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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/09/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 648 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Parte_1 C.F._1
Morcella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore/opponente
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Alfredo Sartini, Matteo Piccioni, Massimiliano Piccioni e Attilio Biancifiori ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via della Caserma n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta
Oggetto: promessa di pagamento;
danno da reato
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Manlio Morcella, per l'attore/opponente: “L'Ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis […]: in via principale, accolga la opposizione proposta e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo numero n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Terni il
09.03.2024 in favore di nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1
, notificato il 04.04.2024, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo
[...] nella pretesa creditoria;
condanni quindi l'odierna opposta a corrispondere al sig.
la somma di euro 15.000,00, o quella che verrà ritenuta equa e di Parte_1 giustizia a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In via riconvenzionale, accertata e dichiarata la condotta illecita della sig.ra CP_1 posta in essere in pregiudizio dell'odierno opponente, nei termini meglio descritti in atti, condanni la medesima Sig.a a risarcire il Sig. del CP_1 Parte_1 conseguente danno morale soggettivo subito, da determinarsi nella complessiva somma di € 25.000,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta equa o di giustizia.
Con vittoria di spese”.
- Gli avv.ti Alfredo Sartini, Matteo Piccioni, Massimiliano Piccioni e Attilio Biancifiori, per la convenuta/opposta: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'opposizione promossa dal sig. e, quindi, tutte Parte_1 le domande dallo stesso formulate anche in via riconvenzionale nel presente giudizio.
Per l'effetto confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Con vittoria delle spese e delle competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/04/2024, conveniva in giudizio Parte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1 esecutivo n. 144/24 di questo Tribunale, emesso in data 11/03/2024 e a lui notificato – unitamente all'atto di precetto – il 04/04/2024, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 71.175,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. L'attore, premesso che il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto in forza di due assegni dell'importo, rispettivamente, di € 50.125,00 e di € 21.050,00, deduceva: che tali assegni, in realtà, erano stati da lui emessi (senza data) e consegnati alla lla fine del 2006, a garanzia del valore dei beni di proprietà della stessa all'epoca CP_1 conservati nel negozio di antiquariato in Dogana (RSM), da essi precedentemente gestito mediante la società denominata L'Antique Amour S.r.l.; che, infatti, una volta conclusasi la loro relazione sentimentale, essi avevano adibito il suddetto negozio a magazzino, e, tuttavia, la pochi giorni dopo la sottoscrizione (in data 01/03/2006) di una scrittura privata CP_1 di regolamentazione dei reciproci rapporti derivanti dalla suindicata attività, aveva apposto all'entrata del negozio una catena chiusa da lucchetto, consegnandogli le chiavi solo dopo aver preteso e ottenuto la dazione dei due assegni in questione – a garanzia del valore dei propri beni – con la promessa di restituirglieli una volta che lui avesse ritirato tutti i suoi beni;
che tale promessa era stata però disattesa, avendogli la iferito di aver smarrito gli CP_1 assegni, salvo poi porli (invano) all'incasso il 03/03/2014, poche settimane dopo la sua convocazione dinanzi alla Polizia Giudiziaria di San Marino nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti su denuncia del per ingiuria e minacce a mezzo Pt_1 di sms (procedimento poi conclusosi con l'archiviazione); che anche per tale vicenda era stato instaurato nei confronti della sempre su sua denuncia, sporta il 07/03/2014 – un CP_1 procedimento penale per appropriazione indebita, parimenti conclusosi con l'archiviazione.
L'attore chiedeva che, previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 40.000,00, di cui € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale arrecatogli con le suindicate condotte delittuose, ed €
15.000,00 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. si costituiva con comparsa depositata in data 24/05/2024, Controparte_1 eccependo che gli assegni oggetto di causa non avevano nulla a che vedere con il rapporto societario intercorso tra le parti, e che l'attore non aveva fornito prove adeguate circa l'asserita inesistenza del rapporto sottostante, tali non essendo le sommarie informazioni assunte nel procedimento penale (conclusosi, peraltro, con l'archiviazione). La convenuta concludeva quindi per il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza emessa in data 05/06/2024, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti nell'apposito subprocedimento, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1,
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 17/09/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 18/09/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. L'opposizione è fondata e merita pieno accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Come noto, in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito (istituti ai quali è associabile la questione del pagamento dell'assegno, circolare o bancario: v. Cass. n.
19929/2011), da sempre si afferma che una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata: v. Cass. 22155/2019, Cass. 17713/2016 e Cass. 5691/2012), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito vantato, e ciò in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non può intendersi nel senso che al debitore competa l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (v. per tutte Cass.
9728/2022).
3. Nel caso in esame, in mancanza di un'individuazione del rapporto obbligatorio da parte della convenuta nel ricorso monitorio, l'opponente ha dedotto e dimostrato che i due assegni oggetto di causa sono stati da lui consegnati alla convenuta a garanzia di un'obbligazione risarcitoria mai sorta (v. ex multis Cass. 28141/2023, Cass. 1437/2021 e Cass. 10710/2016, secondo cui, ad onta della nullità del patto di garanzia in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933, gli assegni in bianco o postdatati rilasciati a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione valgono come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.). I testimoni escussi, infatti, hanno confermato che: nel marzo 2006, il si recò insieme ad un suo cliente con un furgone Pt_1 presso il negozio sito in Dogana (RSM), ormai adibito a magazzino contenente le merci indicate nella scrittura privata del 01/03/2006, rinvenendo – con sua sorpresa – sulla porta del negozio una catena chiusa da un lucchetto, e riuscendo ad entrare solo quando una donna (la quale, evidentemente, non poteva che essere la unica altra proprietaria del CP_1 negozio) aprì tale lucchetto facendosi consegnare dal degli assegni (v. la dettagliata Pt_1 testimonianza resa da all'udienza del 26/03/2025); nell'autunno del 2006, Testimone_1 poi, il – in presenza di un altro suo cliente – affermò di dover chiamare la sua ex Pt_1 socia ed effettuò quindi una telefonata ad una donna, la quale, alla richiesta di restituzione di alcuni assegni, rispose che doveva prima ritrovarli (v. la deposizione del teste il quale, Tes_2 sempre all'udienza del 26/03/2025, ha anche riferito che la voce della donna al telefono gli parve proprio quella della Giova peraltro evidenziare che, contrariamente a CP_1 quanto dedotto dalla convenuta, si tratta di testimonianze che, avendo ad oggetto un patto – quello sotteso al rilascio degli assegni a garanzia del valore della merce di proprietà della ustodita nel negozio di comune proprietà adibito a magazzino – che non si pone CP_1 in rapporto di accessorietà con le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 01/03/2006, non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 2722 c.c..
4. A fronte di tali risultanze istruttorie, la convenuta non ha fornito una convincente spiegazione alternativa di quanto riferito dai testimoni, limitandosi ad evidenziare che degli assegni in questione non si era fatta menzione nella scrittura privata del 16/10/2006
(circostanza tutt'altro che decisiva, poiché in quel momento, verosimilmente, il si Pt_1 fidava ancora della la quale non gli aveva ancora riferito di aver smarrito gli CP_1 assegni).
5. Dunque, poiché l'attore ha provato l'inesistenza del debito relativo al rapporto fondamentale da lui stesso indicato, l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustificasse il credito vantato spettava alla convenuta, la quale, tuttavia, ha solo tardivamente fornito tale indicazione, affermando – per la prima volta, nella propria memoria ex art. 171-ter
n. 2 c.p.c. – che i due assegni oggetto di causa le sarebbero stati rilasciati (in data 03/03/2014, come affermato dalla stessa convenuta nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.) come promessa di restituzione di “prestiti in denaro che […] ebbe ad elargire per contanti al durante la loro relazione sentimentale”, circostanza inverosimile (poiché è Pt_1 evidentemente improbabile che il abbia consegnato alla ali assegni pochi Pt_1 CP_1 mesi dopo averla denunciata per ingiuria e minacce) e comunque del tutto indimostrata (non essendovi traccia, in atti, di tali prestiti).
6. L'opposizione deve essere quindi integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Non merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'odierno opponente per il danno morale asseritamente subito in conseguenza della condotta tenuta dalla
Come noto, infatti, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la CP_1 sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (v. ex multis Cass. 11269/2018 e Cass. 8421/2011), laddove nel caso di specie l'attore si è limitato ad allegare in via del tutto generica di essere “fortemente turbato e preoccupato, tanto da essere costretto ormai a vivere in stato di perenne ansia o agitazione”, senza fornire alcun elemento probatorio o finanche indiziario a supporto di tale allegazione (v. App. Brescia 4 maggio 2023, proprio in relazione ad un caso di appropriazione indebita).
8. Va infine disattesa la domanda proposta dall'attore per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda riconvenzionale, che impedisce di far luogo all'applicazione della norma (v. in tal senso Cass. 9208/2020, Cass. 24158/2017 e Cass. 7409/2016).
9. La soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale (v. Cass. 9035/2019 e Cass. 8862/2014) giustifica la compensazione della metà delle spese processuali, che per la restante metà sono poste a carico della convenuta
(maggiormente soccombente in ragione del maggior valore della propria domanda, rigettata al pari di quella riconvenzionale – di minor valore – proposta dall'attore: v. Cass. 18324/2022), nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2012), in base al valore della domanda principale (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/24 del medesimo Tribunale proposta da Pt_1 nei confronti di nonché sulla domanda riconvenzionale
[...] Controparte_1 proposta dall'opponente nei confronti della convenuta, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta in via monitoria da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
[...]
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
c) compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna CP_1 alla rifusione in favore di della restante metà di tali spese,
[...] Parte_1 restante metà che liquida in € 7.051,50 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.126,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 23/09/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 648 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Parte_1 C.F._1
Morcella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore/opponente
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Alfredo Sartini, Matteo Piccioni, Massimiliano Piccioni e Attilio Biancifiori ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via della Caserma n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta
Oggetto: promessa di pagamento;
danno da reato
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Manlio Morcella, per l'attore/opponente: “L'Ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis […]: in via principale, accolga la opposizione proposta e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo numero n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Terni il
09.03.2024 in favore di nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1
, notificato il 04.04.2024, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo
[...] nella pretesa creditoria;
condanni quindi l'odierna opposta a corrispondere al sig.
la somma di euro 15.000,00, o quella che verrà ritenuta equa e di Parte_1 giustizia a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In via riconvenzionale, accertata e dichiarata la condotta illecita della sig.ra CP_1 posta in essere in pregiudizio dell'odierno opponente, nei termini meglio descritti in atti, condanni la medesima Sig.a a risarcire il Sig. del CP_1 Parte_1 conseguente danno morale soggettivo subito, da determinarsi nella complessiva somma di € 25.000,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta equa o di giustizia.
Con vittoria di spese”.
- Gli avv.ti Alfredo Sartini, Matteo Piccioni, Massimiliano Piccioni e Attilio Biancifiori, per la convenuta/opposta: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'opposizione promossa dal sig. e, quindi, tutte Parte_1 le domande dallo stesso formulate anche in via riconvenzionale nel presente giudizio.
Per l'effetto confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Con vittoria delle spese e delle competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/04/2024, conveniva in giudizio Parte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1 esecutivo n. 144/24 di questo Tribunale, emesso in data 11/03/2024 e a lui notificato – unitamente all'atto di precetto – il 04/04/2024, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 71.175,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. L'attore, premesso che il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto in forza di due assegni dell'importo, rispettivamente, di € 50.125,00 e di € 21.050,00, deduceva: che tali assegni, in realtà, erano stati da lui emessi (senza data) e consegnati alla lla fine del 2006, a garanzia del valore dei beni di proprietà della stessa all'epoca CP_1 conservati nel negozio di antiquariato in Dogana (RSM), da essi precedentemente gestito mediante la società denominata L'Antique Amour S.r.l.; che, infatti, una volta conclusasi la loro relazione sentimentale, essi avevano adibito il suddetto negozio a magazzino, e, tuttavia, la pochi giorni dopo la sottoscrizione (in data 01/03/2006) di una scrittura privata CP_1 di regolamentazione dei reciproci rapporti derivanti dalla suindicata attività, aveva apposto all'entrata del negozio una catena chiusa da lucchetto, consegnandogli le chiavi solo dopo aver preteso e ottenuto la dazione dei due assegni in questione – a garanzia del valore dei propri beni – con la promessa di restituirglieli una volta che lui avesse ritirato tutti i suoi beni;
che tale promessa era stata però disattesa, avendogli la iferito di aver smarrito gli CP_1 assegni, salvo poi porli (invano) all'incasso il 03/03/2014, poche settimane dopo la sua convocazione dinanzi alla Polizia Giudiziaria di San Marino nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti su denuncia del per ingiuria e minacce a mezzo Pt_1 di sms (procedimento poi conclusosi con l'archiviazione); che anche per tale vicenda era stato instaurato nei confronti della sempre su sua denuncia, sporta il 07/03/2014 – un CP_1 procedimento penale per appropriazione indebita, parimenti conclusosi con l'archiviazione.
L'attore chiedeva che, previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 40.000,00, di cui € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale arrecatogli con le suindicate condotte delittuose, ed €
15.000,00 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. si costituiva con comparsa depositata in data 24/05/2024, Controparte_1 eccependo che gli assegni oggetto di causa non avevano nulla a che vedere con il rapporto societario intercorso tra le parti, e che l'attore non aveva fornito prove adeguate circa l'asserita inesistenza del rapporto sottostante, tali non essendo le sommarie informazioni assunte nel procedimento penale (conclusosi, peraltro, con l'archiviazione). La convenuta concludeva quindi per il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza emessa in data 05/06/2024, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti nell'apposito subprocedimento, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1,
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 17/09/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 18/09/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. L'opposizione è fondata e merita pieno accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Come noto, in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito (istituti ai quali è associabile la questione del pagamento dell'assegno, circolare o bancario: v. Cass. n.
19929/2011), da sempre si afferma che una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata: v. Cass. 22155/2019, Cass. 17713/2016 e Cass. 5691/2012), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito vantato, e ciò in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non può intendersi nel senso che al debitore competa l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (v. per tutte Cass.
9728/2022).
3. Nel caso in esame, in mancanza di un'individuazione del rapporto obbligatorio da parte della convenuta nel ricorso monitorio, l'opponente ha dedotto e dimostrato che i due assegni oggetto di causa sono stati da lui consegnati alla convenuta a garanzia di un'obbligazione risarcitoria mai sorta (v. ex multis Cass. 28141/2023, Cass. 1437/2021 e Cass. 10710/2016, secondo cui, ad onta della nullità del patto di garanzia in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933, gli assegni in bianco o postdatati rilasciati a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione valgono come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.). I testimoni escussi, infatti, hanno confermato che: nel marzo 2006, il si recò insieme ad un suo cliente con un furgone Pt_1 presso il negozio sito in Dogana (RSM), ormai adibito a magazzino contenente le merci indicate nella scrittura privata del 01/03/2006, rinvenendo – con sua sorpresa – sulla porta del negozio una catena chiusa da un lucchetto, e riuscendo ad entrare solo quando una donna (la quale, evidentemente, non poteva che essere la unica altra proprietaria del CP_1 negozio) aprì tale lucchetto facendosi consegnare dal degli assegni (v. la dettagliata Pt_1 testimonianza resa da all'udienza del 26/03/2025); nell'autunno del 2006, Testimone_1 poi, il – in presenza di un altro suo cliente – affermò di dover chiamare la sua ex Pt_1 socia ed effettuò quindi una telefonata ad una donna, la quale, alla richiesta di restituzione di alcuni assegni, rispose che doveva prima ritrovarli (v. la deposizione del teste il quale, Tes_2 sempre all'udienza del 26/03/2025, ha anche riferito che la voce della donna al telefono gli parve proprio quella della Giova peraltro evidenziare che, contrariamente a CP_1 quanto dedotto dalla convenuta, si tratta di testimonianze che, avendo ad oggetto un patto – quello sotteso al rilascio degli assegni a garanzia del valore della merce di proprietà della ustodita nel negozio di comune proprietà adibito a magazzino – che non si pone CP_1 in rapporto di accessorietà con le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 01/03/2006, non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 2722 c.c..
4. A fronte di tali risultanze istruttorie, la convenuta non ha fornito una convincente spiegazione alternativa di quanto riferito dai testimoni, limitandosi ad evidenziare che degli assegni in questione non si era fatta menzione nella scrittura privata del 16/10/2006
(circostanza tutt'altro che decisiva, poiché in quel momento, verosimilmente, il si Pt_1 fidava ancora della la quale non gli aveva ancora riferito di aver smarrito gli CP_1 assegni).
5. Dunque, poiché l'attore ha provato l'inesistenza del debito relativo al rapporto fondamentale da lui stesso indicato, l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustificasse il credito vantato spettava alla convenuta, la quale, tuttavia, ha solo tardivamente fornito tale indicazione, affermando – per la prima volta, nella propria memoria ex art. 171-ter
n. 2 c.p.c. – che i due assegni oggetto di causa le sarebbero stati rilasciati (in data 03/03/2014, come affermato dalla stessa convenuta nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.) come promessa di restituzione di “prestiti in denaro che […] ebbe ad elargire per contanti al durante la loro relazione sentimentale”, circostanza inverosimile (poiché è Pt_1 evidentemente improbabile che il abbia consegnato alla ali assegni pochi Pt_1 CP_1 mesi dopo averla denunciata per ingiuria e minacce) e comunque del tutto indimostrata (non essendovi traccia, in atti, di tali prestiti).
6. L'opposizione deve essere quindi integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Non merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'odierno opponente per il danno morale asseritamente subito in conseguenza della condotta tenuta dalla
Come noto, infatti, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la CP_1 sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (v. ex multis Cass. 11269/2018 e Cass. 8421/2011), laddove nel caso di specie l'attore si è limitato ad allegare in via del tutto generica di essere “fortemente turbato e preoccupato, tanto da essere costretto ormai a vivere in stato di perenne ansia o agitazione”, senza fornire alcun elemento probatorio o finanche indiziario a supporto di tale allegazione (v. App. Brescia 4 maggio 2023, proprio in relazione ad un caso di appropriazione indebita).
8. Va infine disattesa la domanda proposta dall'attore per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda riconvenzionale, che impedisce di far luogo all'applicazione della norma (v. in tal senso Cass. 9208/2020, Cass. 24158/2017 e Cass. 7409/2016).
9. La soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale (v. Cass. 9035/2019 e Cass. 8862/2014) giustifica la compensazione della metà delle spese processuali, che per la restante metà sono poste a carico della convenuta
(maggiormente soccombente in ragione del maggior valore della propria domanda, rigettata al pari di quella riconvenzionale – di minor valore – proposta dall'attore: v. Cass. 18324/2022), nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2012), in base al valore della domanda principale (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/24 del medesimo Tribunale proposta da Pt_1 nei confronti di nonché sulla domanda riconvenzionale
[...] Controparte_1 proposta dall'opponente nei confronti della convenuta, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta in via monitoria da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
[...]
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
c) compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna CP_1 alla rifusione in favore di della restante metà di tali spese,
[...] Parte_1 restante metà che liquida in € 7.051,50 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.126,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 23/09/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)