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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1413/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5272/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2997/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 2997 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli all'udienza del 15.11.2024 e depositata il 18.2.2025 con la quale era stato accolto il ricorso presentato da Resistente_1 e condannata l'agenzia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 80.000 oltre diritti come per legge se dovuti e rimborso del CUT.
Il contribuente aveva impugnato il diniego espresso dell'istanza di rimborso ai fini delle imposte dirette per l'anno d'imposta 2021, con la quale aveva chiesto la restituzione dell'imposta sostitutiva del 26% applicata alla plusvalenza (capital gain) generata dalla cessione della quota societaria pari al 100% della Società_1.
A parere del contribuente l'imposta non sarebbe dovuta in quanto il costo fiscale della partecipazione ceduta sarebbe inferiore al prezzo di vendita, dal momento che lo stesso – prima della cessione - sarebbe stato oggetto di “rivalutazione” ai sensi del disposto di cui all'art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge n. 178/2020.
Difatti, in virtù della disciplina dell'affrancamento, il costo storico della partecipazione di € 200.000,00 sarebbe stato rivalutato al valore di € 1.092.505.184,00. La parte ha attestato il valore della partecipazione, così come rivalutato, mediante perizia di stima e il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva pari all'11% del valore della partecipazione, come da aliquota applicata dal legislatore per l'anno d'imposta 2021 ai fini dell'affrancamento. Il corrispettivo pattuito per la cessione della partecipazione, di € 1.081.048.297,00, era inferiore al costo fiscale della quota rivalutata, ragione per cui non si sarebbe verificata alcuna plusvalenza.
Non vi sarebbe il presupposto dell'imposta sostitutiva prevista per il capital gain. Il contribuente, però, in ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate aveva correttamente indicato al rigo RT23 della dichiarazione una plusvalenza pari ad € 1.080.848.297,00, segnatamente quale differenza fra:
il corrispettivo pattuito per la cessione della partecipazione, pari ad € 1.081.048.297,00 (rigo RT21);
il costo storico fiscalmente riconosciuto per la medesima partecipazione, pari ad € 200.000,00 (rigo RT22).
Era stata liquidata, pertanto, l'imposta sostitutiva di € 281.020.557,22.
Resistente_1 si è costituito in giudizio ed ha depositato la conciliazione ex art. 48 del decreto legislativo 546/92.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per avere le parti raggiunto un accorso conciliativo.
L'accordo prevede che i dividendi astrattamente distribuibili, pari ad € 191.935.227,00, siano dedotti dal valore di rivalutazione della partecipazione. Di conseguenza viene riconosciuto, a favore del contribuente il diritto ad un rimborso di € 132.054.703,00,
Le spese del doppio grado di giudizio, come previsto nell'accordo, sono compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere per essere stato raggiunto un accordo conciliativo.
Spese del doppio grado compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5272/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2997/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 2997 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli all'udienza del 15.11.2024 e depositata il 18.2.2025 con la quale era stato accolto il ricorso presentato da Resistente_1 e condannata l'agenzia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 80.000 oltre diritti come per legge se dovuti e rimborso del CUT.
Il contribuente aveva impugnato il diniego espresso dell'istanza di rimborso ai fini delle imposte dirette per l'anno d'imposta 2021, con la quale aveva chiesto la restituzione dell'imposta sostitutiva del 26% applicata alla plusvalenza (capital gain) generata dalla cessione della quota societaria pari al 100% della Società_1.
A parere del contribuente l'imposta non sarebbe dovuta in quanto il costo fiscale della partecipazione ceduta sarebbe inferiore al prezzo di vendita, dal momento che lo stesso – prima della cessione - sarebbe stato oggetto di “rivalutazione” ai sensi del disposto di cui all'art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge n. 178/2020.
Difatti, in virtù della disciplina dell'affrancamento, il costo storico della partecipazione di € 200.000,00 sarebbe stato rivalutato al valore di € 1.092.505.184,00. La parte ha attestato il valore della partecipazione, così come rivalutato, mediante perizia di stima e il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva pari all'11% del valore della partecipazione, come da aliquota applicata dal legislatore per l'anno d'imposta 2021 ai fini dell'affrancamento. Il corrispettivo pattuito per la cessione della partecipazione, di € 1.081.048.297,00, era inferiore al costo fiscale della quota rivalutata, ragione per cui non si sarebbe verificata alcuna plusvalenza.
Non vi sarebbe il presupposto dell'imposta sostitutiva prevista per il capital gain. Il contribuente, però, in ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate aveva correttamente indicato al rigo RT23 della dichiarazione una plusvalenza pari ad € 1.080.848.297,00, segnatamente quale differenza fra:
il corrispettivo pattuito per la cessione della partecipazione, pari ad € 1.081.048.297,00 (rigo RT21);
il costo storico fiscalmente riconosciuto per la medesima partecipazione, pari ad € 200.000,00 (rigo RT22).
Era stata liquidata, pertanto, l'imposta sostitutiva di € 281.020.557,22.
Resistente_1 si è costituito in giudizio ed ha depositato la conciliazione ex art. 48 del decreto legislativo 546/92.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per avere le parti raggiunto un accorso conciliativo.
L'accordo prevede che i dividendi astrattamente distribuibili, pari ad € 191.935.227,00, siano dedotti dal valore di rivalutazione della partecipazione. Di conseguenza viene riconosciuto, a favore del contribuente il diritto ad un rimborso di € 132.054.703,00,
Le spese del doppio grado di giudizio, come previsto nell'accordo, sono compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere per essere stato raggiunto un accordo conciliativo.
Spese del doppio grado compensate.