Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00493/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01080/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2022, proposto da
RI TA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Ragusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Niscemi, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale Civile di Caltagirone n. 524/16 in data 7 dicembre 2016.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 28 giugno 2022, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Caltagirone n. 524/16 in data 7 dicembre 2016, nonché la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a. e la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.a.
Il Comune di Niscemi non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto, in quanto parte ricorrente non ha depositato il titolo di cui è stata chiesta l’esecuzione.
Come è noto, infatti, l’art. 115, secondo comma, c.p.a. stabilisce che il provvedimento portato in ottemperanza debba essere depositato in copia autentica, munito della prova (non della mera allegazione) del passaggio in giudicato.
Inoltre, deve essere provata (non meramente allegata) l’intervenuta notifica del titolo in forma esecutiva nella sede legale dell’Amministrazione ai fini del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, poiché l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO