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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 959/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Meli, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Buccieri, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
NONCHÉ CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Controparte_2 Controparte_3
Pisano, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Controinteressati costituiti-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere partecipato ad una selezione pubblica indetta dall'
[...]
con deliberazione n. 1547 del 15.12.2020 per il Controparte_4 conferimento dell'incarico di Direttore dell' Parte_2
di AL;
che alla predetta selezione hanno partecipato anche i dottori Giuseppe
1 e che la Commissione è stata nominata con deliberazione n. CP_2 Controparte_3
1189 dell'11.8.2021; che la Commissione, composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda dott. nonché dal dott. (Direttore medico Controparte_5 CP_6 [...]
Pediatrica Istituto Gaslini di , dal dott. Controparte_7 CP_8 Persona_1
(Direttore medico di La Spezia) e dal dott. Parte_3 Persona_2
(Direttore medico U.O.C. Odontoiatria A.O.R.N. Cardarelli di Napoli), ha concluso le operazioni di valutazione il 27.9.2021; che la Commissione giudicatrice aveva a disposizione un totale di 100 punti da assegnare ai candidati, suddivisi equamente tra curriculum e colloquio e all'esito della valutazione ha considerato idonei tutti e tre i concorrenti, attribuendo il seguente punteggio: 59 (di cui 19 per il curriculum) al ricorrente, 78,5 (di cui
28,5 per il curriculum) al dottore e 77,5 (di cui 29,5 per il curriculum) Controparte_2
al dottore che la ha rimesso al Direttore generale la Controparte_3 CP_9 decisione sull'attribuzione dell'incarico, il quale con deliberazione n. 1543 del 13.10.2021, preso atto del giudizio della ha conferito l'incarico al dott. CP_9 [...]
; che la predetta selezione è illegittima sia per l'assenza dei requisiti di CP_2 ammissione in capo ai due candidati e che per l'irragionevolezza CP_2 CP_3
della valutazione dei curricula da parte della Commissione giudicatrice e per la presenza di un conflitto di interessi tra i membri della Commissione;
che, più precisamente, i requisiti di ammissione per la dirigenza odontoiatrica, secondo l'art. 28, c. 1, del d.P.R. n. 483/1997, sono la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, oppure la laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, la specializzazione nella disciplina e l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da un certificato non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando, mentre per l'accesso al secondo livello dirigenziale, oltre ai requisiti per il primo livello, è necessaria un'anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e una specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente oppure un'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
che alla predetta selezione invece hanno partecipato due candidati privi della “doppia” specializzazione odontoiatrica, entrambi, infatti, sono laureati in medicina e chirurgia (e non in odontoiatria), ma non possiedono una specializzazione ulteriore a quella che dà titolo all'attività di dentista, né, tantomeno, la specializzazione in discipline equipollenti per invocare la deroga di cui all'art. 56, c. 1, d.P.R.
n. 483/1997, pertanto, la delibera dell' n. 1543 del 13.10.2021 sarebbe nulla CP_4
ex art. 1418 c.c. per violazione del combinato disposto degli artt. 15, c. 7, d.lgs. 502/1992,
2 28 del D.P.R. n. 483/1997 e 5 del D.P.R. n. 484/1997; che la selezione risulta illegittima anche per le incongruenze nella valutazione dei curricula da parte della con CP_9
riguardo a diversi aspetti: tipologia delle istituzioni e prestazioni erogate: il dottore
[...]
ha ricevuto il punteggio massimo nonostante il suo curriculum non permettesse CP_3
una valutazione lineare del servizio prestato dal 1989 al 2002, periodo in cui ha ricoperto incarichi non valutabili ai fini del concorso;
posizione funzionale e competenze: i dottori e hanno ricevuto punteggi elevati per incarichi di Controparte_2 Controparte_3
responsabilità presso la stessa struttura ospedaliera, che non poteva avere contemporaneamente due responsabili per la stessa unità operativa;
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni: le casistiche presentate dai dott. e non CP_2 CP_3
erano valutabili per gran parte del periodo di riferimento, poiché mancavano dettagli essenziali come il ruolo del candidato, la tipologia di diagnosi e intervento, inoltre, le schede descrittive contenevano prestazioni riferibili anche ad altri operatori;
soggiorni studio o addestramento professionale: lo stesso ha ricevuto un punteggio inferiore nonostante avesse completato uno stage trimestrale in "Stomatologia clinica" presso una rilevante struttura estera, che non è stato adeguatamente considerato;
partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari: lo stesso ha dichiarato un numero maggiore di corsi di formazione rispetto al dott. ma ha ricevuto un punteggio inferiore senza una motivazione CP_3
esplicita; produzione scientifica: la ha attribuito punteggi ai controinteressati CP_9
senza specificare a quali pubblicazioni si riferisse tra quelle dichiarate, e senza una ponderazione effettiva della rilevanza delle pubblicazioni;
che la selezione indetta dall'
[...]
risulta illegittima, altresì, per la presenza di conflitto di interesse, più precisamente CP_4
i due candidati alla selezione (dott. e dott. avevano ricoperto CP_2 CP_3
l'incarico di componenti della Commissione nominata per la valutazione degli specialisti ambulatoriali di Odontoiatria con competenze in pedo-ortodonzia ai fini della formulazione di una graduatoria provinciale per il conferimento di incarichi presso i distretti dell' CP_1
resistente, a tale selezione aveva partecipato anche la figlia del dott. (Direttore CP_5 sanitario dell' , il quale avrebbe, dunque, dovuto astenersi;
che la condotta CP_4
Cont illegittima dell' ha impedito al medesimo di ottenere l'incarico, con conseguente diritto al risarcimento del danno per perdita di chance da commisurare alle differenze retributive che sarebbero maturate nel quinquennio nel caso di conferimento dell'incarico de quo, per un importo approssimativo di euro 168.029,55, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di patimento morale e lesione all'integrità psico-fisica
3 Ciò posto e premessa la giurisdizione del giudice adito, ha chiesto di: dichiarare la nullità
e/o annullare la delibera dell' n. 1543 del 13.10.2021, il verbale della CP_4
Commissione di valutazione nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ordinando la rinnovazione della valutazione dei requisiti di ammissione e, se del caso, del curriculum dei candidati della procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore medico della struttura complessa odontoiatria e stomatologia speciale del P.O. di AL di cui all'avviso pubblicato in esecuzione della delibera dell' n. 1547 del CP_4
15.12.2020; in ogni caso, condannare l' al risarcimento dei danni patrimoniali CP_4
e non patrimoniali, per come indicati in narrativa, ovvero, comunque, nella misura che si riterrà di ragione.
Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
12.10.2022, si è costituita in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
In particolare, parte resistente, dopo avere ricostruito i fatti di causa, ha precisato che la selezione è stata condotta correttamente secondo le normative vigenti e che i requisiti per accedere alla selezione erano risultati soddisfatti.
Parte resistente ha evidenziato, altresì, che le norme di riferimento, sono il D.Lgs. n.
502/1992, il D.P.R. n. 484/1997 e le linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274 del
24.12.2014, con esclusione, dunque, del D.P.R. n. 483/97, citato da parte ricorrente, poiché quest'ultima disciplina l'accesso alla dirigenza sanitaria mediante concorso pubblico, mentre il D.P.R. n. 484/1997 disciplina l'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa a seguito di incarico fiduciario da parte del Direttore Generale.
Parte resistente ha, inoltre, specificato che la valutazione dei curricula è stata fatta seguendo le indicazioni espressamente indicate dall'art. 8 d.P.R. n. 484/97 e che nessun conflitto di interesse si è mai verificato nell'ambito della Commissione giudicatrice, poiché il riferimento alla dottoressa (figlia del dottore componente di Persona_3 CP_5
diritto della Commissione), valutata dai due candidati alla selezione per cui è causa, si è classificata ultima degli idonei, mentre nella graduatoria provinciale si è posizionata al 46° posto, per cui nessun sospetto di favoritismo poteva mai prospettarsi.
Parte resistente ha, infine, evidenziato l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente per difetto di allegazione e prova.
Ha quindi concluso chiedendo di rigettare la domanda perché del tutto infondata, inammissibile e generica e rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento danni,
4 patrimoniale ed extrapatrimoniale in quanto, anch'essa, infondata, generica e non provata, con vittoria di spese.
Con memoria del 14.10.2022 si sono costituiti in giudizio i controinteressati
[...]
e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché inammissibile ed CP_2 Controparte_3
infondato.
In particolare, hanno evidenziato che la procedura è stata espletata nel rispetto della legge, entrambi, infatti, possiedono i requisiti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 484/97, normativa che disciplina i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale;
che la Commissione giudicatrice è stata composta secondo sorteggio con nomine dell'atto deliberativo n. 1189 del 15.8.2021 secondo le norme dettate dall'art. 15 comma 7 e 7 bis lettera A del D lgs n.
502/1992; che la procedura di selezione non risulta essere inficiata da nessun vizio;
che comunque la domanda risarcitoria di parte ricorrente è infondata e generica.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 20.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
3. Risulta documentalmente l'indizione da parte dell' Controparte_4
di una selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi quinquennali di
[...]
Direttore dell' di cui n. 1 incarico di Direttore dell' Pt_2 [...]
di AL (cfr. doc. n. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente e doc. Parte_2
da 1 a 5 fascicolo di parte resistente ). CP_4
È altresì documentata la partecipazione del ricorrente alla predetta selezione pubblica e il punteggio conseguito pari a 59 (di cui 19 per il curriculum), inferiore rispetto al punteggio ottenuto dagli altri due candidati alla selezione, dott. al quale è stato Controparte_2
riconosciuto un punteggio di 78,5 (di cui 28,5 per il curriculum) e dott. al Controparte_3
quale è stato riconosciuto un punteggio di 77,5 (di cui 29,5 per il curriculum) (cfr. doc. n. 5
e 6 fascicolo di parte ricorrente e doc. n. 7 e 8 fascicolo di parte resistente ). CP_4
Risulta provato documentalmente, altresì, il conferimento del predetto incarico di Direttore
Medico della di AL al dott. Parte_4
(cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente e doc. n. 9 fascicolo di parte Controparte_2
resistente Controparte_4
5 Il ricorrente in questa sede lamenta l'illegittimità della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore medico della struttura complessa Odontoiatria e Stomatologia
Speciale del P.O. di AL, con richiesta di rinnovazione della valutazione dei requisiti di ammissione e, se del caso, del curriculum dei candidati e con domanda – anche in via subordinata, nell'ipotesi di diniego della tutela caducatoria – di risarcimento dei danni, per i seguenti motivi: assenza dei requisiti di ammissione in capo agli altri due candidati che lo hanno preceduto in graduatoria;
manifesta irragionevolezza della valutazione dei curricula da parte della Commissione giudicatrice;
sussistenza di un conflitto di interessi in capo ai membri della Commissione giudicatrice.
4. A questo punto, si ritiene opportuno, per l'esame del primo motivo di nullità/annullabilità della selezione pubblica, richiamare la normativa di riferimento.
La procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede che:
“Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il
6 componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare.
Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;
c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati
e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.”.
Quanto ai requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, poi, il comma 7, secondo periodo, dello stesso art. 15 stabilisce che i medesimi
7 incarichi possono essere “attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.”.
Ed ancora, sempre con riguardo agli incarichi di direzione di struttura complessa, oggetto del presente procedimento, la disciplina specifica è contenuta anche nel suddetto D.P.R. n.
484/1997, il quale all'art. 3, rubricato “Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale”, prevede: “1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per: a) requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
b) criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all' all'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.”
Fondamentale è poi l'art. 5, rubricato “Requisiti” che statuisce:
“1.L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6; d) attestato di formazione manageriale.
2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dalla
Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
4. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio”.
8 Altra normativa che va richiamata è il CCNL dell'8.6.2000, il cui art. 29, rubricato
“Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa”, prevede che: “1.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel periodo transitorio dall'art. 27, comma 4. […]”.
Sul tema del conferimento degli incarichi di direzione delle U.O. complesse o equiparate
(dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri), ma lo stesso vale anche per gli incarichi di direzione delle U.O. semplici, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di
Struttura complessa (D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e 15-ter) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale. Schema, questo, che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un
Part professionista ad opera del direttore generale della , nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.” (Cass. S.U. 21.09.2020, n. 19668; Cass. S.U. 06.03.2020, n. 6455;
Cass. S.U. 13.11.2018, n. 29081; Cass. S.U. 17.02.2017, n. 4227; Cass. S.U. 09.05.2016, n.
9281; Cass., Sezioni Unite, 03.02.2014, n. 2290; Cass. S.U. 13.10.2011, n. 21060).
Nella stessa direzione, si veda in precedenza Cass. Sez. Lav., 16.07.2012, n. 12130, secondo la quale “la procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 15 ter non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto”.
9 Pertanto, analogamente a quanto avviene in generale in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato ex art. 19 del d.lgs. n.
165/2001, anche nel settore sanitario gli atti relativi al conferimento di incarichi di direzione di struttura, trattandosi di determinazioni privatistiche e negoziali adottate dal datore di lavoro pubblico con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, devono essere vagliati alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili in ambito pubblico per il tramite del canone costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché alla luce della disciplina interna adottata dalla singola amministrazione che in tal modo si auto-vincola al rispetto di determinati criteri e procedure.
Orbene, dalla disamina della normativa di riferimento risulta come nessuna interconnessione vi sia tra la procedura prevista e i requisiti richiesti per il conferimento di incarichi di dirigenza di struttura complessa e la procedura prevista e i requisiti richiesti per il conferimento di incarichi di dirigenza di primo livello, come invece erroneamente sostenuto da parte ricorrente, il quale fonda la propria difesa sul mancato rispetto del D.P.R. n.
483/1997 che disciplina esclusivamente l'accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria che deve avvenire mediante concorso pubblico.
In altri termini, come è evidente, il D.P.R. n. 483/1997 disciplina le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale sanitario con qualifica dirigenziale e non anche le procedure selettive per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria, semplice o, men che meno, complessa.
La normativa di settore contenuta nel citato D.P.R. n. 484/1997, sopra richiamata, in nessuna parte richiama il D.P.R. citato da parte ricorrente, anzi precisa che i requisiti per accedere alla dirigenza di secondo livello sono quelli di cui al già citato art. 5 del citato D.P.R. n.
484/1997 e dalla documentazione in atti emerge che entrambi i candidati alla selezione de quibus possiedono i requisiti richiesti per legge e, più precisamente, il dott.
[...]
risulta iscritto all'Ordine dei medici Provincia di Catania dal 18.1.1981 al n. CP_2
6530 e all'Albo degli Odontoiatri della Provincia di Catania (doppia iscrizione) dal
18.1.1990 al n. 99 e ha ricoperto l'incarico di Responsabile di ff di Pt_2 [...]
nel paziente disabile dal 2007 al 2019 presso l' Parte_5 [...]
e dal 2019 al 2021 presso l' quindi risulta Controparte_10 CP_4 integrato il requisito dell'anzianità di servizio di almeno 10 anni nella disciplina oggetto dell'incarico (art. 5 d.P.R. 484/97); il dott. risulta iscritto all'Ordine dei Controparte_3 medici Provincia di dal 1987 al n. 8749 e all'Albo degli Odontoiatri della Provincia CP_4
10 di Catania dal 1996 al n. 467 e ha ricoperto l'incarico di Responsabile di
[...]
nel paziente disabile dal 2003 al 2019 Parte_6 presso l' , entrambi, quindi, possiedono tutti i requisiti di Controparte_10 cui all'art. 5 D.P.R. n. 484/97.
Per quanto fin qui esposto non può ritenersi fondato il primo motivo di illegittimità sollevato da parte ricorrente.
Parimenti infondato è il secondo motivo di illegittimità della selezione pubblica, ovvero la irragionevolezza nella valutazione dei curricula, poiché dalla disamina del verbale del
27.9.2021 e dei curricula dei dottori e non emerge alcuna illogicità CP_2 CP_3
o arbitrarietà nell'attribuzione dei punteggi.
L'attribuzione del punteggio è avvenuta nel rispetto dall'art. 8 d.P.R. n. 484/97 recante
“Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale”.
Più precisamente, con riguardo alla prima voce della scheda individuale di valutazione, ovvero “tipologie delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali è stata svolta l'attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture” è stato attribuito il punteggio massimo (5 punti) a tutte e tre i candidati, stante lo svolgimento da parte anche dei dottori e di attività presso la struttura dell' di II livello, CP_2 CP_3 CP_11 come risultante dai curricula versati in atti;
tra l'altro nel verbale viene specificato che il punteggio è stato attribuito in considerazione del servizio svolto prevalentemente nelle predette strutture, per cui non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente circa lo svolgimento dell'attività di funzionario tecnico e di ricercatore del dottore per il CP_3
periodo compreso tra il 1989 e il 2007.
Con riferimento alla seconda voce “Posizione funzionale nelle strutture presso le quali è stata svolta l'attività e competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti”, la Commissione ha attribuito 6 punti al ricorrente, 10 punti al dott.
e 9 al dott. e ciò per il diverso ruolo ricoperto dai candidati;
infatti il CP_2 CP_3 dott. ha ricoperto il ruolo di Direttore ff ex dell' CP_2 Parte_7
, presso il Policlinico-V. Emanuele di Controparte_12 CP_4 dall'1.10.2007 al 22.11.2019 e nello stesso ruolo di Direttore ff presso l' Controparte_13
di AL dal novembre 2019 ad oggi, il dott. il ruolo di Responsabile di CP_3 [...]
. Paziente disabile dal 2003 al 2019 presso Parte_8
11 l'A.O. Policlinico Vitt. mentre il ricorrente ha ricoperto il ruolo di Responsabile CP_10
di dal 2009; si rileva, altresì, la genericità e Parte_9
l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente circa la coesistenza presso la medesima struttura di una Unità Operativa Complessa di Odontoiatria e una Unità Operativa Semplice
Divisionale di , tra l'altro tale coesistenza risulta confermata dal certificato Parte_2 rilasciato dall'Azienda Ospedaliera Policlinico “G. Rodolico – San Marco” dal quale emerge che dal 2003 al 2020 è stato attribuito al dirigente l'incarico professionale di CP_3
Responsabile di Struttura Semplice Divisionale, mentre dal 2007 al 2019 è stato attribuito al dirigente l'incarico di Direttore pro tempore dell' CP_2 [...]
disabile (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo controinteressati). Parte_10
Con riguardo alla voce “Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate, anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche riferite al decennio precedente la pubblicazione dell'avviso”, parte ricorrente lamenta il fatto che la commissione ha valutato in modo approssimativo ed illogico le prestazioni effettuate, attribuendo un punteggio di 2 al ricorrente e di 10 al dottore e al dottore Sul punto, però, parte CP_2 CP_3
ricorrente nulla dice in seno al ricorso in merito alle proprie prestazioni e comunque l'indicazione del numero di registro è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione al fine di valutare le caratteristiche dell'intervento.
Relativamente alla voce “Soggiorni studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata (non < 3 mesi) con esclusione dei tirocini obbligatori”, la Commissione ha correttamente attribuito il punteggio massimo (2 punti) anche agli altri due candidati e ciò in considerazione del fatto che, oltre a possedere l'attestato del corso manageriale con successiva riqualificazione, il dott.
possiede n. 2 specializzazioni in Chirurgia e Endocrinologia, mentre il dott. CP_2
la specializzazione in Odontostomatologia, così come risulta dai curricula in atti. CP_3
Mentre in riferimento alla voce “Partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore”, la Commissione ha attribuito un punteggio di 2 su 3 solo al dott. Parte ricorrente, però, sul punto ha prodotto CP_3
degli attestati di partecipazione a corsi di formazione, ma non in qualità di docente o relatore, così come richiesto dal bando, per cui nessun punteggio può essergli attribuito.
Ancora, in ordine alla voce “Produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina e alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri
12 di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica e riferita agli ultimi dieci anni”, la Commissione ha attribuito 0 punti al ricorrente e 0,5 (su un massimo di 5) sia al dottore che al dottore Anche in questo caso, CP_2 CP_3 però, non si rinviene alcuna arbitrarietà nell'attribuzione del punteggio, posto che le pubblicazioni del ricorrente, per come dichiarato nel verbale del 27.9.2021, non rientrano nel periodo valutabile, ovvero nel decennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (tra l'altro non si rinvengono nel curriculum del ricorrente le predette pubblicazioni), né la circostanza della non valutabilità è stata contestata dalla parte ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui esposto non si rinviene nell'operato dell'amministrazione alcun violazione del principio di correttezza e buona fede.
Con riguardo al terzo motivo di illegittimità, ovvero la presenza di un conflitto di interesse, si rileva quanto segue.
La disciplina base in tema di conflitto di interessi si rinviene nella legge generale sul procedimento amministrativo: l'art.
6-bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, invero, dispone che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale debbano astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
La norma sopra riportata è espressione del principio generale di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost., il quale impone che “le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico” (si veda Consiglio di Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, sullo schema di Linee guida ANAC in materia di conflitti di interesse nell'affidamento dei contratti pubblici).
Una declinazione del medesimo principio è contenuta anche nell'art. 7 del d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede che: “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente”.
13 La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, sebbene non esista, all'interno del quadro normativo, una definizione univoca che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi della fattispecie, il conflitto di interessi viene solitamente definito come quella condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidata ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse funzionalizzato
(si veda Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza 24 aprile 2023, n. 4129); operare in conflitto di interessi significa agire nonostante sussista o sia anche soltanto potenziale una situazione del genere (Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443).
Si ritiene che l'obbligo di astensione, che la situazione di conflitto di interessi ingenera, costituisca un corollario del principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. e, pertanto, le ipotesi di astensione obbligatoria non siano tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio
2019, n. 5239).
Le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., pertanto, devono considerarsi estese a tutti i campi dell'azione amministrativa in considerazione del principio costituzionale di imparzialità (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n.
1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435; più recentemente Cons. Stato, sez. III,
28.4.2016, n. 1628).
Sul versante delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto di questo obbligo, la giurisprudenza ritiene che la mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che incide sulla legittimità dell'atto finale, a meno che non venga rigorosamente dimostrato che la situazione d'incompatibilità del funzionario non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento facendolo divergere con il fine di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069).
La giurisprudenza amministrativa ha anche precisato che: l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione;
i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della
14 commissione stessa;
in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza.
Orbene, nel caso di specie non risulta ricorrente alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51
c.p.c., né delle ipotesi previste dalla giurisprudenza;
tra l'altro, per come è emerso dalla documentazione versata in atti, la dottoressa giudicata dai due candidati Persona_3
alla selezione per cui è causa, si è classificata ultima degli idonei e nella graduatoria provinciale si è posizionata al 46° posto (cfr. doc. n. 13 e 14 fascicolo di parte ricorrente), per cui non si può neanche prospettare quel rapporto di “amicizia” tale da configurare un conflitto di interessi.
Peraltro, come giustamente sottolineato dalla resistente, il dott. quale CP_1 CP_5
direttore sanitario aziendale, è stato chiamato a comporre la commissione della procedura di selezione in contestazione quale membro di diritto ex lege, in virtù della carica ricoperta, mentre gli altri tre componenti della commissione sono stati chiamati a comporre l'organo collegiale quali specialisti nella materia odontoiatrica oggetto di selezione, per cui appare plausibile che siano stati quest'ultimi, quali soggetti provvisti della specifica competenza e qualificazione professionale, ad essere stati precipuamente preposti alla valutazione dei requisiti, dei curricula e del colloquio dei concorrenti.
5. Per le suesposte ragioni, la procedura di selezione indetta con deliberazione n. 1547 del
15.12.2020, con la quale l' ha conferito Controparte_14
l'incarico di Direttore dell' di AL al Parte_2
dottore deve considerarsi legittima. Controparte_2
La legittimità della condotta dell' resistente elide in radice alcuna Controparte_1
possibilità di configurare un danno – anche di natura non patrimoniale - in capo al ricorrente.
6. Sulla scorta delle ragioni sopra complessivamente esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 959/2022 R.G., rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' e in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, spese che si liquidano in complessivi euro 3.088,00 per compensi, oltre Controparte_3
spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 959/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Meli, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Buccieri, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
NONCHÉ CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Controparte_2 Controparte_3
Pisano, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Controinteressati costituiti-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere partecipato ad una selezione pubblica indetta dall'
[...]
con deliberazione n. 1547 del 15.12.2020 per il Controparte_4 conferimento dell'incarico di Direttore dell' Parte_2
di AL;
che alla predetta selezione hanno partecipato anche i dottori Giuseppe
1 e che la Commissione è stata nominata con deliberazione n. CP_2 Controparte_3
1189 dell'11.8.2021; che la Commissione, composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda dott. nonché dal dott. (Direttore medico Controparte_5 CP_6 [...]
Pediatrica Istituto Gaslini di , dal dott. Controparte_7 CP_8 Persona_1
(Direttore medico di La Spezia) e dal dott. Parte_3 Persona_2
(Direttore medico U.O.C. Odontoiatria A.O.R.N. Cardarelli di Napoli), ha concluso le operazioni di valutazione il 27.9.2021; che la Commissione giudicatrice aveva a disposizione un totale di 100 punti da assegnare ai candidati, suddivisi equamente tra curriculum e colloquio e all'esito della valutazione ha considerato idonei tutti e tre i concorrenti, attribuendo il seguente punteggio: 59 (di cui 19 per il curriculum) al ricorrente, 78,5 (di cui
28,5 per il curriculum) al dottore e 77,5 (di cui 29,5 per il curriculum) Controparte_2
al dottore che la ha rimesso al Direttore generale la Controparte_3 CP_9 decisione sull'attribuzione dell'incarico, il quale con deliberazione n. 1543 del 13.10.2021, preso atto del giudizio della ha conferito l'incarico al dott. CP_9 [...]
; che la predetta selezione è illegittima sia per l'assenza dei requisiti di CP_2 ammissione in capo ai due candidati e che per l'irragionevolezza CP_2 CP_3
della valutazione dei curricula da parte della Commissione giudicatrice e per la presenza di un conflitto di interessi tra i membri della Commissione;
che, più precisamente, i requisiti di ammissione per la dirigenza odontoiatrica, secondo l'art. 28, c. 1, del d.P.R. n. 483/1997, sono la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, oppure la laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, la specializzazione nella disciplina e l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da un certificato non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando, mentre per l'accesso al secondo livello dirigenziale, oltre ai requisiti per il primo livello, è necessaria un'anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e una specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente oppure un'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
che alla predetta selezione invece hanno partecipato due candidati privi della “doppia” specializzazione odontoiatrica, entrambi, infatti, sono laureati in medicina e chirurgia (e non in odontoiatria), ma non possiedono una specializzazione ulteriore a quella che dà titolo all'attività di dentista, né, tantomeno, la specializzazione in discipline equipollenti per invocare la deroga di cui all'art. 56, c. 1, d.P.R.
n. 483/1997, pertanto, la delibera dell' n. 1543 del 13.10.2021 sarebbe nulla CP_4
ex art. 1418 c.c. per violazione del combinato disposto degli artt. 15, c. 7, d.lgs. 502/1992,
2 28 del D.P.R. n. 483/1997 e 5 del D.P.R. n. 484/1997; che la selezione risulta illegittima anche per le incongruenze nella valutazione dei curricula da parte della con CP_9
riguardo a diversi aspetti: tipologia delle istituzioni e prestazioni erogate: il dottore
[...]
ha ricevuto il punteggio massimo nonostante il suo curriculum non permettesse CP_3
una valutazione lineare del servizio prestato dal 1989 al 2002, periodo in cui ha ricoperto incarichi non valutabili ai fini del concorso;
posizione funzionale e competenze: i dottori e hanno ricevuto punteggi elevati per incarichi di Controparte_2 Controparte_3
responsabilità presso la stessa struttura ospedaliera, che non poteva avere contemporaneamente due responsabili per la stessa unità operativa;
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni: le casistiche presentate dai dott. e non CP_2 CP_3
erano valutabili per gran parte del periodo di riferimento, poiché mancavano dettagli essenziali come il ruolo del candidato, la tipologia di diagnosi e intervento, inoltre, le schede descrittive contenevano prestazioni riferibili anche ad altri operatori;
soggiorni studio o addestramento professionale: lo stesso ha ricevuto un punteggio inferiore nonostante avesse completato uno stage trimestrale in "Stomatologia clinica" presso una rilevante struttura estera, che non è stato adeguatamente considerato;
partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari: lo stesso ha dichiarato un numero maggiore di corsi di formazione rispetto al dott. ma ha ricevuto un punteggio inferiore senza una motivazione CP_3
esplicita; produzione scientifica: la ha attribuito punteggi ai controinteressati CP_9
senza specificare a quali pubblicazioni si riferisse tra quelle dichiarate, e senza una ponderazione effettiva della rilevanza delle pubblicazioni;
che la selezione indetta dall'
[...]
risulta illegittima, altresì, per la presenza di conflitto di interesse, più precisamente CP_4
i due candidati alla selezione (dott. e dott. avevano ricoperto CP_2 CP_3
l'incarico di componenti della Commissione nominata per la valutazione degli specialisti ambulatoriali di Odontoiatria con competenze in pedo-ortodonzia ai fini della formulazione di una graduatoria provinciale per il conferimento di incarichi presso i distretti dell' CP_1
resistente, a tale selezione aveva partecipato anche la figlia del dott. (Direttore CP_5 sanitario dell' , il quale avrebbe, dunque, dovuto astenersi;
che la condotta CP_4
Cont illegittima dell' ha impedito al medesimo di ottenere l'incarico, con conseguente diritto al risarcimento del danno per perdita di chance da commisurare alle differenze retributive che sarebbero maturate nel quinquennio nel caso di conferimento dell'incarico de quo, per un importo approssimativo di euro 168.029,55, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di patimento morale e lesione all'integrità psico-fisica
3 Ciò posto e premessa la giurisdizione del giudice adito, ha chiesto di: dichiarare la nullità
e/o annullare la delibera dell' n. 1543 del 13.10.2021, il verbale della CP_4
Commissione di valutazione nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ordinando la rinnovazione della valutazione dei requisiti di ammissione e, se del caso, del curriculum dei candidati della procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore medico della struttura complessa odontoiatria e stomatologia speciale del P.O. di AL di cui all'avviso pubblicato in esecuzione della delibera dell' n. 1547 del CP_4
15.12.2020; in ogni caso, condannare l' al risarcimento dei danni patrimoniali CP_4
e non patrimoniali, per come indicati in narrativa, ovvero, comunque, nella misura che si riterrà di ragione.
Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
12.10.2022, si è costituita in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
In particolare, parte resistente, dopo avere ricostruito i fatti di causa, ha precisato che la selezione è stata condotta correttamente secondo le normative vigenti e che i requisiti per accedere alla selezione erano risultati soddisfatti.
Parte resistente ha evidenziato, altresì, che le norme di riferimento, sono il D.Lgs. n.
502/1992, il D.P.R. n. 484/1997 e le linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274 del
24.12.2014, con esclusione, dunque, del D.P.R. n. 483/97, citato da parte ricorrente, poiché quest'ultima disciplina l'accesso alla dirigenza sanitaria mediante concorso pubblico, mentre il D.P.R. n. 484/1997 disciplina l'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa a seguito di incarico fiduciario da parte del Direttore Generale.
Parte resistente ha, inoltre, specificato che la valutazione dei curricula è stata fatta seguendo le indicazioni espressamente indicate dall'art. 8 d.P.R. n. 484/97 e che nessun conflitto di interesse si è mai verificato nell'ambito della Commissione giudicatrice, poiché il riferimento alla dottoressa (figlia del dottore componente di Persona_3 CP_5
diritto della Commissione), valutata dai due candidati alla selezione per cui è causa, si è classificata ultima degli idonei, mentre nella graduatoria provinciale si è posizionata al 46° posto, per cui nessun sospetto di favoritismo poteva mai prospettarsi.
Parte resistente ha, infine, evidenziato l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente per difetto di allegazione e prova.
Ha quindi concluso chiedendo di rigettare la domanda perché del tutto infondata, inammissibile e generica e rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento danni,
4 patrimoniale ed extrapatrimoniale in quanto, anch'essa, infondata, generica e non provata, con vittoria di spese.
Con memoria del 14.10.2022 si sono costituiti in giudizio i controinteressati
[...]
e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché inammissibile ed CP_2 Controparte_3
infondato.
In particolare, hanno evidenziato che la procedura è stata espletata nel rispetto della legge, entrambi, infatti, possiedono i requisiti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 484/97, normativa che disciplina i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale;
che la Commissione giudicatrice è stata composta secondo sorteggio con nomine dell'atto deliberativo n. 1189 del 15.8.2021 secondo le norme dettate dall'art. 15 comma 7 e 7 bis lettera A del D lgs n.
502/1992; che la procedura di selezione non risulta essere inficiata da nessun vizio;
che comunque la domanda risarcitoria di parte ricorrente è infondata e generica.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 20.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
3. Risulta documentalmente l'indizione da parte dell' Controparte_4
di una selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi quinquennali di
[...]
Direttore dell' di cui n. 1 incarico di Direttore dell' Pt_2 [...]
di AL (cfr. doc. n. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente e doc. Parte_2
da 1 a 5 fascicolo di parte resistente ). CP_4
È altresì documentata la partecipazione del ricorrente alla predetta selezione pubblica e il punteggio conseguito pari a 59 (di cui 19 per il curriculum), inferiore rispetto al punteggio ottenuto dagli altri due candidati alla selezione, dott. al quale è stato Controparte_2
riconosciuto un punteggio di 78,5 (di cui 28,5 per il curriculum) e dott. al Controparte_3
quale è stato riconosciuto un punteggio di 77,5 (di cui 29,5 per il curriculum) (cfr. doc. n. 5
e 6 fascicolo di parte ricorrente e doc. n. 7 e 8 fascicolo di parte resistente ). CP_4
Risulta provato documentalmente, altresì, il conferimento del predetto incarico di Direttore
Medico della di AL al dott. Parte_4
(cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente e doc. n. 9 fascicolo di parte Controparte_2
resistente Controparte_4
5 Il ricorrente in questa sede lamenta l'illegittimità della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore medico della struttura complessa Odontoiatria e Stomatologia
Speciale del P.O. di AL, con richiesta di rinnovazione della valutazione dei requisiti di ammissione e, se del caso, del curriculum dei candidati e con domanda – anche in via subordinata, nell'ipotesi di diniego della tutela caducatoria – di risarcimento dei danni, per i seguenti motivi: assenza dei requisiti di ammissione in capo agli altri due candidati che lo hanno preceduto in graduatoria;
manifesta irragionevolezza della valutazione dei curricula da parte della Commissione giudicatrice;
sussistenza di un conflitto di interessi in capo ai membri della Commissione giudicatrice.
4. A questo punto, si ritiene opportuno, per l'esame del primo motivo di nullità/annullabilità della selezione pubblica, richiamare la normativa di riferimento.
La procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede che:
“Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il
6 componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare.
Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;
c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati
e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.”.
Quanto ai requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, poi, il comma 7, secondo periodo, dello stesso art. 15 stabilisce che i medesimi
7 incarichi possono essere “attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.”.
Ed ancora, sempre con riguardo agli incarichi di direzione di struttura complessa, oggetto del presente procedimento, la disciplina specifica è contenuta anche nel suddetto D.P.R. n.
484/1997, il quale all'art. 3, rubricato “Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale”, prevede: “1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per: a) requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
b) criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all' all'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.”
Fondamentale è poi l'art. 5, rubricato “Requisiti” che statuisce:
“1.L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6; d) attestato di formazione manageriale.
2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dalla
Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
4. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio”.
8 Altra normativa che va richiamata è il CCNL dell'8.6.2000, il cui art. 29, rubricato
“Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa”, prevede che: “1.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel periodo transitorio dall'art. 27, comma 4. […]”.
Sul tema del conferimento degli incarichi di direzione delle U.O. complesse o equiparate
(dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri), ma lo stesso vale anche per gli incarichi di direzione delle U.O. semplici, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di
Struttura complessa (D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e 15-ter) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale. Schema, questo, che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un
Part professionista ad opera del direttore generale della , nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.” (Cass. S.U. 21.09.2020, n. 19668; Cass. S.U. 06.03.2020, n. 6455;
Cass. S.U. 13.11.2018, n. 29081; Cass. S.U. 17.02.2017, n. 4227; Cass. S.U. 09.05.2016, n.
9281; Cass., Sezioni Unite, 03.02.2014, n. 2290; Cass. S.U. 13.10.2011, n. 21060).
Nella stessa direzione, si veda in precedenza Cass. Sez. Lav., 16.07.2012, n. 12130, secondo la quale “la procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 15 ter non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto”.
9 Pertanto, analogamente a quanto avviene in generale in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato ex art. 19 del d.lgs. n.
165/2001, anche nel settore sanitario gli atti relativi al conferimento di incarichi di direzione di struttura, trattandosi di determinazioni privatistiche e negoziali adottate dal datore di lavoro pubblico con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, devono essere vagliati alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili in ambito pubblico per il tramite del canone costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché alla luce della disciplina interna adottata dalla singola amministrazione che in tal modo si auto-vincola al rispetto di determinati criteri e procedure.
Orbene, dalla disamina della normativa di riferimento risulta come nessuna interconnessione vi sia tra la procedura prevista e i requisiti richiesti per il conferimento di incarichi di dirigenza di struttura complessa e la procedura prevista e i requisiti richiesti per il conferimento di incarichi di dirigenza di primo livello, come invece erroneamente sostenuto da parte ricorrente, il quale fonda la propria difesa sul mancato rispetto del D.P.R. n.
483/1997 che disciplina esclusivamente l'accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria che deve avvenire mediante concorso pubblico.
In altri termini, come è evidente, il D.P.R. n. 483/1997 disciplina le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale sanitario con qualifica dirigenziale e non anche le procedure selettive per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria, semplice o, men che meno, complessa.
La normativa di settore contenuta nel citato D.P.R. n. 484/1997, sopra richiamata, in nessuna parte richiama il D.P.R. citato da parte ricorrente, anzi precisa che i requisiti per accedere alla dirigenza di secondo livello sono quelli di cui al già citato art. 5 del citato D.P.R. n.
484/1997 e dalla documentazione in atti emerge che entrambi i candidati alla selezione de quibus possiedono i requisiti richiesti per legge e, più precisamente, il dott.
[...]
risulta iscritto all'Ordine dei medici Provincia di Catania dal 18.1.1981 al n. CP_2
6530 e all'Albo degli Odontoiatri della Provincia di Catania (doppia iscrizione) dal
18.1.1990 al n. 99 e ha ricoperto l'incarico di Responsabile di ff di Pt_2 [...]
nel paziente disabile dal 2007 al 2019 presso l' Parte_5 [...]
e dal 2019 al 2021 presso l' quindi risulta Controparte_10 CP_4 integrato il requisito dell'anzianità di servizio di almeno 10 anni nella disciplina oggetto dell'incarico (art. 5 d.P.R. 484/97); il dott. risulta iscritto all'Ordine dei Controparte_3 medici Provincia di dal 1987 al n. 8749 e all'Albo degli Odontoiatri della Provincia CP_4
10 di Catania dal 1996 al n. 467 e ha ricoperto l'incarico di Responsabile di
[...]
nel paziente disabile dal 2003 al 2019 Parte_6 presso l' , entrambi, quindi, possiedono tutti i requisiti di Controparte_10 cui all'art. 5 D.P.R. n. 484/97.
Per quanto fin qui esposto non può ritenersi fondato il primo motivo di illegittimità sollevato da parte ricorrente.
Parimenti infondato è il secondo motivo di illegittimità della selezione pubblica, ovvero la irragionevolezza nella valutazione dei curricula, poiché dalla disamina del verbale del
27.9.2021 e dei curricula dei dottori e non emerge alcuna illogicità CP_2 CP_3
o arbitrarietà nell'attribuzione dei punteggi.
L'attribuzione del punteggio è avvenuta nel rispetto dall'art. 8 d.P.R. n. 484/97 recante
“Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale”.
Più precisamente, con riguardo alla prima voce della scheda individuale di valutazione, ovvero “tipologie delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali è stata svolta l'attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture” è stato attribuito il punteggio massimo (5 punti) a tutte e tre i candidati, stante lo svolgimento da parte anche dei dottori e di attività presso la struttura dell' di II livello, CP_2 CP_3 CP_11 come risultante dai curricula versati in atti;
tra l'altro nel verbale viene specificato che il punteggio è stato attribuito in considerazione del servizio svolto prevalentemente nelle predette strutture, per cui non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente circa lo svolgimento dell'attività di funzionario tecnico e di ricercatore del dottore per il CP_3
periodo compreso tra il 1989 e il 2007.
Con riferimento alla seconda voce “Posizione funzionale nelle strutture presso le quali è stata svolta l'attività e competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti”, la Commissione ha attribuito 6 punti al ricorrente, 10 punti al dott.
e 9 al dott. e ciò per il diverso ruolo ricoperto dai candidati;
infatti il CP_2 CP_3 dott. ha ricoperto il ruolo di Direttore ff ex dell' CP_2 Parte_7
, presso il Policlinico-V. Emanuele di Controparte_12 CP_4 dall'1.10.2007 al 22.11.2019 e nello stesso ruolo di Direttore ff presso l' Controparte_13
di AL dal novembre 2019 ad oggi, il dott. il ruolo di Responsabile di CP_3 [...]
. Paziente disabile dal 2003 al 2019 presso Parte_8
11 l'A.O. Policlinico Vitt. mentre il ricorrente ha ricoperto il ruolo di Responsabile CP_10
di dal 2009; si rileva, altresì, la genericità e Parte_9
l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente circa la coesistenza presso la medesima struttura di una Unità Operativa Complessa di Odontoiatria e una Unità Operativa Semplice
Divisionale di , tra l'altro tale coesistenza risulta confermata dal certificato Parte_2 rilasciato dall'Azienda Ospedaliera Policlinico “G. Rodolico – San Marco” dal quale emerge che dal 2003 al 2020 è stato attribuito al dirigente l'incarico professionale di CP_3
Responsabile di Struttura Semplice Divisionale, mentre dal 2007 al 2019 è stato attribuito al dirigente l'incarico di Direttore pro tempore dell' CP_2 [...]
disabile (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo controinteressati). Parte_10
Con riguardo alla voce “Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate, anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche riferite al decennio precedente la pubblicazione dell'avviso”, parte ricorrente lamenta il fatto che la commissione ha valutato in modo approssimativo ed illogico le prestazioni effettuate, attribuendo un punteggio di 2 al ricorrente e di 10 al dottore e al dottore Sul punto, però, parte CP_2 CP_3
ricorrente nulla dice in seno al ricorso in merito alle proprie prestazioni e comunque l'indicazione del numero di registro è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione al fine di valutare le caratteristiche dell'intervento.
Relativamente alla voce “Soggiorni studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata (non < 3 mesi) con esclusione dei tirocini obbligatori”, la Commissione ha correttamente attribuito il punteggio massimo (2 punti) anche agli altri due candidati e ciò in considerazione del fatto che, oltre a possedere l'attestato del corso manageriale con successiva riqualificazione, il dott.
possiede n. 2 specializzazioni in Chirurgia e Endocrinologia, mentre il dott. CP_2
la specializzazione in Odontostomatologia, così come risulta dai curricula in atti. CP_3
Mentre in riferimento alla voce “Partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore”, la Commissione ha attribuito un punteggio di 2 su 3 solo al dott. Parte ricorrente, però, sul punto ha prodotto CP_3
degli attestati di partecipazione a corsi di formazione, ma non in qualità di docente o relatore, così come richiesto dal bando, per cui nessun punteggio può essergli attribuito.
Ancora, in ordine alla voce “Produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina e alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri
12 di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica e riferita agli ultimi dieci anni”, la Commissione ha attribuito 0 punti al ricorrente e 0,5 (su un massimo di 5) sia al dottore che al dottore Anche in questo caso, CP_2 CP_3 però, non si rinviene alcuna arbitrarietà nell'attribuzione del punteggio, posto che le pubblicazioni del ricorrente, per come dichiarato nel verbale del 27.9.2021, non rientrano nel periodo valutabile, ovvero nel decennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (tra l'altro non si rinvengono nel curriculum del ricorrente le predette pubblicazioni), né la circostanza della non valutabilità è stata contestata dalla parte ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui esposto non si rinviene nell'operato dell'amministrazione alcun violazione del principio di correttezza e buona fede.
Con riguardo al terzo motivo di illegittimità, ovvero la presenza di un conflitto di interesse, si rileva quanto segue.
La disciplina base in tema di conflitto di interessi si rinviene nella legge generale sul procedimento amministrativo: l'art.
6-bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, invero, dispone che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale debbano astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
La norma sopra riportata è espressione del principio generale di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost., il quale impone che “le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico” (si veda Consiglio di Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, sullo schema di Linee guida ANAC in materia di conflitti di interesse nell'affidamento dei contratti pubblici).
Una declinazione del medesimo principio è contenuta anche nell'art. 7 del d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede che: “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente”.
13 La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, sebbene non esista, all'interno del quadro normativo, una definizione univoca che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi della fattispecie, il conflitto di interessi viene solitamente definito come quella condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidata ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse funzionalizzato
(si veda Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza 24 aprile 2023, n. 4129); operare in conflitto di interessi significa agire nonostante sussista o sia anche soltanto potenziale una situazione del genere (Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443).
Si ritiene che l'obbligo di astensione, che la situazione di conflitto di interessi ingenera, costituisca un corollario del principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. e, pertanto, le ipotesi di astensione obbligatoria non siano tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio
2019, n. 5239).
Le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., pertanto, devono considerarsi estese a tutti i campi dell'azione amministrativa in considerazione del principio costituzionale di imparzialità (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n.
1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435; più recentemente Cons. Stato, sez. III,
28.4.2016, n. 1628).
Sul versante delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto di questo obbligo, la giurisprudenza ritiene che la mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che incide sulla legittimità dell'atto finale, a meno che non venga rigorosamente dimostrato che la situazione d'incompatibilità del funzionario non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento facendolo divergere con il fine di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069).
La giurisprudenza amministrativa ha anche precisato che: l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione;
i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della
14 commissione stessa;
in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza.
Orbene, nel caso di specie non risulta ricorrente alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51
c.p.c., né delle ipotesi previste dalla giurisprudenza;
tra l'altro, per come è emerso dalla documentazione versata in atti, la dottoressa giudicata dai due candidati Persona_3
alla selezione per cui è causa, si è classificata ultima degli idonei e nella graduatoria provinciale si è posizionata al 46° posto (cfr. doc. n. 13 e 14 fascicolo di parte ricorrente), per cui non si può neanche prospettare quel rapporto di “amicizia” tale da configurare un conflitto di interessi.
Peraltro, come giustamente sottolineato dalla resistente, il dott. quale CP_1 CP_5
direttore sanitario aziendale, è stato chiamato a comporre la commissione della procedura di selezione in contestazione quale membro di diritto ex lege, in virtù della carica ricoperta, mentre gli altri tre componenti della commissione sono stati chiamati a comporre l'organo collegiale quali specialisti nella materia odontoiatrica oggetto di selezione, per cui appare plausibile che siano stati quest'ultimi, quali soggetti provvisti della specifica competenza e qualificazione professionale, ad essere stati precipuamente preposti alla valutazione dei requisiti, dei curricula e del colloquio dei concorrenti.
5. Per le suesposte ragioni, la procedura di selezione indetta con deliberazione n. 1547 del
15.12.2020, con la quale l' ha conferito Controparte_14
l'incarico di Direttore dell' di AL al Parte_2
dottore deve considerarsi legittima. Controparte_2
La legittimità della condotta dell' resistente elide in radice alcuna Controparte_1
possibilità di configurare un danno – anche di natura non patrimoniale - in capo al ricorrente.
6. Sulla scorta delle ragioni sopra complessivamente esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 959/2022 R.G., rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' e in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, spese che si liquidano in complessivi euro 3.088,00 per compensi, oltre Controparte_3
spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
16