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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 228 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nato il [...] a [...] P.G., C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via San Filippo C.F._1
Neri n. 13, presso lo studio dell'avv. Mostaccio Chiara, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- attore -
CONTRO
nato il [...] a [...] P.G., C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Vittorio Veneto n. 26, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Calderone Andrea, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto - avente per OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di e di hanno concluso come Parte_1 Controparte_1 da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha chiamato in giudizio per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta criminosa posta in essere dal medesimo ed accertata in sede penale.
A fondamento della domanda, ha esposto che, in data Parte_1
23/08/2009, veniva offeso e minacciato da il quale veniva Controparte_1 condannato per i reati ascritti di cui agli artt. 594 e 612 c.p. al pagamento di euro 300,00
a titolo di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede con sentenza n. 29/2014 emessa dal Giudice di pace di Barcellona P.G. nell'ambito del procedimento iscritto al n. 496/2009 R.G., successivamente confermata – ai soli effetti dei capi che concernono gli interessi civili – in grado di appello dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 13/2020.
Ciò premesso, l'attore ha chiesto di: “1) Ritenere e dichiarare che il convenuto
è tenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attore Controparte_1 [...]
già costituito parte civile nel processo penale iscritto al n. 496/2009 R.G.N.R. Pt_1 definito con sentenza n. 29/2014; 2) Conseguentemente condannare controparte al pagamento dei danni in favore del per i fatti di causa, che si richiede Parte_1 per euro 10.000,00 o per l'importo che sarà accertato in corso di causa, anche con espletanda CTU, o equitativamente liquidato;
3) Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/09/2022, si è costituito CP_1
deducendo la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e
[...] contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse richieste.
Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti con ordinanza del 12/05/2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter
c.p.c., e hanno concluso come da note scritte Parte_1 Controparte_1 pervenute in atti.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte convenuta in ordine alla nullità dell'atto di citazione invocata ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c.
Va osservato, sul punto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione dell'oggetto della domanda così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. Lav. 3911/2001; Tribunale Milano, sez. VII, 22/01/2018, n. 608: “La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 quarto comma c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto.”).
Inoltre, da parte del giudice è necessaria una valutazione da compiersi caso per caso, dovendo tenere in considerazione la ragione ispiratrice della norma che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Da ciò deriva che, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr., Corte appello Napoli, sez. VI, 29/01/2018, n. 462).
Parimenti ricorre un vizio della citazione ai sensi dell'art.164, comma 4, c.p.c, in relazione all'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. dal cui combinato disposto ricorre la sanzione della nullità unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi) a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti (cfr., Tribunale Milano sez. X 13 febbraio 2009 n. 1967).
Ora nel caso di specie, sia dal corpo dell'atto introduttivo del giudizio che dalle conclusioni rassegnate emerge in maniera chiara ed evidente quale sia l'oggetto della domanda: parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito sulla scorta dell'accertamento in sede penale della condotta di reato di cui agli artt.
594 e 612 c.p.
Altro tema è poi quello della specificità delle allegazioni e dell'assolvimento dell'onere probatorio, profili questi che investono il merito della controversia ed esulano dal vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio.
Consegue che sono state rispettate le esigenze del contraddittorio, come fatto palese dal tenore stesso delle difese di parte convenuta, che pertanto è stata posta nelle condizioni di conoscere in maniera sufficiente i fatti posti a fondamento della domanda attorea e quindi di apprestare le proprie difese.
Pertanto, l'eccezione non merita accoglimento.
2.1 Nel merito, la domanda proposta da è infondata e va rigettata Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, si osserva che la circostanza che il fatto generatore dell'asserito danno sia qualificato in termini di reato dall'ordinamento giuridico non muta la natura della relativa fattispecie di responsabilità, la quale va ricondotta entro lo schema della responsabilità per danno da illecito extracontrattuale.
Al riguardo, come noto, l'art. 2043 c.c. onera colui che agisce in giudizio per conseguire il risarcimento del danno, in primo luogo, di fornire la prova dell'evento lesivo, della condotta posta in essere dal danneggiante e del nesso eziologico tra l'uno e l'altra, nonché di dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa in capo allo stesso danneggiante.
Secondariamente, il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del nesso di causalità tra il suddetto evento, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato, ed il danno-conseguenza, ovvero il pregiudizio effettivamente subito a causa dell'anzidetta lesione, il quale potrà dar luogo all'accoglimento della pretesa risarcitoria nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni all'uopo previste dal codice civile e, in particolare, dall'art. 1223 c.c., che subordina la risarcibilità del danno alla circostanza che lo stesso si ponga in un rapporto di immediata e diretta consequenzialità con l'evento lesivo.
Da quanto esposto deriva che, ai fini del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, non è sufficiente che l'attore deduca e dimostri la ricorrenza dei requisiti per la configurazione della relativa responsabilità in capo al danneggiante, occorrendo altresì che egli provi di aver subito un danno risarcibile in base ai canoni civilistici, nella forma del danno patrimoniale ovvero del danno non patrimoniale.
Ciò premesso, occorre applicare i superiori principi al caso che ci occupa, avuto riguardo alla natura ed al contenuto del provvedimento emesso ad esito del giudizio penale che ha visto come imputati e Parte_1 Controparte_1
Nella specie, con sentenza n. 29/2014, emessa dal Giudice di Pace di Barcellona
P.G. nell'ambito del procedimento n. 496/2009 R.G., questi ultimi venivano ritenuti colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli. In particolare, veniva Controparte_1 condannato al pagamento di una multa pari ad euro 300,00 ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Successivamente, il Tribunale di Barcellona P.G., in funzione di Giudice
d'Appello, con provvedimento n. 13/2020, pronunciato in data 27/02/2020 ad esito del giudizio iscritto al n. 37/2017 R.G., in parziale riforma della sentenza n. 29/2014, dichiarava l'estinzione del reato nei confronti di per intervenuta Controparte_1 prescrizione, confermando il provvedimento impugnato ai soli effetti dei capi concernenti gli interessi civili.
Orbene, nel caso di sentenza meramente dichiarativa dell'intervenuta prescrizione, dovendosi escludere l'applicazione analogica delle disposizioni di cui gli artt. 651, 651-bis, 652, 653 e 654 c.p.p., atteso il carattere eccezionale delle stesse e tenuto conto del fatto che non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del medesimo di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
26/01/2011, n.1768; Cass. Civ., sez. lav., 9/10/2014, n.21299).
Tuttavia, nella specie, nel giudizio penale conclusosi con una pronuncia estintiva del reato per prescrizione, si è formato il giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata in tale sede.
In ipotesi, qualora in sede penale sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio, sorto tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 15/06/2020, n.11467; Cass. Civ., sez. II, 21/06/2010, n.14921). Da ciò discende che nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante ove, pur dichiarata estinzione del reato per prescrizione, è stata adottata una statuizione sulla domanda della parte civile tenuta ferma del giudice di legittimità, il carattere vincolante dell'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato stabilizza tale statuizione in ordine agli aspetti fattuali nel presente giudizio di risarcimento del danno derivante dal fatto di reato.
Pertanto, applicando detti principi al caso di specie, vanno dati per accertati i fatti risultanti dal giudicato penale e nessun ulteriore accertamento può essere compiuto in sede civile in ordine alla consumazione della condotta di e al carattere Controparte_1 illecito della stessa e, quindi, in ordine all'an della responsabilità civile.
Altro profilo, come sopra anticipato, è quello dell'indagine in ordine al danno risarcibile.
Al giudice civile rimane il compito di accertare nesso causale, conseguenze dannose ed entità del danno.
Infatti, la sentenza penale che, accertata l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile demandandone la liquidazione in altra sede, ha effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 05/05/2020, n. 8477; Cass. Civ., sez. III,
09/03/2018, n. 5660; Cass. Civ., sez. III, 05/05/2020, n. 8477).
La condanna generica, difatti, presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito e, quindi, del danno-evento, ma non implica alcun vincolo per il giudice civile in ordine all'accertamento della concreta esistenza di un danno risarcibile.
Occorre, dunque, in questa sede, verificare se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità di abbia determinato o meno, in base Controparte_1 alla verifica circa la sussistenza del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223
c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato.
A tale ultimo proposito non può non rilevarsi come l'attore non abbia allegato alcun pregiudizio derivato dal fatto illecito accertato in sede penale. si è limitato a chiedere il risarcimento dei “danni morali, Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno biologico e da relazione, subiti dallo stesso a causa delle ingiurie e minacce proferite, in modo esplicito e ripetuto, dal sig. , senza assolvere tuttavia all'onere allegativo e probatorio su di sé gravante. CP_1
In difetto della deduzione e dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall'altrui illecito, nonché del nesso di causalità tra le prime ed il secondo, non può procedersi ad alcuna liquidazione.
Parte attrice non ha, infatti, chiarito in cosa sia consistito il pregiudizio subito, né in termini di diminuzione patrimoniale, né in termini di danno non patrimoniale, non potendo ritenersi all'uopo sufficiente la deduzione di un malore di cui lo stesso attore sarebbe stato vittima a seguito della condotta di controparte, il quale appare peraltro sfornito di prova sia in ordine alle circostanze che lo avrebbero in concreto determinato, sia in relazione al nesso eziologico fra lo stesso ed il comportamento dell'odierno convenuto, sia, infine, con riguardo all'impatto che esso avrebbe avuto sulla sfera relazionale del danneggiato.
Per altro verso, la c.t.u. chiesta da parte attrice è inammissibile ed esplorativa, dal momento che detto strumento non può essere invocato al fine di supplire alle carenze probatorie delle parti, essendo esso funzionale alla liquidazione, ovvero alla conversione in termini monetari, del danno-conseguenza di cui sia stata già fornita la prova.
A tutto quanto sopra esposto consegue il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in favore di nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1 applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni di fatto e giuridiche trattate. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 228/2022 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente giudizio da che liquida in € 2.538,50 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 13 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Anna Smedile