CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 666/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10748/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300025073000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120110147123719 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 666/2025, la Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza della Corte di
Giustizia di I grado di Napoli n. 10748/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025073000, notificata il 19.10.2023 a seguito della sottostante cartella di pagamento n. 07120110147123719000, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di
€ 1.625,72, a titolo di II.DD. ed IVA, anno 2011.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa regolare notifica di atti interruttivi.
Si era costituita la Agenzia, sostenendo la tempestività e regolarità delle notifiche.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che la notifica a mani della cognata non fosse completa per il mancato invio della raccomandata informativa.
Con l'appello in esame la Agenzia ha evidenziato che la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ossia con modalità di notifica postale diretta, e non necessità della successiva raccomandata.
Inoltre l'appellante aggiunge che in relazione alla cartella di pagamento risulta notificato un precedente avviso di intimazione numero 07120229017808828, non impugnato alla scadenza prevista dalla normativa vigente.
Non si è costituito il contribuente.
Non si è costituita la Agenzia Entrate OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica della originaria cartella, non impugnata nei termini, con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato.
Sul punto si ricorda che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevi-mento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indi-rizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv. 640546 – 01) Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01). È stato così affermato che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). (Vedi Cass. n. 10131 del 2020 e Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014 (Rv. 631551 - 01)
Sufficiente sul punto il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2019 che, con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982, sia a quella contemplata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali, ha richiamato le considerazioni già espresse da Corte cost., con sentenza n. 175/2018, che ha dichiarato la conformità a
Costituzione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 affermando che tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6-5, n. 28872/2018, Luciotti, Rv. 651834-01), fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come ricordato nella stessa pronuncia del Giudice delle leggi, la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c. (Sez. 6-5, n. 29710/2018, Nominativo_1, Rv. 651838-01), disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l'impugnazione degli atti impositivi (Sez. 5, n. 12544/2015, Ferro, Rv. 636356-01).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 310,00 ed in Euro 470,00 per il II grado oltre accessori di legge e
Cut.
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 5 novembre 2025
Il Presidente est.
DO TA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 666/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10748/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300025073000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120110147123719 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 666/2025, la Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza della Corte di
Giustizia di I grado di Napoli n. 10748/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025073000, notificata il 19.10.2023 a seguito della sottostante cartella di pagamento n. 07120110147123719000, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di
€ 1.625,72, a titolo di II.DD. ed IVA, anno 2011.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa regolare notifica di atti interruttivi.
Si era costituita la Agenzia, sostenendo la tempestività e regolarità delle notifiche.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che la notifica a mani della cognata non fosse completa per il mancato invio della raccomandata informativa.
Con l'appello in esame la Agenzia ha evidenziato che la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ossia con modalità di notifica postale diretta, e non necessità della successiva raccomandata.
Inoltre l'appellante aggiunge che in relazione alla cartella di pagamento risulta notificato un precedente avviso di intimazione numero 07120229017808828, non impugnato alla scadenza prevista dalla normativa vigente.
Non si è costituito il contribuente.
Non si è costituita la Agenzia Entrate OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica della originaria cartella, non impugnata nei termini, con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato.
Sul punto si ricorda che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevi-mento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indi-rizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv. 640546 – 01) Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01). È stato così affermato che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). (Vedi Cass. n. 10131 del 2020 e Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014 (Rv. 631551 - 01)
Sufficiente sul punto il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2019 che, con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982, sia a quella contemplata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali, ha richiamato le considerazioni già espresse da Corte cost., con sentenza n. 175/2018, che ha dichiarato la conformità a
Costituzione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 affermando che tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6-5, n. 28872/2018, Luciotti, Rv. 651834-01), fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come ricordato nella stessa pronuncia del Giudice delle leggi, la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c. (Sez. 6-5, n. 29710/2018, Nominativo_1, Rv. 651838-01), disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l'impugnazione degli atti impositivi (Sez. 5, n. 12544/2015, Ferro, Rv. 636356-01).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 310,00 ed in Euro 470,00 per il II grado oltre accessori di legge e
Cut.
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 5 novembre 2025
Il Presidente est.
DO TA