Articolo 25 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
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22 aprile 1979
Art. 25. Ritenute per contributi sindacali

I contributi sindacali dei dipendenti delle aziende postelegrafoniche, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura delle aziende stesse su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.
In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purche' notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979