'altro occorresse, nell'interesse di e . Per_2 Per_1
17) I coniugi si impegnano ad estinguere il c/c cointestato presso Crédit
Agricole Italia S.p.a. e ogni altro rapporto bancario e/o postale e/o assicurativo in cointestazione, suddividendo il saldo in pari quota, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso (compatibilmente con la disponibilità dell'istituto di credito). Le due autovetture (Fiat di proprietà
della signora Tesla di proprietà del signor restano Pt_1 CP_1
definitivamente assegnate ai coniugi conformemente al relativo titolo di proprietà, con obbligo di ciascuno – ognuno limitatamente alla propria
7 autovettura – di provvedere al pagamento/saldo di importi residui, a chicchessia dovuti. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso, il signor trasferirà la propria residenza anagrafica altrove. CP_1
18) Le parti danno atto di avere previamente risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale e di più nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto riportato nel presente accordo. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra i ricorrenti.
19) Le parti dichiarano che gli accordi quivi confluiti hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
-Spese compensate.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di PI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Pavia perché provveda all'annotazione della
9 sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 103 ,anno 2006, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
PI, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 dicembre: con il genitore con cui trascorreranno il 2° periodo.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di PI, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Mede (PV), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Valla, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(MT), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Valla, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pavia in data
9.9.2006 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 26.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I signori e vivranno separati, Parte_1 CP_1
nel reciproco e mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi ogni mutamento di residenza che dovesse intervenire.
2) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in PI (PC) Piazza Cittadella n. 11.
3) L'attuale casa familiare sita in PI (PC) Piazza Cittadella n. 11,
di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla stessa, Pt_1
2 che continuerà ad abitarvi, insieme ai figli e , con tutto Per_1 Per_2
quanto in essa presente. Le chiavi di accesso all'immobile sono già state riconsegnate dal signor alla signora Restano di proprietà CP_1 Pt_1
del signor i seguenti beni (il quale assume il diritto di asportarli se CP_1
e quando lo riterrà, previo accordo con la signora in ordine a Pt_1
modalità e tempistiche di accesso all'immobile): libreria antica e libri in essa collocati, scrivania antica, cassettone antico, libri ant ichi e quadri di provenienza della famiglia (nr. 2 , nr. 2 stemma CP_1 Persona_3 Per_4
di famiglia, quadri di laurea e specializzazione), libri recenti già
individuati in contraddittorio con la signora divano Pt_1 [...]
I restanti beni, arredi e corredi restano definitivamente assegnati Pt_2
in proprietà esclusiva alla signora Pt_1
4) La responsabilità genitoriale viene esercitata separatamente per quanto concerne l'ordinaria gestione dei minori, congiuntamente in ipotesi di scelte straordinarie, pertanto le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute di e , saranno Per_1 Per_2
previamente concordate e assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi,
valorizzando la necessità di crescita e formazione sana ed equilibrata nonché il loro diritto a mantenere e sviluppare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e con ciascun ramo genitoriale, con obbligo degli stessi ad agevolare i contatti dei minori con l'altro genitore
– e con i rispettivi familiari – e a coltivarne il legame, nonché a comunicare e tenersi informati in ordine a tutte le questioni rilevanti afferenti ai figli. I genitori assumono l'obbligo di costantemente dialogare
3 e confrontarsi in merito alle scelte educative per e , al Per_1 Per_2
fine di assicurare continuità e coerenza tra i due ambiti di vita e, quindi,
per garantire la serenità e il benessere della prole. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro. Altresì, i genitori reciprocamente si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, con particolare – ma non esclusivo – riguardo ai momenti in cui sono presenti i minori. In tal senso, i genitori reciprocamente si impegnano a fare rispettare i medesimi accorgimenti ai propri familiari, nell'interesse e per la serenità di e . Per_1 Per_2
5) Compatibilmente con le turnazioni connaturate alla professione di entrambi i genitori, e resteranno con il padre nella Per_1 Per_2
giornata del mercoledì (incluso il pernottamento presso l'abitazione paterna), ciò dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 9.00, nei periodi di assenza dalla frequentazione scolastica), recandosi in autonomia a scuola l'indomani (o rientrando presso l'abitazione materna l'indomani entro le ore 11.00, nei periodi di assenza dalla frequentazione scolastica).
Inoltre, e potranno restare con il padre a weekend Per_1 Per_2
alternati, dal sabato mattina (ore 9.00) alla domenica sera (rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22.00). Ai fini di cui sopra, gli spostamenti dei figli avverranno in autonomia – in considerazione della loro età – oppure a cura del padre.
6) I ricorrenti condividono l'importanza del ruolo dell'altro genitore nella vita dei due figli, in tal senso reciprocamente manifestano la propria disponibilità a rendere flessibili gli accordi di cui sopra, al fine di evitare
4 che il lavoro su turni – dell'una e dell'altra parte – rappresenti ostacolo al superiore principio di bigenitorialità, in concretezza. Per l'effetto, qualora gli orari di lavoro del padre non consentano di trascorrere con i figli la giornata del mercoledì, e avranno il diritto di trascorrere Per_1 Per_2
con esso diversa giornata, di volta in volta individuata di comune accordo con/da entrambi i genitori, sempre nel rispetto dei propri impegni personali, scolastici e formativi. In ogni caso, i signori e si CP_1 Pt_1
dichiarano concordi nell'accogliere ogni desiderio di e , Per_1 Per_2
in punto frequentazione con l'uno e con l'altro genitore: ciò, sia ampliando i termini sopra concordati (in ogni caso, previo espresso accordo tra le parti, sul punto), sia accogliendo eventuali esigenze di gradualità dei figli,
rispetto al nuovo assetto familiare.
7) Fermo restando il diritto e il dovere di trascorrere personalmente, in via prioritaria, il tempo con i propri figli, è facoltà di entrambi genitori, in caso di impegni e/o necessità, farsi sostituire e/o assistere dai propri familiari, il tutto tenendo conto delle superiori esigenze dei minori.
8) Le festività – nazionali e religiose - verranno trascorsi da e Per_1
ad anni alterni con ciascun genitore. Per_2
Con particolare riferimento alle vacanze natalizie, esso saranno così
organizzate:
1° periodo: Dalle ore 9.00 del 25 dicembre fino alle ore 9.00 del 30
dicembre (con un genitore);
2° periodo: Dalle ore 9.00 del 30 dicembre fino alle ore 22.00 del 06
gennaio (con l'altro genitore);
5 Vacanze pasquali:
sabato e domenica di Pasqua con un genitore;
lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
9) Durante l'estate (da intendersi, per accordo delle parti, quale periodo intercorrente tra il 01 giugno e il 15 settembre) e Per_2 Per_1
potranno trascorrere tre settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori (previo accordo entro il mese di maggio di ogni anno), durante cui si intenderà sospeso l'ordinario calendario di frequentazione. Ciascun
genitore dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le vacanze (estive e/o non estive), se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
10) I figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un'ulteriore settimana di vacanza durante il resto dell'anno (da comunicare all'altro genitore, a cura del genitore interessato, con un preavviso di almeno quindici giorni). In ogni caso, le parti sin d'ora prestano la propria disponibilità a non ostacolare desideri e richieste dell'altro, finalizzati a trascorrere ulteriori momenti di vacanza con e (es. fine Per_2 Per_1
settimana “lunghi” ecc.).
11) Il contributo al mantenimento ordinario per i figli – da versarsi a cura del padre, a favore della madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già conosciute dal primo
– viene quantificato in Euro 1.200,00 mensili (da intendersi: Euro 600,00
per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6 12) Le spese straordinarie che verranno sostenute dai genitori nell'interesse dei figli verranno suddivise al 50% ciascuno, con espresso e specifico richiamo delle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, da intendersi qui per intero ritrascritte.
13) L'assegno unico potrà essere richiesto e percepito dalla madre nella misura del 100%.
14) Le spese relative ai figli saranno detratte fiscalmente dalle parti al
50% ciascuno.
15) Entrambi i genitori sono consapevoli che la frequentazione dei figli minori con i propri eventuali nuovi compagni debba avvenire in maniera graduale. A tal fine, i genitori riconoscono l'importanza dell'informazione e del dialogo reciproco, prima di introdurre ai figli il/la nuovo/a compagno/a, nel preminente interesse dei minori.
16) I genitori prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei figli, anche quelli validi per l'espatrio e si impegnano a rilasciare sottoscrizioni per quant'altro occorresse, nell'interesse di e . Per_2 Per_1
17) I coniugi si impegnano ad estinguere il c/c cointestato presso Crédit
Agricole Italia S.p.a. e ogni altro rapporto bancario e/o postale e/o assicurativo in cointestazione, suddividendo il saldo in pari quota, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso (compatibilmente con la disponibilità dell'istituto di credito). Le due autovetture (Fiat di proprietà
della signora Tesla di proprietà del signor restano Pt_1 CP_1
definitivamente assegnate ai coniugi conformemente al relativo titolo di proprietà, con obbligo di ciascuno – ognuno limitatamente alla propria
7 autovettura – di provvedere al pagamento/saldo di importi residui, a chicchessia dovuti. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso, il signor trasferirà la propria residenza anagrafica altrove. CP_1
18) Le parti danno atto di avere previamente risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale e di più nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto riportato nel presente accordo. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra i ricorrenti.
19) Le parti dichiarano che gli accordi quivi confluiti hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
-Spese compensate.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di PI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Pavia perché provveda all'annotazione della
9 sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 103 ,anno 2006, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
PI, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 dicembre: con il genitore con cui trascorreranno il 2° periodo.